Sentenza n. 112/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal tribunale
di Napoli nel procedimento civile vertente tra Dama Rosanna (n.q.) e
Caterino Aldo, iscritta al n. 1141 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Dama Rosanna (n.q.) e di Caterino
Aldo;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Erminia Delcogliano per Caterino Aldo.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di impugnazione del
riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, il
tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21 giugno 1996, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263
del codice civile, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione
in esame possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice
rispondente all'interesse del minore.
Il giudice rimettente, dopo aver premesso che una declaratoria di
non veridicità del riconoscimento, cui conseguirebbe
l'allontanamento del minore dal contesto familiare, potrebbe
risultare gravemente pregiudizievole all'interesse del medesimo
minore, osserva che una decisione, la quale non consideri il
preminente interesse del minore alla conservazione dell'attuale
status, si risolverebbe nella mera certificazione della
corrispondenza tra il dato naturale e la situazione giuridica, senza
alcuna valutazione dell'esigenza di tutela del minore, che trova
invece un solido fondamento nei principi stabiliti dagli artt. 2, 3,
30 e 31 della Costituzione.
Ad avviso del rimettente, l'evidente lacuna normativa dell'art.
263 del codice civile può essere superata unicamente attraverso un
intervento della Corte costituzionale, che attribuisca al tribunale
il potere di valutare, nel merito, la rispondenza dell'azione
all'interesse del minore, consentendo di rigettare o di dichiarare
inammissibile la stessa nell'ipotesi in cui, pur sussistendo tutti i
presupposti normativi, gli effetti dell'accoglimento possano
rivelarsi pregiudizievoli per il minore.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il
curatore speciale del minore, nominato dal tribunale per i minorenni
per l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e infondata.
Sostiene il curatore che l'interesse pubblico alla certezza degli
status familiari, intesa quale rispondenza tra la realtà formalmente
accertata e la realtà sostanziale, è privilegiato rispetto
all'interesse privato e che comunque non vi è alcuna divergenza tra
il detto interesse pubblico e quello del minore, poiché a
quest'ultimo deve essere garantita un'identità reale, conforme a
quella effettiva.
La norma censurata soddisfa quindi il diritto primario del minore
alla certezza della propria identità e persegue il suo stesso
interesse.
3. - Si è costituito anche il convenuto nel giudizio a quo,
rilevando a sua volta come la necessità di privilegiare l'interesse
del minore sia stata affermata dal legislatore nelle diverse azioni
in materia di riconoscimento di figli naturali, quali quelle previste
dagli artt. 250, 251 e 252 del codice civile, e ricordando come la
stessa Corte costituzionale in diverse pronunce abbia attribuito
preminente rilievo all'interesse del minore (sentenze nn. 303 del
1996, 429 del 1991 e 341 del 1990).
La detta parte, pur ritenendo che una corretta interpretazione
degli artt. 263 e 264 del codice civile e dell'art. 74 della legge n.
184 del 1983 consenta al giudice di valutare l'interesse del minore,
ha comunque chiesto l'accoglimento della questione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui
non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio
minorenne per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando
sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso.
2. - Ad avviso del tribunale rimettente, la norma censurata, che
non considera in alcun modo il preminente interesse del minore alla
conservazione dell'ambiente familiare nel quale è inserito, si
porrebbe in contrasto con gli indicati parametri costituzionali,
espressione delle esigenze di tutela dei minori.
3. - La questione non è fondata.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 158
del 1991), l'impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità è ispirata al "principio di ordine superiore che ogni
falsa apparenza di stato deve cadere", in quanto nella verità del
rapporto di filiazione è stato individuato un valore necessariamente
da tutelare. L'attribuzione della legittimazione ad agire anche
all'autore in mala fede del falso riconoscimento e la
imprescrittibilità dell'azione dimostrano infatti come il
legislatore, nel conformare l'istituto in esame, abbia voluto
privilegiare il favor veritatis, in funzione di un'imprescindibile
esigenza di certezza dei rapporti di filiazione.
La tutela della verità deve porsi in relazione anche alla
necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di
riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad
esclusiva tutela dei minori. Il legislatore, infatti, per contrastare
il diffondersi di prassi illecite, ha ritenuto di dover istituire un
sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da
parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti
dall'altro genitore, attribuendo al Tribunale per i minorenni, ai
sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, il potere di disporre
opportune indagini al fine di accertare la veridicità del
riconoscimento e, conseguentemente, il potere di nominare al minore
un curatore speciale per l'impugnazione del riconoscimento, in
presenza di fondati motivi per ritenere che questo non sia veritiero.
La finalità così perseguita dal legislatore deve individuarsi
proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di
uno stato corrispondente alla realtà biologica, ovvero, qualora ciò
non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a
quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte
dalle norme sull'adozione.
Non si può contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal
momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore
alla propria identità.
4. - Non ignora questa Corte che il perseguimento della verità del
rapporto di filiazione può costituire causa di grave pregiudizio per
il minore, che può essere costretto, talvolta anche dopo molti anni,
ad un repentino allontanamento dall'ambiente familiare nel quale è
stato inserito, eventualmente anche con frode. Tale effetto tuttavia
non deriva dalla pretesa incostituzionalità della norma censurata,
la quale, si è detto, intende tutelare il diritto alla verità del
rapporto di filiazione, ma è per lo più connessa ai tempi di durata
delle varie fasi e dei gradi del giudizio di impugnazione, durante i
quali si possono consolidare legami affettivi, difficilmente
rimovibili.
A tali situazioni ben può porsi rimedio con il ricorso ad altri
strumenti, tipici di tutela del minore, quali l'adozione in casi
particolari, di cui all'art. 44 lettera c) della legge n. 184 del
1983, molto spesso applicati dai Tribunali per i minorenni. In tal
modo si rispetta l'esigenza di verità del rapporto di filiazione,
riconosciuta dal nostro ordinamento, e nel contempo si tutelano i
legami affettivi instaurati dal minore, che potrebbe restare nella
famiglia nella quale si è formata e si è sviluppata la sua
personalità, acquisendo lo stato di figlio adottivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte