Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Termine per l’introduzione del giudizio di merito - Mancato rispetto - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Sussistenza. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, ex art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Cass. civ. n. 31999/2025Sez. 3Rv. 677092-01
Riguarda ancheart. 696 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 674842-01, 675341-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Ambito di applicazione - Pronuncia in composizione collegiale - Necessità - Decisione del giudice monocratico con giudizio ordinario - Conseguenze.
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.
Cass. civ. n. 29896/2025Sez. 2Rv. 676251-01
Riguarda ancheart. 28 legge 794/1942art. 14 d.lgs. 150/2011art. 183 Codice di procedura civileart. 50 Codice di procedura civile
Precedenti: 655247-01
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art. 47 <!-- pag. 48 --> 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).
Cass. civ. n. 26431/2025Sez. 2Rv. 676713-01
Riguarda ancheart. 86 Codice di procedura civileart. 82 Codice di procedura civileart. 3 d.l. 132/2014art. 14 d.lgs. 150/2011
PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Conversione del rito - Rilevanza di tali preclusioni nel conseguente giudizio ordinario - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.
Cass. civ. n. 21157/2025Sez. 2Rv. 675701-01
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civileart. 163 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civileart. 4 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 658308-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - Fondamento.
In caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto.
Cass. civ. n. 20896/2025Sez. 3Rv. 675889-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 2903 Codice civileart. 2943 Codice civile
Precedenti: 674998-01, 662206-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti fino all’udienza di p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.
Cass. civ. n. 19661/2025Sez. 1Rv. 675235-01
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 150/2011art. 27 d.lgs. 142/2015art. 10 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 348 Codice di procedura civile
Precedenti: 664536-01, 651579-02
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.
In caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.
Cass. civ. n. 16300/2025Sez. 3Rv. 674998-01
Riguarda ancheart. 2943 Codice civileart. 2945 Codice civile
Precedenti: 662206-01, 642840-01, 643762-01, 655301-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 11804/2025Sez. 3Rv. 674842-01
Riguarda ancheart. 5 Codice di procedura civileart. 38 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 669 Codice di procedura civileart. 281 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 663868-01, 673312-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ratione temporis applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado).
Cass. civ. n. 10509/2025Sez. 3Rv. 674650-01
Riguarda ancheart. 323 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 434 Codice di procedura civile
Precedenti: 661595-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE Nullità ex art. 164 c.p.c. per violazione del termine minimo di comparizione o mancanza dell'avvertimento ex art.163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Sanabilità - Limiti.
In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).
Cass. civ. n. 10289/2025Sez. 3Rv. 674645-01
Riguarda ancheart. 163 Codice di procedura civileart. 164 Codice di procedura civile
Precedenti: 632671-01, 660047-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).