Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, terzo

comma, 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal

Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia nel

procedimento penale a carico di Torri Alberto, iscritta al n. 277 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza del 23 gennaio 1992, il Pretore di

Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, sollevava, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del

codice di procedura penale, questione che veniva dichiarata

inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 491 del 1992 perché

le norme denunciate avevano già realizzato la loro funzione nel

processo a quo e perché, inoltre, una delle questioni non risultava

incentrata sulla norma effettivamente da evocare, e cioè sull'art.

79, terzo comma, del codice di procedura penale;

che, con ordinanza del 19 marzo 1993, lo stesso Pretore - dopo

aver espresso riserve circa la pronuncia di inammissibilità - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 555, terzo comma, 558, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui le prime

due norme non prevedono rispettivamente che alla persona offesa dal

reato non venga notificato il decreto di citazione a giudizio e che

anche per la persona offesa decorrano, come per l'imputato, i termini

minimi di comparizione di giorni quarantacinque, e l'art. 79, terzo

comma, dello stesso codice non rinvia anche ai termini di cui

all'art. 567, secondo comma, ma soltanto a quelli di cui all'art. 468

del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e

comunque non fondate;

Considerato che l'esame della seconda questione è logicamente

prioritario rispetto alle altre due, in quanto la necessità della

notifica alla persona offesa dal reato del decreto di citazione ed il

regime connesso alla presentazione delle liste nel giudizio pretorile

risultano chiaramente condizionate dalla brevità dei termini tra la

notifica della citazione e la data fissata per il dibattimento, con

la conseguenza che anche l'esercizio del diritto alla prova su cui si

incentrano le altre due questioni resterebbe comunque salvaguardato

in presenza di un diverso termine per la citazione in giudizio della

persona offesa, tanto da far desumere che le censure concernenti gli

artt. 79, terzo comma, e 555, terzo comma, del codice di procedura

penale siano state proposte subordinatamente al mancato accoglimento

di quella avente ad oggetto l'art. 558, secondo comma, dello stesso

codice;

che questa Corte, con sentenza n. 453 del 1992, ha già

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio

nella parte in cui, nel procedimento davanti al pretore, "limita a

soli cinque giorni precedenti l'udienza dibattimentale la citazione

della persona offesa";

che in tale situazione, pur dandosi atto "che, nell'ambito del

processo pretorile, il termine minimo di cinque giorni dalla data

fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa

può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi

parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del

responsabile civile", si ritenne preclusa dall'"assenza di un tertium

comparationis ricavabile dal sistema" qualsiasi decisione

manipolativa in grado di pervenire ad "una soluzione

costituzionalmente obbligata", così da fronteggiare le ipotizzate

incongruenze derivanti dall'applicazione della norma sottoposta a

censura;

che, più in particolare, si ravvisò l'assoluta impossibilità

di un intervento della Corte tale da incidere sul vigente assetto

normativo in modo da equiparare la posizione della persona offesa a

quella dell'imputato, non soltanto per la diretta interferenza del

temine minimo di quarantacinque giorni di cui all'art. 555, terzo

comma, del codice di procedura penale con la scelta, riservata solo a

quest'ultimo, di utilizzare i riti di deflazione del dibattimento, ma

anche per la diversità delle situazioni poste a raffronto, in quanto

"non rivestendo ancora la persona offesa" nel procedimento pretorile

- ove è assente l'udienza preliminare - la qualità di parte,

"l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato

comporterebbe l'operatività, questa volta davvero irragionevole, "di

un identico regime rispetto a situazioni non omogenee";

che nella medesima pronuncia fu pure preso in considerazione "il

ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel

procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in

via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del

1992)", ma la soluzione fu anch'essa ritenuta non perseguibile

"perché tale termine finirebbe con l'interferire, travolgendola, con

la duplicità dei termini previsti dall'art. 555, con conseguenti

riverberi sull'intero assetto normativo collegato alla citazione

delle parti nel processo pretorile";

che, quindi, "poiché le soluzioni possibili al fine di porre

rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del

codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, va

ribadito che "la scelta del termine congruo per la citazione della

persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza

di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore" (v., ancora,

sentenza n. 453 del 1992);

che, oltre tutto - anche allo scopo di assicurare un esito

normativo a talune decisioni di inammissibilità pronunciate da

questa Corte nelle quali veniva segnalato come solo il legislatore

potesse intervenire rispetto a situazioni di dubbia legittimità

costituzionale - un'iniziativa legislativa risulta essere stata già

avanzata, avendo il Ministro di Grazia e Giustizia presentato il

disegno di legge recante "Modifiche al codice di procedura penale in

materia di procedimento pretorile" (Senato della Repubblica, XI

legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla presidenza il

18 marzo 1993), con il quale è stato in gran parte ridisegnato il

procedimento davanti al pretore contemplato dal vigente codice di

rito, sulla base di "una profonda riflessione sul complesso di tale

procedimento" riguardo al quale è risultata "insufficiente una

revisione che si limiti ad aggiustamenti e correttivi" (v. Relazione

al detto disegno di legge n. 1087);

che, più in particolare, nell'ambito di una simile

rivisitazione del procedimento in esame ha trovato posto una

complessiva riformulazione del regime dei termini per comparire -

attraverso la parificazione dei termini stessi, adesso diversamente

articolati in relazione alle varie parti private - prevedendosi (art.

3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556,

557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto è

notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa

almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio";

che l'intrinseca connessione della questione avente ad oggetto

l'art. 558, terzo comma, con le altre, aventi ad oggetto gli artt.

555, terzo comma, e 79, terzo comma, del codice di procedura penale

esime questa Corte da ogni pronuncia in merito alla denunciata

mancata previsione della notifica del decreto di citazione alla

persona offesa, il tutto a prescindere da ogni problema relativo alla

rilevanza polemicamente affermata dal rimettente nonostante le

statuizioni contenute nell'ordinanza n. 491 del 1992;

che, dunque, tutte le questioni ora proposte devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 79, terzo comma, 555, terzo

comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia con

ordinanza del 19 marzo 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte