Sentenza n. 100/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1981 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18r.d.l. 511/1946
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18
del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (responsabilità disciplinare dei
magistrati) promossi con ordinanze emesse il 26 novembre 1977, il 21
luglio (n. 3 ordinanze) e il 13 ottobre 1978 e il 18 maggio 1979 dal
Consiglio superiore della magistratura rispettivamente iscritte ai
nn. 60, 655, 656 e 672 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 104 e 933
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 94 del 1978, nn. 59 e 102 del 1979 e n. 50 del
1980.
Visti l'atto di costituzione di Governatori Federico e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 4 marzo 1981 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Alessandro Pizzorusso per Governatori Federico e
l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura,
con ordinanze di identico contenuto emesse nei procedimenti
disciplinari a carico del dott. Franco Misiani il 26 novembre 1977,
dello stesso dott. Misiani e del dott. Ernesto Rossi, nonché del
dott. Beniamino Deidda e del dottor Federico Governatori il 21 luglio
1978; del dott. Adriano Sansa il 13 ottobre 1978, e del dott. Giuseppe
Borré ed altri il 18 maggio 1979, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n.
511, nella parte in cui sottopone a sanzione disciplinare il
magistrato che tenga, "in ufficio o fuori, condotta tale che lo renda
immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere,
o che comprometta il prestigio dell'Ordine giudiziario", per assunto
contrasto con gli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101,
secondo comma e 108, primo comma, della Costituzione.
A sostegno delle censure il Consiglio superiore osserva nelle
dette ordinanze che la norma impugnata non tipicizza l'illecito
disciplinare, ma lo individua in rapporto a criteri, valutazioni e
modelli di comportamento a loro volta non tipicizzati. In tal modo,
secondo il giudice a quo, la predetta parte dell'art. 18 si porrebbe
in contrasto: a) con il principio di legalità posto dall'art. 25,
secondo comma, della Costituzione; b) con gli artt. 101, secondo comma
e 108, primo comma, della Costituzione, i quali, stabilendo che i
giudici sono soggetti soltanto alla legge e che le norme
sull'Ordinamento giudiziario sono stabilite per legge, escluderebbero
la mediazione di altri organi nella disciplina dello status dei
magistrati; c) con l'art. 21 della Costituzione, il quale esclude
limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero, sia pure in
contemperamento con gli artt. 54, secondo comma, 101, secondo comma, e
104, primo comma, della Costituzione.
In questa sede si è costituito il dott. Federico Governatori,
rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Franco Bricola, Paolo
Barile, Enzo Cheli, Giorgio Ghezzi e Fausto Tarsitano.
Hanno depositato tempestivamente le proprie deduzioni gli avvocati
prof. Alessandro Pizzorusso e Fausto Tarsitano.
La difesa afferma anzitutto, richiamandosi alla sentenza n.
78/67, di questa Corte che, in linea generale, il principio di
legalità della pena sancito dall'art. 25 Cost. deve avere
applicazione anche per le sanzioni amministrative, in relazione alle
quali pertanto, parallelamente alle sanzioni penali, la legge soltanto
potrebbe con - figurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i
fatti suscettibili di punizione. Onde chiara emergerebbe
l'illegittimità della norma impugnata stante l'estrema genericità
della stessa quanto alla individuazione dei comportamenti
qualificabili come illeciti disciplinari. Ma, prosegue la difesa,
anche quando la Corte non ritenesse di condividere il detto principio,
che peraltro troverebbe conforto nell'espressione letterale dell'art.
25 Cost. il quale dispone che "nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"
per cui il precetto costituzionale andrebbe riferito a qualunque tipo
di illecito, egualmente il principio di legalità dovrebbe ritenersi
operante in relazione alle sanzioni disciplinari applicabili ai
magistrati. Questi ultimi, invero, sono sottratti al potere gerarchico
del Consiglio superiore e di qualsiasi altro soggetto, per cui
l'applicazione delle sanzioni disciplinari non troverebbe rispondenza
in un potere discrezionale dell'Amministrazione, quale è quello che
normalmente esercita il superiore gerarchico. Onde l'applicazione di
sanzioni disciplinari dovrebbe avere in questo caso, come presupposto
necessario, l'inosservanza di una norma disciplinare generale ed
astratta. Questa particolarità del regime disciplinare della
magistratura troverebbe conferma nel carattere interamente
giurisdizionale del relativo procedimento, che in ciò si
differenzierebbe da quello per l'applicazione delle sanzioni agli
altri pubblici dipendenti.
Nel caso in esame, la fase giurisdizionale non riguarderebbe,
invero come per gli altri dipendenti, il controllo della legittimità
del provvedimento amministrativo di applicazione della sanzione, ma
sarebbe destinato proprio all'applicazione della stessa, costituendo la
determinazione delle ipotesi di illecito disciplinare commesso dal
magistrato materia coperta da riserva di legge, come dovrebbe
argomentarsi in base all'articolo 101 della Costituzione, che dichiara
i magistrati sottoposti soltanto alla legge, all'art. 108, primo
comma, della Costituzione, che stabilisce una generale riserva di
legge per la materia dell'Ordinamento giudiziario, e all'art. 107 della
Costituzione, che pone una riserva di legge con specifico riguardo a
qualunque misura che determini la dispensa o la sospensione dal
servizio di un magistrato o il suo trasferimento, il che
realizzerebbe, in sostanza, un regime identico a quello degli illeciti
penali.
All'estrema genericità della formula adottata dalla norma
impugnata conseguirebbe, quindi, anche sotto detti profili, la
fondatezza della censura.
La norma impugnata violerebbe altresì il principio
dell'indipendenza della magistratura sancito dall'art. 101 Cost., dato
che tale norma garantisce i magistrati non soltanto nei confronti
degli altri poteri dello Stato, ma anche nei confronti degli uffici od
organi così detti superiori, ivi compreso il Consiglio superiore
della Magistratura.
La genericità della norma impugnata, infine, potrebbe risolversi
in una indebita restrizione della libertà di manifestazione del
pensiero garantita dall'art. 21 Cost. perché tale suo carattere
renderebbe possibile la repressione dell'esercizio della libertà di
opinione da parte dei magistrati. Né potrebbe invocarsi al riguardo
il fatto che il principio di libertà in discorso può trovare limiti
nella esigenza di tutelare altri beni costituzionalmente rilevanti,
giacché l'appartenenza ad un ordine o il rivestimento di una
qualifica professionale possono essere fonti di restrizioni maggiori e
di più forti doveri, ma non quando sia in gioco un bene che, come la
libertà di manifestazione del pensiero, dovrebbe essere garantito in
modo eguale per tutti i soggetti.
La difesa si diffonde infine nell'illustrare il tipo di sentenza
che la Corte potrebbe emettere, indicando in conclusione che, nella
specie, potrebbe adottarsi una pronunzia "sostitutiva", recante
l'indicazione di un gruppo di ipotesi tassative di illeciti
disciplinari.
Nelle cause provenienti dai giudizi disciplinari a carico del
dott. Francesco Misiani, del dott. Beniamino Deidda, del dott.
Adriano Sansa e del dott. Giuseppe Borré ed altri si è ritualmente
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura, in sostanza, afferma che le questioni sollevate
sarebbero infondate in quanto, anche a voler ammettere che il
principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. sia
riferibile anche agli illeciti disciplinari, tale principio sarebbe
osservato nella specie perché le norma impugnata indicherebbe
sufficientemente, se pure in termini generici, gli elementi che
debbono ricorrere perché l'illecito sussista. Il criterio di
legalità nell'ambito disciplinare andrebbe infatti inteso in maniera
meno rigida che in materia penale in vista della peculiare natura di
tali infrazioni, e dovendosi quindi riconoscere un ruolo più
significativo al momento della interpretazione della norma e del suo
adattamento al caso concreto.
L'esigenza della formulazione di un giudizio di valore, secondo
l'Avvocatura, non sarebbe estranea al nostro ordinamento, ed anche se
l'esigenza stessa si presenta nella identificazione di un illecito
disciplinare, sarebbe pur sempre la legge che trova applicazione, di
talché non potrebbe dubitarsi che la subordinazione del giudice
soltanto alla legge continui ad operare parimenti alla riserva di
legge in materia di ordinamento giudiziario.
L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo che le questioni
sollevate siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze innanzi menzionate, di identico contenuto,
propongono le stesse questioni, e pertanto i relativi giudizi possono
essere riuniti e definiti con unica decisione.
2. - La Corte è chiamata a stabilire se sia conforme ai precetti
costituzionali l'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella
parte in cui identifica un illecito disciplinare nel fatto che il
magistrato "tenga, in ufficio o fuori, condotta tale che lo renda
immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o
che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario".
Il dubbio di costituzionalità è prospettato sotto un duplice
profilo: a) per violazione del principio di legalità posto dall'art.
25, secondo comma Cost., in quanto la norma censurata "non tipicizza
l'illecito stesso ma lo individua in rapporto a criteri di valutazione
e a modelli di comportamento a loro volta non tipicizzati" e
conseguente violazione degli artt. 101, comma secondo e 108, comma
primo, Post., i quali "non consentono, salvo il disposto dell'art. 105
della Costituzione, la mediazione da parte di altri organi nella
disciplina dello status del magistrato in quanto stabiliscono che i
giudici sono soggetti soltanto alla legge e che le norme
sull'ordinamento giudiziario sono; stabilite per legge"; b) per
violazione dell'art. 21, comma primo, Cost., "il quale esclude
limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero, sia pure in
contemperamento con gli artt. 54, secondo comma, 101, secondo comma e
104, primo comma, della Costituzione".
3. - Le censure non sono fondate. Relativamente al primo degli
esposti dubbi di costituzionalità, concernente la dedotta violazione
del principio di tipicità dei comportamenti sanzionabili in via
disciplinare, deve anzitutto osservarsi che non appare pertinente il
richiamo all'art. 25, comma secondo, Cost. Tale norma infatti,
interpretata nel necessario collegamento con il primo comma dello
stesso articolo, si riferisce, come è generalmente ritenuto, solo
alla materia penale e non è di conseguenza estensibile a situazioni,
come gli illeciti disciplinari, estranee all'attività del giudice
penale, pur se con questa possono presentare, per determinati aspetti,
una qualche affinità.
L'esercizio del potere disciplinare è regolato, invero, da
principi sostanzialmente differenti e meno incisivi di quelli che
reggono l'esercizio del magistero penale, poiché risponde alla
potestà amministrativa dello Stato, e non alla funzione di giustizia
che quest'ultimo assolve attraverso l'attività giudiziaria.
E tale differenza si riflette naturalmente sulla operatività, nel
campo disciplinare, dei principi generali in materia di esplicazione
del potere punitivo, rendendola meno rigorosa ed estesa.
Né vale invocare in contrario, come vien fatto nella memoria
della parte privata costituitasi in questa sede, la decisione di
questa Corte n. 78 del 31 luglio 1967; essa, nel punto in cui afferma
che dall'art. 25, comma secondo, Cost., è ricavabile anche per le
sanzioni amministrative il principio che deve essere la legge a
configurare i fatti da punire, va, infatti, intesa non come
trasposizione della disposizione richiamata nella materia
disciplinare, con conseguente applicazione di essa alle sanzioni
amministrative, ma come riaffermazione della esigenza che anche per
gli illeciti disciplinari sia la legge a stabilire i comportamenti
sanzionabili.
Neppure può pervenirsi a diversa conclusione, come pure si
sostiene nella memoria citata, per il fatto che, per i magistrati,
l'applicazione delle sanzioni disciplinari non deriva da un potere
discrezionale dell'amministrazione, quale è quello che normalmente si
esercita per effetto del rapporto gerarchico e che, inoltre, è
preordinato un organo giurisdizionale per l'accertamento dell'illecito
e l'applicazione della relativa sanzione. Tali connotazioni non
valgono infatti ad eliminare la sostanziale diversità dell'illecito
penale da quello disciplinare ma possono tutt'al più evidenziare
soltanto qualche aspetto di affinità tra i procedimenti volti
all'accertamento dell'illecito.
D'altra parte, va considerato che, pur dovendosi ritenere che, per
quanto riguarda i magistrati, il fondamento del potere disciplinare
non può ricercarsi, come per gli impiegati pubblici, nel rapporto di
supremazia speciale della pubblica amministrazione verso i propri
dipendenti, dovendo escludersi un rapporto del genere nei riguardi
dei magistrati stessi, "sottoposti soltanto alla legge" ex art. 101
Cost., deve anche riconoscersi che il potere disciplinare nei loro
confronti è volto a garantire - ed è rimedio insostituibile - il
rispetto dell'esigenza di assicurare il regolare svolgimento della
funzione giudiziaria, che è uno degli aspetti fondamentali della
vita dello Stato di diritto. Onde ben può configurarsi, su tale base,
indipendentemente dal detto rapporto di supremazia, un potere
disciplinare fondato direttamente sulla legge e tendente alla tutela
dei valori dell'ordinamento dello Stato eventualmente lesi dal
comportamento del magistrato.
4. - Ciò premesso, va peraltro affermato che, per quanto concerne
la materia disciplinare riguardante i magistrati, il principio di
legalità trova egualmente piena applicazione, oltre che come
fondamentale esigenza dello Stato di diritto, come conseguenza
necessaria del nuovo assetto dato alla magistratura dal legislatore
costituente, del quale sono puntuali espressioni la garanzia di
indipendenza (artt. 101 e 104 Cost.) e di inamovibilità, se non a
seguito di deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura
per motivi previsti (art. 107 Cost.) dall'ordinamento giudiziario, le
cui norme sono stabilite con legge (art. 108 Cost.).
5. - Posta, così, l'esigenza che nella materia in disamina debba
essere la legge a determinare illeciti e sanzioni occorre verificare
se la norma denunziata, che all'uopo provvede, offra le garanzie
volute dall'ordinamento costituzionale.
Il dubbio di legittimità viene fondato, come è stato già
precisato, sul difetto di tipicità dell'illecito, che verrebbe in
concreto individuato in base a criteri di valutazione ed a modelli di
comportamento non specificati, con possibile violazione delle garanzie
di indipendenza dei magistrati.
Nell'esaminare tali censure, non può prescindersi dal riferimento
ai valori tutelati dalla norma proibitiva, al fine di stabilire, in
relazione ad essi, se ed in quale misura sia possibile la tipizzazione
dei comportamenti che possono violarli. Essi sono da un lato la
fiducia e la considerazione di cui deve godere ciascun magistrato e
dall'altro il prestigio dell'ordine giudiziario. È sufficiente
esaminare il contenuto di tali valori per constatare la impossibilità
di prevedere tutti i comporta menti che possono lederli; si tratta,
infatti, di principi deontologici che non consentono di essere
ricompresi in schemi preordinati, non essendo identificabili e
catalogabili tutti i possibili comportamenti con essi contrastanti e
che potrebbero provocare una negativa reazione dell'ambiente sociale.
Ciò spiega la ragione per la quale, nelle leggi che nel passato
hanno tentato di enunciare ipotesi tipiche di infrazioni disciplinari
- come il r.d.l. 6 dicembre 1865, n. 2626 e la legge 17 luglio 1908,
n. 438 - sia stata posta una norma di chiusura generica diretta a
sanzionare tutti i comportamenti capaci di ledere la reputazione del
singolo magistrato o la dignità dell'ordine al quale egli appartiene.
Per la stessa ragione i vari progetti di riforma, pur con qualche
specificazione, indubbiamente utile a fini orientativi, fanno
riferimento, per identificare l'illecito per violazione di regole
deontologiche, a formule generiche.
Lo stesso avviene negli ordinamenti di varie categorie
professionali.
Le previsioni normative in materia non possono non avere portata
generale perché una indicazione tassativa renderebbe legittimi
comportamenti non previsti ma egualmente riprovati dalla coscienza
sociale.
Tali considerazioni giustificano la latitudine della previsione e
l'ampio margine della valutazione affidata ad un organo, che, operando
con le garanzie proprie di un procedimento giurisdizionale, è, per la
sua strutturazione particolarmente qualificato per apprezzare se i
comportamenti di volta in volta considerati siano o meno lesivi dei
valori tutelati.
6. - Né può ritenersi che tale sistema normativo violi il
principio di legalità perché, come questa Corte ha affermato (cfr.
sent. 191 del 1970 e le altre ivi citate) esso "si attua non soltanto
con la rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie ma, in
talune ipotesi, con l'uso di espressioni sufficienti per individuare
con certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta
l'abbia o meno violato".
È stato inoltre ritenuto (sent. 188 del 1975) che "le fattispecie
criminose, cosiddette a forma libera, che richiamano, cioè con
locuzioni generiche ma di ovvia comprensione concetti di comune
esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili
dall'interprete" sono pienamente compatibili con il principio di
legalità.
Tali criteri interpretativi enunciati per fattispecie criminose,
appaiono maggiormente validi nella materia disciplinare sia per la
minore reazione sociale all'illecito disciplinare rispetto a quello
penale e per la minore incidenza di esso sulle posizioni soggettive
dell'interessato sia perché è più ampia, rispetto alle singole
ipotesi di reato, la possibilità di comportamenti lesivi dei valori
tutelati.
Né appare censurabile il riferimento, nella norma, alla fiducia e
considerazione di cui il magistrato deve godere ed al prestigio
dell'ordine giudiziario, perché, come si dirà in prosieguo, trattasi
di concetti determinabili secondo la comune opinioni.
Deve pertanto escludersi la violazione delle norme costituzionali
invocate, non risultando lesi né il principio di legalità (artt. 25,
comma secondo e 108, comma primo, Cost.) né quello di indipendenza
del giudice (art. 101, comma secondo, Cost.).
7. - Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 21, primo
comma, Cost., nelle ordinanze e nella memoria della parte costituita,
si osserva che il diritto di libertà di manifestazione del pensiero
non può subire, per i magistrati, limitazioni diverse da quelle
previste per la generalità dei consociati e che la generica
formulazione della norma censurata consente una compressione del
diritto stesso che non può subire restrizioni per effetto
dell'appartenenza ad un ordine o del rivestimento di una qualifica
professionale, pur se l'esercizio di esso va contemperato con le
disposizioni degli artt. 54, secondo comma, 101, secondo comma, e 104,
primo comma, della Costituzione.
Deve riconoscersi - e non sono possibili dubbi in proposito - che
i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti
ad ogni altro cittadino ma deve del pari ammettersi che le funzioni
esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e
prive di effetto per l'ordinamento costituzionale.
Per quanto concerne la libertà di manifestazione del pensiero non
è dubbio che essa rientri tra quelle fondamentali protette dalla
nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità
dei cittadini non è senza limiti, purché questi siano posti dalla
legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali,
espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale (cfr.
sent. 9 del 1965).
I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, comma secondo,
e 104, comma primo, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e
tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al
concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola
deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare
che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed
imparzialità: nell'adempimento del loro compito.
I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la
considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica
opinione; assicurano, nel contempo, quella dignità dell'intero ordine
giudiziario, che la norma denunziata qualifica prestigio e che si
concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e
nella credibilità di essa.
Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto
alla libera espressione del pensiero, sta, come del resto finiscono
per riconoscere le ordinanze di rimessione, il giusto equilibrio, al
fine di contemperare esigenze egualmente garantite dall'ordinamento
costituzionale.
Alla luce di tali considerazioni va interpretata la sentenza di
questa Corte n. 145 del 1976, la quale riconosce "l'esigenza di una
rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra
senza dubbio tra i più rilevanti beni costituzionalmente protetti".
8. - Gli anzidetti rilievi consentono di affermare la piena
compatibilità tra libera manifestazione del pensiero e tutela della
dignità del singolo magistrato e dell'intero ordine giudiziario;
l'equilibrato bilanciamento degli interessi tutelati non comprime il
diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni ma ne vieta
soltanto l'esercizio anomalo e cioè l'abuso, che viene ad esistenza
ove risultino lesi gli altri valori sopra menzionati.
In questa sede non può precisarsi - e ciò non rientra del resto
nei compiti della Corte - quali possano essere i comportamenti di cui
si è fatto cenno. Dovrà l'organo chiamato a valutare i singoli
comportamenti stabilire se essi possano o meno essere riprovati dalla
coscienza sociale e se siano o meno conformi alla valutazione che
comunque possano fare di essi gli stessi consociati in relazione alla
natura e rilevanza degli interessi tutelati ed in funzione del buon
andamento dell'attività giudiziaria.
Il controllo di legittimità, affidato al massimo organo della
giurisdizione ordinaria, costituisce poi garanzia ulteriore della
esatta osservanza dei principi costituzionali applicabili.
Deve, pertanto, escludersi anche la violazione dell'art. 21, comma
primo, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui
sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che tenga in ufficio o
fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della
considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio
dell'Ordine giudiziario, sollevate con le ordinanze della Sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura indicate in
epigrafe in relazione agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma,
101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte