Sentenza n. 1/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1Statuto dei lavoratori
- art. 2Statuto dei lavoratori
- art. 3Statuto dei lavoratori
- art. 4Statuto dei lavoratori
- art. 10Statuto dei lavoratori
- art. 24Statuto dei lavoratori
- art. 35Statuto dei lavoratori
- art. 40Statuto dei lavoratori
- art. 41Statuto dei lavoratori
- art. 48legge 300/1970
- art. 49legge 300/1970
- art. 50legge 300/1970
- art. 54legge 300/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15 e
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1970 dal pretore di Mirandola
nella causa di lavoro vertente tra le organizzazioni sindacali FILTEA -
CGIL, FILTA-CISL e UILA-UIL di Concordia e la ditta confezioni OLMAR,
iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;
2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1972 dal tribunale di Grosseto
nella causa di lavoro vertente tra Pellegrini Nazzareno e la Camera
confederale del lavoro CGIL di Grosseto, iscritta al n. 216 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice
relatore Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In data 14 dicembre 1970 le organizzazioni sindacali FILTEA -
CGIL, FILTA - CISL e UILA - UIL di Concordia ricorrevano al pretore di
Mirandola lamentando la violazione, da parte della ditta di confezioni
OLMAR, dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per aver
sospeso un gruppo di operaie perché svolgevano attività sindacale
nell'ambito dell'azienda ed avevano partecipato ad uno sciopero indetto
nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale.
Il 18 dello stesso mese, il pretore convocava presso di sé le
parti e svolgeva una sommaria istruttoria per meglio chiarire i termini
della questione.
A conclusione dell'incontro, i titolari della ditta OLMAR
chiedevano in via pregiudiziale che il pretore respingesse il ricorso
in quanto, al momento della sua presentazione, le operaie erano state
riassunte al lavoro e, in via subordinata, perché la sospensione dal
lavoro era stata determinata da necessità aziendali, data la
momentanea mancanza di materia prima.
I ricorrenti insistevano nel ricorso stesso chiedendo che il
pretore provvedesse, con decreto, a rimuovere gli effetti della
condotta antisindacale, non limitandosi l'art. 28 della legge invocata
alla presa in considerazione della sola condotta discriminatoria della
sospensione.
Il pretore si riservava di decidere.
Il pretore, a scioglimento della riserva, in data 23 dicembre
emetteva ordinanza sollevando la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in
riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54,
55 e segg. della Costituzione, nonché dell'art. 28, in relazione agli
artt. 54, 101, 134 e 136 della stessa Costituzione.
L'ordinanza, partendo dalla considerazione che l'art. 15 della
legge impugnata, con l'usare l'espressione "sciopero", senza che ad
essa sia fatta seguire alcuna precisazione, parrebbe riferirsi allo
sciopero in senso illimitato, ossia a qualsiasi forma di sciopero,
qualunque ne siano i fini e le modalità, ravvisa, in una siffatta
concezione, un contrasto:
a) con l'art. 40 Cost., il quale presupporrebbe uno sciopero
disciplinato e legato, anche per la sua inserzione nel titolo "rapporti
economici", alle sole rivendicazioni economiche o a rivendicazioni ad
esse correlative;
b) con l'art. 1 Cost. e, per i collegamenti che tale articolo
determina, con gli artt. 48, 49, 50, 54 e con quelli che dall'art. 55
in poi fissano l'ordinamento della Repubblica, in quanto, consentendosi
anche lo sciopero politico, si consentirebbe la sostituzione alla
volontà di tutto il popolo, titolare, nel suo aspetto unitario, della
sovranità interna, la volontà di una frazione di esso o, comunque,
che la sovranità venga esercitata in forme diverse da quelle previste
dalla parte seconda della Costituzione stessa;
c) con l'art. 10 Cost., poiché l'illimitatezza dell'esercizio del
diritto e la sua articolazione in forme sleali e abnormi, si
risolverebbe in una violazione dei principi universalmente riconosciuti
in una ordinata società civile e che fanno perno sulla buona fede e
sulla correttezza;
d) con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., che garantiscono,
rispettivamente: la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo; la
uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; il diritto -
dovere per ogni cittadino di svolgere un'attività o una funzione
secondo le proprie possibilità e la propria scelta; il lavoro, in
tutte le sue forme e applicazioni e nella sua funzione sociale di
strumento di produzione di beni di consumo, e la libera iniziativa
economica privata;
e) con l'art. 24 Cost., poiché nella mancanza di ogni distinzione
limitativa, pone l'imprenditore nella condizione di non poter ricorrere
al giudice per la tutela dei suoi diritti che, oltretutto, egli non sa
"se e in che misura esistano".
La non manifesta infondatezza della questione di illegittimità
dell'art. 15 della legge, coinvolge, ad avviso del pretore, anche
l'art. 28 della stessa legge, in quanto impone l'applicazione di una
norma viziata d'incostituzionalità. L'art. 28 è ritenuto,
specificatamente in contrasto con:
a) l'art. 54 Cost., che impone a tutti i cittadini la fedeltà alla
Repubblica e l'osservanza della Costituzione e delle leggi;
b) gli artt. 134 e 136 Cost., i quali attuerebbero una graduazione
tra le fonti del diritto, assicurando una posizione di preminenza alle
norme costituzionali.
Infine, si sostiene nell'ordinanza che, indipendentemente dal
riconoscimento o meno della incostituzionalità dell'art. 15 della
legge, l'art. 28 violerebbe pur sempre l'art. 101 Cost., in quanto la
mancata caratterizzazione giuridica "dell'istituto sciopero" creerebbe
un vero e proprio vuoto legislativo che non può essere colmato dal
giudice in sede interpretativa.
Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio davanti alla
Corte.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
presentato le sue deduzioni.
L'avvocatura dello Stato confuta l'impostazione di carattere
generale sulla quale farebbe perno l'ordinanza del pretore di
Mirandola, e rappresentata dall'assunto che il difetto di una
regolamentazione del diritto di sciopero renderebbe legittimo
inquadrare in esso ogni forma di astensione dal lavoro, qualunque ne
siano le modalità e i fini.
A riguardo, l'Avvocatura obietta che il nostro ordinamento
giuridico conosce moltissimi istituti che sono enunciati e non pure
definiti dal legislatore e che detti istituti, attraverso la dottrina e
la giurisprudenza, hanno acquistato dei contenuti e dei limiti ben
precisi. La stessa situazione si è verificata, anche, per quanto
attiene al diritto di sciopero: la Corte costituzionale in numerose
sentenze avrebbe determinato i limiti di legittimità di tale diritto
sì che esso avrebbe assunto dei connotati ben determinati che, con
l'evolversi della giurisprudenza, vanno via via meglio delineandosi.
Infatti, sostiene l'Avvocatura, la Corte, pur prendendo atto della
mancanza, allo stato attuale della legislazione, di una normativa
intesa a regolare l'esercizio del diritto di sciopero, ne avrebbe
fissati i limiti oggettivi e i limiti soggettivi con le sentenze
ricordate nella stessa ordinanza.
Conseguirebbe, da tutto ciò, che il contrasto tra le norme della
legge 1970, n. 300 e le norme costituzionali richiamate dall'ordinanza,
non sarebbe tale. In conclusione, le argomentazioni sviluppate
sarebbero dirette contro l'art. 40 della Costituzione e, pertanto,
rivelatrici di un indirizzo politico in antitesi con l'interpretazione
che di detto articolo hanno dato la Corte costituzionale e il
legislatore ordinario, che ha recepito nell'ordinamento vigente il
concetto di sciopero.
2. - Il 7 aprile 1971 undici operai, dipendenti della ditta
Pellegrini Nazzareno, corrente in Grosseto, si astenevano, dopo
preavviso, dal lavoro in adesione allo sciopero indetto dalle
confederazioni sindacali nel quadro delle lotte dei lavoratori per
stimolare la politica delle riforme.
Nella stessa giornata a ciascuno degli undici operai veniva inviata
dalla ditta lettera raccomandata di sospensione dal lavoro, a partire
dal giorno successivo, motivata dalla situazione di crisi creatasi nel
settore operativo dell'azienda (commercio di pneumatici per
autoveicoli).
La Camera confederale interveniva tempestivamente per ottenere la
revoca della sospensione. Atteso, però, l'esito negativo
dell'intervento, svolto anche attraverso l'ufficio provinciale del
lavoro, ricorreva al pretore di Grosseto richiedendo, in applicazione
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei
lavoratori), l'emissione di decreto di immediata riassunzione degli
operai, dovendosi considerare la sospensione come atto di ritorsione
alla loro partecipazione allo sciopero.
In data 28 maggio 1971 il pretore, accogliendo il ricorso,
ingiungeva al Pellegrini di riassumere gli operai sospesi.
Il Pellegrini proponeva, nei termini, opposizione al decreto del
pretore, chiedendo al tribunale, tra l'altro, di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970.
Il tribunale, in data 21 gennaio 1972, emetteva ordinanza di
rimessione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli
artt. 40, 41, 49 e 71 della Costituzione, nella parte in cui detto
articolo di legge, apprestando e disciplinando mezzi e provvedimenti di
repressione della condotta antisciopero del datore di lavoro, non
limita detta repressione ai soli casi di astensione dal lavoro per fini
economici o, in qualche modo, riferibili ai rapporti economici.
L'ordinanza, premesso che il Pellegrini effettivamente sospese gli
operai per avere partecipato allo sciopero e che, in relazione
all'oggetto dello stesso (giornata di lotta per le riforme), esso
dovesse considerarsi di natura politica, pone in forse, proprio per
questa valutazione, la costituzionalità dell'art. 28 dello statuto dei
lavoratori data la sua formulazione generica e illimitata.
A riguardo, per inciso, è da rilevare che il documento unitario
confederale pone, come causa giustificativa dello sciopero, l'esito non
soddisfacente dell'incontro tra le delegazioni sindacali e il Governo
sul tema delle riforme sociali e, in particolare, per la casa e la
sanità.
Nella motivazione, l'ordinanza si riporta alle sentenze della Corte
n. 46 del 1958, n. 29 del 1960, n. 123 del 1962, n. 141 del 1967 e n.
31 del 1969, dalle quali si desumerebbe che il diritto di sciopero,
garantito dall'art. 40 della Costituzione, sarebbe solo quello che si
concreta nell'astensione dal lavoro di più lavoratori subordinati ai
fini della tutela dei loro interessi economici.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 28, in riferimento agli
artt. 41, 49 e 71 della Costituzione, sussisterebbe in quanto lo
sciopero per altri fini che non siano quelli sopra enunciati,
concretizzerebbe una lesione della libera iniziativa economica, una
sostituzione dei sindacati ai partiti politici quali strumenti di
formazione e di determinazione della politica nazionale, un'indebita
pressione sugli organi, enti e soggetti cui compete l'iniziativa
legislativa.
Non vi è stata costituzione delle parti né atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze del pretore di Mirandola e del tribunale di
Grosseto propongono questioni comuni che investono gli artt. 15 e 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) e,
pertanto, i relativi giudizi, discussi congiuntamente nell'udienza
pubblica, possono essere riuniti e decisi con una stessa sentenza.
2. - Il pretore di Mirandola censura, sotto i molteplici profili
costituzionali esposti in narrativa, l'art. 15 della legge
surrichiamata nella parte in cui rende nullo "ogni atto diretto a
licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale, ovvero alla sua partecipazione ad
uno sciopero", per non essersi il legislatore dato carico di
determinare i limiti di legittimità del diritto di sciopero
riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione.
La mancata determinazione dei limiti oggettivi - e soggettivi del
diritto renderebbe legittimo, per il proponente, qualsiasi forma di
sciopero, e creerebbe nel contempo, un vuoto legislativo non
suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.
Da una siffatta carenza sorgerebbe, anche, la illegittimità
costituzionale dell'art. 28 della stessa legge, che impone al giudice
di ordinare al datore di lavoro la cessazione del comportamento
illegittimo, non precisato nei suoi aspetti sostanziali attraverso la
caratterizzazione del diritto di sciopero previsto dall'art. 15 della
legge.
La censura mossa dal tribunale di Grosseto al solo art. 28 della
legge, in riferimento agli articoli della Costituzione pure precisati
in narrativa, ricalca i motivi di base della ordinanza del pretore di
Mirandola.
Le questioni sollevate non sono fondate.
3. - Prima di affrontare il merito delle questioni di legittimità
costituzionale proposte dalle due ordinanze, giova ricordare che questa
Corte ha già affermato - sentenza 123 del 1962 - che il diritto di
sciopero è operante nell'ordinamento indipendentemente
dall'emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto
dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente
limiti e modalità. La Corte ha tuttavia ritenuto che, nonostante tale
carenza, lo sciopero già soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle
che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione
dell'istituto così come fu accolto dalla Costituzione (astensione dal
lavoro di una pluralità di lavoratori a difesa di interessi che siano
ad essi comuni), sia a quelle che derivano dalla esigenza di
salvaguardare interessi che, a loro volta, trovino protezione in
fondamentali principi costituzionali. La Corte ha altresì chiarito che
lo sciopero è legittimo non solo quando sia volto a finalità
retributive ma anche quando, più in generale, esso venga proclamato
"in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli
interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il
titolo terzo della parte prima della Costituzione" (sentenza n. 123 del
1962 e n. 141 del 1967), restando escluso dalla tutela costituzionale
quello sciopero che, senza alcun collegamento con i suddetti interessi,
venga effettuato allo scopo di incidere "sull'indirizzo generale del
Governo": il che significa che il diritto di sciopero, mentre da un
canto non può comprendere astensioni dal lavoro proclamate in funzione
meramente politica, legittimamente viene esercitato quando, pur non
inerendo strettamente a rivendicazioni contrattuali, sia attuato in
funzione dell'interesse dei lavoratori alla realizzazione di quel vario
complesso di beni che trovino riconoscimento e tutela nella disciplina
costituzionale dei "rapporti economici".
4. - Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla
interpretazione sistematica data da questa Corte, con le sentenze
richiamate nelle ordinanze, all'art. 40 della Costituzione, ben
avrebbero potuto i giudici di merito procedere alla applicazione dei
criteri stessi al caso concreto e decidere circa la loro aderenza o
meno alla situazione di fatto accertata.
I giudici che hanno proposto la questione hanno peraltro ritenuto
di non poter decidere senza la risoluzione delle perplessità
costituzionali, che starebbero alla base del sollevato intervento di
questa Corte, in ordine alla disciplina giuridica contenuta nella legge
n. 300 del 1970, successiva alle ricordate sentenze, diretta a
garantire e tutelare l'esercizio del diritto contemplato dall'art. 40
della Costituzione.
Sta di fatto che lo statuto nulla toglie e nulla aggiunge alla
enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte; esso infatti,
non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge
contenuta nell'art. 40 della Costituzione, ma solo assicurare una
speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di
lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso
si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione
dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. In
sostanza, il presupposto sul quale poggiano le due ordinanze - la
mancanza, nella stessa legge contestata, della specificazione dei
limiti all'esercizio del diritto di sciopero - non sorge ex novo per
effetto della legge stessa; né essa è tale, per il suo contenuto, da
riprospettare il problema di cui trattasi in forma autonoma e diversa
per aver dato, in qualche modo, al diritto di sciopero contenuti
diversi da quelli desumibili dalla Costituzione secondo i principi
enunciati nella giurisprudenza di questa Corte.
Da siffatte considerazioni è dato trarre una ragionevole
conclusiva proposizione: se i fini, per i quali lo sciopero è stato
promosso e attuato, si inquadrano, direttamente o indirettamente, sul
piano degli interessi economici di ordine generale dei lavoratori,
desumibili senz'altro dal titolo terzo, non può aprioristicamente
essere disconosciuto il ricorso all'autotutela.
Compete, comunque, ai giudici di merito, in relazione ai casi
concreti sottoposti al loro giudizio (partecipazione ad uno sciopero
indetto dalle confederazioni sindacali per ragioni contrattuali, nel
primo caso, per stimolare la politica delle riforme, con diretto
riferimento a quelle relative alla casa e all'assistenza sanitaria, nel
secondo caso), stabilire se gli elementi di valutazione suespressi si
adattino o meno ai casi stessi, ossia se essi incidano nell'ambito di
quel ricordato complesso di diritti e di interessi che trovano nel
titolo terzo della parte prima della Costituzione una loro organica e
armonica collocazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei
lavoratori), proposte con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli
artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e seguenti, 71,
101, 134, 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte