Sentenza n. 118/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 37
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 luglio 1972 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Fioriti Fernando, Guerra Alfonso e
l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 362
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1973 dal pretore di Ceccano nel
procedimento penale a carico di Ferrarelli Giuseppe, iscritta al n. 340
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973;
3) ordinanza emessa il 25 giugno 1973 dal tribunale di Milano nei
procedimento civile vertente tra l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici e il Sindacato provinciale FIP-CGIL ed altri, iscritta al n.
6 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;
4) ordinanza emessa il 5 febbraio 1974 dal tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra Scarpa Federico e il Direttore
provinciale delle poste e telecomunicazioni di Salerno, iscritta al n.
223 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
5) ordinanza emessa il 5 aprile 1974 dal tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra il Ministero della pubblica istruzione
e il Sindacato provinciale scuola CGIL di Palermo ed altro, iscritta al
n. 357 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;
6) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal pretore di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Gatani Giuseppe e l'Istituto autonomo
per le case popolari di Palermo, iscritta al n. 62 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 88 del 2 aprile 1975;
7) ordinanza emessa il 28 novembre 1974 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra il Ministero della pubblica istruzione
e il Sindacato provinciale scuola CGIL di Biella, iscritta ai n. 71 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visti gli atti di costituzione di Fioriti Fernando, di Guerra
Alfonso, del Sindacato provinciale scuola CGIL di Palermo, dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici, dei Ministeri delle poste e
telecomunicazioni e della pubblica istruzione, nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per Fioriti Fernando e Guerra
Alfonso, l'avv. Enzo Cheli, per il Sindacato provinciale scuola CGIL di
Palermo, e i sostituti avvocati generali dello Stato Renato Carafa e
Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici, e i Ministeri delle poste e
telecomunicazioni e della pubblica istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso depositato il 22 maggio 1972 Alfonso Guerra, per
la segreteria provinciale della Federazione postelegrafonici della CGIL
di Milano, e Fernando Fioriti, denunciavano al pretore di Milano la
condotta antisindacale dell'Amministrazione PP.TT., assumendo che
quest'ultima, allo scopo di limitare l'attività sindacale del
dipendente Fioriti, gli aveva contestato gravi addebiti disciplinari
comportanti la sospensione dalla qualifica. Chiedevano, in conseguenza,
che, a norma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto
dei lavoratori), il pretore ordinasse all'Amministrazione la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'Amministrazione, costituita in giudizio, eccepiva la carenza di
giurisdizione del giudice adito, chiedendo la immediata sospensione del
procedimento, ai sensi dell'art. 367 c.p.c., in dipendenza del ricorso
per regolamento di giurisdizione da essa proposto alle sezioni unite
della Corte di cassazione in data 5 giugno 1972, e ritualmente
depositato in giudizio. Formulava altresì varie eccezioni preliminari,
e sosteneva nel merito l'infondatezza del ricorso.
Il pretore, con ordinanza emessa l'11 luglio 1972, dopo aver
respinto le eccezioni preliminari, passava all'esame della questione
concernente la utilizzabilità del citato art. 28 dello Statuto dei
lavoratori nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ritenendo
che a ciò non fosse preclusiva la richiesta di sospensione ex art. 367
c.p.c. avanzata dalla resistente. Nel merito, dopo aver osservato che
l'unico ostacolo all'applicabilità ai dipendenti statali dell'art. 28
dello Statuto dei lavoratori è costituito dall'art. 37 dello stesso
Statuto, sollevava questione di legittimità costituzionale di
quest'ultima norma in riferimento agli artt. 39, 40, 24, comma primo,
113 e 3, comma primo, della Costituzione.
Afferma il pretore che la trattazione della sollevata questione di
costituzionalità non può essere impedita dal ricorso proposto per
difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché, in tema di
conflitto di pregiudizialità tra questione di giurisdizione e
questione di legittimità costituzionale, deve esser data precedenza a
quest'ultima ogni qual volta l'esistenza della giurisdizione debba
essere accertata in base alle norme della cui legittimità si dubita.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti Fioriti
Fernando e Guerra Alfonso, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo
Smuraglia e Luciano Ventura; l'Amministrazione delle PP.TT., in persona
del Ministro pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato; ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla stessa Avvocatura.
Nelle proprie deduzioni e in una successiva memoria l'Avvocatura ha
preliminarmente sollevato eccezioni di inammissibilità ed irrilevanza
della proposta questione.
L'inammissibilità discenderebbe dal proposto ricorso per
regolamento di giurisdizione, e dalla conseguente richiesta di
sospensione del procedimento ex art. 367 c.pc.; l'ordinanza di
rimessione alla Corte costituzionale risulta quindi emessa da autorità
allo stato priva della potestas iudicandi. Comunque, nelle more del
presente giudizio, la Corte di cassazione adita ha dichiarato il
difetto di giurisdizione del pretore di Milano per improponibilità
dell'azione proposta da Fioriti e Guerra (sent. n. 3872 del 27 novembre
1974).
Vi sarebbe, poi, una irrilevanza prima facie della questione
sollevata, essendo precluso al giudice del merito ogni indagine sulla
sussistenza o meno del potere giurisdizionale in ordine alla domanda
proposta, una volta che di tale indagine è stata investita la Corte di
cassazione.
Inoltre, a seguito della proposizione del regolamento di
giurisdizione, non poteva il pretore rimettere gli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo in tal modo non solo il giudizio pendente
dinanzi a sé, ma anche il giudizio ormai proposto innanzi alle sezioni
unite della Corte di cassazione. Nel merito, in ordine ai dedotti
motivi di incostituzionalità, l'Avvocatura ritiene manifestamente
infondata la questione, osservando che l'esclusione dell'impiego
statale dall'ambito di applicazione della legge n. 300 del 1970 trova
una sua precisa ragione nella preesistenza dello Statuto degli
impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modifiche ed integrazioni) che detta una completa e idonea disciplina
per garantire l'operatività dei sindacati nell'Amministrazione dello
Stato e per la specifica protezione dei dipendenti statali in ordine
alla conservazione del posto di lavoro, ai trasferimenti ed alle
sanzioni disciplinari.
Nelle proprie deduzioni la difesa delle parti Fioriti e Guerra
rileva, in ordine all'eccezione di inammissibilità, che il giudice a
quo ha risolto, con motivazione convincente, il problema del rapporto
tra giudizio di legittimità costituzionale e regolamento di
giurisdizione, riconoscendo la prevalenza del primo sul secondo.
Per quanto concerne l'eccezione di irrilevanza, osserva che nel
momento in cui il giudice a quo disponeva la sospensione del processo
per sottoporre a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale, non era formulabile alcuna ipotesi circa l'esito del
regolamento di giurisdizione, e perciò ben ritenne che la questione
fosse rilevante, né possono interessare a tal fine i fatti accaduti
dopo la sospensione.
Nel merito, conclude per la fondatezza della proposta questione
rilevando che le garanzie apprestate dal legislatore con lo Statuto dei
lavoratori a tutela non solo dei singoli lavoratori, ma anche delle
organizzazioni sindacali, debbono operare nei confronti di tutti i
lavoratori e di tutte le organizzazioni sindacali, senza
discriminazione di sorta. Vero che il rapporto di pubblico impiego
presenta alcune peculiarità, ma trattasi di differenze oggettive che,
da sole, non possono giustificare una disparità di trattamento.
2. - La questione di legittimità costituzionale, in relazione
all'art. 3 Cost., dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970, "nella
parte in cui esclude l'applicabilità delle norme della predetta legge
per i soli dipendenti da enti pubblici non economici, qualora la
materia sia diversamente regolata da norme speciali", è stata
sollevata d'ufficio dal pretore di Ceccano con ordinanza 11 maggio 1973
emessa nel procedimento promosso da Angelo Menichini, segretario
generale della UIL di Frosinone, contro Giuseppe Ferrarelli, sindaco di
Patrica, denunciato perché ritenuto responsabile della violazione
dell'art. 5 della legge stessa per aver sottoposto il dipendente
comunale Trani Luigi a visite fiscali da parte di medici privati,
anziché di medici dei servizi ispettivi degli istituti di assistenza.
Rileva il pretore che la norma denunciata sarebbe incostituzionale
nella parte in cui discrimina fra dipendenti privati e di enti pubblici
economici da un lato, e dipendenti di enti pubblici non economici
dall'altro, osservando che non sussiste alcuna valida ragione per
l'operata discriminazione tra i lavoratori a seconda della loro
subordinazione gerarchica da una amministrazione pubblica avente
finalità economiche o da una amministrazione, ugualmente pubblica, che
tali finalità non abbia. I benefici recati dallo Statuto dei
lavoratori avrebbero dovuto essere estesi a tutti i dipendenti
pubblici, anche perché le "norme speciali" disciplinanti il pubblico
impiego non assicurano analoga sufficiente tutela.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata ma nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è
costituito.
3. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della
legge n. 300 del 1970 in quanto escluderebbe dalla sfera
dell'applicabilità dello Statuto dei lavoratori i rapporti dei
dipendenti dello Stato, è stata altresì sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanza 25 giugno 1973 emessa dal
tribunale di Milano nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 28
della legge stessa dal Sindacato provinciale FIP-CGIL di Milano,
Mosconi Olga e altri 107 dipendenti nei confronti dell'Amministrazione
PP.TT. - Azienda di Stato per i servizi telefonici. Afferma il
tribunale che la norma denunciata contrasterebbe con i principi di
uguaglianza e di tutela dei diritti, sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.,
perché, mentre il sindacato nel settore privato dispone di una
autonoma tutela dei suoi diritti sindacali mediante il procedimento
dell'art. 28 dello Statuto, tutto ciò non avverrebbe o avverrebbe in
misura limitata ed inefficace per i sindacati dei dipendenti statali.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte, relativo a tale ordinanza, si
è costituita l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in persona
del Ministro pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla stessa Avvocatura, la quale,
nelle proprie deduzioni, ribadisce gli argomenti di merito svolti nel
giudizio promosso con l'ordinanza 11 luglio 1972 del pretore di
Milano, affermando che l'esclusione dell'impiego statale dall'ambito di
applicazione dello Statuto dei lavoratori può ritenersi pienamente
giustificata, e concludendo, quindi, per l'infondatezza della
questione.
4. - Dubbio sulla costituzionalità dello stesso art. 37 della
legge n. 300 dei 1970, in relazione all'art. 3 Cost., per la
irrazionale discriminazione fatta fra impiego statale - al quale lo
Statuto dei lavoratori non sarebbe applicabile - e impiego degli enti
pubblici non economici - al quale la Statuto è invece applicabile - è
stato prospettato d'ufficio dal tribunale di Salerno con ordinanza 5
febbraio 1974 emessa nel procedimento promosso da Scarpa Federico, ai
sensi degli artt. 15 e 28 della legge stessa, avverso il provvedimento
di trasferimento nei suoi confronti adottato dall'Amministrazione
PP.TT. di Salerno.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte, relativo a tale ordinanza, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale, nelle deduzioni
presentate, ripete, a sostegno dell'infondatezza della proposta
questione, gli stessi argomenti svolti nei giudizi inerenti alle
ordinanze 11 luglio 1972 del pretore di Milano e 25 giugno 1973 del
tribunale di Milano.
5. - L'illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, primo comma, Cost., dell'art. 37 della legge n. 300
del 1970 "nella parte in cui, escludendo l'applicabilità delle
disposizioni della medesima legge all'impiego statale, non consente ai
sindacati dei dipendenti statali di agire, ex art. 28 della stessa
legge, per la repressione dell'attività antisindacale", è stata
inoltre sollevata dal tribunale di Palermo con ordinanza 5 aprile 1974
emessa nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n.
300 del 1970 dal Sindacato provinciale scuola CGIL di Palermo nei
confronti del locale Provveditore agli studi per ottenere
l'annullamento della circolare 9 settembre 1973, contenente il divieto
per il personale insegnante di tenere riunioni sindacali durante
l'orario scolastico, ritenuta limitativa della libera attività
sindacale.
Osserva il giudice a quo che per affetto della norma impugnata
accade che nell'ambito dell'impiego statale, pur essendosi attribuito
ai dipendenti il diritto di riunione ed agli organi sindacali il potere
di indirle e di parteciparvi, non è tuttavia assicurato il potere di
tutelare adeguatamente in sede giurisdizionale il corrispondente
interesse collettivo proprio del sindacato. Da ciò la violazione del
principio di uguaglianza per la disparità di trattamento riservato
alle diverse organizzazioni sindacali, nonché il contrasto con l'art.
24, comma primo, Cost., che garantisce a tutti il potere di agire a
tutela dei propri diritti e interessi.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte, si sono costituiti il prof.
Aurelio Colletta, nella qualità di segretario provinciale del
Sindacato scuola della CGIL di Palermo, rappresentato e difeso dagli
avvocati Enzo Cheli ed Elia Clarizia; il Ministero della P.I., in
persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato; ed è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla stessa
Avvocatura.
Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura ricorda che la questione
proposta è analoga a quella sollevata dal pretore di Milano con
ordinanza 11 luglio 1972 e dal tribunale di Salerno con ordinanza 5
febbraio 1974, e ribadisce gli argomenti già svolti per quei giudizi,
concludendo per l'infondatezza della questione.
In particolare afferma che, in presenza dei principi enunciati
dagli artt. 97 e 98 Cost., e in considerazione del fatto che lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato garantisce l'operatività dei
sindacati nel campo del rapporto dell'impiego statale, l'esclusione di
quest'ultimo dall'ambito di operatività dello Statuto dei lavoratori
appare non solo giustificata, ma imposta dai particolari caratteri di
questo impiego.
Nelle proprie deduzioni la difesa del prof. Colletta contesta la
validità dei rilievi sulla tipicità del rapporto d'impiego statale e
sull'asserita idoneità della disciplina di tale rapporto, addotti
dall'Avvocatura per sostenere l'inapplicabilità dello Statuto dei
lavoratori.
È in corso, a suo avviso, un processo che porta alla convergenza
della disciplina del pubblico impiego con quella del rapporto di lavoro
privato, specie nell'ambito della tutela delle libertà sindacali, sì
che la "sindacalizzazione" del pubblico impiego rappresenta ormai un
dato irreversibile. Quanto alla idoneità e sufficienza della
disciplina posta a tutela dell'attività sindacale nel pubblico
impiego, essa, pur sostanzialmente simile a quella posta nello Statuto
dei lavoratori, non prevede una adeguata garanzia di ordine
processuale.
Venendo all'esame dell'art. 37 dello Statuto dei lavoratori, la
difesa osserva che la norma ne subordina la inapplicabilità alla
esistenza di una speciale disciplina, che regoli la "materia", o meglio
"i singoli istituti" considerati dallo stesso Statuto; e che pertanto
l'art. 28 deve trovare applicazione anche nel rapporto d'impiego
statale, giacché nella disciplina vigente di tale impiego non si
rinviene alcuna norma che reprima la condotta antisindacale.
6. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della
legge n. 300 del 1970 - "nella parte in cui esclude l'applicabilità
della legge medesima ai rapporti d'impiego dei dipendenti degli enti
pubblici non economici quando esiste una normativa speciale" - è stata
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., con ordinanza
12 novembre 1974 emessa dal pretore di Palermo, nel procedimento di
lavoro promosso contro l'Istituto autonomo case popolari di Palermo dal
dipendente Gatani Giuseppe, il quale aveva adito il giudice per
chiedere - ai sensi dell'art. 13 della stessa legge - l'assegnazione
definitiva alle mansioni di dirigente del centro meccanografico
dell'Istituto, la reintegra immediata in tali mansioni e la condanna
dell'Istituto al pagamento di differenze retributive.
Il pretore ha rilevato che nei confronti dell'Istituto autonomo
case popolari, ente pubblico non economico, dovrebbe trovare
applicazione l'art. 13 innanzi citato, che prevede l'assegnazione
definitiva al posto superiore dopo tre mesi d'incarico, sia perché
presso l'Istituto la stessa materia non risulta diversamente regolata
da alcuna norma speciale, sia perché l'art. 83 del CCNL 19 giugno 1971
espressamente prevede l'applicabilità ai dipendenti dei suddetti
istituti delle disposizioni contenute nello Statuto dei lavoratori. La
norma dell'art. 13, però, sarebbe in netto contrasto con la normativa
del pubblico impiego in tema di progressione di carriera, per cui
l'affidamento di funzioni più elevate non può dar luogo alla
correlativa modificazione dello status del dipendente. Questa
conclusione porta, secondo il giudice a quo, a ritenere fondato il
dubbio d'incostituzionalità dell'art. 37, nella parte in cui opera
"una ingiustificata diversificazione tra i lavoratori a seconda che
essi dipendano da un'amministrazione pubblica avente finalità
economiche o da un'altra amministrazione egualmente pubblica che tali
finalità non abbia".
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, la quale, nelle proprie deduzioni, solleva anzitutto
eccezione di inammissibilità per manifesta irrilevanza della proposta
questione.
Premesso che nessuna delibazione ha compiuto il giudice a quo in
tema di rilevanza, l'Avvocatura osserva che nella specie la irrilevanza
risulterebbe ictu oculi, giacché nessuna influenza per la decisione
del merito della causa può avere la norma impugnata, la quale sancisce
l'inapplicabilità dello Statuto agli enti pubblici non economici
aventi una regolamentazione speciale, mentre per l'Istituto resistente
l'applicabilità dello Statuto è pacifica, proprio perché manca tale
regolamentazione. Nel merito, l'Avvocatura afferma che la esclusione
dall'ambito di operatività dello Statuto di quegli enti pubblici non
economici, che abbiano una specifica regolamentazione del proprio
rapporto d'impiego, è più che giustificata, e si può addirittura
considerare imposta dai particolari caratteri di tale tipo di impiego
pubblico. Onde la questione appare manifestamente infondata.
7. - L'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost.
dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970, "nella parte in cui esclude
l'applicabilità delle norme della stessa legge ai rapporti di pubblico
impiego solo perché regolati da norme speciali, nonché al rapporto
d'impiego statale", è stata denunciata dal tribunale di Torino, con
ordinanza 28 novembre 1974, emessa nel giudizio di opposizione promosso
dall'Amministrazione della P.I. contro il decreto 12 aprile 1974 con
cui il pretore di Biella, su ricorso del Sindacato provinciale di
Biella del Sindacato nazionale scuola CGIL, aveva ordinato al
Provveditore agli Studi di Vercelli di desistere dal proprio
comportamento limitativo del diritto di riunione del personale docente
della scuola media statale di Adorno Micca, al quale il diritto di
riunione nei locali della scuola era stato consentito con esclusione
delle ore di lezione.
Si osserva nell'ordinanza che non sussistono plausibili ragioni
alla base della limitazione che - per effetto del denunciato art. 37 -
pone i pubblici dipendenti (statali o di enti pubblici non economici)
in posizione meno favorevole.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Ministero
della P.I., in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ed è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla stessa
Avvocatura.
Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura solleva anzitutto eccezione di
irrilevanza della questione proposta nei riguardi dell'art. 37, nella
parte che esclude l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori a tutti
quei dipendenti di enti pubblici non economici, il cui rapporto sia
disciplinato da una normativa speciale. Questo profilo
d'incostituzionalità non interessa, ad avviso dell'Avvocatura, il
tribunale di Torino, che è chiamato soltanto a decidere
dell'applicabilità o meno dello Statuto sul rapporto d'impiego
statale. Per quanto invece riguarda questa ultima questione,
l'Avvocatura osserva che l'attività sindacale nell'ambito di detto
rapporto è regolata da un autonomo sistema di norme le quali, pur non
prevedendo un procedimento simile a quello dell'art. 28, non lasciano
sfornite di tutela processuale le posizioni soggettive dei sindacati.
Deve conseguentemente escludersi, secondo l'Avvocatura, ogni profilo
d'irrazionalità nella disciplina che assicura ai sindacati dei
dipendenti statali poteri processuali diversi da quelli riconosciuti ad
altri sindacati. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Milano, con l'ordinanza dell'11 luglio 1972,
solleva questione di legittimità costituzionale - in relazione agli
artt. 3, comma primo, 24, comma primo, 39, 40 e 113 della Costituzione
- dell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul
collocamento" (detta anche Statuto dei lavoratori), nella parte in cui,
con l'espressione "salvo che la materia sia diversamente regolata da
norme speciali", rende possibile non applicare l'art. 28 della stessa
legge ai sindacati dei dipendenti statali.
Anche il tribunale di Milano, con l'ordinanza del 25 giugno 1973,
solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale del citato art. 37, nella parte in cui,
adoperando l'espressione "le disposizioni della presente legge si
applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti degli altri
enti pubblici", in contrapposto agli "enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica", ai quali si
riferisce la prima parte dello stesso articolo, esclude - ove la
locuzione "altri enti pubblici" sia interpretata come non comprensiva
dello Stato - dall'ambito di applicazione dell'art. 28 dello Statuto
dei lavoratori, i rapporti d'impiego dei dipendenti statali.
Analoga questione è proposta dal tribunale di Salerno, con
l'ordinanza del 5 febbraio 1974, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione dello stesso art. 37, nella parte in cui esclude
l'applicabilità della legge n. 300 del 1970 ai rapporti d'impiego dei
dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, indipendentemente
dall'esistenza di una normativa speciale; e dal tribunale di Palermo,
con l'ordinanza del 5 aprile 1974, per contrasto con gli artt. 3, comma
primo, e 24, comma primo, della Costituzione, dell'art. 37 nella parte
in cui, escludendo l'applicabilità della legge n. 300 del 1970, non
consente ai sindacati dei dipendenti statali di agire ex art 28 della
stessa legge per la repressione dell'attività antisindacale.
All'art. 37, nella parte in cui esclude l'applicabilità della
legge n. 300 del 1970 per i soli dipendenti da enti pubblici non
economici, qualora la materia sia diversamente regolata da norme
speciali, fanno anche riferimento le ordinanze 11 maggio 1973 del
pretore di Ceccano e 12 novembre 1974 del pretore di Palermo,
asserendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Infine, è dell'art. 37 che il tribunale di Torino, con l'ordinanza
del 28 novembre 1974, propone, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale, nella parte in
cui esclude l'applicabilità delle norme della legge n. 300 del 1970 ai
rapporti di pubblico impiego solo perché regolati da norme speciali,
nonché al rapporto d'impiego statale.
Conclusivamente, l'art. 37, nei suoi vari profili, è posto a
raffronto da tutte le ordinanze con l'art. 3 della Costituzione; anche
con l'art. 24 dalle ordinanze del pretore e del tribunale di Milano e
del tribunale di Palermo; anche con gli artt. 39, 40 e 113 dalla sola
ordinanza del pretore di Milano.
Poiché le questioni proposte sono in parte identiche ed in parte
strettamente connesse, le relative cause, congiuntamente trattate,
vengono riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità
opposta dall'Avvocatura dello Stato alla questione sollevata dal
pretore di Milano, per essere stata la relativa ordinanza emessa dopo
che la parte resistente aveva già proposto ricorso alle sezioni unite
della Corte di cassazione per regolamento di giurisdizione.
La Corte ha già affermato (sentenza n. 221 del 1972 e n. 135 del
1975) che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice di merito dopo la proposizione di ricorso per
regolamento di giurisdizione, in quanto tale ricorso spoglia il giudice
stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla
questione di giurisdizione. In tal caso, giova soggiungere, non è in
discussione la pregiudizialità dell'una questione rispetto all'altra:
problema che si porrebbe, invece, per il giudice nella pienezza dei
suoi poteri. Intervenuta che sia, per effetto del combinato disposto
degli artt. 41 e 367 c.p.c., la sospensione del processo in corso, non
possono, da quel momento, essere compiuti atti del procedimento (art.
298 c.p.c.), e dunque è preclusa al giudice ogni pronuncia anche sulle
pregiudiziali e sul loro ordine. Ben vero che egli, dopo la
proposizione del ricorso ed anche dopo l'emissione dell'ordinanza di
sospensione del processo, è tuttavia legittimato - per il disposto
dell'art. 48, comma secondo, c.p.c., dettato per il regolamento di
competenza e ritenuto applicabile anche al regolamento di giurisdizione
- ad autorizzare il compimento degli atti che reputi urgenti, ivi
compresi quelli d'istruzione preventiva (art. 699 c.p.c.); ma sempre
che tali atti - ha osservato la Corte (sentenza n. 73 del 1973) - non
siano comunque connessi alla pronuncia sulla giurisdizione, stante
l'automatismo con cui, ipso iure, la questione concernente quest'ultima
è stata sottratta alla sua cognizione, e devoluta a quella delle
sezioni unite della Corte di cassazione. Nel caso degli atti urgenti,
dunque, il giudice di merito appare legittimato anche a sollevare
questioni di costituzionalità, ma sempre che esse, riferendosi
esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli stessi,
in tale limitato ambito siano rilevanti (sentenza n. 177 del 1973).
Nella specie, il regolamento preventivo, che investe la
giurisdizione proprio in ordine al procedimento previsto dall'art. 28
dello Statuto dei lavoratori, preclude il compimento di atti inerenti
al procedimento stesso finché operi la sua sospensione, e comporta
quindi la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, sollevata successivamente alla proposizione del
regolamento, in relazione appunto alla stessa normativa concernente la
giurisdizione. Con ciò prescindendo dalla circostanza che, nelle more
del giudizio, le investite sezioni unite della Corte di cassazione
hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del pretore di
Milano a conoscere della proposta azione.
3. - L'art. 37 dello Statuto dei lavoratori viene denunciato sotto
un duplice profilo, e cioè in quanto escluderebbe l'applicabilità
dello Statuto medesimo: a) parzialmente ai rapporti d'impiego dei
dipendenti dagli enti pubblici che non svolgano esclusivamente o
prevalentemente attività economica; b) totalmente al rapporto
d'impiego dei dipendenti dello Stato.
Sotto il primo profilo, si assume, nelle ordinanze dei pretori di
Ceccano e di Palermo, che detto articolo contrasti con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui, dopo aver sancito l'applicazione
delle disposizioni della legge n. 300 del 1970 ai rapporti di lavoro e
d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici, tale applicazione
dispone altresì per i rapporti d'impiego dei dipendenti da enti
pubblici non economici, escludendola, però, per questi ultimi, nel
caso che "la materia sia diversamente regolata da norme speciali". Da
ciò conseguirebbe "una ingiustificata diversificazione tra i
lavoratori a seconda che essi dipendano da un'amministrazione pubblica
avente finalità economiche o da un'altra amministrazione egualmente
pubblica, che tali finalità non abbia". Per effetto della cennata
salvezza, infatti, nella controversia innanzi al pretore di Ceccano la
esistenza di una norma del regolamento comunale, che prevede la
effettuazione di visite fiscali a mezzo di sanitari di fiducia
dell'amministrazione, impedirebbe l'applicazione dell'art. 5 dello
Statuto, che vieta, invece, gli accertamenti sanitari da parte del
datore di lavoro, consentendo soltanto il controllo delle assenze per
infermità a mezzo dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali.
E nella controversia innanzi al pretore di Palermo, i principi generali
del pubblico impiego che subordinano il conferimento delle qualifiche e
delle funzioni a formali atti di nomina o di promozione, niuna
rilevanza giuridica accordando all'esercizio di fatto di mansioni
superiori, impedirebbero l'applicazione dell'art. 2103 del codice
civile, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970,
che riconosce, invece, in questa ipotesi al prestatore di lavoro il
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre
mesi, l'assegnazione definitiva alle anzidette mansioni. Vero che,
nella fattispecie sottoposta alla cognizione del pretore di Palermo,
l'art. 83 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 giugno
1971 prevede espressamente l'applicabilità dello Statuto dei
lavoratori ai dipendenti dagli istituti autonomi delle case popolari; e
su ciò ha fatto leva l'Avvocatura dello Stato per eccepire
pregiudizialmente la irrilevanza della questione. Ma il giudice a quo
ha ritenuto che a siffatta disposizione non possa riconoscersi "una
forza tale da influenzare il principio del carattere formale della
disciplina del pubblico impiego per quanto riguarda lo stato giuridico
dei dipendenti degli enti pubblici", e che, in conseguenza, il giudizio
non possa venir definito indipendentemente dalla risoluzione della
sollevata questione; il che, ad avviso della Corte, è sufficiente a
suffragarne la rilevanza, respingendo l'eccezione all'uopo opposta
dall'Avvocatura dello Stato.
La questione d'incostituzionalità dell'art. 37, nella parte
relativa agli enti pubblici non economici, è stata anche proposta dal
tribunale di Torino, nella ordinanza con la quale ha sollevato l'altra
questione, che concerne il rapporto d'impiego dei dipendenti dello
Stato. La prima va dichiarata inammissibile, risultando evidente la
mancanza del requisito della rilevanza: infatti, la controversia
sottoposta a quel giudice s'incentra esclusivamente sull'applicabilità
o meno dello Statuto in ordine al comportamento di un provveditore agli
studi, asserito limitativo del diritto di riunione del personale
docente, e in essa è dunque rilevante solo la seconda questione, della
quale si tratterà in seguito.
4. - Esaurito con ciò l'esame delle eccezioni pregiudiziali e
venendo al merito della questione proposta dai pretori di Ceccano e di
Palermo, la Corte ritiene che la stessa non sia fondata.
Il laborioso iter parlamentare, da cui è scaturito lo Statuto,
pone in evidenza come primario intento del legislatore sia stato
l'apprestare efficace tutela della posizione dei lavoratori subordinati
nell'organizzazione dell'impresa. Il rapporto d'impiego pubblico,
inizialmente rimasto estraneo alla emananda disciplina, solo in un
secondo tempo è stato preso in considerazione, distinguendosi tra i
dipendenti da enti pubblici economici, ai cui rapporti di lavoro e
d'impiego veniva estesa la normativa statutaria, e i dipendenti degli
uffici e delle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei
Comuni e degli altri enti pubblici, per i quali si prevedeva la
successiva emanazione di norme delegate, intese ad uniformare,
compatibilmente con la natura del rapporto, il loro trattamento
giuridico alle disposizioni dello Statuto. Peraltro, nella stessa sede
parlamentare anche il ricorso alla delega fu poi disatteso e venne
definitivamente sostituito con la vigente formula, che contempla
l'applicazione delle disposizioni statutarie ai rapporti d'impiego
degli "altri" enti pubblici (diversi, cioè, da quelli economici, per i
quali l'applicazione è rimasta estesa sic et simpliciter), "salvo che
la materia sia diversamente regolata da norme speciali".
Alla cennata funzione primaria e immediata, cui lo Statuto dei
lavoratori è chiamato ad assolvere, si è così affiancata una
funzione suppletiva ed integratrice rispetto ad una disciplina,
qualificata "speciale" in ragione della "specialità" della materia, e
cioè del rapporto d'impiego che si instaura con l'ente pubblico non
economico. In altri termini, per quest'ultimo rapporto le disposizioni
della legge n. 300 del 1970 trovano applicazione soltanto nella ipotesi
di "lacune" che si riscontrino nella speciale disciplina, riguardo a
situazioni soggettive identiche o simili a quelle previste e regolate
dallo Statuto; mentre prevalgono, ove esistano o sopravvengano, le
norme speciali, intendendosi per tali quelle dettate con leggi o con
atti che abbiano forza di legge o con altri atti normativi che trovino
pur sempre il loro fondamento nella legge.
Il legislatore ha così operato una scelta di politica legislativa:
anziché procedere al coordinamento tra le due discipline direttamente
in sede parlamentare, o in prosieguo in sede delegata, ha preferito
affidare tale coordinamento all'interprete, mediante una norma di
raccordo, alla quale va perciò riconosciuta adeguata capacità
operativa.
Non può, pertanto, ravvisarsi contrasto alcuno con l'art. 3 Cost.
in siffatta norma, preordinata, come si è detto, a far sì che una
disciplina, dettata per regolare situazioni giuridiche del lavoro
subordinato nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, operi in
via sussidiaria anche nel diverso ambito dell'apparato burocratico di
enti pubblici con carattere non imprenditoriale, integrando e non
sopraffacendo la speciale normativa per questi ultimi dettata.
La Corte ha già dato atto (da ultimo nelle sentenze 209 del 1975,
47 e 49 del 1976) della tendenziale convergenza tra lo stato giuridico
del lavoratore privato e quello del lavoratore pubblico, che va
realizzandosi mediante una osmosi tra le due discipline, sempre
compatibilmente con la natura e con le peculiarità dei rispettivi
rapporti di lavoro; ma trattasi di una evoluzione, il cui graduale
svolgimento è affidato al legislatore, naturale interprete delle
istanze politiche, sindacali e sociali della comunità nazionale.
Le innegabili differenze che tuttora intercorrono tra impiego
privato ed impiego pubblico, per la diversa genesi, per la diversa
struttura, per la diversa funzione, dimostrano la razionalità della
denunciata norma, che di esse tien conto allorché fa salve le norme
speciali, appunto per evitare che posizioni diverse siano trattate
nella stessa maniera.
Non si nega, infine, che, in sede di concreta applicazione di
singoli istituti, situazioni identiche o simili, nei due ambiti
considerati, possono apparire regolate in modo ingiustificatamente
difforme, rispettivamente dalla norma statutaria e da quella speciale;
nel qual caso potrà eventualmente sollevarsi questione di legittimità
costituzionale delle norme medesime. Ma una siffatta eventualità non
scalfisce la razionalità che è alla base del raccordo posto in opera
con l'art. 37, il quale continuerebbe in linea generale ad assolvere la
sua funzione anche se taluna delle norme statutarie o speciali venisse
meno perché dichiarata incostituzionale.
5. - Della costituzionalità dell'art. 37 della legge n. 300 del
1970 si dubita sotto un secondo profilo: in quanto la impossibilità di
applicare lo Statuto anche ai rapporti d'impiego dei dipendenti statali
consegue da tale norma in via assoluta, e non subordinatamente
all'accertamento della esistenza di una speciale disciplina, così come
previsto per gli enti pubblici non economici (ordinanza del tribunale
di Salerno); ed in quanto la mancata estensione allo Stato della legge
in argomento impedisce alle associazioni sindacali dei dipendenti
statali quel ricorso all'art. 28 dello Statuto medesimo, per la
repressione dell'attività antisindacale, cui sono legittimate le
corrispondenti associazioni degli altri lavoratori (ordinanze dei
tribunali di Milano, Palermo e Torino). Ad avviso dei giudici di merito
sarebbero con ciò violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Va preliminarmente condivisa la interpretazione della norma accolta
dai giudici di merito e confortata dalla giurisprudenza delle sezioni
unite della Corte di cassazione: nel senso di ritenere che il più
volte citato art. 37 non consenta l'applicazione delle disposizioni
statutarie ai rapporti d'impiego dei dipendenti statali, nel preminente
riflesso che la espressione "altri enti pubblici" non comprende
implicitamente anche lo Stato. Ne consegue che la funzione suppletiva
ed integratrice assolta nei confronti della speciale disciplina che
regola gli enti pubblici non economici, non può venir del pari
esercitata nei confronti della normativa propria del rapporto d'impiego
statale. In altri termini, il legislatore ha considerato che, mentre vi
e un ampia gamma di enti pubblici minori, la cui disciplina,
frammentaria o incompleta, può essere opportunamente integrata dalla
disciplina statutaria, tale esigenza non si pone per lo Stato, il cui
rapporto d'impiego è minuziosamente regolato da una disciplina
completa, che appresta anzi i principi basilari all'ordinamento
giuridico del pubblico impiego in generale. Anche sotto questo profilo,
dunque, nella globale valutazione del legislatore, vi è una
sostanziale diversità di posizioni, che giustifica razionalmente nel
primo caso l'uso del meccanismo di raccordo e il mancato ricorso ad
esso nel secondo.
Né la carenza del raccordo preclude, è appena il caso di
precisarlo, la eventuale denuncia di incostituzionalità allorché si
dubiti, alla stessa stregua di quanto detto per gli enti pubblici non
economici, che situazioni identiche o simili siano irrazionalmente
regolate in modo diverso da una norma statutaria, e da una norma
dettata per il rapporto d'impiego statale: diseguaglianza di
trattamento che può configurarsi anche nella ipotesi di una specifica
"lacuna", cui non è dato riparo, a differenza che per gli enti
pubblici non economici, mediante il ricorso alla norma statutaria. In
siffatta problematica potrebbe, se del caso, venir compresa anche la
inapplicabilità dell'art. 28 dello Statuto, cui si richiamano le
ordinanze prese in esame, alle associazioni sindacali dei dipendenti
statali, ove si escludesse che queste ultime possano tutelare il loro
interesse al rispetto della libertà sindacale innanzi al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, e si
assumesse che ciò possa concretare una irrazionale ed ingiustificabile
diseguaglianza di trattamento rispetto alle altre associazioni
sindacali con minorazione del loro diritto di difesa. Il che potrebbe
offrire adito alla prospettazione di questioni di costituzionalità,
non dell'art. 37, che va immune da siffatta censura, ma delle norme che
tali istituti direttamente disciplinano nei rispettivi ambiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul
collocamento" (detta anche Statuto dei lavoratori) sollevata dal
pretore di Milano con ordinanza 11 luglio 1972, in riferimento agli
artt. 3, comma primo, 24, comma primo, 39, 40 e 113 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 37 della legge n. 300 del 1970, limitatamente alla
parte in cui escluderebbe l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori
ai rapporti d'impiego dei dipendenti dagli enti pubblici che non
svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica,
sollevata dal tribunale di Torino, con ordinanza 28 novembre 1974, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970 sollevate dai tribunali di
Milano, Palermo, Salerno e Torino e dai pretori di Ceccano e Palermo,
con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte