Sentenza n. 114/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2,
del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 464 stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1996 dal pretore
di Lucera, nel procedimento penale a carico di Di Bello Stefania
Concetta, iscritta al n. 813 del registro ordinanze del 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un dibattimento instaurato a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, il pretore di Lucera ha
sollevato, con ordinanza 22 maggio 1996, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale
in relazione all'art. 464 stesso codice, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Premesso che la difesa dell'imputato aveva proposto eccezione di
nullità del decreto che aveva disposto il giudizio ai sensi degli
artt. 565, comma 2, e 555, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., per
omessa indicazione dell'avviso che l'imputato poteva chiedere riti
alternativi, il pretore rileva che nel giudizio in corso, instaurato
a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trovano
applicazione gli artt. 459 e seguenti cod. proc. pen. (disposizioni
relative al procedimento per decreto per reati di competenza del
tribunale), espressamente richiamati dall'art. 565 cod. proc. pen.
Tra le norme a cui fa rinvio l'art. 565 figura anche l'art. 464 cod.
proc. pen., che a sua volta richiama l'art. 456, commi 1, 3 e 5, cod.
proc. pen., e non anche il comma 2, ove è previsto l'avviso che
l'imputato può chiedere i riti alternativi. Tale omissione -
prosegue il pretore - comporta che le disposizioni che regolano il
decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto
penale di condanna non impongono che debba essere dato all'imputato
l'avviso che può chiedere l'applicazione della pena ai sensi
dell'art. 444 cod. proc. pen. o di essere ammesso all'oblazione. E
ciò nonostante che il termine per tali richieste non sia ancora
spirato, potendo le stesse essere proposte sino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado (art. 446, comma 1, cod.
proc. pen., art. 162, primo comma, e art. 162-bis, primo comma, cod.
pen.), con possibilità di riproposizione, per l'oblazione,
addirittura fino alla discussione del dibattimento di primo grado
(art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.).
2. - Secondo il rimettente, la non previsione a pena di nullità
nel comma 2 dell'art. 565 cod. proc. pen. dell'avviso circa la
facoltà di chiedere i riti alternativi è giustificata solo in
relazione alla facoltà di chiedere il rito abbreviato, il cui
termine perentorio si consuma con la proposizione dell'opposizione;
in riferimento agli altri due istituti (patteggiamento e oblazione),
l'omissione sarebbe invece in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto l'avviso della facoltà di usufruire dei riti
alternativi attiene all'esercizio del diritto alla difesa, come
affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995.
L'omissione dell'avviso e della relativa sanzione di nullità si
porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, per
l'irragionevole disparità di trattamento riservata a coloro che sono
stati citati a giudizio nelle forme dell'art. 464 cod. proc. pen., a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna non accompagnata
da alcuna specifica richiesta in ordine al rito, pur versando tali
soggetti in situazione sostanzialmente eguale rispetto a chi è stato
citato a giudizio dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 555 cod.
proc. pen.
3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la reiezione dell'eccezione.
L'Avvocatura sostiene che sul termine per la richiesta dei riti
alternativi diversi dall'abbreviato a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna, vi è contrasto nella giurisprudenza
della Corte di cassazione.
In alcune sentenze la Cassazione ha affermato infatti che
"l'eventuale richiesta di riti alternativi vada inderogabilmente
proposta con la dichiarazione d'opposizione". Seguendo tale lettura
la questione proposta sarebbe irrilevante.
In altre pronunzie la Corte di cassazione ha però ritenuto che "la
richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc.
pen. non deve essere inderogabilmente contenuta nella dichiarazione
d'opposizione, ma può essere presentata entro il termine
generalmente indicato nell'art. 446 cod. proc. pen. per il
procedimento di patteggiamento della pena".
Tuttavia anche seguendo tale seconda interpretazione l'eccezione
sarebbe infondata, poiché la sentenza della Corte costituzionale n.
497 del 1995, richiamata dal rimettente, si riferisce a situazione
processuale di gran lunga diversa per modalità e tempi. Nel caso di
cui all'art. 555 cod. proc. pen. l'avviso della facoltà di
presentare richiesta di riti alternativi viene dato per la prima
volta in occasione dell'emissione del decreto di citazione a
giudizio, mentre nel procedimento instaurato a seguito di opposizione
a decreto penale di condanna l'imputato è stato già avvertito della
facoltà di chiedere riti alternativi con la notificazione del
decreto di condanna ed ha già potuto esercitare le sue scelte
difensive. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto
l'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione
all'art. 464, stesso codice, nella parte in cui non prevede che il
decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a
decreto penale di condanna contenga a pena di nullità l'avviso che
l'imputato ha ancora la facoltà di chiedere nel giudizio
dibattimentale l'applicazione della pena o di essere ammesso
all'oblazione.
Ad avviso del pretore rimettente, tale omissione si porrebbe in
contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per
violazione del diritto dell'imputato di essere informato della
facoltà di avvalersi dei riti alternativi, nonché con l'art. 3
della Costituzione, a causa dell'ingiustificata e irragionevole
disparità di trattamento riservata agli imputati rinviati a giudizio
a seguito di opposizione a decreto penale di condanna rispetto agli
imputati nei cui confronti il pubblico ministero ha emesso il decreto
di citazione a giudizio a norma dell'art. 555 cod. proc. pen., ove
l'avviso relativo alla facoltà di chiedere i riti alternativi è
previsto, a seguito della sentenza n. 497 del 1995, a pena di
nullità.
2. - La questione è infondata.
3. - La disciplina del decreto penale e della relativa opposizione
nel procedimento davanti al pretore è contenuta nell'art. 565 cod.
proc. pen., che nel primo comma opera un rinvio generale alle norme
relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del
tribunale (artt. 459-464 cod. proc. pen.), stabilendo poi, nel
secondo comma, che con l'atto di opposizione l'imputato chiede al
giudice di emettere il decreto che dispone il giudizio, ovvero il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444
cod. proc. pen.
Tra le norme oggetto di rinvio figura quindi anche l'art. 464 cod.
proc. pen., relativo al giudizio conseguente all'opposizione al
decreto penale, che a sua volta richiama l'art. 456 cod. proc. pen.,
ove è contenuta la disciplina del giudizio immediato. Peraltro,
l'art. 464 richiama solo i commi 1, 3 e 5 dell'art. 456 cod. proc.
pen., e non anche il secondo comma, ove si precisa che il decreto che
dispone il giudizio immediato contiene l'avviso che l'imputato può
chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena.
Come è stato messo in rilievo dal giudice a quo, nel procedimento
davanti al pretore la legge non prevede, quindi, che il decreto che
dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione debba contenere
l'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena o di
essere ammesso all'oblazione, cioè i due riti alternativi per i
quali non sono ancora intervenuti termini di decadenza:
l'applicazione della pena può, infatti, essere chiesta sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446,
comma 1, cod. proc. pen.) e l'oblazione prima dell'apertura del
dibattimento (art. 162, primo comma, cod. pen.), con possibilità di
riproporre la domanda sino all'inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado nel caso dell'oblazione disciplinata
dall'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.
Non sussistono, peraltro, i profili di illegittimità denunciati
dal giudice a quo, in quanto la disciplina ora descritta non
contrasta con il diritto di difesa, né riserva un'irragionevole e
deteriore disparità di trattamento all'imputato rinviato a giudizio
a seguito di opposizione a decreto penale rispetto all'imputato nei
cui confronti è stato emesso il decreto di citazione a giudizio
disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen. Nel primo caso, infatti,
l'imputato ha già ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di
condanna, che può chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena (art. 460, comma 1, lettera e)
cod. proc. pen.), ed è quindi già stato raggiunto da una piena
informazione circa le facoltà che può esercitare in ordine ai riti
alternativi. Ove l'imputato non abbia operato, in sede di opposizione
al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, ma si sia
limitato a presentare dichiarazione di opposizione ovvero a chiedere
il giudizio, non vi è quindi motivo di rinnovare tale avviso, che
risulterebbe pertanto inutile.
In effetti, è questa la ragione assorbente che spiega e giustifica
la peculiare disciplina del decreto che dispone il giudizio emesso a
seguito di opposizione a decreto penale, messa in rilievo senza
contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza e richiamata anche da
questa Corte in una diversa questione di legittimità relativa al
combinato disposto degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen. (ordinanza
n. 346 del 1992).
D'altra parte, salvo quanto riguarda la richiesta di giudizio
abbreviato, per la quale opera il termine di decadenza di quindici
giorni previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.,
non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di
opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si
avvalga dopo il rinvio a giudizio della facoltà di chiedere
l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione, sino
alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti
alternativi, così come precisato da questa Corte nella sentenza n.
344 del 1991 e sostenuto dalla costante giurisprudenza di
legittimità successiva al 1993.
4. - In conclusione, la norma denunciata risponde a criteri di
razionalità, coerenti con la disciplina degli avvisi già contenuti
nel decreto penale di condanna e tali da escludere la dedotta
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale in relazione
all'art. 464 stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal pretore di Lucera, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte