Sentenza n. 104/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 831/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo
comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831 (Provvidenze a favore del
personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie
ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettorati
centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di
istruzione secondaria ed artistica), promosso con ordinanza emessa il
27 novembre 1972 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul ricorso di
Cariddi Carlo contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta
al n. 108 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Visti gli atti di costituzione del Ministero della pubblica
istruzione e di Cariddi Gina, erede di Cariddi Carlo;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Michele Costa, per Cariddi Gina, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Antonino Terranova, per il Ministero
della pubblica istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il prof. Carlo Cariddi, insegnante stabile fornito di
abilitazione e incaricato dell'insegnamento della ragioneria e tecnica
commerciale, ha prestato servizio ininterrottamente dal 1 ottobre 1954
al 30 settembre 1966 presso l'Istituto tecnico commerciale "Q. Sella"
di Roma.
Durante il corso del rapporto è entrata in vigore la legge 28
luglio 1961, n. 831, che ha esteso agli incaricati forniti di
abilitazione il trattamento di quiescenza previsto per il personale di
ruolo, con facoltà di riscatto del pregresso servizio non di ruolo con
le norme vigenti per gli insegnanti di ruolo, ed ha però attribuito
agli interessati il diritto di optare, entro un anno, per la
conservazione del trattamento INPS.
Cessato il rapporto d'impiego per limite di età, il Cariddi, non
avendo ottenuto il pagamento dell'indennità d'anzianità, ha proposto
ricorso in sede giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato, con atto
del 2 e 3 settembre 1969 ed ha chiesto l'annullamento degli atti
impugnati con il riconoscimento del diritto all'indennità di
anzianità nella misura che sarebbe stata accertata, ed in subordine,
in accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 831 del 1961 in
riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, che fosse
sollevata la relativa questione, con la rimessione degli atti alla
Corte costituzionale.
Il Consiglio di Stato in s.g., sez. VI, con ordinanza del 27
novembre 1972, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del detto
art. 8, ultimo comma, della legge n. 831 del 1961 nella parte in cui,
in relazione agli artt. 9 e 18 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207,
non prevede a favore del personale insegnante non di ruolo, che abbia
optato per il trattamento INPS, la corresponsione dell'indennità di
anzianità.
Ha precisato preliminarmente, dopo un'ampia esposizione della
materia, che il ricorrente, avendo optato per il trattamento INPS, non
avrebbe avuto diritto ad ottenere l'indennità di anzianità reclamata
con il ricorso; e da ciò ha dedotto la rilevanza della questione.
Ha osservato poi che la questione appariva non manifestamente
infondata sia in riferimento all'art. 36 "perché è dubbio che si
possa configurare un trattamento retributivo a favore di una categoria
di dipendenti non di ruolo, nel quale non venga prevista una parte di
retribuzione differita, da corrispondere all'atto della cessazione dal
servizio", e sia in riferimento all'art. 3, perché è dubbio che i
trattamenti del personale insegnante e delle altre categorie di
dipendenti non di ruolo siano tali da giustificare, sul piano della
ragionevolezza, l'esclusione del personale insegnante non di ruolo
dall'indennità di licenziamento prevista dal citato art. 9 del d.l. n.
207 del 1947 per tutti gli altri dipendenti non di ruolo.
Ha ricordato, infine, il Consiglio di Stato che analoga questione
(concernente l'applicazione della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, che
nel caso non è in considerazione) era stata sollevata dalla Corte dei
conti con ordinanza del 30 luglio 1971.
2. - A seguito della comunicazione, notificazione e pubblicazione
dell'ordinanza, si è costituita davanti a questa Corte Gina Cariddi,
quale erede del defunto fratello Carlo e già parte davanti al
Consiglio di Stato, che, a mezzo dell'avv. Pasquale D'Abbiero e,
successivamente, dell'avv. Michele Costa, ha chiesto che fosse
dichiarata l'illegittimità costituzionale del ripetuto art. 8, ultimo
comma, della legge n. 831 del 1961 e di tutte le altre disposizioni
connesse; si è costituito pure il Ministro della pubblica istruzione
rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che ha concluso per
la declaratoria di non fondatezza della questione.
Per il Ministero della pubblica istruzione la questione non è
fondata. C'è anzitutto da tener presente che l'art. 8 della legge n.
831 del 1961 prevede espressamente la corresponsione dell'indennità di
anzianità anche per la categoria di personale insegnante a cui
apparteneva il Cariddi, e che la disposizione impugnata (ultimo comma
dell'art. 8) non attiene concretamente alla disciplina del trattamento
di quiescenza.
Va poi considerato che il legislatore, nello stabilire la facoltà
di opzione, si è mosso su un piano di evidente ragionevolezza.
E perciò la disposizione impugnata sta al di fuori dei principi
che, con il richiamo agli artt. 3 e 36 della Costituzione, il giudice a
quo ha ritenuto nella specie applicabili.
Ove dovesse essere dichiarata fondata la questione, ha concluso
l'Avvocatura dello Stato, si determinerebbe per coloro che hanno
esercitato l'opzione una duplicità di trattamento di fine lavoro, alla
cui formazione concorrerebbe, in entrambi i casi, l'apporto finanziario
dell'Amministrazione statale; e si avrebbe, altresì, una situazione di
disparità di trattamento rispetto alla categoria dello stesso
personale che non avendo esercitato l'opzione e non potendo più
usufruire delle prestazioni dell'INPS, riceverebbe in concreto un
trattamento inferiore e quindi diverso.
Secondo la parte privata, invece, la questione sarebbe fondata,
giusta quanto affermato da questa Corte con varie sentenze (nn. 3/1966;
75/1968; 85, 191 e 236/1974; 40, 156 e 184/1973) perché l'indennità
di anzianità è una parte della retribuzione che viene corrisposta in
un momento differito; non si può, d'altra parte, ritenere in contrario
che l'ultimo comma dell'art. 8 si ponga al di fuori dei principi
richiamati dal Consiglio di Stato, perché il giudice a quo ha visto
nell'articolo 8 prescrizioni negative per quanto riguarda l'indennità
d'anzianità; né infine si può sostenere che, ove si dichiarasse
fondata la questione, si determinerebbe a favore di coloro che hanno
esercitato il diritto di opzione una duplicità di trattamento di fine
lavoro, perché costoro, anzi, verrebbero a ricavare un trattamento
eguale a quello degli altri impiegati (pensione se ed in quanto
spettante, ed indennità di fine rapporto).
La questione, infine, sarebbe fondata anche in riferimento all'art.
3 e sotto un duplice profilo: sarebbe ingiustificata la disparità di
trattamento tra coloro che si sono avvalsi del diritto di opzione e
quelli che hanno seguito la via normale, da un canto, e nei confronti
di tutti gli altri impiegati non di ruolo che o a seguito della
legislazione successivamente intervenuta o a seguito delle sentenze di
questa Corte nn. 40 e 156 del 1973, hanno visto riconosciuto il diritto
all'indennità.
3. - All'udienza del 19 febbraio 1975, l'avv. Michele Costa ha
svolto le ragioni a sostegno delle sue richieste nelle quali ha
insistito. Il sostituto avvocato generale dello Stato Antonino
Terranova ha precisato che con la legge n. 831 del 1961 si è prevista
una possibilità di opzione per il precedente trattamento e quindi non
si è dettata alcuna norma in merito alla negazione dell'indennità di
fine rapporto, ed ha insistito nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza del 27 novembre 1972, indicata nella
esposizione dei fatti che precede, il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione VI, solleva la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961,
n. 831 (recante provvidenze a favore del personale direttivo ed
insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei
provveditorati agli studi e degli ispettorati centrali e del personale
ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed
artistica), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
2. - Con l'art. 8 della legge n. 831 del 1961 è stato esteso agli
insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento il
diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza
previsto dalle norme allora vigenti per gli impiegati civili dello
Stato e per gli insegnanti di ruolo (comma primo); ai fini di codesto
trattamento sono stati considerati utili i servizi prestati in qualità
di incaricato dal 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con
almeno 18 ore settimanali di insegnamento, e gli anni di servizio
prestati con meno di 18 ore sono stati valutati in ragione di tanti
diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento (secondo comma);
ai fini del solo trattamento di quiescenza sono stati considerati utili
anche i servizi prestati anteriormente al 1 ottobre 1961 con
trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di
insegnamento, qualora i servizi stessi fossero stati riscattati ai fini
di pensione con le norme vigenti per gli insegnanti di ruolo (terzo
comma); e sono stati dichiarati anche riscattabili a norma dell'art. 7
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla
durata legale degli studi universitari (quarto comma).
Con l'ultimo comma dello stesso articolo, al detto personale è
stato riconosciuto il "diritto ad opzione nei confronti
dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data
di entrata in vigore" della legge.
Esattamente il giudice a quo ricorda che sulla base delle indicate
norme per gli insegnanti incaricati forniti di abilitazione in
quell'occasione era venuta a cessare l'iscrizione alle assicurazioni
sociali obbligatorie, e che per il periodo computabile ai fini del
trattamento di quiescenza, l'INPS aveva dovuto rimborsare allo Stato, e
per l'eccedenza agli interessati, i contributi versati per
l'assicurazione di invalidità e vecchiaia; e che il detto diritto di
optare, entro un anno, per la conservazione del trattamento INPS, era
stato previsto perché il legislatore si era preoccupato della
situazione del personale che, essendo ormai al limite dell'età per il
collocamento a riposo, avrebbe dovuto affrontare il peso di notevoli
oneri per il riscatto.
E del pari esattamente osserva che al detto personale insegnante
(di cui faceva parte il ricorrente), che avesse optato per il
trattamento INPS, non sarebbe spettata l'indennità di anzianità di
cui all'art. 9 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207.
3. - Il giudice a quo è dell'avviso che relativamente a tale
indennità di anzianità (attribuita, con la norma da ultimo ricordata,
agli impiegati civili non di ruolo) l'art. 18 del citato d.l. n. 207
del 1947 si era riservato di provvedere con separato provvedimento, nei
confronti del personale insegnante ed in quanto fosse occorso; e che
l'art. 8, ultimo comma, della legge n. 831 del 1961, nello sciogliere
quella riserva, "non ha stabilito a favore del personale non
insegnante, che avesse ritenuto di optare per il precedente sistema
dell'assicurazione INPS, la corresponsione dell'indennità prevista per
tutti gli altri impiegati non di ruolo dall'art. 9 del d.l. n. 207 del
1947".
La Corte, però, non ritiene di poter condividere codesta tesi
interpretativa.
Il d.l. n. 207 del 1947 ha negato l'indennità per cessazione dal
servizio prevista dall'art. 9, al personale insegnante non di ruolo: in
tal senso è il successivo art. 18, parte prima, (per il quale il
decreto "non si applica al personale insegnante non di ruolo") e si è
pronunciata la giurisprudenza.
È quindi l'art. 18, ora ricordato, posto in relazione con il
precedente art. 9, che nega al detto personale l'indennità di cui si
tratta.
L'art. 8 della legge n. 831 del 1961 agli insegnanti incaricati
forniti di abilitazione all'insegnamento ha riconosciuto il trattamento
di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme allora vigenti per
gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo; ed in
particolare e tra l'altro ha disposto che "la pensione compete nei casi
in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio
effettivo, valutabile a tal fine"; e che "negli altri casi compete
l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le
norme vigenti, purché l'insegnante abbia prestato almeno un anno
intero di servizio effettivo; ed infine, che dal 1 ottobre 1961 per il
detto personale, assoggettato alla ritenuta in conto entrata Tesoro,
sarebbe cessata l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie".
Con tali norme, nel settore e sul punto che qui interessano, il
legislatore del 1961 ha dettato una nuova disciplina, destinata ad
applicarsi nei confronti del personale de quo in servizio alla data del
1 ottobre 1961.
Con l'ultimo comma dell'art. 8, però, lo stesso legislatore ha
dato la possibilità al personale medesimo di operare una scelta tra il
nuovo ed il vigente trattamento di quiescenza e di previdenza, da
effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge; e
stabilendo unicamente che tale personale avrebbe potuto optare per
l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, ha mantenuto per quanti
avessero esercitato l'opzione, puramente e semplicemente, le relative
prestazioni.
Non può, quindi, ritenersi che con l'ultimo comma dell'art. 8, si
sia voluto negare al personale optante il diritto all'indennità per
cessazione dal servizio, o comunque innovare nei confronti della
preesistente disciplina: quel diritto era stato negato al detto
personale, come si è detto, con l'art. 18, parte prima, in relazione
all'art. 9 del d.l. n. 207 del 1947, e codesta situazione giuridica è
rimasta tale.
Di conseguenza, deve dirsi infondata la questione in esame che è
sollevata in relazione all'art. 8, ultimo comma, della legge n. 831 del
1961, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e non è
stata invece proposta a proposito dell'art. 18, parte prima, in
relazione all'art. 9, del d.l. n. 207 del 1947 nella parte in cui nega
al personale insegnante non di ruolo l'indennità per cessazione dal
servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831 (recante
"Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle
scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli
studi e degli ispettorati centrali e del personale ausiliario delle
scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica"),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte