Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27

maggio 1997 dal Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a

carico di L. B., iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il Tribunale di Montepulciano, nel corso di un

procedimento di esecuzione nel quale la persona a cui era stata

applicata una pena patteggiata aveva presentato richiesta di

estinzione del reato, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 445,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone al

richiedente di provare di non avere commesso alcun delitto della

stessa indole nel termine di cinque anni previsto dalla legge;

che il giudice a quo premesso che all'imputato era stata

applicata la pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni

venti di reclusione e di lire novecentomila di multa per il delitto

di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990, assume che l'art. 445,

comma 2, cod. proc. pen. pone a carico del condannato l'onere di

provare di non avere commesso alcun delitto nel termine prescritto

dalla legge;

che, ad avviso del rimettente, tale prova non può essere data

né con il certificato del casellario giudiziale, ove sono iscritte

solo le sentenze di condanna divenute irrevocabili, né con i

certificati dei carichi pendenti: questi ultimi, infatti, se

rilasciati dal pubblico ministero del luogo di residenza, non

contengono eventuali pendenze in altri luoghi del territorio

nazionale, mentre la produzione dei certificati dei carichi pendenti

rilasciati da tutti gli uffici del pubblico ministero esistenti sul

territorio nazionale, oltre a tradursi in una probatio diabolica, non

potrebbe escludere che il condannato abbia commesso delitti della

stessa indole, non ancora prescritti e iscritti contro ignoti;

che ne conseguirebbe che la dichiarazione di estinzione del

reato, pur essendo espressamente prevista dalla legge, non sarebbe

concretamente ottenibile dal condannato, che si troverebbe

nell'impossibilità di fornire prova dei fatti che sono presupposto

dell'estinzione del reato;

che tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.,

in quanto precluderebbe al condannato di ottenere - provando - il

beneficio dell'estinzione del reato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in

quanto la prova della avvenuta commissione di un reato può essere

desunta solo dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, e

non anche dall'esistenza di procedimenti eventualmente risultanti dai

certificati dei carichi pendenti;

che pertanto, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, al

fine di ottenere la dichiarazione di estinzione del reato sarebbe

sufficiente la produzione del certificato giudiziale.

Considerato che il rimettente muove dal duplice presupposto

interpretativo che l'elemento ostativo alla dichiarazione di

estinzione del reato consista nella mera commissione di un reato e,

quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a

carico del condannato e che l'onere di provarne l'inesistenza gravi

sullo stesso condannato;

che entrambi i presupposti sono palesemente erronei;

che è del tutto incontroverso, anche alla luce del principio di

cui all'art. 27, secondo comma, Cost., che l'effetto preclusivo

dell'estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere

commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma

all'accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza

irrevocabile di condanna;

che il rimettente, per contro, non tiene conto della distinzione

tra i due momenti della commissione del reato entro il termine di

cinque anni prescritto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e

dell'accertamento giudiziale della colpevolezza, che può intervenire

anche dopo la scadenza di tale termine;

che tale distinzione sta alla base della disciplina riservata

all'istituto, affine a quello oggetto del presente giudizio di

costituzionalità, dell'estinzione del reato per il quale sia stata

concessa la sospensione condizionale della pena (art. 167 cod. pen.),

e della revoca di diritto della sospensione nel caso in cui il

condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della

stessa indole nei termini stabiliti (art. 168, comma primo, numero 1,

cod. pen.); istituto nei cui confronti giurisprudenza e dottrina

pacificamente distinguono tra commissione del nuovo delitto e

relativo accertamento giudiziale, ricollegando solo a quest'ultimo la

revoca della sospensione condizionale (e della conseguente estinzione

del reato), a nulla rilevando che la sentenza irrevocabile sia stata

pronunciata oltre il termine stabilito;

che è comunque erroneo anche il secondo presupposto

interpretativo su cui si basa il rimettente, assumendo che nel

procedimento di esecuzione sarebbe posto a carico del condannato

l'onere di provare l'inesistenza di elementi impeditivi della

estinzione del reato;

che, a contrario l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce

al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere alle autorità

competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;

che al fine di provvedere sulla richiesta di dichiarare estinto

il reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. il giudice può

limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale, per

verificare se siano o meno intervenute sentenze irrevocabili di

condanna relative a delitti commessi entro il termine di cinque anni;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Neppi Modona

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte