Ordinanza n. 79/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/03/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1957 del
cod.civ., promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1999 dal
pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bortolato
Alessandro e l'Unione Sportiva Trivignano ed altri, iscritta al
n. 294 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il pretore di Venezia, in funzione di giudice del
lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha reputato rilevante e
non manifestamente infondata, in riferimento all'art.36 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art.1957 del codice
civile, nella parte in cui consentirebbe che il termine entro cui il
creditore deve proporre le sue domande, per ottenere che la
responsabilità del fideiussore permanga, debba decorrere - in
contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale, con
la sentenza n.63 del 1966 - dalla scadenza della singola obbligazione
e non invece dalla cessazione del rapporto, anche nel caso in cui si
tratti di credito retributivo, fondato su un rapporto di lavoro
subordinato non assistito da stabilità e fatto valere solidalmente
nei confronti di un datore di lavoro, costituito da un'associazione
riconosciuta, e dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto
della stessa e che siano perciò responsabili - con un'asserita
qualificazione di fideiussori ex lege dell'associazione - ai sensi
dell'art. 38 del codice civile;
che dall'ordinanza si apprende che la questione è stata
sollevata nel giudizio promosso da un dipendente di un'associazione
non riconosciuta, licenziato oralmente, per l'accertamento della
nullità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto
di lavoro, nonché per la condanna solidale, al pagamento di
differenze salariali maturate nel periodo anteriore al licenziamento,
dell'associazione e dei responsabili ex art. 38 del codice civile, i
quali - sulla premessa che, secondo concorde giurisprudenza, la
responsabilità prevista da detta norma a carico di chi abbia agito
in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, deriverebbe
da una fideiussione ex lege - avrebbero eccepito l'intervenuta
decadenza del lavoratore dall'azione proposta contro di loro, quando
era ormai "trascorso il termine semestrale" di cui all' art. 1957,
primo comma, del codice civile;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto con
memoria il Presidente del Consiglio dei Ministri sostenendo
l'irrilevanza e comunque l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale.
Considerato che - indipendentemente dall'esattezza della
riconducibilità della posizione dei soggetti di cui all'art. 38 cod.
civ. alla figura della fideiussione ex lege (affermata l'ultima volta
in epoca non recente nella giurisprudenza di legittimità, la quale,
invece, ha recentemente escluso il ricorso a quella figura quanto
alla non dissimile posizione dei soci illimitatamente responsabili di
società di persone, così lasciando intravedere un possibile
mutamento di indirizzo) - la motivazione dell'ordinanza circa la
rilevanza della sollevata questione appare palesemente insufficiente;
che, infatti, non indicando l'ordinanza il dies a quo dal
quale i soggetti convenuti ai sensi dell'art. 38 cod. civ. pretendono
di far decorrere il termine decadenziale, il riferimento al decorso
dalla scadenza dell'obbligazione principale e la successiva
precisazione che i crediti azionati dal lavoratore, maturati
mensilmente, sarebbero scaduti da tempo non avendo egli agito nel
semestre previsto dall'art. 1957, sembrerebbero suggerire che sia
stato eccepito il decorso del termine dalla scadenza di ciascun
credito retributivo, ma tale implicazione appare contraddetta,
laddove l'ordinanza osserva che "a causa della prospettata non ancora
intervenuta cessazione del rapporto (stante il licenziamento orale),
una dichiarazione di incostituzionalità nel senso sopra chiarito
comporterebbe il persistere dell'obbligazione dei convenuti
equiparati ai fideiussori", facendo così pensare che come dies a quo
della decadenza sia stata eccepita la data dell'estromissione del
lavoratore avvenuta con il fatto del licenziamento;
che la mancanza di più precisi riferimenti circa lo
svolgimento del processo ed in particolare sul dies a quo con
riferimento al quale l'eccezione di decadenza sarebbe stata proposta,
si risolve in insufficienza di motivazione sulla rilevanza della
questione, in quanto non consente di comprendere se l'eccezione di
decadenza - al cui rigetto, secondo il Pretore, l'eventuale pronuncia
di accoglimento sarebbe funzionale - sia stata sollevata dai
convenuti facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto
in fatto per effetto del licenziamento oppure dalle anteriori
scadenze dei singoli crediti retributivi;
che tale insufficienza di motivazione appare di particolare
rilievo, poiché - ove la decadenza fosse stata effettivamente
eccepita assumendo come dies a quo il licenziamento - la valutazione
di rilevanza della questione avrebbe dovuto essere svolta tenendo
nella dovuta considerazione la circostanza che la sentenza n. 63 del
1966 di questa Corte ha ritenuto non conforme a Costituzione il
decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione
del timore del licenziamento che grava sul lavoratore fin tanto che
il rapporto sia in corso, ravvisando in questo metus ( considerato
non più configurabile dalla sentenza n. 174 del 1972 nel caso di
rapporto di lavoro stabile) un ostacolo materiale, che provoca nel
lavoratore una situazione psicologica idonea ad indurlo a non far
valere - fino a quando il relativo potere datoriale sia esercitabile
- il proprio diritto al salario;
che, pertanto, la questione deve essere ritenuta
manifestamente inammissibile per difetto di sufficiente motivazione
sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1957 del codice civile,
sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore
di Venezia in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte