Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1979

Altra decisione · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11

legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione agli artt. 9 e 12 r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modif.

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (limite di età

pensionabile per le lavoratrici), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Pestagalli Giuliana e S.p.a. Mondadori

Editore, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;

2) ordinanza emessa il 25 giugno 1977 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Gandolfo Piera e RAI, iscritta al n.

503 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978;

3) ordinanza emessa il 3 ottobre 1977 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Bertazzoni Piera e Montedison S.p.a.,

iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 19 maggio 1978;

4) ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Tragella Maria e Soc. Italiana

Telecomunicazioni Siemens, iscritta al n. 168 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del

14 giugno 1978;

5) ordinanza emessa il 6 febbraio 1978 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Mantovani Cesarina e S.p.a. Breda

Siderurgica, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2

agosto 1978;

6) ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 dal pretore di Voltri nel

procedimento civile vertente tra Muratori Tina e Cooperativa Liguria,

iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 16 agosto 1978;

7) ordinanza emessa il 21 febbraio 1978 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Storchi Licinia e S.p.a. La

Rinascente, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.

Visto l'atto di costituzione della Soc. Italiana Telecomunicazioni

Siemens nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che vengono all'esame della Corte sette incidenti di

costituzionalità.

Con ricorso, depositato il 6 settembre 1976, Pestagalli Giuliana

chiese al pretore di Milano dichiararsi la illegittimità del

licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro S.p.a. Mondadori

Editore per raggiunto limite di età pensionabile, e disporsi la sua

reintegrazione, a sensi dell'art. 18 legge 300 del 1970, nel posto di

lavoro, denunziando la incostituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966

in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così come

modificato dall'art. 2 legge 218/ 1952, nella parte in cui assicura

alle lavoratrici la stabilità del posto di lavoro sino al 55 anno, in

riferimento agli articoli 3, 10, comma primo, 36, comma primo, e 37,

comma primo, della Costituzione. Si costituì la resistente chiedendo

respingersi la domanda e rimettendosi alla giustizia del pretore in

punto alla prospettata questione di costituzionalità.

Con ordinanza 17 dicembre 1976, resa a seguito della udienza di

trattazione del merito, regolarmente notificata e comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1977 (n. 155

r.o. 1977), l'adito giudice ha ritenuto non manifestamente infondata la

questione di costituzionalità della impugnata norma di diritto in

riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, commi primo e secondo, 37,

comma primo, 38, comma secondo, soffermandosi, nella motivazione, in

particolar modo su ciò che 1) la "essenziale funzione familiare" della

donna non può essere assicurata a discapito del diritto al lavoro (il

che avverrebbe con l'anticipata età pensionale), 2) né le esigenze

occupazionali possono essere soddisfatte a discarico delle donne, 3)

per contro la presenza, sul mercato del lavoro, di una categoria di

lavoratori, che non sono adeguatamente soddisfatti nella capacità

lavorativa, alimenta il riprovevole fenomeno della sottoccupazione e

addossa alla collettività - tramite il pensionamento anticipato - il

costo del lavoro. Il contrasto, infine, delle norme riportate con

l'art. 38, comma primo, deriva, sempre a giudizio del pretore, dalla

quantificazione del trattamento di quiescenza in relazione alla minore

anzianità lavorativa raggiunta dalla donna.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'atto 28

maggio 1977, in cui, a sostegno della conclusione d'infondatezza della

questione di costituzionalità, richiama sentenze di questa Corte

ponendo in evidenza che gli asili nido non possono ovviare alla minore

resistenza fisica delle lavoratrici non più giovani e che, se le donne

godessero di stabilità sino al 60 anno, si attuerebbe una ingiusta

disparità di trattamento a carico degli uomini, provocata dal

contemporaneo godimento, da parte delle donne tra i 55 e i 60 anni, del

posto di lavoro e della pensione.

Conclusioni ribadite all'udienza pubblica del 27 giugno 1979, nel

corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

2. - Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c., depositato il 12 maggio

1977, in base al quale il designato pretore di Milano fissò l'udienza

del 3 giugno 1977 per l'assunzione, ai sensi dell'art. 702 c.p.c., di

sommarie informazioni, e l'udienza del 13 luglio 1977 per la

trattazione del merito, Gandolfo Piera chiese dichiararsi illegittima

la clausola dell'accordo aziendale, in virtù della quale la datrice di

lavoro RAI Televisione Italiana l'aveva licenziata per raggiungimento

dell'età pensionabile, denunciando la illegittimità costituzionale

delle norme che la giustificavano.

A seguito della udienza di assunzione di sommarie informazioni,

alla quale comparve anche la resistente depositando memoria in cui

chiedeva il rigetto della domanda, il pretore, con ordinanza 25 giugno

1977, depositata in cancelleria il successivo 29, ritualmente

comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del

4 gennaio 1978 (n. 503 r.o. 1977), l'adito pretore ha ritenuto non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11

legge 604/ 1966 in relazione all'art. 9 r.d.l. 636/1939 per violazione

degli artt. 3, comma primo, e 37, comma secondo, Cost., e ciò perché

la declaratoria d'illegittimità di queste norme, a giustificazione

della quale il giudice a quo non adduce argomenti diversi da quelli che

non trovano collocazione in precedenti ordinanze di remissione della

stessa pretura, travolgerebbe la clausola di accordo aziendale.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 gennaio

1978, in cui, richiamati altri atti d'intervento, si solleita la

restituzione degli atti al giudice a quo onde venga verificata la

incidenza; sull'incidente, della sopravvenuta legge 903/1977.

Conclusioni ribadite alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 nel corso

della quale il Giudice Andrioli ha svolto relazione.

3. - Bertazzoni Piera, con ricorso depositato in cancelleria l'11

maggio 1977, in calce al quale venne fissata la udienza del 29 giugno

1977 per la trattazione del merito, evocò avanti il pretore di Milano

la datrice di lavoro S.p.a. Montedison, chiedendo annullarsi il

licenziamento di cui era stata fatta segno per raggiunto limite di età

pensionabile, e disporsi, a sensi dell'art. 18 legge 20 maggio 1970, n.

300, la sua reintegrazione nel posto di lavoro e le coerenti misure di

tutela; a base della domanda principale prospettava la questione di

costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 12

(rectius 9) r.d.l. 636/1939, così modificato dall'art. 2 legge

218/1952, e in riferimento agli artt. 3, 10, comma primo, 36, comma

primo, e 37, comma primo, della Costituzione.

Costituitasi in cancelleria la Montedison con memoria 18 giugno

1977, in cui chiese il rigetto della domanda attrice, l'adito pretore,

a scioglimento della riserva formulata a conclusione della trattazione

del merito, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966 nella parte in cui, in

relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, modificato dall'art.

2 legge 218/1952, assicura la stabilità del rapporto di lavoro alla

donna lavoratrice solo sino al 55 anno di età, in riferimento agli

artt. 3, comma primo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, e 38,

comma secondo, Cost., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale e la sospensione del giudizio sino alla decisione della

prospettata questione. Il tutto con ordinanza 3 ottobre 1977

regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 138 del 19 maggio 1978 (n. 140 r.o. 1978).

Per giustificare la non manifesta infondatezza della questione in

riferimento agli artt. 3 e 37, ha, in aggiunta agli argomenti di cui si

erano giovati i pretori di Genova e di Bologna e la stessa pretura di

Milano, rilevato il giudice a quo che la tutela della funzione

familiare, ove la donna lavoratrice abbia superato il

cinquantacinquesimo anno di età, soffre un ridimensionamento, che non

ne vale a giustificare la riduzione della vita lavorativa, e che,

comunque, tale tutela incide sulle condizioni di lavoro, non già sulla

espansione nel tempo di questo.

Il giudice a quo ha ravvisato altri parametri di costituzionalità

negli artt. 4, commi primo e secondo, e 38, comma primo, richiamando

argomenti svolti in precedenti provvedimenti di rimessione.

Emerge dalla attivazione che, con altra ordinanza 3 ottobre 1977,

il pretore, in accoglimento di istanza, presentata dalla ricorrente nel

corso del giudizio, ha, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinato alla

Montedison di mantenere in servizio la Bertazzoni anche dopo il 30

settembre 1977 e comunque per tutto il tempo necessario per far valere

il suo diritto in via ordinaria.

4. - Tragella Maria, che aveva compiuto il 55 anno di età il 4

agosto 1977, propose sotto la data del 14 novembre 1977 ricorso al

pretore di Milano chiedendo annullarsi il licenziamento intimatole

dalla datrice di lavoro Sit Siemens e disporsi la sua riassunzione nel

posto di lavoro anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c. denunciando la

incostituzionalità dell'articolo 11 legge 604/1966, in relazione

all'art. 9 r.d.l. 636 del 1939, così come modificato dall'art. 2 legge

218 del 1952, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, comma primo, 37 e 38

della Costituzione.

Raccolte sommarie informazioni all'udienza del 15 novembre 1977,

fissata ai sensi dell'art. 702 c.p.c., alla quale comparve anche la

resistente, il pretore, richiamando argomenti che han trovato

collocazione in precedenti ordinanze della stessa pretura, ha reputato

non manifestamente infondata la denunciata questione con ordinanza 16

novembre 1977 (regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, n. 164 del 14 giugno 1978; n. 168 r.o. 1978), con

la quale ha, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinato d'urgenza alla Sit

Siemens di conservare la Tragella nel posto di lavoro erogandole la

correspettiva retribuzione fino alla definizione del giudizio di

merito.

Avanti la Corte si è costituita la sola Sit Siemens con atto 20

marzo 1978, deducendo che 1) rileva non già il dibattito

sociologico-statistico, operato dai pretori, sulla maggiore usura della

lavoratrice, sibbene la valutazione tecnica condotta non

irrazionalmente dal legislatore nel quadro dei suoi poteri

discrezionali, 2) la tutela della funzione familiare soccorrerebbe

anche intorno al 55 anno della donna, alla quale spetta la cura dei

nipoti, 3) l'art. 11 non discrimina, in tema di età pensionabile,

sulla base del sesso, ma si adegua alle esigenze occupazionali

generali, 4) se poi si volesse livellare la sponda pensionabile dei

lavoratori dei due sessi, le esigenze occupazionali condurrebbero a

fissare per le donne il livello ai 55 anni, 5) non di una questione di

costituzionalità si tratterebbe, sibbene di un problema di politica

legislativa, risolto con la legge 903/1977, che, sempre ad avviso della

Sit Siemens, sarebbe vanificata dalla dichiarazione di fondatezza della

questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Milano.

Questi argomenti sono riprodotti ed illustrati nella memoria 4

giugno 1979, nella quale si insiste sulla irrilevanza della questione,

che viene giustificata con i due ultimi argomenti costà riassunti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

5. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 31 ottobre 1977

nella cancelleria della pretura di Milano, Mantovani Cesarina, premesso

che la datrice di lavoro S.p.a. Breda Siderurgica aveva posto fine al

rapporto di lavoro, instaurato sin dal 16 maggio 1960, in virtù di

clausola di contratto collettivo, che, richiamando l'art. 9 r.d.l.

636/1939, limitava la durata del rapporto al tempo del conseguimento

dell'età pensionabile, chiese dichiararsi la nullità dell'intimato

licenziamento, e disporsi, ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970, la

reintegrazione nel posto di lavoro con ogni altra conseguenza in detto

articolo prevista; in via subordinata chiese ordinarsi la trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale. La resistente si costituì con

memoria 28 dicembre 1977, in cui chiese dichiararsi inammissibile o,

comunque, manifestamente infondata la questione di costituzionalità e

respingersi le domande attrici.

Alla udienza di trattazione del merito, tenutasi il 9 gennaio 1978,

ambo le parti precisarono le conclusioni e la ricorrente chiese di

essere reintegrata d'urgenza nel posto di lavoro per l'ipotesi che la

questione di costituzionalità fosse rimessa all'esame di questa Corte.

Con ordinanza 6 febbraio 1978, debitamente comunicata e notificata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 2 agosto 1978 (n. 253

r.o. 1978, il pretore ha ritenuto non manifestamente infondata la

questione di costituzionalità dell'art. 9 r.d.l. 636 del 1939

modificato dall'art. 2 legge 218/1952, in riferimento agli artt. 3,

commi primo e secondo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, e 38,

comma secondo, Cost. e, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ha ordinato la

immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro occupato

all'atto del licenziamento, disponendo la sospensione del giudizio e la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Avanti questa Corte nessuna delle parti si è costituita né la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

6. - Con ricorso, depositato nella cancelleria della pretura di

Milano il 21 luglio 1977, Storchi Licinia, premesso che la datrice di

lavoro La Rinascente con lettera 29 dicembre 1976, le aveva

preannunciato la risoluzione del rapporto di lavoro alla fine del marzo

1977, in conformità della "consuetudine" aziendale che farebbe

coincidere la cessazione del rapporto con il raggiungimento dei

requisiti di età e di contribuzione necessari per fruire del

trattamento di quiescenza I.N.P.S., chiese dichiararsi la

illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro e ordinarsene

la prosecuzione reintegrandola sino al compimento del 60° anno d'età.

Con memoria 7 dicembre 1977 la resistente si costituì chiedendo il

rigetto delle domande attrici.

A conclusione della trattazione del merito, nel corso della quale

le parti si scambiarono difese scritte sulla incidenza della

sopravvenuta legge 903 del 1977, l'adito pretore, con ordinanza 21

febbraio 1978, ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 264 del 20 settembre 1978 (n. 331 r.o. 1978), ha

giudicato non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966, in relazione all'art.2

legge 218/1952 in riferimento agli artt.3, 4, 37 e 38 della

Costituzione.

Il contenuto della ordinanza diverge dagli altri provvedimenti di

rimessione adottati dallo stesso ufficio giudiziario per ciò che il

pretore si è impegnato a sostenere l'inapplicabilità al caso della

legge 903/1977.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

7. i Muratori Tina, con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato nella

cancelleria della pretura di Voltri il 4 agosto 1977, premesso di

essere stata licenziata dalla datrice di lavoro Cooperativa Ligure per

raggiungimento dell'età pensionabile a far data dal 30 settembre 1977,

chiese annullarsi il licenziamento e disporsi il mantenimento e, in

ipotesi, la reintegrazione del posto di lavoro.

Essendo stata fissata la trattazione del merito per l'udienza del 3

novembre 1977, la Muratori, con ricorso depositato l'8 agosto 1977,

chiese di essere reintegrata in via d'urgenza; a seguito di che,

l'adito pretore fissò l'udienza del 12 agosto 1977 per l'assunzione di

sommarie informazioni, svoltasi la quale anche con la partecipazione

della resistente, ordinò alla Cooperativa Ligure, con ordinanza 1

settembre 1977, di mantenere la Muratori nel posto di lavoro sino al 30

aprile 1978 e, comunque, sino alla definizione della controversia.

Tenutasi poi, sotto la data fissata, la udienza di discussione, il

pretore, con ordinanza 2 dicembre 1977, debitamente comunicata e

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 16 agosto

1978 (n. 265 r.o. 1978), ha giudicato non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 604/1966,

nella parte in cui, in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l.

636/1939, modificato dall'art. 2 legge 218/1952, dispone la stabilità

dell'impiego per la lavoratrice solo sino al 55 anno di età, in

riferimento agli artt.3, 4, commi primo e secondo, 10, comma primo, 36,

comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.

Il contenuto dell'ordinanza differisce dalla motivazione degli

altri provvedimenti di rimessione passati in rassegna per l'ampliatio

dei parametri di costituzionalità, di cui non si fornisce

giustificazione; a proposito dei parametri comuni si rileva che l'art.

37 richiede sì una serie d'interventi del legislatore atti a rendere

possibile l'esercizio della funzione familiare alla donna che lavora ma

non può convalidare una legislazione meno favorevole per la

lavoratrice, o, quanto meno, limitatrice delle sue possibilità di

lavoro, qual è il complesso di norme impugnate.

Avanti la Corte nessuno si è costituito, né ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che dei sette procedimenti necessita disporre la

riunione perché, seppure con varietà di norme impugnate e di

parametri costituzionali, si sottopone all'esame della Corte la

legittimità della normativa, che consente il licenziamento ad nutum di

lavoratrici, che abbiano i requisiti per il pensionamento, tra cui la

età di 55 anni.

Posto che la stabilità, che da tale normativa deriva, è dall'art.

11 legge 604/1966 condizionata all'impiego, da parte del datore di

lavoro, di più di trentacinque dipendenti, siffatto accertamento si

presenta come pregiudiziale in ogni controversia, in cui si disputi

sulla sussistenza dei requisiti, ivi compresa l'età, del diritto al

pensionamento, e si risolve in presupposto di rilevanza della questione

di costituzionalità che coinvolga la normativa disciplinatrice di tale

diritto, quale, a sua volta, condizione impeditiva del recesso ad nutum

del datore di lavoro.

Né il pretore di Milano né il pretore di Voltri hanno avvertito

la esigenza, la quale si poneva, sia pure con la sommarietà propria di

tali procedimenti cautelari, anche nei casi, in cui la questione di

costituzionalità è stata sollevata in sede di applicazione dell'art.

700 c.p.c. A soddisfare tale esigenza non può provvedere questa Corte

ipotizzando che le dimensioni di talune delle imprese datrici di

lavoro, resistenti nelle controversie, inducano a reputare notorio il

livello di dipendenti, previsto dall'art. 11, dappoiché il notorio,

seppur sia in concreto tale, rende superflue le prove ritualmente

proposte, ma non si sostituisce al giudizio, che nel caso compete ai

giudici a quibus (artt. 115, comma secondo, c.p.c.; 23 legge 87/1953).

Ad evitare ulteriore restituzione di atti converrà che i pretori,

in piena libertà di apprezzamento, scrutinino se l'art. 35 legge

300/1970, che richiama l'art. 18 della stessa legge, non incida,

tramite l'art. 15 disp. prelim. c.c., sul livello di impiego di

dipendenti, previsto nel ripetuto art. 11.

Sempre nel rispetto della direttiva della economia dei giudizi, è

d'uopo che i pretori, in riferimento alla peculiare caratteristica di

talune controversie (ordinanza di reintegrazione in via d'urgenza

anteriore nel tempo al 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore

della legge 903/1977) verifichino se la diretta applicazione dell'art.

4, comma secondo, di detta legge, renda superfluo - salva sempre la

verifica del requisito quantitativo di cui agli artt. 11 legge 604 del

1966 e, in ipotesi, 35 legge 300/1970 - il rilievo della questione di

costituzionalità e se, indipendentemente da tale peculiarità,

l'interpretazione del secondo comma, condotta alla stregua dell'art. 12

disp. prelim. c.c. e, quindi, con la considerazione di fondamentali

principi del processo civile, non consenta di pervenire ad identico

risultato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i sette procedimenti.

Ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano e di Voltri

che hanno sollevato le questioni di costituzionalità, prospettate

nelle ordinanze menzionate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte