Ordinanza n. 89/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 464, 438,
primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 442 dello stesso codice, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Genova nel processo penale a
carico di Francesconi David, iscritta al n. 417 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese nel
processo penale a carico di Coniglio Giuseppe, iscritta al n. 513 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Genova - chiamato ad emettere il decreto di citazione a
giudizio immediato in conseguenza della mancata prestazione ad opera
del Pubblico ministero del consenso alla richiesta di giudizio
abbreviato che era stata avanzata dall'imputato opponente al decreto
penale di condanna - ha, con ordinanza del 30 marzo 1990, sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101, 102 e 107 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 464, 438, primo
comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 442 dello stesso codice, "nella parte in cui non
prevedono che il pubblico ministero, nel negare il proprio consenso
alla definizione del processo con rito abbreviato 'allo stato degli
atti' sia tenuto a motivarlo e "nella parte in cui, conseguentemente,
non è consentito al giudice, a dibattimento concluso, di poter
ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e di poter
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata nell'art.
442, secondo comma, del codice di procedura penale";
e che il Giudice per le indagini presso la Pretura circondariale
di Termini Imerese - chiamato ad emettere anch'esso decreto di
citazione a giudizio immediato in conseguenza della mancata
prestazione del consenso da parte del pubblico ministero alla
richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato che aveva
proposto opposizione al decreto penale di condanna - ha, con
ordinanza del 5 giugno 1990, denunciato, in riferimento agli artt. 3
e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
464, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui
il menzionato articolo del c.p.p. non prevede l'obbligo per il p.m.
di motivare il proprio dissenso alla definizione dell'opposizione a
decreto penale di condanna con il rito abbreviato e nella parte in
cui non prevede la possibilità per il giudice di valutare le
motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso, al fine di
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma,
del c.p.p.";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in
via preliminare, inammissibile e, in subordine, non fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche o
analoghe e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia
tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che
il giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello
stesso codice, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello
stesso codice;
che, di conseguenza, le questioni qui proposte devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440,
primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art.
442 dello stesso codice, già dichiarati costituzionalmente
illegittimi nel loro combinato disposto, unitamente all'art. 439 del
codice di procedura penale, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte
in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede
che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello
stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo
1990;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di
procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con
sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le
ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a
dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova
con ordinanza del 30 marzo 1990 e dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese con
ordinanza del 5 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte