Sentenza n. 102/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 670
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo 1972 dal pretore di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Morelli Mario ed altri, iscritta al n.
296 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 3 novembre 1972 dal pretore di Pietrasanta
nel procedimento penale a carico di Balloni Eugenio, iscritta al n. 89
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di tal Mario
Morelli ed altri, imputati del reato previsto e punito dall'art. 670,
primo e secondo comma, del codice penale, il pretore di La Spezia ha
sollevato, su istanza della difesa, questione di legittimità
costituzionale del predetto articolo, in riferimento all'art. 2 della
Costituzione.
La motivazione dell'ordinanza fa perno sull'assunto che sia da
escludere che la Costituzione, nel sancire il diritto al lavoro, abbia
inteso, di riflesso, riconoscere anche il principio della
obbligatorietà del lavoro, rendendolo coercibile nei riguardi di
coloro che lo rifiutano per una personale "visione del mondo",
espressione di un atteggiamento ideologico di libero dissenso verso i
criteri di vita dominanti nella società nella quale sono inseriti.
Sulla base di tale premessa si renderebbe, pertanto, necessario
accertare se il mendicare, sia esso esercitato nel quadro di un
atteggiamento ideologico di rigetto di valori o per far fronte ad un
vero e proprio stato di bisogno, sia tale da ledere "il diritto altrui
o sia pregiudizievole in se stesso per la pubblica tranquillità".
Invero, nel caso, sarebbe da escludersi tanto il danno patrimoniale
quanto il pericolo per la pubblica tranquillità, risolvendosi al
massimo la richiesta del questuante in un eventuale senso di disagio
per colui al quale la richiesta sia indirizzata senza che ciò
rappresenti turbativa per la stessa tranquillità pubblica.
L'aspetto di fondo della incostituzionalità della norma
poggerebbe, pertanto, nella repressione di ogni tipo di attività non
conforme allo schema retributivo colpendo normalmente soggetti
appartenenti a "gruppi sociologicamente ben definiti ed emarginati:
zingari, beatinks, disoccupati, infermi".
Di questo si sarebbe resa conto la stessa giurisprudenza escludendo
il reato ogni qualvolta il postulante accompagni la richiesta con
qualche offerta simbolica di contro-prestazione (matite, lacci e cose
del genere).
Il reato non sarebbe ipotizzabile neppure quando si effettui nei
modi e nelle forme specificati nel comma secondo dall'articolo 670 del
codice penale, in quanto per essi soccorrerebbero altre previsioni
normative (artt. 610, 612, 640 e 660 cod. pen. ecc.).
La questione, così impostata, si porrebbe, al di fuori di quella
decisa e risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del
1959, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione.
È intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, nelle sue deduzioni,
sostiene che la norma impugnata sarebbe pienamente legittima e ciò
anche per effetto della sentenza della Corte richiamata nell'ordinanza
e nella quale si preciserebbe, in via di principio generale, che la
norma, "anche nella forma aggravata di accattonaggio vessatorio, tutela
il bene giuridico della tranquillità pubblica, con qualche riflesso
sull'ordine pubblico". In sostanza, per l'Avvocatura generale dello
Stato, la norma impugnata sarebbe diretta a tutelare i beni giuridici
della pubblica tranquillità e dell'ordine pubblico, che ben possono
essere posti in pericolo da coloro che ricorrono a forme parassitarie
di vita.
Se è pur vero che ognuno ha diritto, per la nostra Costituzione,
di "esplicare" la propria personalità astenendosi dal lavoro e di
praticare un sistema di vita diverso dalla generalità dei cittadini,
ciò non toglie che il legislatore sia libero di predisporre mezzi
idonei ad evitare che il diritto del singolo contrasti con la tutela
della tranquillità e dell'ordine pubblico. Tale principio, affermato
oltretutto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del
1972, porterebbe a dover concludere che la repressione penale
dell'accattonaggio non comprimerebbe affatto i diritti fondamentali
della personalità.
Per quanto attiene alle forme aggravanti di accattonaggio (art.
670, secondo comma, codice penale) l'Avvocatura dello Stato osserva che
le norme penali richiamate nell'ordinanza tutelano beni giuridici
diversi da quelli tutelati dalla norma sottoposta all'esame della Corte
e rappresentati, appunto, dalla tranquillità e dall'ordine pubblico.
2. - Altra questione di legittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 670 del codice penale, in riferimento agli articoli 3, primo
e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione è stata
sollevata d'ufficio dal pretore di Pietrasanta nel corso del giudizio a
carico di tal Eugenio Balloni.
Premesso che nessuna legislazione può favorire la mendicità e
tanto meno la Costituzione italiana "fondata sul lavoro" e sul
riconoscimento non solo del "diritto al lavoro (art. 1 )", ma anche del
"dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un'attività lavorativa (art. 4)", il proponente
ritiene, però, che non si possa ignorare il fatto che alla base delle
cause della mendicità si porrebbe la disoccupazione quale fenomeno
strutturale di un regime di libertà economica (art. 41) per cui il
diritto al lavoro rappresenterebbe un concetto astratto se non
accompagnato da condizioni atte a renderlo effettivo e possibile.
Di fatto tali condizioni non sussisterebbero nel nostro sistema
giuridico-sociale, come non sussisterebbero strutture previdenziali
capaci di garantire, soprattutto con tempestività, adeguate previdenze
a coloro che siano inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari
per vivere (art. 38, primo comma, Cost.).
L'art. 670, primo comma, del codice penale, vietando
aprioristicamente e indiscriminatamente la mendicità, tenderebbe ad
imporre a ognuno un dovere di lavorare che può andare oltre la scelta
personale e le personali possibilità e terrebbe conto solo a
posteriori (art. 154 del t.u. delle leggi di p.s.) di particolari e
limitate condizioni di bisogno, escludendo dal previsto intervento
assistenziale prefettizio o ministeriale, oltretutto non tempestivo,
gli inabili al lavoro e la intera categoria dei considerati
"marginalizzati" quali i vecchi, gli analfabeti, i malati cronici non
gravi, ecc., e per i quali limitatissime sono le possibilità di
svolgere una attività lavorativa.
Proprio l'insufficienza del sistema assistenziale in atto dovrebbe
indurre ad escludere la punibilità per accattonaggio degli indigenti
inabili al lavoro.
Invero, costituzionalmente inaccettabili sarebbero le varie ragioni
che comunemente vengono addotte per giustificare una rigorosa
indiscriminata repressione dell'accattonaggio. Ossia la tutela del
pubblico decoro, la lotta contro il parassitismo, la moralità pubblica
"intesa come fatto ideologico e razziale", ecc.
Riferendosi alla sentenza n. 51 del 1959 della Corte costituzionale
e secondo la quale l'art. 670 tutelerebbe "il bene giuridico e la
tranquillità pubblica con qualche riflesso sull'ordine pubblico", il
proponente rileverebbe sussistere, in ordine alla pena, una diversità
di trattamento tra il reato di accattonaggio e quello previsto
dall'art. 660 del codice penale in pieno contrasto con il principio di
eguaglianza. Infatti il legislatore del 1930 avrebbe trasformato il
reato di mendicità in una ipotesi speciale di molestia, punendola in
maniera del tutto sproporzionata rispetto all'ipotesi comune, violando
così il principio di eguaglianza inteso come ragionevole e non
arbitraria proposizione tra le conseguenze giuridiche di due situazioni
equiparabili.
Tale aspetto di incostituzionalità si accompagnerebbe a quello
desumibile dalle considerazioni sviluppate nella premessa per cui
rimarrebbe investito anche l'art. 4 della Costituzione in quanto la
punizione della mendicità, cosi come è imposta dal codice penale,
tenderebbe a stabilire un obbligo di lavorare oltre quelle possibilità
che, secondo detto articolo, ne configurano un limite invalicabile.
Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze pongono la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 670 del codice penale, in riferimento, quella
del pretore di La Spezia, all'art. 2 della Costituzione, e quella del
pretore di Pietrasanta, agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4,
secondo comma, della stessa Costituzione.
2. - La motivazione dell'ordinanza del pretore di La Spezia
ravviserebbe la violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti
dall'art. 2 della Costituzione, nel fatto che l'art. 670 del codice
penale, nella sua formulazione e nella sua portata, si risolverebbe in
una imposizione all'obbligatorietà del lavoro e, di conseguenza, in
una coercizione e in un divieto, penalmente sanzionato, di ogni
atteggiamento ideologico di libero dissenso verso i criteri di vita
dominanti nella società nella quale il soggetto è inserito, e,
quindi, di ogni libera scelta di valori e di comportamenti.
In sostanza il dedicarsi alla mendicità rientrerebbe nel quadro di
una scelta di libertà che non potrebbe essere perseguita penalmente e
non suscettibile, d'altra parte, di ledere i diritti altrui o di
presentarsi come elemento di pregiudizio e nocumento per la pubblica
tranquillità.
Le questioni relative ai diritti dell'uomo sono state già
affrontate e decise da questa Corte in numerose e svariate sentenze.
Un principio generale, ripreso in altre decisioni, è stato fissato
dalla sentenza n. 11 del 1956. Con tale sentenza la Corte ha stabilito
che l'art. 2 della Costituzione eleva a regola fondamentale, per tutto
quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il
riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile
della personalità umana e che appartengono all'uomo inteso come essere
libero. È stato anche deciso che l'art. 2 deve essere necessariamente
ricollegato alle altre norme costituzionali per identificare, anche nei
loro limiti, tali diritti inviolabili.
La Corte si è data carico, anche, di fissare i possibili limiti ai
diritti inviolabili dell'uomo, affermando, in altre sue decisioni (cfr.
sent. n. 75 del 1966 e n. 16 del 1968), che l'art. 2, nel riconoscere
quei diritti e i doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale, non può escludere che a carico dei cittadini
possano essere disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese
necessarie dalla tutela dell'ordine sociale. Ancora più
significativamente con la sentenza n. 168 del 1971 questa Corte ha
chiarito che i diritti primari e fondamentali dell'uomo diventerebbero
illusori per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito
della legge, della civile regolamentazione, del costume corrente, per
cui tali diritti debbono venir contemperati con le esigenze di una
tollerabile convivenza.
Con riferimento alla impostazione data al problema dall'ordinanza
del pretore di La Spezia e sulla base degli orientamenti di questa
Corte in tema di diritti inviolabili dell'uomo, devesi senz'altro
affermare che, in linea di principio, la repressione penale
dell'accattonaggio non comprime affatto tali diritti e tantomeno
rappresenta una indiretta coercizione nei riguardi di quei soggetti che
rifiutano di dedicarsi ad un lavoro. Al cittadino che non svolge
attività lavorativa non può riconoscersi, per ciò solo, il diritto
di sollecitare pubblicamente altri a provvedere al suo mantenimento.
La questione pertanto è infondata.
3. - Conclusioni parzialmente difformi dalle precedenti deve
prendere la Corte per quella parte della questione sollevata dal
pretore di Pietrasanta che, nel riferirsi all'art. 3, secondo comma, e
all'art. 4, secondo comma, della Costituzione, si ricollega, nella
motivazione, all'art. 38 della stessa Costituzione. Infatti,
l'ordinanza prende in esame anche la particolare posizione di coloro
che si dedicano all'accattonaggio in quanto in condizioni fisiche tali
da non poter svolgere una attività lavorativa, sia per il loro stato
precario di salute, sia per la loro età, e non usufruiscano, per la
carenza delle strutture previdenziali imposte dall'art. 38 della
Costituzione, di assistenza adeguata, e che, inabili o minorati, non
siano stati indirizzati a quel processo di educazione e avviamento
professionale conforme alle proprie possibilità (art. 4, secondo
comma, della Costituzione) al quale hanno diritto.
Se è pur vero che qualche tendenza giurisprudenziale ha ravvisato
sussistere causa di esclusione della punibilità del reato di
accattonaggio quando ricorrano le condizioni tipiche volute dall'art.
54 del codice penale, tuttavia ha escluso che lo stato di bisogno possa
confondersi con lo stato di necessità. Tale orientamento non può
essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle situazioni
oggettive e soggettive direttamente riferibili, come nella specie,
tanto all'art. 4 quanto all'art. 38 della Costituzione e che debbono
essere tenute ragionevolmente presenti dall'interprete della norma ai
fini di una decisione che non venga a trovarsi in conflitto con quei
principi dell'Ordinamento costituzionale che consacrano veri e propri
diritti primari incomprimibili.
Sotto questo profilo ben può rientrare nella sfera di applicazione
dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente
debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni
essenziali, si induca alla mendicità per non essere stato messo in
condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di
quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel caso, il
concetto di attualità del pericolo di un danno grave alla persona,
quale è quello che può essere determinato da uno stato di bisogno non
voluto, si profila come una costante senza soluzione fino a quando non
siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo.
Solo in tali limiti, pertanto, può ritenersi non fondata la
questione dell'art. 670 del codice penale in ordine agli aspetti
prospettati dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2
della Costituzione, dal pretore di La Spezia, con l'ordinanza di cui in
epigrafe;
b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma,
della Costituzione, dal pretore di Pietrasanta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte