Ordinanza n. 851/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 730/1983
- art. 23legge 41/1986
usata come parametro
citata
- art. 20legge 41/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 e tabella D
allegata della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1986), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 novembre 1984 dal T.A.R. per il
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Carchio Gian Paolo
contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altro, iscritta al n.
547 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 297- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 4 agosto 1986 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Fornaciari Carlo e l'INPS, iscritta
al n. 81 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 5 dicembre 1984 (R.O. n.
547/85), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27
dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui dispone che le quote di
aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia,
comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da
quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed
al numero delle persone a carico dei soggetti percettori (nella
specie, dipendenti dello Stato), secondo la tabella D allegata alla
predetta legge;
che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 4 agosto 1986
(R.O. n. 81/87), ha sollevato: a) in via principale, questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 20 della legge n. 730
del 1983 e della tabella D ad essa annessa, nonché dell'art. 23
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto, in violazione degli
artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, e 36, primo
comma, Cost., condizionano a determinati redditi familiari, in
relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori,
ed anche indipendentemente da tale numero (art. 23, quarto comma), la
corresponsione degli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio
1955, n. 797, come di ogni altro trattamento per carichi di famiglia;
b) in subordine, questione di legittimità costituzionale di entrambe
le norme testé citate, nella parte in cui, in violazione degli artt.
3, primo comma, 29, primo comma, 36, primo comma, e 53, primo e
secondo comma, Cost., nel condizionare a determinati redditi
familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti
percettori ed anche indipendentemente da tale numero, la
corresponsione degli assegni suddetti, determinano i redditi stessi,
con riguardo all'importo assoggettabile ad imposta sul reddito delle
persone fisiche e non, invece, a quello minore risultante dalla
detrazione dal primo dell'importo pagato (o comunque dovuto a tale
titolo da colui o da coloro i cui redditi concorrono alla formazione
di quello familiare complessivo);
che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha rilevato che, essendo
l'aggiunta di famiglia di cui al D.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331,
e successive modifiche, collegata al carico familiare del lavoratore,
la sua soppressione, anche se solo in alcuni casi, implica violazione
dell'art. 3 Cost.: infatti, la stessa retribuzione verrebbe
attribuita ai lavoratori sia con carichi di famiglia che senza, così
prevedendosi eguale trattamento pur in presenza di situazioni
diverse; resterebbero, inoltre, violati gli artt. 29 e 31 Cost.
poiché le norme censurate limiterebbero i diritti della famiglia e
non ne agevolerebbero la formazione;
che il Pretore di Modena ha rilevato che il dipendente con
carichi di famiglia, ma con reddito (proprio o familiare) superiore
ai limiti fissati dalle leggi in questione, non ha diritto ad alcun
emolumento che lo sovvenga in ordine alle maggiori spese incontrate
per il mantenimento della famiglia: ciò che violerebbe l'art. 31
Cost., rendendo irrilevante, ai fini del trattamento economico, avere
o non carichi di famiglia; lo stesso art. 31 nonché l'art. 29 Cost.,
disconoscendosi i diritti della famiglia e non agevolandosi
l'adempimento dei doveri familiari; l'art. 36 Cost., risultando la
retribuzione inadeguata alle esigenze familiari; ed, infine, l'art.
53 Cost. perché la mancata considerazione dell'imposta dovuta
implica un peggior trattamento per le famiglie monoreddito, nelle
quali l'imposta pagata risulta maggiore che non nelle famiglie nelle
quali il reddito sia diviso tra più titolari;
Considerato che gli assegni familiari o l'aggiunta di famiglia
rappresentano non tanto una parte dello stipendio o salario, quanto
un'ulteriore erogazione a carattere assistenziale e sociale destinata
alle necessità familiari;
che, nel caso di redditi superiori ad un certo limite, il
legislatore ha discrezionalmente valutato già sufficienti i redditi
medesimi al soddisfacimento delle esigenze personali e familiari dei
lavoratori ed ha conseguentemente ravvisato la non necessità di
un'ulteriore prestazione a carattere assistenziale;
che sembra impropriamente richiamato l'art. 29 Cost. che,
riguardando i diritti della famiglia quale società naturale,
concerne l'ambito delle norme che favoriscono il ricongiungimento dei
lavoratori, la successione dei familiari nei rapporti di locazione e
simili;
che non sembra ipotizzabile un contrasto con l'art. 31 Cost.
poiché l'assegno familiare (nei casi in cui i livelli di reddito
siano discrezionalmente valutati dal legislatore come inidonei al
soddisfacimento delle esigenze familiari) è destinato appunto ad
agevolare l'adempimento dei doveri familiari;
che il riferimento all'art. 36 Cost. appare improprio,
considerata la natura non propriamente retributiva degli assegni
familiari;
che, quanto al richiamo all'art. 53 Cost., va rilevato che i
limiti di reddito, presi in considerazione per stabilire se le
condizioni economiche familiari siano tali o non da giustificare il
suddetto intervento integrativo di natura sociale, non possono essere
stabiliti se non con riferimento ai redditi stessi e non anche
all'importo che di essi residua dopo l'adempimento di obblighi
imposti da norme aventi finalità e natura del tutto estranee
all'ambito della normativa censurata;
che, pertanto, le esaminate questioni appaiono manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36, primo comma, e
53, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli-Venezia Giulia e dal Pretore di Modena con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:851 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte