Ordinanza n. 90/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 107Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 108Costituzione
- art. 168-bisCodice di procedura civile
- art. 669-terCodice di procedura civile
- art. 7-terr.d. 12/1941
- art. 4d.P.R. 449/1988
- art. 38d.P.R. 449/1988
- art. 7-bisr.d. 12/1941
- art. 3d.P.R. 449/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, sollevato dal dott. Enzo Costanzo, magistrato di
cassazione con funzioni di consigliere pretore dirigente della
sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma, nei confronti del
Consiglio superiore della magistratura, sorto a seguito delle
circolari emanate dal Consiglio superiore della magistratura relative
alla formazione delle tabelle di composizione biennale degli uffici
giudiziari per il 1992-1993 e per il 1994-1995 nonché della delibera
adottata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del
23 settembre 1993 relativa ai criteri di assegnazione degli affari
presso la sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma,
depositato il 10 luglio 1995 ed iscritto al n. 58 del registro
ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 luglio 1995, il dott.
Enzo Costanzo, magistrato di cassazione con funzioni di consigliere
pretore dirigente della sezione lavoro della Pretura circondariale di
Roma, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Consiglio superiore della magistratura, chiedendo a questa Corte di
dichiarare che non spetta al Consiglio il potere di indicare,
approvando le tabelle degli uffici giudiziari, i criteri per
l'assegnazione degli affari civili, che l'ordinamento giudiziario
attribuisce alla competenza dei magistrati con funzioni direttive; di
conseguenza che la Corte annulli:
a) le circolari emanate dal Consiglio superiore della
magistratura il 19 luglio 1991 (prot. p-91-12046) ed il 22 settembre
1993 (prot. p-93-11611), relative alla formazione delle tabelle di
composizione biennale degli uffici giudiziari per il 1992-1993 e per
il 1994-1995, nella parte in cui esse determinano anche i criteri per
l'assegnazione degli affari ai singoli giudici nell'ambito di ogni
sezione;
b) la delibera adottata dal Consiglio superiore della
magistratura nella seduta del 23 settembre 1993, comunicata con nota
del 27 settembre successivo (prot. p-93-11934), relativa ai criteri
di assegnazione degli affari presso la sezione lavoro della Pretura
circondariale di Roma;
che il ricorrente ritiene di essere legittimato a sollevare
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale consigliere
dirigente titolare del potere di assegnare gli affari tra i
magistrati della sezione dell'ufficio giudiziario da lui presieduta.
Il ricorrente considera questa attribuzione garantita dagli artt.
107, terzo comma, 104, primo comma, e 102, primo comma, della
Costituzione, in quanto strettamente collegata alla funzione
giurisdizionale, ed assume che essa sia stata violata dal Consiglio
superiore della magistratura che, nell'approvare le tabelle di
composizione degli uffici giudiziari, ha stabilito che gli affari
debbono essere assegnati a ciascun magistrato per la trattazione dei
singoli procedimenti con criterio automatico, ammettendo deroghe a
questo principio in casi particolari e con adeguata motivazione del
dirigente dell'ufficio;
che, ad avviso del ricorrente, il Consiglio superiore della
magistratura avrebbe esteso al settore civile, con una illegittima
applicazione analogica, il criterio di assegnazione degli affari tra
giudici fissato, per il settore penale, dall'art. 7-ter del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 4 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449, ledendo così la riserva di legge stabilita
dall'art. 108, primo comma, della Costituzione e violando le norme
ordinamentali (art. 38 del regio decreto n. 12 del 1941) e
processuali (artt. 168-bis e 669-ter cod. proc. civ.), che
attribuiscono al titolare dell'ufficio direttivo la competenza a
designare il giudice cui è affidata la trattazione dei singoli
procedimenti. Secondo il ricorrente, il Consiglio superiore della
magistratura sarebbe competente solo a deliberare, su proposta dei
presidenti di corte d'appello e sentiti i consigli giudiziari, la
ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, a designare i
magistrati che le compongono, ad individuare le sezioni alle quali
sono devoluti gli affari civili, penali o le controversie in materia
di lavoro, mentre rimarrebbe attribuita alla competenza del dirigente
di ciascuna sezione la funzione di designare il magistrato incaricato
di trattare ogni singolo procedimento, designazione che deve tenere
conto delle esigenze di servizio, senza che possa operare
l'assegnazione automatica;
che il ricorrente chiede, in via subordinata, che sia disposto
l'intervento in giudizio del Ministro di grazia e giustizia, perché
possa esplicare le sue rivendicazioni in ordine all'organizzazione
dei servizi giudiziari;
che il 16 marzo 1996 il ricorrente ha depositato una
dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, e non già alla
pretesa, ritenendo parzialmente priva di interesse una pronuncia
favorevole in ordine ai presupposti di ammissibilità, dato il tempo
trascorso e quello ulteriormente occorrente per il giudizio;
Considerato che, per valutare se il ricorso sia ammissibile,
occorre accertare se il conflitto sollevato dal consigliere pretore
dirigente della sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma
sia insorto tra organi che, in relazione all'oggetto della
controversia, siano competenti a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartengono, per la definizione della sfera
di attribuzioni determinata da norme costituzionali. In proposito va
rilevato che il ricorso in esame riguarda provvedimenti del Consiglio
superiore della magistratura nella materia concernente la formazione
delle tabelle di composizione degli uffici giudicanti, espressione di
un'attività amministrativa di organizzazione direttamente
preordinata all'esercizio della funzione giurisdizionale e
strumentale rispetto a quest'ultima. Ebbene, la ripartizione degli
uffici giudiziari in sezioni, l'assegnazione ad esse dei singoli
magistrati e dei relativi presidenti, la formazione dei collegi
giudicanti, sono disciplinate da norme dell'ordinamento giudiziario
(art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto
dall'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) e sono circondate
da speciali garanzie, giacché la formazione delle tabelle degli
uffici giudiziari deve essere deliberata dal Consiglio superiore
della magistratura, su proposta dei presidenti delle corti d'appello,
sentiti i consigli giudiziari. Il magistrato che presiede un ufficio,
o una sua sezione, non si colloca all'esterno di questo procedimento,
ma può concorrere a preordinare gli elementi delle proposte del
presidente della corte d'appello e può formulare osservazioni, in
vista sia del parere del consiglio giudiziario che della definitiva
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Non è,
dunque, titolare di una competenza propria in ordine alla procedura
di formazione delle tabelle ed all'approvazione delle stesse, né
pone in essere atti che, in quest'ambito, possano essere qualificati
come espressione ultima del potere cui appartiene;
che il ricorso è inammissibile anche con riguardo alla
prospettata lesione che i provvedimenti adottati dal Consiglio
superiore della magistratura arrecherebbero a competenze rivendicate
come direttamente proprie del ricorrente, quale dirigente di sezione
di un ufficio giudiziario, e relative ai criteri che egli deve
seguire per la designazione dei magistrati cui affidare la
trattazione dei singoli procedimenti. Sotto questo profilo, infatti,
la controversia non attinge al livello del conflitto tra poteri dello
Stato, la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale. Ed invero
le competenze in ordine alla designazione dei magistrati per la
trattazione dei singoli procedimenti, che il ricorrente assume
attribuite al proprio ufficio e lese dai provvedimenti del Consiglio
superiore della magistratura, non riguardano il potere di giudicare e
trovano, in una materia riservata alla legge, fondamento e disciplina
in norme organizzative ed ordinamentali, senza toccare la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata da norme
costituzionali;
che non si può tener conto della dichiarazione di rinuncia agli
atti del giudizio, peraltro depositata successivamente alla
deliberazione in camera di consiglio della decisione anche se prima
dell'approvazione del testo dell'ordinanza, tenuto conto che il
ricorrente precisa che non è del tutto venuto meno l'interesse alla
decisione e che la rinuncia agli atti del giudizio non comporta
rinuncia alla pretesa, né viene prospettata la cessazione della
materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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Avvertenza: La decisione sopra pubblicata è relativa al ricorso n.
58 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 34 della presente
Gazzetta Ufficiale.
ECLI:IT:COST:1996:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte