Sentenza n. 108/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 136Codice penale
- art. 107legge 689/1981
- art. 101legge 689/1981
- art. 106legge 689/1981
- art. 102legge 689/1981
- art. 103legge 689/1981
- art. 105legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 101, 102, 103,
105, 106 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale); artt. 136 del cod. pen. e 586 del cod. proc. pen.
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1982 dal magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Firenze nel procedimento per la
esecuzione di pena pecuniaria convertita nei confronti di Rabizzi
Vero iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Pretore di Foligno
nel procedimento penale a carico di Mocerino Vincenzo iscritta al n.
112 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal Pretore di Prato nel
procedimento esecutivo nei confronti di Ariani Giuliana iscritta al
n. 12 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 125-bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 3 luglio 1982 (r.o. 593/82) il
magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze,
chiamato a determinare le modalità di esecuzione della pena
pecuniaria (L. 125.000 di multa) inflitta a Rabizzi Vero e
convertita con provvedimento 10 maggio 1982 per l'accertata
insolvibilità di costui, sollevava, su eccezione del
difensore, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di
legittimità costituzionale "dell'art. 107 della legge 24 novem
bre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che si applichi la
libertà controllata e che si determinino le modalità di esecuzione
a seguito della trasmissione del provvedimento di conversione di pena
pecuniaria". Osservato che la questione avrebbe potuto più
tempestivamente essere sollevata innanzi all'organo dell'esecuzione
(nella specie, Pretore di Viareggio) che emise il provvedimento di
conversione, il giudice a quo assumeva, in punto di rilevanza, che
essa era correttamente proponibile e rilevante - peraltro
limitatamente all'art. 107, e non anche agli artt. 102, 103 e 105 l.
cit. - anche nella fase successiva, dato che in essa, a seguito di un
procedimento giurisdizionalizzato, si dà contenuto concreto alla
pena sostitutiva, determinandone le modalità di esecuzione in modo
così rilevante da incidere sulla sua stessa essenza.
Ciò premesso, il magistrato rimettente richiamava la sentenza n.
131/1979 di questa Corte, con la quale era stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale della conversione della pena
pecuniaria in detentiva (artt. 136 c.p. e 586 c.p.p.), osservando che
la nuova normativa si differenzia da questa unicamente per il tipo di
sanzione che viene sostituita (non più pena detentiva, ma libertà
controllata o lavoro sostitutivo). La situazione resta peraltro -
secondo il giudice a quo - "non solo analoga ma identica" a quella
censurata dalla Corte, in quanto le predette sanzioni sostitutive
hanno sostanzialmente natura di pena e comportano (specie la libertà
controllata) notevoli limitazioni della libertà personale (art. 56
l. cit.) che, oltre a renderle certamente più afflittive della pena
pecuniaria, sono addirittura suscettibili di riconvertirsi nella
totale privazione di essa (e cioè in pena detentiva) nel caso di
inosservanza degli obblighi con esse imposti (art. 108). Di qui la
dedotta violazione del principio di uguaglianza, dato che "sulla base
dell'unico elemento dell'accertata insolvibilità del condannato
derivano disuguali conseguenze sanzionatorie da responsabilità di
pari intensità nella violazione della medesima norma
incriminatrice".
2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio così
instaurato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della questione,
assumendo che la nuova normativa modifica profondamente la disciplina
censurata con la sentenza n. 131/1979, ed anzi sviluppa la linea di
tendenza da questa indicata. Con l'art. 102 l. cit., infatti, "non si
converte una pena in altra pena, ma in un provvedimento analogo ad
una misura amministrativa di sicurezza, né si incide sulla libertà
personale del soggetto in modo così radicale come avviene con la
reclusione e l'arresto"; e le nuove sanzioni sostitutive "comportano
delle limitazioni alla libertà personale in adempimento di un
obbligo imposto dall'ordinamento".
3. - Con ordinanza del 14 dicembre 1982 (r.o. 112/83) il Pretore
di Foligno, rilevato che la pena di L. 400.000 di ammenda inflitta a
Mocerino Vincenzo con decreto penale 24 giugno 1982 doveva essere
convertita in libertà controllata o lavoro sostitutivo, stante
l'accertata insolvibilità del condannato, sollevava d'ufficio, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale "degli artt. 136 c.p., 586 c.p.p., 101, 102, 103, 105,
106 e 107" legge n. 689/1981. Premesso che le predette sanzioni
sostitutive sono, agli artt. 56 e 57 della medesima legge,
espressamente qualificate come pene, il pretore rimettente osservava
che il carattere afflittivo del lavoro sostitutivo si desume
dall'essere stata la sua applicazione subordinata alla richiesta del
condannato, onde differenziarlo dal c.d. lavoro forzato; e che ancor
più afflittiva è la libertà controllata, atteso che le
prescrizioni ad essa inerenti (art. 56) sono "fortemente limitative
persino di alcuni diritti soggettivi pubblici connessi alla libertà
personale e costituzionalmente garantiti, come i diritti di
soggiorno, di circolazione nel territorio nazionale e del diritto di
emigrazione". La nuova normativa rappresenta perciò, ad avviso del
giudice a quo, un "irrazionale e ingiustificato" ritorno alla
situazione anteriore alla sentenza n. 131/1979, atteso che il
rilevante aggravamento, in sede esecutiva, delle condizioni del
condannato sembra ancora dipendere unicamente dalla sua
insolvibilità - con conseguente discriminazione rispetto agli
abbienti - e che la conversione è ancora una volta configurata come
conseguenza indifferibile ed automatica dell'impossibilità di
adempimento.
4. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato
negava che il Pretore fosse legittimato a sollevare la predetta
questione, non esercitando tale organo, nel provvedere ex art. 586,
sesto co., c.p.p., alcuna funzione decisoria - bensì un mero compito
esecutivo demandato al p.m. - e potendo la questione essere proposta
solo nella successiva fase (sicuramente giurisdizionale)
dell'opposizione al provvedimento di conversione.
Nel merito, l'Avvocatura sosteneva che il nuovo sistema ha
contemperato in modo costituzionalmente corretto le opposte esigenze
messe in evidenza dalla citata sentenza n. 131/1979: di non far
pagare con un pesante sacrificio della libertà personale la pena
pecuniaria non eseguita per insolvibilità e di apprestare, però, un
meccanismo che, pur tenendo conto delle disagiate condizioni
economiche, eviti la formazione di aree di sostanziale impunità. La
Corte ha infatti riconosciuto che il principio di uguaglianza
richiede che si approntino dei meccanismi per rendere ineludibile
l'esecuzione della pena, anche quando questa sia di natura
pecuniaria, perché altrimenti si realizzerebbe un sistema in cui la
multa e l'ammenda in concreto risulterebbero applicabili solo nei
confronti delle persone abbienti, o peggio di quelle che abbiano
determinato o simulato una loro situazione di insolvibilità; ed ha
essa stessa indicato le "linee di tendenza" del meccanismo
costituzionalmente corretto appunto nel disegno di legge da cui è
scaturita la l. n. 689/1981. Nel nuovo sistema, inoltre, la sanzione
sostitutiva non è privativa della libertà personale, e, d'altra
parte, le disagiate condizioni economiche consentono la diminuzione
della pena fino ad un terzo e la rateazione fino a trenta rate
mensili.
5. - Con sentenza in data 24 gennaio 1983 il Pretore di Prato
condannava Ariani Giuliana alla pena di L. 2.000.000 di multa,
frazionata in quattro rate mensili, per il reato di emissione
continuata di assegni a vuoto. Avendo costei omesso di pagare una
delle rate, il medesimo Pretore, con ordinanza del 20 settembre 1984,
disponeva la conversione della pena inflitta ai sensi dell'art. 586,
4° cpv., c.p.p.. Avverso tale provvedimento l'interessata proponeva
incidente di esecuzione, allegando che, essendo stata dichiarata
fallita con sentenza del 19 dicembre 1983, si trovava
nell'impossibilità giuridica di pagare e sostenendo che, alla
stregua della sentenza di questa Corte n. 149/1971, si sarebbe dovuto
procedere alla conversione solo previo accertamento dell'insolvenza,
a seguito della chiusura del fallimento.
Con ordinanza del 22 novembre 1984 (r.o. 12/85) il Pretore di
Prato, investito dell'incidente, sollevava, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 586, quinto
comma, c.p.p. (nel testo sostituito con l'art. 106 l. n. 689/1981) in
quanto - diversamente dal comma successivo - impone l'automatica
pronuncia dell'ordinanza di conversione della pena pecuniaria rateale
per il solo fatto dell'inutile decorso del tempo fissato nel precetto
per il pagamento di essa, senza che debba procedersi ad alcun
accertamento sulla situazione patrimoniale del condannato e
nonostante che costui, per essere sottoposto a procedura
fallimentare, non possa giuridicamente disporre dei propri beni e
legittimamente provvedere al pagamento, incorrendo altrimenti nel
reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall.).
Ad avviso del giudice a quo, non sarebbe invocabile la citata
sent. n. 149/1971, essendo essa intervenuta in una fattispecie che
"aveva richiesto l'accertamento dell'insolvibilità all'inizio del
procedimento d'esecuzione forzata".
Il dubbio d'incostituzionalità nascerebbe invece dal rapporto tra
la posizione dei condannati a pena rateale, che si trovano in stato
fallimentare dichiarato in epoca posteriore alla pronuncia di
condanna, e quella degli altri genericamente inadempienti, cui sia
stata parimenti concessa la rateazione: equiparazione che - secondo
il Pretore rimettente - sarebbe illegittima, in quanto questi ultimi
si sottraggono volontariamente al pagamento della pena pecuniaria,
mentre i primi sono nella giuridica impossibilità di farlo, atteso
che per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione il
credito dell'Erario per le pene pecuniarie non viene generalmente
ammesso al passivo fallimentare.
6. - Intervenendo sul giudizio così instaurato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato
svolgeva rilievi analoghi a quelli enunciati nel precedente par. 4.
Nel quadro della nuova normativa sarebbe, ad avviso
dell'interveniente, pienamente giustificato un meccanismo di
conversione automatica, che prescinde dall'accertamento delle ragioni
dell'inadempienza e quindi della causa della insolvibilità del
condannato. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte
questioni analoghe o comunque connesse, sì che i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze
impugna, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 107 della legge 24
novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui prevede che si applichi la
libertà controllata e che si determinino le modalità di esecuzione
a seguito della trasmissione del provvedimento di conversione di pena
pecuniaria".
Come risulta chiaramente dalla parte motiva dell'ordinanza, però,
la censura concerne in realtà non la disciplina - contenuta nel
citato art. 107 - attinente alla determinazione delle modalità di
esecuzione della libertà controllata o del lavoro sostitutivo,
demandata al magistrato di sorveglianza, bensì la previsione della
conversione in dette misure della pena pecuniaria, di cui agli artt.
101, ultima parte e 102 della medesima legge. Ciò che il giudice a
quo lamenta è, infatti, che "sulla base dell'unico elemento
dell'accertata insolvibilità del condannato" sia prevista
l'irrogazione di una misura, come la libertà controllata,
"decisamente più afflittiva della pena pecuniaria originaria".
Poiché i compiti attribuiti al magistrato di sorveglianza
presuppongono che la conversione sia già stata disposta, e poiché
competente a provvedere al riguardo - ai sensi dell'art. 586, sesto
comma, c.p.p. (nel testo sostituito con l'art. 106 l. cit.) - è
l'organo dell'esecuzione (pubblico ministero o pretore), la questione
sollevata, in quanto investe la legittimità di un provvedimento già
da altri emanato in via definitiva, è palesemente irrilevante e va
perciò dichiarata inammissibile.
3. - Quanto all'ordinanza 14 dicembre 1982 del Pretore di Foligno,
va anzitutto esaminata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello
Stato, la quale contesta la legittimazione di tale organo a proporre
la questione, assumendo che il pretore, nel provvedere ai sensi del
citato art. 586, sesto comma, c.p.p., eserciterebbe una funzione
meramente esecutiva e non decisoria e che un dubbio di
costituzionalità al riguardo potrebbe essere prospettato solo nella
successiva fase, sicuramente giurisdizionale, dell'opposizione al
provvedimento di conversione della pena pecuniaria.
Siffatta tesi è stata già implicitamente disattesa con le
sentenze nn. 149/1971 e 131/1979, in quanto in esse la Corte esaminò
nel merito questioni concernenti (tra l'altro) l'originario testo
dell'art. 586, quarto comma, c.p.p. - sostanzialmente corrispondente,
per quanto qui interessa, al sesto comma del medesimo articolo, nel
testo oggi vigente - che erano state sollevate da pretori chiamati a
provvedere alla conversione.
Tale indirizzo va qui ribadito e esplicitato. Il provvedimento di
conversione non può ritenersi atto meramente esecutivo della
pronuncia giurisdizionale di condanna, posto che questa ne
costituisce solo uno dei presupposti. Perché la conversione possa
essere legittimamente disposta occorre, infatti, che si verifichino
due ulteriori condizioni, formanti entrambe oggetto di accertamento
da parte dell'organo dell'esecuzione: e cioè, da un lato, che la
pena pecuniaria irrogata sia rimasta insoluta e, dall'altro, che si
sia verificata - con le modalità che saranno meglio precisate più
oltre - la sussistenza di una effettiva condizione di insolvibilità
del condannato. È perciò innegabile la natura decisoria del
provvedimento che a tali accertamenti consegue, dato da un giudice a
seguito di un procedimento svoltosi innanzi a lui (cfr. sent. n.
53/1968).
4. - Il Pretore di Foligno impugna l'intero complesso normativo
risultante dagli artt. 136 c.p. e 586 c.p.p. (nel testo sostituito,
rispettivamente, con gli artt. 101, ultima parte, e 106 della legge
n. 689/1981), 102, 103, 105 e 107 della medesima legge "nei termini
delineati nella parte motiva" dell'ordinanza di rimessione. Le
censure in questa prospettate si incentrano sul "contenuto fortemente
afflittivo" che, ad avviso del giudice a quo, caratterizza "tanto il
lavoro sostitutivo quanto soprattutto la libertà controllata": alla
quale ultima ineriscono prescrizioni che sarebbero "fortemente
limitative persino di alcuni diritti soggettivi pubblici connessi
alla libertà personale e costituzionalmente garantiti, come i
diritti di soggiorno, di circolazione nel territorio nazionale e del
diritto di emigrazione, sanciti dall'art. 16 della Costituzione".
Anche le nuove modalità di esecuzione dell'istituto della
conversione della pena pecuniaria - quali configurate dalla legge n.
689/1981 a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale
di cui alla sentenza n. 131 del 1979 di questa Corte - darebbero
luogo, quindi, ad un "aggravamento delle condizioni del condannato"
rispetto alla valutazione fatta dal giudice di cognizione: sicché si
sarebbe in presenza di "uno strano quanto irrazionale ed
ingiustificato ritorno... alla situazione legislativa" preesistente a
tale sentenza.
Più specificamente, la dedotta violazione del principio di cui
all'art. 3 Cost. rileverebbe, secondo il Pretore rimettente, sotto un
duplice profilo: da un lato, perché il denunziato aggravamento delle
condizioni del condannato dipenderebbe "ancora una volta...
unicamente dalla sua insolvibilità", sicché costui sarebbe
discriminato "rispetto ai cittadini abbienti" in ragione della sua
condizione sociale; dall'altro lato, perché, anche con la nuova
disciplina, la conversione si configurerebbe "come conseguenza
indifferibile ed automatica della impossibilità di adempimento",
cosicché sarebbe censurabile, in riferimento all'anzidetto
parametro, anche il "meccanismo processuale" configurato dalle norme
impugnate.
Procedendo - alla stregua delle motivazioni addotte nell'ordinanza
- all'enucleazione delle censure in riferimento all'indistinto
complesso delle disposizioni impugnate, deve concludersi che esse si
sostanziano in un triplice ordine di questioni, che vanno perciò
partitamente esaminate.
In primo luogo, è impugnata la normativa sostanziale della
conversione, quale disciplinata dagli artt. 136 c.p., 102, 103 e 105
l. n. 689/1981.
Per quanto attiene al meccanismo processuale, la cui disciplina è
contenuta negli artt. 586 c.p.p. (nuovo testo) e 107 l. cit., le
censure coinvolgono specificamente, per un verso, il sesto comma
dell'art. 586, in quanto ritenuto implicante l'automatica
operabilità della conversione in conseguenza dell'impossibilità di
adempimento; per un altro verso, oltre al sesto, anche il settimo
comma del medesimo articolo, dovendosi logicamente ritenere che col
riferimento all'indifferibilità della conversione il giudice a quo
abbia inteso censurare anche l'eseguibilità del provvedimento di
conversione pur in pendenza di una proposta opposizione (che, come
detta disposizione precisa, non ha effetto sospensivo).
5. - L'assunto del Pretore rimettente secondo cui la nuova
disciplina sostanziale della conversione, prevedendo l'irrogazione di
sanzioni pur sempre limitative della libertà personale e perciò
più afflittive dell'originaria pena pecuniaria, segnerebbe un
sostanziale ritorno alla disciplina ritenuta costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 131/1979, muove da una considerazione
parziale, e per ciò stesso errata e fuorviante, della motivazione
che sorregge quella pronuncia. La quale, invero, perviene alla
declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 136 c.p. e -
in via conseguenziale - 586, quarto comma, c.p.p., in base alla
conclusiva considerazione per cui "appare insanabilmente
contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione del principio
di uguaglianza di fronte al reato e alla pena, proprio sul sacrificio
dell'uguaglianza stessa, introducendo una discriminazione determinata
unicamente dalle condizioni economiche del condannato". Ma poco dopo,
e nello stesso contesto (par. 8), la sentenza precisa che "con ciò
non si vuole certamente escludere la possibilità di garantire
l'effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla sanzione penale,
in particolare pecuniaria. Spetterà al legislatore assicurarla,
adottando, nella sua discrezionalità, gli opportuni strumenti
normativi, ad esempio secondo le linee di tendenza sopra richiamate e
che il legislatore stesso ha già dimostrato di voler prendere in
considerazione".
È, questo, un esplicito richiamo ad un progetto di riforma (d.l.
n. 1799 - VII legislatura) che, unitamente ad
altre misure - tra le quali anche l'ammissione al lavoro libero - la
Corte aveva analiticamente illustrato (par. 4) quali
strumenti di un possibile, tendenziale adeguamento al principio
d'uguaglianza. Tale progetto, e quelle misure, furono
poi, come è noto, tradotte nella legge n. 689/1981, nei cui lavori
preparatori la considerazione delle indicazioni della
Corte è largamente presente e che contiene, appunto, una serie di
strumenti volti a realizzare quell'adeguamento: dalla valutazione
delle condizioni economiche del reo in sede di commisurazione della
pena pecuniaria, alla riduzione sino ad un terzo del minimo di
questa, alla possibilità di pagamento rateale fino a 30 mesi (art.
100); dalla sostanziale modificazione degli indici di ragguaglio tra
pena pecuniaria e detentiva (art. 101), alla previsione della
conversione non più in pena detentiva, ma in libertà controllata o
lavoro sostitutivo, con la fissazione di tetti massimi di durata di
tali misure (artt. 102 e 103); alla previsione, ancora, in caso
d'insolvibilità del condannato, di un'obbligazione civile in capo
alle persone ed enti sotto la cui autorità, direzione o vigilanza,
ovvero nel cui interesse il reato sia stato commesso (art. 116.
modificativo degli artt. 196 e 197 c.p.), ecc.
6. - Il vero è che la sentenza n. 131/1979 non considerò
costituzionalmente illegittima ogni forma di conversione; ciò che,
dato il sostanziale svuotamento della funzione intimidatrice della
pena pecuniaria che conseguirebbe ad una previsione
d'inconvertibilità, sarebbe stato in contrasto con la positiva
considerazione degli "indubbi vantaggi" (par. 8; ma cfr. anche par.
4) che l'adozione di essa comporta. Illegittima fu ritenuta quella
particolare configurazione della conversione, "retaggio di concezioni
arcaiche", contenuta nel codice del 1930: e ciò sia per i suoi
effetti sostanziali di privazione della libertà personale, sia per
l'automatismo del meccanismo processuale adottato. Né fu estranea
alle valutazioni della Corte la considerazione delle esigenze
connesse al carattere di inderogabilità della pena, essendosi anzi
espressamente fatto richiamo tanto alla "doverosa salvaguardia del
fondamentale interesse dello Stato ad un uguale possibilità di
funzionamento del sistema penale nei confronti di tutti i
destinatari", quanto alla necessità della "minaccia di conversione"
"a fine di prevenzione generale e speciale" (par. 8).
Ma, atteso "l'inconveniente di una disuguale afflittività" tra
pena pecuniaria e pena convertita, la decisione in esame - in ciò
discostandosi notevolmente dalla precedente sentenza n. 29/1962 -
ritenne che il principio di inderogabilità non potesse far premio
sul fondamentamentale principio d'uguaglianza fino al punto di
legittimare la conversione della pena (pecuniaria) meno afflittiva in
quella (detentiva) che lo è in ben maggiore grado: ed all'uopo
indicò appunto - quali esempi di un più equilibrato bilanciamento -
altre misure alternative alla pena detentiva, come quelle poi
previste nella legge n. 689/1981.
Nemmeno, poi, la Corte trascurava il pericolo - particolarmente
evidente in riferimento a taluni reati tradizionalmente puniti con
pene pecuniarie proporzionali anche elevate, come il contrabbando -
che, mancando la minaccia di conversione, "il condannato possa essere
indotto a precostituire volontariamente una situazione d'insolvenza"
(par. 8); anzi a tal riguardo è espressamente additata nella
sentenza un'ipotesi di fattispecie sanzionatoria poi puntualmente
recepita dal legislatore (cfr. art. 109 l. n. 689/1981).
7. - Una considerazione complessiva della disciplina contenuta
nella legge n. 689/1981 porta dunque a concludere che essa - lungi
dal riprodurre sostanzialmente la situazione anteriore alla sentenza
n. 131/1979 - costituisce in buona misura attuazione del
bilanciamento di valori costituzionali prefigurato da questa.
Vero è che il legislatore non ha ritenuto di adottare quei
"meccanismi di adeguamento alle concrete condizioni economiche dei
condannati" (par. 8) che meglio potrebbero - ad avviso della Corte
(par. 4) - "tendere ad una uguaglianza sostanziale della pena
pecuniaria perché proporzionale alle risorse" dei medesimi. Ma è
anche vero, da un lato, che ciò fu dovuto a difficoltà pratiche -
quali la mancanza di efficaci e rapidi strumenti di accertamento del
reddito effettivo dei cittadini - che non possono ragionevolmente
essere sottovalutate; e, dall'altro, che una riconsiderazione del
problema non è stata affatto esclusa, ma esplicitamente considerata
nel caso che quelle difficoltà siano avviate a soluzione (cfr. la
Relazione della Commissione ministeriale per la riforma della
normativa in materia di conversione di pene pecuniarie).
Per quanto, poi, più specificamente attiene alle censure svolte
nell'ordinanza di rimessione, la complessiva considerazione dei
valori in gioco - quale risulta dalle sopra illustrate enunciazioni
della sentenza n. 131/1979, e che va qui ribadita - comporta che non
sia concretamente evitabile né la previsione di misure succedanee
alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilità, né che
queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore
afflittività. Il preminente rilievo che, nel bilanciamento, va
assegnato al principio d'uguaglianza implica però che si debbano
adottare misure sostituitive che riducano al minimo possibile tale
divario, e che nel contempo si adottino disposizioni che, agevolando
l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo
sulla sussistenza di reali situazioni d'insolvibilità, circoscrivano
nella massima misura possibile l'area di concreta operatività della
conversione: il che si rende necessario anche al fine di pervenire ai
risultati additati dal secondo comma dell'art. 3 Cost., il cui
essenziale rilievo nella materia in questione è stato già
sottolineato nella sentenza n. 131/1979 (par. 8).
8. - Del secondo degli aspetti ora accennati si dirà in seguito.
Quanto al primo, è da ricordare che nella sentenza
n. 131/1979 - anche in base alle valutazioni della dottrina ed alle
esperienze straniere - si indicò nel lavoro
sostitutivo, poi previsto dall'art. 105 l. n. 689/1981, la misura che
restringe al massimo l'aggravio di pena connesso alla
conversione, e che nel contempo - si aggiunge - è in grado di
esplicare una funzione rieducativa. Nella stessa sentenza si
avvertiva però che tale misura - già contemplata nell'ordinamento
penitenziario (art. 21 l. n. 354/1975) ed ancor prima nel codice del
1889 (art. 19) - "è rimasta sin qui totalmente inattuata per
mancanza dei necessari supporti organizzativi" (par. 4). Porre
rimedio a tali deficienze è, per le ragioni anzidette, un preciso
dovere delle autorità competenti. Ma per l'intanto, ed allo stato,
non può ritenersi ingiustificato che il legislatore del 1981, dato
il perdurare di quelle carenze, si sia indotto ad affiancare al
lavoro sostitutivo una misura, come la libertà controllata, che -
anche per certe discutibili previsioni della sua concreta disciplina
(art. 56) - è certo di esso maggiormente afflittiva, ed alla quale
dovrà perciò competere un ruolo sussidiario e non, come oggi
accade, prevalente.
Alla stregua delle considerazioni svolte, ed al di là di
eventuali diversi giudizi su singole previsioni non costituenti qui
oggetto di specifica impugnativa, le censure mosse alle disposizioni
finora esaminate vanno, perciò, dichiarate infondate.
9. - Le due ulteriori censure, attinenti al meccanismo processuale
(art. 586, sesto e settimo comma, c.p.p. cfr. par. 4), vanno
esaminate alla stregua del secondo dei criteri enunciati alla fine
del par. 7.
Al riguardo, va ricordato che la Corte, nella sentenza n.
131/1979, non esaminò ex professo le censure mosse al vecchio testo
dell'art. 586 c.p.p. e che allora specificamente concernevano la
mancata previsione di un procedimento in contraddittorio con il
condannato: l'inscindibile nesso tra la norma sostanziale (art. 136)
e quella processuale comportò infatti che tali impugnative dovessero
ritenersi assorbite per effetto della caducazione della prima.
Sulle censure ora in esame (automatismo ed indifferibilità della
conversione), la Corte si pronunziò esplicitamente: e considerò che
" nel momento in cui, esclusivamente per la accertata insolvibilità
del condannato, si deve procedere, in sede di esecuzione,
indifferibilmente ed in modo automatico, alla conversione della pena
pecuniaria in pena detentiva, viene a prospettarsi una lesione del
principio di uguaglianza in materia penale" (par. 6). Tale giudizio
va qui ribadito, pur se oggi la disciplina complessiva è mutata e,
soprattutto, ben diverse sono le pene (alternative alla detenzione)
in cui quella pecuniaria è convertita: ed è in riferimento ad esso,
ed alla stregua del criterio su enunciato, che vanno esaminate le
disposizioni impugnate.
10. - Se ci si limita al suo tenore letterale, il nuovo testo
dell'art. 586 c.p.p. non differisce da quello previgente, salvo le
variazioni connesse all'introduzione del pagamento rateale della pena
pecuniaria e di differenti misure sostitutive di essa, ed
all'attribuzione al magistrato di sorveglianza delle determinazioni
concernenti le modalità di esecuzione di queste.
Inoltre, la normativa tuttora vigente in tema di conversione di
pena pecuniaria prevede, nel caso di mancato pagamento, ed a seguito
di pignoramento negativo, che il cancelliere del giudice
dell'esecuzione proceda ad ulteriori accertamenti, consistenti
nell'acquisizione di certificati dell'autorità comunale, del
procuratore delle imposte e dell'ufficio di polizia tributaria del
luogo ove il condannato o la persona civilmente obbligata per
l'ammenda ha il domicilio o la residenza o del luogo ove si ritiene
che l'uno o l'altro abbia beni o cespiti di reddito (art. 40 disp.
att. c.p.p.). Se si tratti di persona "notoriamente insolvibile anche
per tenue somma", l'ufficiale giudiziario ne rilascia al cancelliere
apposita attestazione (art. 115 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).
Alla stregua dell'ordinamento previgente, ben poteva affermarsi
che il provvedimento di conversione seguisse automaticamente a
siffatti accertamenti e si risolvesse in un'acritica ricognizione del
loro esito: a favore di tale conclusione deponevano e la ritenuta
natura amministrativa del provvedimento ed il suo carattere meramente
esecutivo della sentenza di condanna.
A diversa conclusione si perviene, invece, inquadrando le
disposizioni in discorso nel nuovo sistema normativo ed
interpretandole alla stregua dei principi dianzi affermati.
Innanzitutto, che il provvedimento di conversione non sia
meramente esecutivo della sentenza di condanna lo si
arguisce agevolmente - come già rilevato - dal fatto che esso, alla
stregua dello stesso tenore dell'art. 586, sesto
comma, presuppone non solo la condanna ma anche l'accertamento del
mancato pagamento della pena pecuniaria
irrogata e, soprattutto, quello dell'insolvibilità del condannato.
Dipendendo la legittimità del provvedimento dalla
effettiva sussistenza di tali presupposti, non è concepibile che il
compito dell'organo dell'esecuzione si risolva in
un'acritica presa d'atto dell'operato di altri organi: e che quindi
gli sia precluso, ad esempio, il sindacato sulla
sufficienza degli elementi posti a base dell'attestazione
dell'ufficiale giudiziario di notorietà dell'insolvibilità, ovvero
sulla congruità delle indagini volte a verificare l'eventuale
esistenza di altri luoghi, diversi dal domicilio e dalla
residenza, ove "si deve ritenere" che il condannato possieda beni o
cespiti di reddito. Basterebbe, del resto, por mente ai
problemi che può comportare la stessa identificazione delle persone
od enti civilmente obbligati per l'ammenda alla
stregua del nuovo testo degli artt. 196 e 197 c.p. - la cui accertata
insolvibilità è pure presupposto di legittimità della
conversione - per rendersi conto che non può non spettare
all'autorità giudiziaria il sindacato sull'eventuale erroneità
dell'attività del cancelliere. E del resto, la legittimità del
provvedimento comporta anche accertamenti di ordine diverso, quali ad
es. quelli relativi all'eventuale estinzione del reato o della pena
pecuniaria o all'eventuale computo della pena presofferta a titolo
diverso.
Tutto ciò da un lato dà ragione del già rilevato carattere
decisorio del provvedimento (cfr. par. 3), del resto confermato dal
suo assoggettamento al rito degli incidenti di esecuzione (art. 586,
ult. comma); dall'altro concorre a far ritenere - secondo quanto
sostenuto dalla più recente dottrina - che ad esso debba assegnarsi
natura giurisdizionale: conclusione, questa, che trova conferma non
tanto nel fatto che dalle suesposte considerazioni discende che il
provvedimento deve essere motivato (e che esso assume, quindi, la
forma dell'ordinanza); quanto, soprattutto, nell'assorbente rilievo
che trattasi di provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo
della libertà personale.
All'anzidetta natura del provvedimento di conversione si connette,
d'altra parte, un'ulteriore precisazione in ordine al potere-dovere
dell'organo dell'esecuzione, visto, questa volta, alla luce del
principio d'inderogabilità della pena. Poiché questo impone,
innanzitutto, che si dia esecuzione alla pena normativamente prevista
e concretamente irrogata, e che alla pena sostitutiva si faccia luogo
solo ove ciò risulti effettivamente impossibile per insolvibilità
del condannato, è chiaro che deve ritenersi demandata a tale organo
- preposto all'applicazione della legge - e non certo all'organo
ausiliario, l'indagine sul se di insolvibilità reale si tratti,
ovvero se per avventura essa non sia simulata e fraudolenta. La
rilevante differenza rispetto alla passata disciplina in termini sia
di afflittività delle misure sostitutive, sia di parametri di
ragguaglio tra queste e la pena pecuniaria, sia di limiti massimi
delle misure medesime rendono concreto il pericolo che, in certi casi
(si pensi a talune ipotesi di pene proporzionali), il condannato
possa ritenere preferibile soggiacere alla pena sostitutiva piuttosto
che a quella pecuniaria. Il problema è stato considerato dal
legislatore del 1981, che ha all'uopo configurato la nuova
fattispecie criminosa di cui all'art. 388 ter c.p.; ma ciò, lungi
dall'attenuare l'esigenza di siffatte indagini, pone in risalto la
necessità che ad esse si addivenga prima della conversione, onde
impedire che siano frustrate le esigenze di effettiva esecuzione
della pena primaria irrogata e di integrale soddisfazione del
conseguente credito erariale.
11. - Tanto precisato in riferimento alla censura concernente
l'automatismo della conversione, deve ancora rilevarsi che non meno
importanti sono i riflessi che la nuova normativa induce in relazione
alla dedotta indifferibilità della conversione.
Al riguardo, nella sentenza n. 131/1979 si è precisato che
occorre "evitare di confondere il concetto di inderogabilità della
pena" con quello "della sua differibilità in presenza di situazioni
che appaiono meritevoli di considerazione", concetti dalla cui
"pratica equiparazione" "deriva la valutazione statica ed immutabile
dell'insolvibilità".
Rispetto alla situazione normativa allora considerata dalla Corte,
il legislatore del 1981 ha introdotto una rilevante modificazione,
consentendo al giudice di cognizione di disporre il pagamento rateale
(da tre a trenta mesi) della pena pecuniaria: con ciò correggendo,
in questa fase, la staticità della valutazione dell'insolvibilità
ed introducendo l'opposto criterio - ispirato al principio di
uguaglianza - della distinzione tra insolvibilità e temporanea
difficoltà di pagamento.
Analoga distinzione il legislatore non ha ritenuto di prevedere
espressamente per quanto attiene alla fase esecutiva. Ma ha mantenuto
in vita una norma (art. 237 della Tariffa penale: r.d. 23 dicembre
1865, n. 1701) che consente all'Intendenza di Finanza - su parere
dell'organo dell'esecuzione (Procuratore della Repubblica o Pretore)
- ovvero al Ministro - ove l'Intendente dissenta da tale parere - di
dilazionare o rateizzare (fino a sei anni) il pagamento della pena
pecuniaria, sia pur soltanto in favore di chi dimostri la propria
solvibilità "con certificati di catasto o di ipoteche" ovvero
presenti un fideiussore.
Trattasi evidentemente - come si osservò nella sentenza n.
131/1979 - di norma ancorata "ad una prospettazione ottocentesca del
patrimonio personale, propriamente tale solo se consistente in beni
immobili"; ed è bene ricordare che essa fu a suo tempo impugnata, in
riferimento all'art. 3 Cost., proprio in quanto richiedeva tali
garanzie immobiliari o personali; senza che peraltro questa Corte
potesse pronunciarsi nel merito, in ragione della natura
amministrativa del procedimento e della carenza di potere decisorio
dell'organo dell'esecuzione rimettente, ivi chiamato ad esprimere un
parere (sent. n. 81/1970).
Che tale disposizione sia stata mantenuta nel sistema è
significativo segno dell'intenzione del legislatore di consentire che
il pagamento della pena pecuniaria sia dilazionato nella fase
esecutiva e di non porre ciò in alternativa rispetto alla
rateizzazione prevista in fase di cognizione; e d'altra parte, è
verosimile che la sua mancata modifica sia almeno in parte frutto
dell'allora prevalente concezione del procedimento di conversione
della pena pecuniaria come procedimento amministrativo e meramente
esecutivo, con il quale poteva dunque ritenersi armonizzabile la
procedura testé descritta.
Il problema va ora riesaminato in chiave sistematica, alla luce
della già chiarita presenza di elementi di giurisdizionalità nel
procedimento di conversione, della natura giurisdizionale del
relativo provvedimento conclusivo e del sopraenunciato criterio -
discendente dal principio d'uguaglianza - che impone di agevolare
l'adempimento della pena pecuniaria onde circoscrivere nella massima
misura possibile l'area di concreta operatività della conversione
(cfr. par. 7).
La permanenza nel sistema del principio - deducibile dal citato
art. 237 - della concedibilità di dilazioni o rateizzazioni di
pagamento nella fase esecutiva comporta che il concetto
d'insolvibilità di cui all'art. 586, sesto comma, c.p.p. vada
interpretato come distinto da quello di temporanea difficoltà di
pagamento - sulla scorta, del resto, di quanto già precisato, a
proposito dell'analoga distinzione tra insolvibilità e insolvenza,
nella sentenza n. 149 del 1971 - e che, quindi, la conversione possa
essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza che
appaiano meritevoli di considerazione. Le esigenze di coordinamento
con la rateizzabilità in fase di cognizione comportano,
naturalmente, che deve trattarsi di difficoltà insorte
successivamente alla pronuncia di condanna e da questa non
considerate; e tale facoltà va - naturalmente - riconosciuta
all'organo dell'esecuzione nei limiti risultanti dai criteri ora
enunciati. Ma sarebbe evidentemente irragionevole che una facoltà
riconosciuta ad un organo amministrativo sia negata all'autorità
giudiziaria investita di potere decisorio in materia di conversione.
Anzi, proprio questa circostanza comporta che tale potere non possa
ritenersi assoggettato alle condizioni (prestazione di garanzie reali
o personali) che circoscrivono quello del primo.
La conclusione cui in tal modo si perviene è coerente ad un
indirizzo già altre volte affermato, a diverso proposito, da questa
Corte (cfr. sentt. nn. 139/1982 e 249/1983): che cioè, laddove si
verifichino variazioni significative delle condizioni essenziali
valutate nella fase di cognizione e poste a base della relativa
pronuncia, occorre che esse siano riconsiderate nella fase successiva
affinché la sanzione irrogata risulti adeguata al modello legale nel
momento in cui vi si dà effettiva esecuzione: il che comporta che,
entro i limiti posti dal principio di legalità, debbano ritenersi
consentite - anzi, imposte - quelle modificazioni o quegli
adattamenti idonei a soddisfare in concreto l'esigenza di
individualizzazione della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, le censure mosse al
sesto comma dell'art. 586 c.p.p. in punto di automaticità ed
indifferibilità della conversione vanno dichiarate infondate.
12. - A diversa conclusione deve invece pervenirsi in ordine al
settimo comma dell'art. 586 c.p.p., il quale prevede - con una
formula rimasta inalterata rispetto al testo previgente - che avverso
il provvedimento di conversione l'interessato possa proporre
opposizione secondo il rito degli incidenti di esecuzione, senza che
però essa abbia effetto sospensivo.
L'esclusione - in deroga alle regole generali - dell'effetto
sospensivo dell'opposizione è la manifestazione estrema della rigida
e meccanicistica concezione del principio di inderogabilità della
pena tipico dell'ordinamento previgente, principio che
dall'insolvibilità fa discendere in modo automatico ed immediato non
solo la conversione ma anche l'esecutività immediata di essa, in
coerenza, del resto, con l'allora ritenuto carattere amministrativo
ed esecutivo del provvedimento. Riproducendola pedissequamente, il
legislatore del 1981 ha, per questa parte, contraddetto i principi
ispiratori della riforma, quali discendevano dalle enunciazioni della
sentenza n. 131/1979 e che si sono più sopra precisati: non
avvertendo, oltretutto, l'incongruenza di prevedere il contemporaneo
svolgimento di due procedimenti dagli esiti potenzialmente opposti,
l'uno davanti al giudice degli incidenti di esecuzione e l'altro
davanti al magistrato di sorveglianza, con la conseguenza che la
pronuncia resa nell'uno può vanificare quella adottata nell'altro.
La discriminazione cui la disposizione dà luogo non appare
sorretta da alcuna apprezzabile ragione: innanzitutto, perché nessun
serio pregiudizio alla realizzazione della pretesa punitiva dello
Stato può derivare dalla dilazione conseguente all'incidente; in
secondo luogo, perché il contorto richiamo alla relativa procedura
operato attraverso il rinvio all'art. 582 c.p.p. appare diretto a
scoraggiare l'opposizione con la minaccia - di certo grave per chi
versi in disagiate condizioni economiche - dell'irrogazione di una
(ulteriore) sanzione pecuniaria nel caso in cui l'incidente appaia
manifestamente infondato (cfr. il terzo comma, ultima parte,
dell'art. cit.); in terzo luogo, e soprattutto, perché i tempi
tecnici di definizione della procedura incidentale possono avere
effetti irreparabilmente pregiudizievoli per l'interessato laddove -
come spesso accade - la pena sostitutiva da espiare sia di breve
durata: il che è tanto più grave, in quanto è nell'incidente che
il condannato può per la prima volta esporre le proprie ragioni.
Il settimo comma dell'art. 586 c.p.p. deve perciò essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude
che l'opposizione al provvedimento di conversione della pena
pecuniaria abbia effetto sospensivo.
13. - Deve ora esaminarsi la questione di legittimità
costituzionale del quinto comma del medesimo art. 586 c.p.p. (nel
testo sostituito con l'art. 106 l. n. 689/1981) sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Prato con ordinanza del
22 novembre 1984 (r.o. 12/85).
La nuova disciplina, come già si è accennato, ha introdotto
nell'ordinamento il nuovo istituto del pagamento rateale delle pene
pecuniarie, che può essere disposto dal giudice della cognizione "in
relazione alle condizioni economiche del condannato". Le rate possono
essere da tre a trenta, ma ciascuna non inferiore a lire trentamila
(art. 133 ter c.p.p.). In relazione a tale ipotesi, il nuovo testo
dell'art. 586 c.p.p. prevede, al secondo comma, che le vigenti
disposizioni nell'esecuzione delle pene pecuniarie si osservino solo
"in quanto applicabili" e che l'avviso di pagamento ed il precetto
contengano anche l'indicazione dell'importo e della scadenza delle
singole rate; ed al quarto comma, che, nel caso in cui la pena
pecuniaria rateizzata sia applicata con decreto, il precetto dovrà
ingiungere di pagare entro cinque giorni dalla scadenza di ogni
singola rata. Il precetto è quindi unico, e non deve essere ripetuto
per ogni singola rata.
Il quinto comma della disposizione prevede poi che, "quando sia
decorso inutilmente il tempo fissato per il pagamento della pena
rateale, il pubblico ministero od il pretore ordina la conversione
della pena pecuniaria per la parte corrispondente".
Secondo quanto è stato rilevato in dottrina, quest'ultima norma,
anche in collegamento con la riserva contenuta nel secondo comma,
comporta:
a) che alla conversione si proceda senza previo esperimento
della procedura di esecuzione forzata;
b) che la conversione segua al mancato pagamento di ogni singola
rata mensile e limitatamente a questa, sicché l'eventuale
conversione dell'intero è disposta con più provvedimenti
successivi;
c) che, in deroga alle regole generali (artt. 136 e 586, sesto
comma, c.p.p.), la conversione, in questo caso, non presuppone
l'insolvibilità del condannato ed avviene quindi a prescindere
dall'accertamento di essa, sulla sola base del mancato pagamento.
In altri termini, qui presupposto della conversione non è più
l'insolvibilità ma l'insolvenza.
14. - Questa Corte, con la sentenza n. 149 del 1971, ha escluso
che possano legittimamente equipararsi, essendo "situazioni del tutto
diverse", "l'insolvibilità - che è un dato di fatto oggettivo" - "e
l'insolvenza - mera situazione contingente, condizionata e, talvolta,
provvisoria": ed ha perciò statuito che, nei confronti di chi, come
il fallito, si trovi nell'impossibilità giuridica di pagare, la
conversione non può operare prima della chiusura del fallimento.
La Corte ha osservato, al riguardo, che la conversione sarebbe
subi'ta a torto se il fallimento venisse in seguito revocato; e che
in varie ipotesi - chiusura rapida del fallimento, concordato,
possibilità di pagare grazie ai guadagni conseguiti in pendenza del
fallimento - la dilazionata convertibilità "consentirebbe allo Stato
di realizzare quanto dovutogli, sia pure con qualche ritardo".
In riferimento ad una fattispecie di omesso pagamento di una rata
di pena pecuniaria da parte di persona fallita in epoca successiva
alla condanna, il Pretore di Prato dubita che il citato quinto comma
dell'art. 586 c.p.p. violi il principio di uguaglianza in quanto
"impone la pronuncia di ordinanza di conversione della pena
pecuniaria automaticamente di seguito dell'omissione del pagamento
nel termine rateale"; e ciò - osserva il Pretore - anche nel caso di
sopravvenuta impossibilità giuridica di pagare, conseguente a
fallimento, il che comporta un'ingiustificata discriminazione
rispetto a chi si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena
pecuniaria rateizzata.
La questione, così come prospettata, solo apparentemente si
incentra su quest'ultimo profilo. Ponendo un problema di accertamento
delle cause del mancato pagamento (per impossibilità giuridica, od
altro), il giudice a quo contesta che ad esso possa seguire
"automaticamente" la conversione; e nel contempo, rappresentando la
particolare situazione di chi sia fallito successivamente alla
condanna, pone in questione l'indifferibilità della conversione che
a quell'automatismo necessariamente consegue nel congegno predisposto
dalla norma impugnata; e, correlativamente, prospetta in positivo
l'esigenza che si possa far luogo a dilazioni di pagamento in
relazione a situazioni meritevoli di tutela (nel caso, il fallimento)
intervenute dopo la pronuncia di condanna.
In definitiva, l'ordinanza pone il quesito se anche per le pene
rateizzate non debba richiedersi l'accertamento, oltre che del
mancato pagamento, anche dell'insolvibilità e se pur in tal caso
l'insolvibilità non debba essere distinta dalla temporanea
difficoltà al pagamento; se, quindi, la disciplina della conversione
delle pene pecuniarie rateali non debba essere ricondotta nell'ambito
della regola generale dettata dal sesto comma dell'art. 586 c.p.p.,
secondo il significato di questo più sopra precisato.
15. - La questione, così prospettata, è fondata.
Questa Corte è consapevole che la disciplina della conversione
della pena pecuniaria rateale risponde all'esigenza di evitare
appesantimenti delle relative procedure: ciò è comprensibile, ma
non è sufficiente a giustificare che si prescinda in tal caso
dall'accertamento dell'effettiva insolvibilità.
La rateizzazione, invero, è un meccanismo necessario per
individualizzare la pena pecuniaria sì da adeguarne l'esecuzione al
principio generale d'uguaglianza: non, quindi, un beneficio che possa
trovare una sorta di compensazione in una disciplina processuale
deteriore per chi versi in disagiate condizioni economiche.
Né può ritenersi che l'accertamento dell'insolvibilità sia da
omettere in quanto già effettuato dal giudice di cognizione per il
fatto stesso di aver disposto la rateizzazione, giacché questa, al
contrario, presuppone che il condannato si trovi in difficoltà
economiche ma non sia insolvibile.
D'altra parte, stante la già rilevata necessità di distinguere
tra insolvibilità ed insolvenza, tra insolvibilità e temporanea
difficoltà sopravvenuta di adempimento, è del tutto irragionevole
che di ciò si tenga conto nei confronti di chi all'epoca della
condanna risultava solvibile - e non abbia perciò fruito della
rateizzazione - e non anche nei confronti di chi già allora si
trovava in precarie condizioni economiche, e abbia perciò avuto
frazionata l'esecuzione della pena.
Il disporre proprio nei confronti di questi una conversione
immediata, automatica ed indifferibile contraddice palesemente al
principio di uguaglianza.
Il quinto comma dell'art. 586 c.p.p. va perciò dichiarato
costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente la disciplina
della conversione della pena rateale va ricondotta nella regola
generale dettata nel comma successivo, con ciò restando assorbita la
più specifica questione concernente la conversione nei confronti del
fallito pure prospettata dal Pretore di Prato.
16. - La Corte è consapevole che, pur a seguito della presente
sentenza, nella disciplina processuale della conversione permangono
difetti che la rendono non pienamente adeguata ai principi
costituzionali in materia, e che possono indirettamente frenare un
più ampio ricorso alla pena pecuniaria, da molti auspicato: basti
pensare, oltre a quanto già osservato, all'incongruenza, giustamente
rilevata in dottrina, di una distinzione delle fasi della conversione
- provvedimento di conversione e determinazione delle modalità
esecutive di essa - demandate ad organi diversi, in cui la garanzia
del contraddittorio è inversamente proporzionale all'incidenza dei
provvedimenti da adottare sui diritti soggettivi del condannato; il
che non sembra in armonia con la tendenza ad una piena
giurisdizionalizzazione della fase esecutiva che emerge dai più
recenti indirizzi legislativi (cfr. legge 10 ottobre 1986, n. 663).
Una revisione in tal senso dell'attuale disciplina esula però dai
limiti del presente giudizio incidentale, rientrando nella sfera di
competenza del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze
con ordinanza del 3 luglio 1982 (r.o. 593/82);
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 136 c.p., 102, 103, 105 e 107 della legge
24 novembre 1981, n. 689 - il primo nel testo sostituito con l'art.
101 di detta legge - nonché dei primi quattro commi dell'art. 586
c.p.p., nel testo sostituito con l'art. 106 della medesima legge,
sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Foligno con
ordinanza del 14 dicembre 1982 (r.o. 112/83);
3) dichiara la illegittimità costituzionale del quinto comma
dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la
conversione della pena pecuniaria rateale ivi disciplinata avvenga
previo accertamento dell'insolvibilità del condannato e, se ne è il
caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell' art.
586 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di
Foligno con la predetta ordinanza;
5) dichiara la illegittimità costituzionale del settimo comma
dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui esclude che l'opposizione
promossa avverso il provvedimento che ordina la conversione della
pena pecuniaria abbia effetto sospensivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte