Ordinanza n. 90/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 79/1995
- art. 6legge 79/1995
usata come parametro
citata
- art. 3legge 172/1995
- art. 21legge 172/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma
2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, promosso con
ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Franco Carraro ed altri, iscritta al
n. 1182 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Visto l'atto di costituzione dell'Associazione italiana per il WWF
(World Wildlife Fund) nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 nel corso di
un procedimento penale promosso per violazione delle norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e terzo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319), il pretore di Roma ha sollevato
- in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 41 e 77
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;
che il dubbio di legittimità costituzionale investe
specificamente: a) le modifiche che l'art. 3 del decreto-legge. n.
79 del 1995 ha apportato all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319
del 1976, disponendo che per gli scarichi diversi da quelli
provenienti da insediamenti produttivi l'inosservanza dei limiti di
accettabilità stabiliti dalle regioni con i piani di risanamento
delle acque, anziché costituire reato, è punita come illecito
amministrativo con sanzione pecuniaria (da tre a trenta milioni di
lire); b) l'aggiunta, con l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79
del 1995, di un ultimo comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976,
che sanziona con pena pecuniaria amministrativa (da dieci a cento
milioni di lire), anziché con sanzione penale, l'apertura o
l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza
avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che
l'autorizzazione è stata negata o revocata;
che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate
violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una
irragionevole disparità di trattamento rispetto a condotte meno
gravi, che continuerebbero ad essere sanzionate penalmente, mentre
l'illecito scarico da pubblica fognatura non autorizzato o che supera
i limiti di tollerabilità, da considerare condotta più grave,
sarebbe punito con la sola sanzione amministrativa; inoltre le stesse
disposizioni sarebbero in contrasto con la tutela del paesaggio e con
il diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre
(artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione);
che il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato
anche in riferimento: all'art. 10 della Costituzione, perché le
disposizioni denunciate sarebbero in contrasto con la più rigorosa
normativa comunitaria ed in particolare con la direttiva CEE n. 271
del 21 maggio 1991; all'art. 41 della Costituzione, giacché
sarebbero sottratti a sanzione penale gli scarichi delle pubbliche
fognature nelle quali affluiscano scarichi di insediamenti
produttivi, con l'effetto di danneggiare, nella libera concorrenza,
le imprese con scarichi che non recapitano in pubbliche fognature e
che hanno dovuto sostenere investimenti per adeguare gli impianti
alla normativa in vigore;
che, infine, in contrasto con gli artt. 25 e 77 della
Costituzione, il decreto-legge sarebbe stato emanato senza i
necessari requisiti di necessità ed urgenza, da considerare ancor
più indispensabili nella materia penale, per la quale l'uso del
decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, ad evitare il
rischio di sottrarre al Parlamento la funzione che gli è propria e
che sostanzia la riserva di legge in tale materia;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione;
che si è costituita l'Associazione italiana per il WWF (World
Wildlife Fund), parte civile nel processo principale, chiedendo che
sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme
denunciate.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale,
prospettato in riferimento a vari parametri, si riferisce alla
disciplina delle sanzioni, amministrative anziché penali, per gli
scarichi (senza autorizzazione o con superamento dei limiti di
accettabilità) provenienti da insediamenti civili o da pubbliche
fognature; disciplina differenziata rispetto a quella prevista per
gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione,
un'identica questione di legittimità costituzionale è stata
dichiarata inammissibile (sentenza n. 330 del 1996) e manifestamente
inammissibile (ordinanze nn. 332 e 432 del 1996), essendo diretta a
reintrodurre figure di reato, mediante una pronuncia che esula dai
poteri spettanti a questa Corte, in quanto il principio di stretta
legalità dei reati e delle pene (art. 25, secondo comma, della
Costituzione) riserva esclusivamente al legislatore la definizione
delle fattispecie penali e l'aggravamento delle pene;
che si è già ritenuto, con la sentenza n. 330 del 1996 e con
l'ordinanza n. 432 del 1996, che, nel caso del decreto-legge n. 79
del 1995, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta
conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti
di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione
per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17
marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17
maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9,
secondo comma, 10, 25, 41 e 77 della Costituzione, dal pretore di
Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte