Sentenza n. 11/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1971 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 445 e 446
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18
gennaio 1969 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a
carico di Patrignani Leonida e Fusetti Teseo, iscritta al n. 279 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di istruzione formale, Patrignani Leonida e Fusetti
Teseo, con sentenza del giudice istruttore di Padova in data 23 marzo
1966, venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale della stessa
città, per rispondere di vari delitti di truffa aggravata commessi, in
concorso fra loro, ai danni dei fratelli Baggio; il Fusetti, inoltre,
per rispondere anche del delitto di calunnia in danno del correo
Patrignani, a norma dell'art. 368, primo comma, del codice penale, con
l'aggravante della recidiva semplice (art. 99 c.p.).
Nel corso del dibattimento, nella pubblica udienza del 16 dicembre
1967, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 445
c.p.p., al Fusetti veniva contestato altro reato di truffa commesso in
danno del Patrignani e i cui elementi di fatto già risultavano dagli
atti istruttori.
Con sentenza del 15 gennaio 1968, il predetto tribunale condannava
il Fusetti per quest'ultimo delitto (con la concessione delle
attenuanti generiche e con l'aggravante della recidiva), e lo assolveva
invece dagli altri reati, indicati nel decreto di citazione a giudizio,
in ordine ai quali affermava la responsabilità del solo Patrignani.
Avverso questa sentenza proponevano impugnazione entrambi gli
imputati davanti alla Corte d'appello di Venezi'.
All'udienza del 18 gennaio 1969 il difensore del Fusetti eccepiva
la incostituzionalità degli artt. 445 e 446 c.p.p. in riferimento agli
artt. 2 e 24 della Costituzione, e la Corte di appello, con ordinanza
in pari data, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per la
soluzione delle questioni di costituzionalità delle norme predette.
La Corte ha osservato che l'art. 445, nella parte in cui disciplina
la possibilità che all'imputato sia contestato neI corso del
dibattimento un reato concorrente (così come una circostanza
aggravante o la continuazione) risultante dagli atti istruttori o
dibattimentali e non menzionato nella sentenza di rinvio a giudizio,
nella richiesta o nel decreto di citazione, lederebbe i diritti
inviolabili del cittadino (art. 2 Cost.), con particolare riferimento
alla garanzia di difesa in giudizio (art. 24, primo comma).
E con gli stessi principi, ha aggiunto la Corte d'appello, sarebbe
d'altra parte incompatibile anche l'art. 446 del c.p.p., in quanto, per
la ipotesi disciplinata dalla precedente disposizione, prevede la
concessione di un termine in ogni caso non maggiore di cinque giorni,
insufficiente cioè per la preparazione della difesa dell'imputato.
Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti, né
ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse
del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La Corte d'appello di Venezia ha prospettato il dubbio che gli
artt. 445 e 446 del codice di procedura penale siano incompatibili con
la tutela costituzionale del diritto di difesa (art. 24, secondo
comma), quale espressione del riconoscimento e della garanzia dei
diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Costituzione).
Con la prima questione si censura testualmente l'art. 445, perché
pregiudicherebbe il diritto dell'imputato alla difesa, consentendo che
nel corso del dibattimento sia oggetto di ulteriore contestazione un
reato concorrente o una circostanza aggravante o la continuazione,
qualora ne risultino gli elementi costitutivi dagli atti istruttori o
nel dibattimento.
La seconda questione investe, poi, l'art. 446, il quale violerebbe
i ricordati precetti costituzionali in quanto, nel caso si proceda nei
modi preveduti dalla precedente disposizione, stabilisce che
all'imputato sia concesso un termine non maggiore di cinque giorni,
insufficiente alla preparazione di una adeguata difesa.
2. - La prima questione sulla costituzionalità dell'art. 445 non
è fondata.
L'istituto della contestazione suppletiva, come è noto, apporta un
temperamento al principio della immutabilità del fatto dedotto
nell'atto di imputazione, nei termini formalmente contestati a
conclusione del procedimento istruttorio.
Esso è volto ad armonizzare il diritto dell'imputato ad esercitare
la difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, con le
obiettive esigenze della giustizia penale.
La contestazione in corso di dibattimento risponde, infatti, a
finalità di ordine processuale ispirate al criterio dell'economia dei
giudizi (pur fondamentale nel sistema, come affermato da questa Corte
con la sentenza n. 11 del 1965), nelle ipotesi in cui la connessione
delle imputazioni induca a ravvisare, fra i diversi fatti contestati,
una complementarità di indagini e di accertamenti di merito, al fine
della unità e coerenza della decisione.
Tale disciplina, in particolare, consente al giudice una più
completa valutazione della fattispecie e, nel caso debba affermarsi la
colpevolezza dell'imputato, un più probante giudizio della di lui
capacità a delinquere, ai fini della irrogazione concreta della pena e
delle eventuali altre misure.
Va precisato che, nell'attuazione di questi principi, l'articolo
445 pone espressamente limiti ben rigorosi. Per vero la nuova
contestazione di imputazioni, ammessa nel corso del dibattimento di
primo grado, è subordinata sia alla presenza dell'imputato all'udienza
(o del suo difensore, nei soli casi in cui è a questi consentito di
rappresentarlo con mandato speciale, ai sensi dell'art. 125 c.p.p.),
sia al fatto che la competenza per materia in ordine ai nuovi reati, o
comunque ai nuovi fatti, non appartenga ad un "giudice superiore o
speciale". È ammessa pertanto solo la possibilità che, per effetto
della connessione delle imputazioni, si verifichi attrazione, nella
competenza del giudice procedente, della cognizione di reati altrimenti
spettante a giudici aventi competenza inferiore. E ciò secondo un
criterio che questa Corte, con riguardo alla disciplina della
competenza per connessione di cui agli articoli 45 e 46 c.p.p.
(sentenza n. 130 del 1963), ha affermato non contrastante con la
garanzia del giudice naturale.
Inoltre, come si è già ricordato, gli estremi di fatto del reato
concorrente, della circostanza aggravante o delle ulteriori violazioni
della legge penale configurabili nello schema della continuazione (art.
81, secondo comma, c.p.), debbono emergere dagli atti istruttori o
dalle indagini dibattimentali. Il che ha rilievo notevole ai fini
dell'esercizio della difesa.
Né vanno, infine, trascurati i limiti che, in ordine alla
contestazione di reati concorrenti, sono stati precisati dalla
giurisprudenza prevalente.
Questa (a parte l'ipotesi assunta dalla dottrina nella figura del
concorso formale di reati) inquadrando nel sistema la normativa in
esame e in considerazione appunto, come si è accennato, delle esigenze
del contraddittorio, ha affermato che, ai fini della contestazione
dibattimentale, la nozione del reato concorrente comprende soltanto le
fattispecie caratterizzate dalla connessione obiettiva, quale è
indicata nell'articolo 45 n. 2 del codice di procedura penale.
In tali sensi l'ambito di simili contestazioni resta circoscritto
così alle ipotesi di connessione teleologica o conseguenziale (in
riferimento alle quali ha particolare rilievo anche l'applicazione
dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.), come a quelle in cui
sussista, tra le fattispecie oggetto dell'accusa, un nesso di
occasionalità. In virtù di questo si richiede un rapporto obiettivo
di carattere temporale e spaziale, per effetto del quale possa dirsi
che l'un reato abbia dato pretesto ed opportunità o costituisca
circostanza di impulso e di agevolazione dell'altro. Donde la
convenienza della contestualità del procedimento e della unitaria
ricostruzione critica delle prove.
Dalle accennate nozioni rimane, conseguentemente, esclusa la
connessione meramente soggettiva, preveduta nei numeri 1 e 3 e quella
di cui al n. 4 dell'art. 45 del codice di procedura penale.
3. - In vista di tale suo contenuto la disposizione denunziata non
può non ritenersi compatibile con la garanzia costituzionale del
diritto di difesa. Anche nella specie, infatti, deve affermarsi,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che il diritto in
questione deve armonizzarsi con le particolari esigenze della giustizia
penale, cui sono adattati i vari tipi di procedimento, i quali
escludono talora pur la necessità di una contestazione
dell'imputazione in fase istruttoria. E ciò in quanto
dall'applicazione della norma stessa non può derivare effettiva
menomazione o sacrificio all'esercizio della difesa.
4. - A giudizio di fondatezza conduce, invece, l'esame della
seconda questione sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in merito
all'art. 446 del Codice di procedura penale, concernente appunto le
modalità di esercizio della difesa nell'ipotesi superiormente
considerata.
Questa norma stabilisce che, verificandosi la contestazione in
oggetto, eccetto il caso che essa riguardi la recidiva, il presidente
del tribunale o il pretore avverte l'imputato che, per preparare la
difesa, può chiedere un termine non maggiore di cinque giorni e non
prorogabile. Se vi è richiesta, il giudice è tenuto a concedere detto
termine, in misura che la giurisprudenza ammette sia fissata
discrezionalmente, ed a sospendere in conseguenza il dibattimento.
Orbene nella fattispecie in esame il termine predetto, per quanto
riguarda la misura massima consentita, non trova giustificazione né
nella immediatezza degli elementi probatori, che questa Corte ha
ritenuto legittimare l'esclusione di un termine a difesa per i reati
commessi in udienza (ai sensi dell'art. 435 c.p.p. - sent. n. 92/1967),
e nemmeno nella semplicità e speditezza delle prove riguardanti reati
perseguibili mediante procedimento direttissimo e per i quali è stata
parimenti rite nuta legittima la facoltatività della concessione del
termine ai sensi dell'art. 503, terzo comma, c.p.p. (sentenza sopra
citata). Nel conferire, per contro, al giudice una così limitata
discrezionalità circa la misura massima del termine predetto, per di
più non prorogabile, la norma denunziata può risultare lesiva del
diritto dell'imputato ad una difesa, il cui svolgimento sia
congruamente adeguato alle effettive, essenziali finalità di
giustizia.
E ciò in quanto l'art. 446, mentre dà al giudice la facoltà di
tener conto della lieve entità delle nuove contestazioni, consentendo,
non senza razionale fondamento, che sia disposto il rinvio anche "ad
horas" del dibattimento, non permette, invece, che costituiscano
oggetto di conveniente valutazione le esigenze della difesa, allorché
per la gravità delle imputazioni o per altre circostanze, si rendano
necessarie più complesse e lunghe indagini per la ricerca delle prove
o per lo studio e prospettazione delle questioni.
Per le esposte considerazioni l'art. 446, primo comma, del codice
di procedura penale deve dichiararsi in contrasto con l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui determina in
cinque giorni la misura massima del termine a difesa, precludendo al
giudice di fissarlo eventualmente in misura maggiore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 446 del codice
di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude che
l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine
maggiore di cinque giorni per preparare la difesa;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte