Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato), promossi con tre ordinanze emesse l'8 marzo 2001 dal

Tribunale amministrativo regionale della Liguria rispettivamente

iscritte ai nn. 710, 712 e 713 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze (iscritte ai nn. 710,

712 e 713 del registro ordinanze dell'anno 2001), tutte emesse

l'8 marzo 2001 e analogamente motivate in diritto, il Tribunale

amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento

all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), "per la

parte in cui prevede il divieto di retribuire le mansioni superiori

svolte dal dipendente pubblico";

che le ordinanze - nel rammentare, in punto di fatto, che

tutti i giudizi principali sono stati promossi da docenti di ruolo,

inquadrati nel 6o livello, al fine di ottenere l'accertamento delle

svolte mansioni superiori, pari al 7o livello, per l'insegnamento

reso negli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998, con riconoscimento

dei conseguenti benefici economici - evidenziano che i ricorrenti nei

giudizi a quibus hanno espletato mansioni superiori "in ottemperanza

a disposizione emessa da organo competente al fine di coprire una

vacanza in pianta organica";

che, tanto premesso, il rimettente adduce che il più recente

orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato si pone "su

di una linea di rigetto della tesi della retribuibilità delle

mansioni superiori prestate dal pubblico dipendente sulla base

normativa dell'art. 2126 cod. civ. e dell'applicazione diretta

dell'art. 36 della Costituzione", affermando che, anteriormente alla

vigenza del decreto legislativo n. 387 del 1998, non si rinviene

"nell'ordinamento la norma specifica utile a generare" siffatto

diritto, salvo casi specifici, come quello del comparto sanitario

(art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979);

che, pertanto, argomenta ancora il giudice a quo "il

principio" applicabile sarebbe quello di cui all'art. 33 del d.P.R.

n. 3 del 1957, il quale, secondo il ricordato orientamento

giurisprudenziale, "ricollegherebbe i diritti retributivi del

dipendente alla sua mera situazione di diritto";

che, ad avviso del rimettente, è possibile, tuttavia,

pervenire, come già ritenuto da precedente ordinanza di rimessione

di altro tribunale amministrativo (iscritta al n. 133 del registro

ordinanze del 2000), ad "una lettura di principi che porta alle tesi

opposte a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato";

che, difatti, in virtù di numerosi precedenti della

giurisprudenza costituzionale, è dato evincere che l'art. 36 della

Costituzione "è norma di applicazione diretta che impone di

retribuire le mansioni superiori svolte dal dipendente nel rispetto

della proporzionalità tra retribuzione e lavoro prestato" e che la

sua "forza cogente ... è assicurata dall'art. 2126 cod. civ.",

mentre "la natura pubblica del datore di lavoro e i principi di

imparzialità e buon andamento degli uffici e della concorsualità

nell'assunzione dei pubblici impieghi sono comunque garantiti

dall'esistenza del posto (vacante) in pianta organica e dalla

temporaneità delle mansioni superiori";

che, pertanto, il giudice a quo sostiene, conclusivamente,

che l'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 "si pone come un divieto

irragionevole di retribuire le mansioni prestate secondo quanto

determinato per legge in riferimento a quel determinato tipo di

mansioni";

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che le ordinanze denunciano tutte la stessa

disposizione, prospettandone il contrasto con l'art. 36 della

Costituzione in base ad identiche censure, sicché i relativi giudizi

vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, quanto al merito, va osservato che il rimettente

ripropone, avverso l'art. 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le medesime doglianze già più

volte scrutinate dalla Corte (da ultimo, con ordinanza n. 349 del

2001; in precedenza, con le ordinanze n. 347 del 1996 e n. 289 del

1996) e dichiarate manifestamente infondate, a motivo del fatto che

il menzionato art. 33 si riferisce "alla situazione fisiologica degli

uffici", cioè alla normale situazione normale nella quale sussiste

coincidenza tra mansioni svolte dall'impiegato e la sua qualifica

funzionale, "sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea

del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto

vacante, non si può argomentare a contrario una preclusione

all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi

ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità agli artt. 36

della Costituzione e 2126 cod. civ.";

che, pertanto, non adducendo il rimettente nuovi o diversi

profili di censura o, comunque, tali da indurre a discostarsi dal

menzionato orientamento, le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Liguria con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte