Ordinanza n. 83/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice
civile, promosso con Ordinanza emessa il 11 agosto 2000 dal tribunale
di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento civile
vertente tra Alfredo Giovagnola ed altra e la Provincia di Ancona,
iscritta al n. 668 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza in data 11 agosto 2000 il tribunale di
Ancona, sezione distaccata di Jesi, ha sollevato - in riferimento
agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97 della Costituzione - la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile,
concernente la disciplina dell'azione di reintegrazione nel possesso,
"nei limiti in cui è applicabile ad atti della pubblica
amministrazione";
che l'ordinanza è stata pronunziata in un giudizio promosso
dai proprietari di un fondo, per essere reintegrati nel possesso
della parte di esso occupata dalla Provincia di Ancona, per
l'esecuzione di lavori di manutenzione e consolidamento di una strada
provinciale, senza alcun previo provvedimento ablatorio;
che l'ordinanza dà atto dei risultati di una consulenza
tecnica d'ufficio, secondo cui alcune delle opere eseguite
insistevano effettivamente sul terreno dei ricorrenti;
che - ad avviso del giudice rimettente - nella specie la
pubblica amministrazione ha, da un lato, agito "nel solco delle sue
funzioni istituzionali" (conservazione e manutenzione di beni
demaniali) e, dall'altro, indebitamente occupato il terreno dei
ricorrenti, in via di mero fatto e senza esercitare, nemmeno per
implicito, alcun potere idoneo a degradare il diritto dominicale;
che, pertanto, l'azione possessoria dovrebbe, secondo
consolidata giurisprudenza, essere ritenuta proponibile;
che questa conclusione - prosegue il rimettente -
comporterebbe un'irragionevole estensione della tutela possessoria
nei confronti della pubblica amministrazione, "ben superiore rispetto
a quella che subirebbe la lesione del diritto dominicale
corrispondente" con la conseguente trasformazione del possesso in una
posizione soggettiva nel concreto intangibile nei confronti della
pubblica amministrazione, in violazione del principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione (e di quello, ad esso sotteso,
di ragionevolezza), del principio di buon andamento dell'azione
amministrativa di cui all'art. 97, non essendo in discussione
l'utilità intrinseca delle opere contestate, e di tutti i poteri
conformativi di cui agli artt. 41 e seguenti, che "non possono
limitarsi ad incidere sulla proprietà e sull'iniziativa economica in
genere", onde "occorre conseguentemente modulare le forme di tutela
del possesso al sistema generale", anche per "l'esigenza che
l'emergere di interessi pubblici venga soddisfatto con modalità e
tempi ragionevoli".
Considerato che l'ordinanza di rimessione riconduce tanto la
violazione dell'art. 3 quanto quella degli artt. 41, 42, 43, 44 e 97
della Costituzione all'asserita irragionevole illimitatezza della
tutela possessoria nei confronti della pubblica amministrazione (che
abbia operato in via di mero fatto, ma pur sempre nell'ambito delle
sue funzioni istituzionali), a fronte dei limiti più rigorosi cui,
nella stessa ipotesi, sarebbe soggetta la tutela petitoria;
che peraltro - proprio sul punto concernente l'irragionevole
disparità di disciplina che distinguerebbe, nel caso indicato, le
due tutele - l'ordinanza fornisce una motivazione inadeguata,
oscillando fra una pluralità di profili, non sempre reciprocamente
compatibili, e non scegliendo una precisa linea argomentativa;
che, infatti, il giudice rimettente afferma dapprima, con
riferimento alternativo alla sede nella quale il privato reagisca,
che la tutela possessoria non incontrerebbe alcun limite mentre
invece "il rilievo dell'interesse pubblico, anche nel caso di atto
illecito, è stato da tempo soddisfatto dalla giurisprudenza, nel
campo del diritto dominicale, con la figura della c.d. accessione
invertita";
che, subito dopo, però, la motivazione si sposta su un piano
diverso e, con riferimento all'esito globale dei giudizi nelle due
sedi, l'irragionevolezza viene ravvisata nel differente trattamento
che sarebbe riservato al privato possessore vittima dello spoglio,
che "troverà pur sempre, alla fine, soddisfazione in sede petitoria"
[facendo evidentemente valere la sua posizione di "titolare del
diritto dominicale"], ed alla pubblica amministrazione, la quale
"trova definitiva preclusione, rebus sic stantibus (e a meno che non
promuova una procedura ablativa) alla propria attività
amministrativa" [versando quindi in una situazione in cui per
definizione non vanterebbe alcun diritto];
che, infine, nel dispositivo il rimettente censura
l'art. 1168 del codice civile "nei limiti in cui è applicabile ad
atti della pubblica amministrazione", e così pone la questione in
termini del tutto diversi da quelli desumibili dalla motivazione,
nella quale aveva sempre escluso l'esistenza in concreto di un
qualsiasi atto e aveva invece parlato di comportamenti di mero fatto;
che - in ragione di tali ripetuti mutamenti di impostazione
della motivazione, che impediscono di individuare con precisione le
ragioni per le quali il giudice rimettente ha sollevato la questione
- essa appare priva dei requisiti di inequivocità e chiarezza
necessari per un'adeguata valutazione sia della rilevanza sia della
fondatezza, e deve quindi essere dichiarata manifestamente
inammissibile (cfr., da ultimo, ordinanza n. 68 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97 della
Costituzione, dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte