Ordinanza n. 793/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
1987 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento civile vertente
tra Imassi Sergio e Franco Pier Giuseppe, iscritta al n. 53 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il
16 novembre 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 42, secondo
comma, della Costituzione, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2,
3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura
civile;
che il giudice rimettente si limita a trascrivere un precedente
provvedimento, emesso in data 21 novembre 1981, dalla stessa
Autorità rimettente in causa Bergallo contro Milano;
Considerato che il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione
sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta
infondatezza, limitandosi a trascrivere altra ordinanza di rimessione
e, quindi, a motivare per relationem, con ciò eludendo il precetto
dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i
termini ed i motivi della questione (v., fra le più recenti, sent.
n. 128 del 1987; ordd. nn. 204, 281 e 306 del 1986 e n. 511 del
1987);
che, comunque, la questione sollevata con l'ordinanza alla quale
il Pretore fa riferimento nella motivazione relativa al presente
giudizio è stata dichiarata da questa Corte, con ordinanza del 10
dicembre 1987 n. 571, manifestamente inammissibile in quanto il
giudice a quo richiedeva una decisione additiva, legata alla scelta
discrezionale tra molteplici, possibili interventi a favore del
conduttore, attività questa riservata al legislatore;
che, pertanto, per le ragioni sopraesposte, il giudizio relativo
alla proposta questione non può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel
combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e
47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:793 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte