Sentenza n. 116/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1976 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e
secondo comma, del d.l. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento
giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio
nelle Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22
giugno 1973 dal Consiglio di Stato sezione IV - sul ricorso di Penta
Roma contro l'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman",
iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974.
Udita nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 la relazione
del Presidente.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La signora Penta Roma, vedova del prof. Rocco Maria Pizzitutti,
defunto il 17 gennaio 1965, già docente incaricato presso l'Istituto
"Eastman", ha impugnato avanti al Consiglio di Stato la determinazione
della liquidazione corrisposta da detto Istituto per la morte del
marito, agendo anche quale procuratrice del figlio Eugenio.
La ricorrente sosteneva l'illegittimità dei criteri di calcolo
adottati in quanto nella determinazione della somma erogata non era
stato tenuto conto di alcune voci retributive, a suo dire costanti,
oltre il mero stipendio.
Il Consiglio di Stato, ritenuto nella specie applicabile l'art. 9
del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, trattandosi di rapporto d'impiego
pubblico non di ruolo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'articolo stesso nelle parti in cui dispone che
l'indennità di licenziamento sia liquidata sulla base della "sola
retribuzione" goduta all'atto del licenziamento o della morte ed
esclude la corresponsione della indennità di preavviso per il caso di
decesso del dipendente.
Secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato, la norma impugnata
contrasterebbe anzitutto con l'art. 36 Cost. L'espressione usata
dall'art. 9 citato, che testualmente dispone, col primo comma, essere
dovuta al "personale non di ruolo avente almeno un anno di servizio
continuativo, una indennità commisurata ad una mensilità della sola
retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno
di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi" e, col secondo
comma, che "il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere
preceduto da preavviso di un mese, se il dipendente abbia raggiunto
cinque anni di servizio, e di due mesi, se abbia compiuto dieci anni di
servizio" comporterebbe, invero, l'esclusione dal computo
dell'indennità di licenziamento di tutte le indennità diverse dallo
stipendio, anche se corrisposte in modo continuativo, non potendosi,
nella specie, data la chiara lettera della legge, adottare in via
analogica l'interpretazione estensiva alle indennità periodiche e
continuative seguita in altri casi dallo stesso Consiglio di Stato, a
proposito di disposizioni concernenti i criteri di determinazione di
indennità di licenziamento aventi natura, caratteri e finalità
diversi, come, ad esempio, quella prevista dall'art. 5 legge 27
febbraio 1955, n. 53, sull'esodo dei dipendenti pubblici.
Detta esclusione comporterebbe una sostanziale difformità della
disciplina in esame dal trattamento di liquidazione previsto dagli
artt. 2118, 2120 e 2121 cod. civ. per l'impiego privato, che
dispongono, invece, espressamente, la corresponsione dell'indennità di
preavviso in caso di decesso nonché il computo delle provvigioni, dei
premi di produzione, della partecipazione agli utili o ai prodotti e di
"ogni altro compenso continuativo". Data la natura retributiva delle
indennità in esame, tale difformità, secondo il giudice a quo, si
porrebbe in contrasto con il principio della proporzionalità della
retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato che, in
virtù delle citate disposizioni, è invece attuato per il rapporto di
impiego privato, e dovrebbe ritenersi valido anche per il rapporto di
impiego pubblico trattandosi di principio generale comune all'uno ed
all'altro tipo di rapporto, tanto più che, anche in questo secondo
caso, dovrebbe riconoscersi la natura retributiva dell'indennità di
licenziamento.
La denunziata disparità di trattamento, poi, si risolverebbe anche
in una ingiustificata discriminazione a danno dei dipendenti non di
ruolo della pubblica amministrazione, rispetto ai quali, come nel caso,
trovi applicazione la norma impugnata, e costituirebbe quindi
violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 1974.
Non vi è stata costituzione di parti in questa sede e la
discussione della causa è stata assegnata, quindi, in camera di
consiglio. Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
solleva, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e
secondo, del decreto legislativo C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella
parte in cui dispone che "la indennità di licenziamento sia liquidata
sulla base della sola retribuzione goduta all'atto del licenziamento (o
della morte) e per la parte in cui prevede la corresponsione della
indennità di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi
non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente".
2. - La questione è fondata.
Il Consiglio di Stato esattamente mette a raffronto, in ordine ai
detti due problemi sui quali era stato chiamato a pronunciarsi, la
disciplina dettata dal codice civile e da leggi speciali per il
rapporto di impiego privato (ed in particolare le norme di cui agli
artt. 2118 e 2121 del codice civile) e quella applicabile al rapporto
de quo (e precisamente le norme sui dipendenti non di ruolo dello Stato
previste dal decreto legislativo n. 207 del 1947, ed in base all'art.
78 del regolamento organico dell'istituto "G. Eastman" con il quale il
detto rapporto si era svolto).
E del pari esattamente rileva, a proposito della situazione
giuridica del personale di codesto istituto (ente pubblico costituito
con decreto reale del 10 luglio 1930), l'esistenza di una "palese
disparità di trattamento nei confronti dei prestatori di lavoro
disciplinati da norme di diritto privato".
Ed infatti, mentre l'art. 2121 del codice civile dispone che le
indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 debbono calcolarsi "computando
le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o
ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo", il primo
comma dell'art. 9 citato, in caso di cessazione del rapporto di impiego
non di ruolo, stabilisce che l'indennità sia commisurata alla "sola
retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa"; e, in caso
di morte del prestatore di lavoro, secondo l'art. 2122 del codice
civile, sono dovute le indennità di preavviso e di anzianità e,
invece, secondo il ripetuto art. 9, la corresponsione della prima delle
due indennità anzidette non è prevista nel caso di decesso del
dipendente.
Orbene, il differente trattamento giuridico che viene usato nei
confronti del personale non di ruolo della pubblica amministrazione non
trova riscontro e giustificazione in una situazione giuridica o di
fatto di codesto personale, ché anzi, pur non potendosi negare
l'esistenza di profili ed elementi per cui il rapporto di pubblico
impiego debba essere tenuto distinto da quello di impiego privato,
esistono sicuri punti di contatto o di identità (e tra questi
rientrano quelli in considerazione).
Né d'altra parte soccorrono ragioni a sostegno della razionalità
della rilevata disparità di trattamento (posta in essere, nonostante
l'assimilabilità delle situazioni sostanziali di base): tutto ciò,
salvo verifica, caso per caso, della rispondenza delle singole voci
retributive ai requisiti previsti dalla suindicata legge generale e
comune.
3. - Stante il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e
rimanendo, pertanto, assorbito l'esame dell'ulteriore profilo di
illegittimità costituzionale in relazione all'art. 36 della
Costituzione, l'art. 9 del decreto legislativo n. 207 del 1947 risulta
costituzionalmente illegittimo nelle parti di cui sopra.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e
secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale
civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato),
nella parte in cui dispone che l'indennità dovuta in caso di
cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione e nella
parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di preavviso per
il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche
per quello di decesso del dipendente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte