Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1979

Altra decisione · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939,

n. 636 (limite di età pensionabile per le lavoratrici), promosso con

ordinanza emessa il 14 marzo 1977 dal pretore di Pavia nel procedimento

civile vertente tra Zanardi Landi Gemma, Perotti Carla, la s.p.a.

Necchi e il Banco Ambrosiano, iscritta al n. 179 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del

1 giugno 1977.

Visti gli atti di costituzione del Banco Ambrosiano, della società

Necchi e di Perotti Carla, nonché l'atto d'intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la società Necchi ed il Banco

Ambrosiano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che al Pretore di Pavia proposero separati ricorsi, poi

riuniti, Zanardi Landi Gemma e Perotti Carla, dipendenti l'una della

s.p.a. Necchi e l'altra del Banco Ambrosiano (imprese che - asserisce

il Pretore all'inizio della ordinanza di rimessione - occupavano più

di trentacinque dipendenti), e chiesero annullarsi i licenziamenti

intimati dai datori di lavoro per aver esse raggiunto il limite di età

pensionabile (la Zanardi spiegò anche domanda di reintegrazione ex

artt. 7 e 18 legge 300/1970) prospettando questione di illegittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 legge 604/1966 e 9

r.d. 636/1939 in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. Nel corso del

giudizio ambo le ricorrenti hanno chiesto di essere reintegrate nel

posto di lavoro con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Malgrado le obiezioni dei datori di lavoro, il Pretore ha ritenuto

non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del

combinato disposto delle due norme in riferimento agli artt. 3,37,2,4 e

35 Cost., con ordinanza 14 marzo 1977 (regolarmente notificata e

comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno

1977; n. 179 reg. ord. 1977), con la quale ha per contro respinto le

istanze di reintegrazione ex art. 700 c.p.c. per difetto di fumus boni

iuris.

Nel provvedimento di rimessione si osserva, sul postulato conflitto

del combinato disposto delle due norme con gli articoli 3 e 37 Cost.,

che il trattamento complessivamente riservato alla lavoratrice è

discriminatorio poiché, se la donna può godere anticipatamente del

trattamento pensionistico, il non avere a sua disposizione cinque anni

di attività si riflette non solo sul quantum percepito o percipiendo

nel quinquennio, ma anche sulle possibilità di carriera, che si

consumano per le lavoratrici in tempo sensibilmente più ridotto di

quello riservato ai lavoratori.

Il giudice a quo, poi, giustifica il contrasto ipotizzato tra il

combinato disposto delle norme impugnate e gli artt. 4 e 35 Cost. con

la considerazione che il lavoro è funzionalizzato non solo al

percepimento di un compenso, ma anche alla realizzazione della

personalità umana. Nessuna spiegazione è, invece, offerta

dell'ipotizzato contrasto della ripetuta normativa con l'art. 2 Cost.

Avanti la Corte si sono costituiti il Banco Ambrosiano con

deduzioni 21 giugno 1977, in cui ha chiesto dichiararsi inammissibile

e, comunque, manifestamente infondata e, in linea subordinata,

infondata la questione di costituzionalità, e la Necchi con memoria 20

giugno 1977, in cui ha instato per la declaratoria d'infondatezza della

questione.

Il Banco eccepisce la inammissibilità di questioni

d'illegittimità di combinati disposti sul riflesso che il controllo di

costituzionalità non potrebbe coinvolgere se non singole disposizioni;

ravvisa poi la ratio dell'art. 11 in ciò che il potere organizzativo

del datore di lavoro riprende vigore allorquando i lavoratori - quale

che ne sia il sesso - attingono la soglia del pensionamento; l'art. 37

si occuperebbe del lavoro "in essere" e non al tempo della sua

cessazione; gli artt. 2 e 35 Cost., infine, non sarebbero pertinenti

perché non offrono indicazioni della età pensionabile e delle

modalità di cessazione del rapporto lavorativo.

La Necchi sostiene che la denuncia del solo art. 11 legge 604/1966

è irrilevante perché "il riferimento all'età pensionistica contenuto

nella norma in discorso è fatto solo agli effetti di determinare il

campo di applicazione dell'art. 1, onde, finché l'età pensionabile

rimane quella che attualmente è, il diritto di licenziamento ad nutum

è e rimane un diritto ineccepibile"; "la pronuncia di

incostituzionalità dell'art. 9 non toccherebbe la legittimità

dell'art. 11" perché "simile pronuncia non inciderebbe sulla materia

del contendere in quanto nel momento in cui venisse sanzionata, il

rapporto sarebbe, come è, estinto", dato che la pronuncia

d'incostituzionalità non incide sui rapporti già esauriti. Infine la

Necchi pone in guardia contro i rischi che il ritardo dell'età

pensionistica delle donne rappresenterebbe per l'occupazione giovanile.

Tali argomenti sono riassunti nella memoria 5 giugno 1979.

Delle attrici si è costituita la sola Perotti con memoria 27

ottobre 1978 (peraltro presentata fuori termine) in cui ha aderito alla

motivazione del Pretore.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto 16 giugno 1977, in cui ha ribadito la proposizione che la

differenza fisica tra uomini e donne e la particolare funzione

familiare della donna giustificano il principio discrezionalmente

fissato dal legislatore, che consente al datore di lavoro di licenziare

i lavoratori sessantenni e le lavoratrici cinquantacinquenni.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979, nel corso della quale ha

svolto la relazione il giudice Andrioli, sono comparse le difese dei

datori di lavoro, che hanno rapidamente illustrato le già svolte

deduzioni e conclusioni, e i 'Avvocatura generale dello Stato, la

quale, richiamato l'atto d'intervento, ha accennato alla opportunità

di verificare l'incidenza, sulla questione, della sopravvenuta legge

903/1977.

Considerato che il Pretore di Pavia, a differenza degli altri

giudici, le cui ordinanze han dato vita agli altri procedimenti

assegnati per la trattazione alla stessa udienza del 27 giugno 1979, ha

avvertito l'esigenza, imposta dall'art. 11 legge 604/1966, di

verificare se i datori di lavoro resistenti occupino più di

trentacinque dipendenti, ma tutto si riduce a mera asserzione priva di

quella motivazione, che pur si richiede per il giudizio di rilevanza

della prospettata questione. Questione, rispetto alla quale, nel chiaro

contesto dell'art. 11, la sussistenza di più di trentacinque

dipendenti si colloca come preliminare rispetto ad ogni e qualsiasi

indagine giudiziale in cui sia contestato, a livello costituzionale e

no, l'altro elemento costitutivo della fattispecie descritta nell'art.

11: il diritto - si vuol dire - alla pensione di vecchiaia (e, prima

della sent. n. 174/1971 di questa Corte, il compimento, da parte di chi

pur non avesse conseguito tale diritto, del 75 anno di età).

Né al fine di rendere superflua la restituzione degli atti

potrebbe questa Corte ipotizzare che la sussistenza di più di

trentacinque dipendenti, in complessi delle dimensioni del Banco

Ambrosiano e della s.p.a. Necchi, rappresenti una di quelle nozioni di

fatto, che, per rientrare nella comune esperienza, non egent probatione

(art. 115, comma secondo, c.p.c.) perché, anche a mandar per buona

l'ipotesi, questa Corte non potrebbe sostituirsi al Pretore di Pavia

nello svolgere quel giudizio di rilevanza nel quale può essere senza

uopo di prova utilizzato il fatto, in ipotesi corroborato dalla comune

esperienza.

Né questa Corte, sempre al fine di evitare ulteriore restituzione

di atti al giudice a quo, può esimersi dal segnalare il dubbio sul se

la disputa insorta sui rapporti tra gli artt. 11 legge 604/1966 e 35

legge 300/1970 non si dispieghi anche sulla consistenza quantitativa

dei dipendenti, quale presupposto della stabilità del rapporto

(oltreché della distinzione tra reintegrazione obbligatoria e

reintegrazione reale).

Ma altra ragione di rimessione degli atti al Pretore sorge dalla

ultima, in ordine di tempo, allegazione della Presidenza del Consiglio

dei ministri sulla incidenza della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977,

n. 903, il cui art. 4 non si limita ad offrire alle lavoratrici, che

pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di

vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera fino agli

stessi limiti di età previsti per gli uomini, previa comunicazione al

datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di

perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (comma primo),

ma soggiunge che per le lavoratrici, che alla data di entrata in vigore

della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attività lavorativa pur

avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di

vecchiaia, si prescinde dall'onere della comunicazione al datore di

lavoro (comma secondo).

Orbene, le ricorrenti, al 18 dicembre 1977, più non prestavano

attività lavorativa, ma non va lasciato in ombra che al recesso ad

nutum dei datori di lavoro, consecutivo all'acquisizione del diritto

delle lavoratrici alla pensione, hanno la Zanardi e la Perotti reagito

facendo valere in giudizio il diritto al lavoro sino alla scadenza del

60 anno talché potrebbero, al fine di sussumere la loro condizione

nella ipotesi descritta nel secondo comma dell'art. 4, addursi il ius

superveniens e la natura dichiarativa della sentenza di accertamento

della nullità dei licenziamenti, che ne implica la eliminazione senza

residuo.

Non rientra nelle funzioni istituzionali di questa Corte scrutinare

se la ipotizzata equiparazione delle due situazioni, la cui

postulazione nulla ha da vedere con la individuazione della efficacia

nel tempo del primo Comma dell'art. 4, sia conforme all'ordinamento

inteso nel pregnante senso reso palese dall'art. 12 disp. prel. C.C.;

la quale equiparazione, se constatata dal giudice a quo nel rispetto

delle direttive impartite all'interprete dall'art. 12 disp. prel. c.c.,

renderebbe irrilevante la denuncia di incostituzionalità. Tale

operazione interpretativa - è appena il caso di rilevarlo - Compete ai

giudici investiti delle singole controversie di lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pavia, che con

l'ordinanza 14 marzo 1977 ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11 legge 604/1966 e 9 r.d.l. 633/1939 in

riferimento agli artt. 3, 37, 2, 4 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte