Sentenza n. 10/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1970 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d. 1765/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,
quinto comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1968 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra D'Acierno Benvenuto contro la società
Paolo Montanari, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14
settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 18 giugno 1969 dalla Corte d'appello di
Potenza nel procedimento civile vertente tra Zaccardo Giovanni e
l'ENEL, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio civile proposto nei confronti della
società Paolo Montanari dall'operaio D'Acierno Benvenuto per ottenere
il risarcimento dei danni derivatigli da un infortunio sul lavoro, il
tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del regio decreto 17 agosto
1935, n. 1765, il quale stabilisce che, qualora in relazione ad un
infortunio sul lavoro sia stata pronunciata sentenza di non doversi
procedere per morte dell'imputato o per amnistia (o per prescrizione,
secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22
del 1967), l'azione tendente ad ottenere il risarcimento dei danni deve
essere proposta entro un anno dalla sentenza, in riferimento agli artt.
3, 35 e 38 della Costituzione.
Poiché, secondo la giurisprudenza, tale termine decorre dalla data
della pronuncia della sentenza ove il processo penale sia già stato
iniziato al momento in cui si verifica il fatto estintivo del reato, ma
decorre dal verificarsi di questo ove sia stato instaurato
successivamente, esso sarebbe nella specie decorso col 24 gennaio 1964
e quindi, sia prima della data di proposizione della domanda (9 aprile
1964), sia prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, quinto comma, del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ha prolungato tale termine a tre
anni.
Nel merito osserva il tribunale che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 22 del 1967, ha affermato il principio secondo cui la
responsabilità del datore di lavoro per i danni da infortunio dovrebbe
essere sempre regolata dalle norme generali, e che invece il termine in
questione è più breve di quello di cinque anni vigente per la
generalità dei casi di responsabilità derivante da illecito penale ai
sensi dell'art. 2947, terzo comma, codice civile. Pertanto questa
limitazione dell'esercizio del diritto al risarcimento dei danni
derivati dall'infortunio determinerebbe un trattamento disuguale del
lavoratore in relazione a fattispecie che sotto ogni aspetto appaiono
omogenee, con conseguente dubbio, non manifestamente infondato, di
violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte della norma
suddetta.
Posto poi che l'art. 4, quinto comma, del citato decreto viene a
limitare la tutela del lavoro, essa appare al tribunale contrastante
altresì con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, e ciò
specialmente se si tiene conto dello sviluppo storico della disciplina
della materia, sviluppo che si svolge dalle prime leggi sociali
dell'inizio del secolo al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed
all'art. 2087 del codice civile.
Infine il tribunale denuncia il contrasto della norma suddetta con
l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che riconosce ai
lavoratori il diritto alla predisposizione di mezzi "adeguati" alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio. Tale diritto appare
sacrificato dalla norma in questione, sia per la eccessiva brevità del
termine (riconosciuta dallo stesso legislatore, che ne ha recentemente
prolungato la durata a tre anni), sia perché non assicura ai
lavoratori un mezzo processuale adeguato, tenuto conto delle esigue
nozioni giuridiche e della scarsa capacità economica di cui essi
possono avvalersi per esercitare l'azione di risarcimento. La minore
capacità economica e la normale ignoranza giuridica del lavoratore
medio, che rendono meno pronta e più difficile una azione giudiziaria,
giustificherebbero infatti semmai la prefissione di un termine più
lungo, anziché più breve, per l'esercizio dell'azione di
risarcimento.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 14 settembre 1968, ma
nessuno si è costituito in giudizio avanti questa Corte.
2. - La violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione
da parte dell'art. 4, quinto comma, del decreto citato è stata
denunciata anche dalla Corte d'appello di Potenza con l'ordinanza in
data 18 giugno 1969, pronunciata nel corso della causa di analogo
oggetto promossa da Zaccardo Giovanni contro l'Ente nazionale per
l'energia elettrica.
La motivazione di questa seconda ordinanza è incentrata sul
richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, che
dichiarò incostituzionali le norme per le quali i termini di
prescrizione dei crediti di lavoro potevano iniziare a decorrere anche
mentre il rapporto di lavoro era ancora in piedi. A giudizio della
Corte d'appello, la norma impugnata appare analoga a queste in quanto
limita, in modo diverso da quanto genericamente previsto dall'art.
2947 del codice civile, il diritto di agire del lavoratore per
conseguire il risarcimento dei danni da infortunio, fissando un termine
di decadenza che decorre anche durante il rapporto di lavoro e quindi
nei confronti di chi non è completamente libero di agire.
Anche questa ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate n. 200 del 6 agosto 1969, ma
nessuno si è costituito neppure in questo giudizio. Considerato in diritto :
Le due cause, riguardanti la stessa questione, anche se prospettata
in termini differenti, possono essere riunite e vengono decise con
unica sentenza.
1. - Secondo il tribunale di Roma la norma dell'art. 4, quinto
comma, del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, per la parte in cui subordina
l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore
dipendente, per infortunio sul lavoro, al termine di decadenza di un
anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi
procedere, sarebbe incostituzionale perché contrastante con gli artt.
3, 35 e 38 della Costituzione. La violazione del principio di
eguaglianza è fatta discendere dalla deroga apportata dall'articolo
denunciato alla regola dell'art. 2947, primo e terzo comma, del codice
civile secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno derivante da fatto illecito si opera in 5 anni.
Si può opporre che la regola stessa, se ha carattere generale
perché applicabile in via di norma, nel silenzio della legge, non
costituisce un principio che limiti il potere del legislatore di
fissare termini diversi tutte le volte che la peculiarità delle
circostanze dell'evento dannoso abbiano a farli ritenere più
opportuni, secondo del resto risulta dallo stesso art. 2947 richiamato,
che riduce a due anni il termine stesso nel caso di risarcimento per
danni prodotti dalla circolazione dei veicoli senza rotaie; né mancano
altre disposizioni che sanciscono analoghe abbreviazioni.
È vero che un limite alla discrezionalità del legislatore si deve
rinvenire nell'esigenza della ragionevolezza della fissazione della
più breve durata del termine; ma nella specie non si può ritenere che
la disposizione denunciata manchi di ogni giustificazione. Infatti
mentre normalmente l'azione di risarcimento ha per oggetto l'intera
reintegrazione del danno subito, nel caso in esame suo oggetto è il
conseguimento di una integrazione dell'indennizzo (in aggiunta a quello
già corrisposto all'infortunato, nella misura stabilita dalle tabelle
secondo le quali si liquida il risarcimento in virtù
dell'assicurazione obbligatoria) per quel di più che si dimostri non
essere stato interamente coperto dalla precedente liquidazione. D'altra
parte la complessità inerente alla predisposizione dei mezzi di
prevenzione degli infortuni e le difficoltà che a volte si presentano
di accertare quale e quanta parte l'omissione di tali mezzi, oppure il
comportamento positivo del datore di lavoro o del terzo da lui
incaricato abbiano operato quali cause determinanti, o concause
dell'infortunio inducono a far considerare non evidentemente arbitraria
la statuizione di un termine più breve di quello ordinario, dato che
l'adozione di quest'ultimo avrebbe potuto pregiudicare i risultati
delle operazioni di raccolta delle prove e rendere più difficile
quelle della loro conservazione.
La circostanza, messa in rilievo dall'ordinanza, dell'intervento
dell'Ispettorato del lavoro, incaricato (ai sensi dell'art. 4 legge 22
luglio 1961 n. 628) di redigere un rapporto relativo all'infortunio
occorso, non sembra sufficiente ad indurre a diversa conclusione
perché in tale fase amministrativa del procedimento fanno difetto
quelle garanzie che accompagnano l'acquisizione delle prove in
contraddittorio avanti al giudice.
Il fatto che il termine di cui all'art. 4 sia stato portato a tre
anni, in virtù di una recente disposizione (la quale, se si seguisse
il ragionamento del tribunale, risulterebbe, a sua volta, affetta da
incostituzionalità) è espressione della libertà di apprezzamento del
legislatore, quale si è messa in rilievo, e che deve rimanere
sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.
Le considerazioni che precedono valgono anche a far contestare
l'esattezza del motivo dedotto sotto l'aspetto dell'eccessiva brevità
del termine, (che però non è stato fatto valere con riferimento alla
violazione dell'art. 24 Cost.). La Corte ha ritenuto in numerose
occasioni (sent. n. 57 e 93 del 1962, n.107 e 118 del 1963, n. 2 del
1964, n. 58 e 92 del 1957, n. 26 del 1969) che l'incongruità del
termine sotto l'aspetto della sua irragionevolezza può ammettersi solo
quando esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la
possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di
conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.
Ora non può dirsi che quello in contestazione sia talmente breve da
frustrare le esigenze della protezione giurisdizionale
dell'infortunato. Né valgono a far ritenere il contrario le
considerazioni di cui all'ordinanza circa la scadenza del termine nel
periodo critico che segue l'infortunio, dato che la decorrenza del
medesimo non risale al momento in cui questo si è verificato bensì
all'altro, che di solito avviene in un tempo alquanto posteriore,
dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere emessa dal
giudice penale.
2. - La questione si presenta infondata anche se venga esaminata
con riguardo all'art. 35 della Costituzione, allegato pur esso a
sostegno dell'eccezione, poiché, come la Corte ha osservato in altre
occasioni, il principio enunciato nel primo comma di tale articolo si
limita a stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le
disposizioni comprese nel titolo III, nelle quali ultime solamente sono
da ricercare le norme particolari regolatrici delle varie specie di
tutela accordate al lavoro. Anche dall'art. 38 non possono trarsi
elementi di giudizio suscettibili di condurre a conclusioni diverse
dalle precedenti poiché la garanzia ivi sancita a favore dei
lavoratori infortunati attiene piuttosto all'adeguazione dei mezzi di
carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato
piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse
siano tali da comprometterne il conseguimento: ciò che, come si è
detto, non si verifica nella specie.
3. - L'altra questione, enunciata dalla Corte di appello di
Potenza, riguarda non già la durata del termine ma la sua decorrenza,
essendosi ritenuto che dovesse nella specie trovare applicazione lo
stesso principio affermato dalla Corte con la sentenza n. 63 del 1966,
e ciò nella considerazione che quando il termine di decadenza per il
promuovimento dell'azione di risarcimento decorra nel periodo di
costanza del rapporto di lavoro, il prestatore d'opera, pel timore di
incorrere in licenziamento, potrebbe essere indotto a rinunciare
all'azione stessa, sicché, al fine di non compromettere la tutela di
un diritto costituzionalmente protetto, l'inizio del termine stesso
dovrebbe farsi decorrere dalla cessazione del rapporto stesso. È però
da ritenere che, contrariamente a quanto la Corte di appello sostiene,
la presente fattispecie non poggia su presupposti analoghi a quelli sui
quali si è fondata la precedente decisione del 1966. Infatti il
principio con questa affermato ha un preciso riferimento al diritto al
salario qual è garantito dall'art. 36 della Costituzione, e per il
quale, a protezione del contraente più debole, non è ammessa alcuna
rinuncia. Non basta osservare che anche nei riguardi della pretesa al
risarcimento dei danni il lavoratore può trovarsi nella situazione
psicologica del timore di licenziamento, tale da indurlo ad omettere
l'esercizio del diritto, poiché tale diritto, a differenza dell'altro
al salario, è rinunciabile, sicché mancherebbe del fondamento
giuridico valevole per quest'ultimo l'estensione che volesse farsi
della deroga ai comuni principi in materia di decorrenza dei termini di
decadenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765,
sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, proposta
dal tribunale di Roma e dalla Corte di appello di Potenza, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte