Ordinanza n. 847/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177
(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dimanica delle
retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e
degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),
promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei
Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da
Barrella Antonio ed altri, iscritta al n. 457 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 19 ottobre
1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, e dell'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 35,
secondo comma, e 36, primo comma, Cost., stabiliscono, nei confronti
dei dipendenti civili dello Stato, diversamente da quanto previsto
dall'art. 32 dello stesso d.P.R. n. 1092/73 per gli ufficiali in
servizio permanente effettivo, l'onere del pagamento di un contributo
di riscatto, per conseguire la valutazione in pensione del periodo
corrispondente alla durata legale degli studi universitari, nel caso
che il relativo diploma costituisca condizione necessaria per
l'ammissione in servizio:
che, ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata viola
il principio di eguaglianza in quanto l'istituto del riscatto si
configura in modo sostanzialmente unitario per identità di scopo
(formazione del servizio utile per la pensione), di entità del
beneficio (durata legale del corso di studi superiori), di
presupposto giuridico (possesso del titolo come condizione per
l'ammissione in servizio), sia per il personale civile che per quello
militare, onde non si giustifica il regime di onerosità previsto
soltanto per il primo;
che, inoltre, ad avviso dello stesso giudice, la disposizione
sul riscatto senza oneri del periodo di studi universitari - vigente
per i soli ufficiali - non dovrebbe considerarsi una norma di favore
nei riguardi di costoro, sibbene una norma conseguente
all'applicazione dei principi direttamente scaturenti dagli artt. 35
e 36 Cost., con la conseguenza che gli oneri, imposti, invece, in
parte qua, al personale civile dello Stato, si porrebbero in
contrasto anche con queste disposizioni costituzionali;
Considerato che, in materia di contributo di riscatto, come questa
Corte ha già ritenuto (v. sent. n. 218/84), spetta al legislatore
ordinario un ambito di discrezionalità, non solo nello scegliere i
periodi e i servizi da ammettere al riscatto medesimo, ma anche nello
stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto
o in parte;
che nella specie, tale discrezionalità appare correttamente
esercitata in relazione alle peculiarità proprie dell'impiego
militare, rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche
sulle modalità e sui tempi del trattamento di quiescenza;
che quest'ultimo rilievo vale in particolare riguardo ai più
bassi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli
ufficiali (limiti, tra l'altro, decrescenti in relazione al grado
censeguito: v. legge n. 113/54), per i quali la conseguente maggior
difficoltà, rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il
massimo di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, trova
compensazione nel previsto beneficio della valutabilità, non
onerosa, del periodo corrispondente alla durata del corso di studi
universitari;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e
degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, secondo
comma, e 36, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:847 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte