Sentenza n. 12/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 156Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 285r.d. 635/1940
- art. 286r.d. 635/1940
- art. 285r.d. 773/1931
- art. 286r.d. 773/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.
18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con r.d. 6 maggio
1940, n. 635, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1965 dal tribunale di Reggio
Emilia nel procedimento penale a carico di Ilari Silvana ed altri,
iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965;
2) ordinanza emessa il 14 giugno 1965 dal pretore di Avezzano nel
procedimento penale a carico di Spera Ferdinando, iscritta al n. 154
del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;
3) ordinanza emessa il 14 settembre 1965 dal tribunale di Brescia
nel procedimento penale a carico di Faustinelli Cesare, iscritta al n.
192 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965;
4) ordinanza emessa il 19 novembre 1965 dal pretore di Gonzaga nel
procedimento penale a carico di Truzzi Pietro, iscritta al n. 11 del
registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966;
5) ordinanza emessa il 15 dicembre 1965 dal pretore di Mantova nel
procedimento penale a carico di Agosti Francesco ed altri, iscritta al
n. 74 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;
6) ordinanza emessa il 7 marzo 1966 dal tribunale di Grosseto nel
procedimento penale a carico di Sinibaldi Norma, iscritta al n. 77 del
registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.124 del 21 maggio 1966;
7) ordinanza emessa il 14 aprile 1966 dal pretore di Lucera nel
procedimento penale a carico di De Peppo Pietro, iscritta al n. 88 del
registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 dell'11 giugno 1966;
8) ordinanza emessa il 4 maggio 1966 dal pretore di Bari nel
procedimento penale a carico di Papapietro Giovanni e D'Onchia
Domenico, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;
9) ordinanza emessa il 4 giugno 1966 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Fanti Guido e Soglia Sergio, iscritta
al n. 142 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;
10) ordinanza emessa l'8 giugno 1967 dal pretore di Ragusa nel
procedimento penale a carico di Caruso Francesco, iscritta al n. 169
del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;
11) ordinanza emessa il 19 giugno 1968 dal pretore di Arezzo nel
procedimento penale a carico di Milaneschi Amerigo, iscritta al n. 207
del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Sinibaldi Norma, Papapietro Giovanni e
D'Onchia Domenico;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
uditi l'avv. Francesco Chioccon, per Sinibaldi, l'avv. Luciano
Ventura, per Papapietro e D'Onchia, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale contro Ilari Silvana ed
altri, appellanti avverso la sentenza con la quale il pretore di Reggio
Emilia li aveva condannati alla pena di lire tremila di ammenda per
avere raccolto fondi a vantaggio della Camera del lavoro di Vezzano sul
Crostolo senza avere ottenuto l'autorizzazione del questore, il
tribunale di quella città, con ordinanza in data 12 febbraio 1965, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del
t.u. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773,
il quale subordina appunto all'autorizzazione amministrativa
(conseguibile peraltro solo ove siano rivolte a fini patriottici o
scientifici o di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni) la
legittimità delle questue o collette, in riferimento agli artt. 2, 3 e
21 della Costituzione, e ciò, sia per la limitazione che questa
disposizione arreca ai diritti di libertà, sia per la disparità di
trattamento che ne deriva rispetto alle questue religiose, cui la norma
è espressamente dichiarata inapplicabile.
Nessuno si è costituito avanti la Corte.
2. - Lo stesso art. 156 del testo unico è stato altresì
impugnato, insieme con gli artt. 285 e 286 del regolamento approvato
con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, dal pretore di Avezzano il quale,
nell'ordinanza in data 14 giugno 1965, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Spera Ferdinando, segretario della
Federazione giovanile comunista marsicana, deduce il contrasto di tali
disposizioni con l'art. 3 della Costituzione, richiamandosi anch'egli
alla differenza di trattamento che ne deriva fra collette religiose ed
altre.
In questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione
relativa alle norme del regolamento e per l'infondatezza di quella
relativa all'art. 156 del testo unico.
Nell'atto d'intervento, ricordata la sentenza di questa Corte n. 2
del 1957, si illustrano le ragioni che hanno consigliato il legislatore
a riservare all'autorità amministrativa il controllo della rispondenza
delle collette a quelle finalità che giustificano la loro
autorizzazione e si osserva che l'art. 285 del regolamento fornisce un
utile strumento interpretativo per l'applicazione della legge quando
specifica che sono da considerare come rivolte a fini di beneficenza le
collette a favore degli ordini mendicanti o delle chiese povere e che
non occorre l'autorizzazione del questore quando siano gli stessi
religiosi ad eseguirle.
Passando quindi ad esaminare la disciplina generale delle collette
religiose, quale risulta dall'art. 2 del Concordato e dall'art. 4 del
r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato, per i
quali possono essere eseguite collette all'interno o all'ingresso degli
edifici destinati al culto, la difesa dello Stato osserva che potrebbe
dubitarsi che nella specie si tratti di questue o collette in senso
tecnico, in quanto in questi casi la richiesta non è rivolta ad una
pluralità indeterminata di persone, ma soltanto a coloro che
frequentano gli edifici destinati al culto.
Dopo avere accennato alla possibile irrilevanza della questione
rispetto al giudizio a quo - il quale concerne una colletta laica - ove
la questione stessa sia concepita come diretta all'eliminazione del
preteso privilegio di cui godrebbero le autorità religiose, la difesa
dello Stato segnala che, se invece si lamenta l'incompletezza
dell'indicazione dei fini cui le collette possono essere rivolte,
contenuta nell'art. 156, ciò può giustificare l'invito al legislatore
a provvedere a tale integrazione (già espresso dalla Corte nella
sentenza n. 2 del 1957), ma non anche l'affermazione della sua
incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Infine la difesa dello Stato segnala come la disciplina delle
collette religiose, in quanto deriva da una norma del Concordato,
risulti comunque tutelata dal riconoscimento della sua compatibilità
costituzionale derivante dagli artt. 7 e 10 della Costituzione, mentre
la norma relativa alle collette religiose acattoliche risulta tutelata
dall'art. 8, primo comma, della stessa.
3. - Identica questione è stata sollevata dal tribunale di Brescia
con l'ordinanza in data 14 settembre 1965, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Faustinelli Cesare, il quale era stato
incriminato per aver affisso un manifesto che invitava la cittadanza a
contribuire all'acquisto di un ospedale da inviare nel Vietman del
Nord.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri proponendo identiche conclusioni, sostenute con identici
argomenti.
4. - L'art. 156 del t.u.l.p.s. è stato successivamente impugnato
anche l'ordinanza 19 novembre 1965, pronunciata dal pretore di Gonzaga
nel corso del procedimento penale contro Truzzi Pietro, segretario
della sezione di Pegognana del P.C.I., accusato anch'egli di avere
diffuso manifestini con i quali invitava la popolazione a sottoscrivere
per l'ospedale per il Vietman del Nord.
In questo provvedimento si segnala come la norma suddetta si ponga
in contrasto con la Costituzione in quanto subordina, da un lato, ad un
provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione l'esercizio
in concreto di facoltà che costituiscono il contenuto di diritti
soggettivi riconducibili agli articoli 2, 3, 18, 21 e 49 della
Costituzione, e perché introduce, dall'altro lato, una discriminazione
con riferimento allo scopo della raccolta dei fondi laddove esclude la
sottoposizione del fine religioso a questa disciplina.
In particolare sembra al pretore che l'esclusione della finalità
politica da quelle ritenute meritevoli di tutela, sia radicalmente in
contrasto con l'art. 49 della Costituzione il quale presuppone la
possibilità che i partiti possano finanziarsi attraverso i contributi
dei cittadini.
Nessuno si è costituito in questa causa.
5. - Agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione si richiama
poi, sulla base di argomentazioni analoghe, il pretore di Mantova, il
quale ha proposto la sua impugnazione con l'ordinanza 15 dicembre 1965,
pronunciata nel corso del procedimento penale contro Agosti Francesco
ed altri operai i quali, essendo stati licenziati dalla fabbrica dove
lavoravano, insieme con due sindacalisti avevano chiesto l'aiuto della
cittadinanza.
Nella motivazione di questo provvedimento si insiste
particolarmente sulla legittimità delle richieste di assistenza
rivolte dai lavoratori disoccupati, dagli scioperanti, ecc., ed in
genere di quelle mosse da finalità sindacali e si osserva come il
divieto di accattonaggio di cui all'art. 650 del codice penale, sia
sufficiente a garantire la collettività di fronte a questo tipo di
attività, quando esse risultano socialmente dannose e quindi
meritevoli di repressione.
Anche in questa causa non vi è stata costituzione di parti.
6. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 e
dei due articoli del regolamento è stata sollevata altresì, in
riferimento agli artt. 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione,
con l'ordinanza 7 marzo 1966 del tribunale di Grosseto nel corso del
procedimento penale contro Sinibaldi Norma, responsabile del comitato
provinciale dell'U.D.I., la quale aveva indetto una raccolta di oggetti
per i bambini vietnamiti.
Questo provvedimento insiste particolarmente, oltre che sulla
denuncia della violazione dell'art. 3, su quella fondata sull'art. 38,
ultimo comma, della Costituzione, che tutela l'assistenza privata, la
quale sarebbe sottoposta per effetto dell'art. 156, t.u.l.p.s., alla
discrezionalità del questore e quindi esposta a possibili
discriminazioni.
In questo giudizio si è costituita la Sinibaldi col patrocinio
degli avvocati Francesco Chioccon e Lelio Basso, il primo dei quali,
nelle sue deduzioni scritte, ha svolto un'argomentazione tendente ad
illustrare innanzi tutto la possibilità e l'opportunità del riesame
della questione da parte della Corte e quindi la fondatezza delle
violazioni costituzionali denunciate che svolge secondo le linee già
esposte con riferimento alle altre ordinanze. In particolare egli si
diffonde a dimostrare la violazione dell'art. 3, primo e secondo comma,
e degli articoli 21 e 38 della Costituzione, e rileva altresì come
l'applicazione che la norma impugnata praticamente riceve sia faziosa e
discriminatoria, il che si rileva dal fatto che solo in taluni casi le
questue non autorizzate costituiscono oggetto di denunce e di
procedimenti penali, e come il problema debba essere visto anche nel
quadro del più ampio tema del finanziamento dei partiti e delle altre
organizzazioni politico- sociali.
7. - L'art. 156 è stato inoltre impugnato, con riferimento al solo
art. 3 della Costituzione e sulla base di considerazioni analoghe a
quelle viste in precedenza, con l'ordinanza 14 aprile 1966 del pretore
di Lucera, pronunciata nel corso del procedimento penale contro De
Peppo Pietro, che aveva raccolto offerte per organizzare la festa
annuale de "L'Unità".
Nessuno si è costituito in questo giudizio.
8. - La stessa norma, insieme con i due articoli del regolamento,
è stata altresì impugnata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione con l'ordinanza 4 maggio 1966 del pretore di Bari,
pronunciata nel corso del procedimento penale contro Papapietro
Giovanni e D'Onchia Domenico, rispettivamente segretario della
Federazione comunista di Bari e segretario della Federazione giovanile
della stessa città, i quali si sono costituiti avanti la Corte col
patrocinio degli avvocati Giuseppe Castellaneta, Paolo Tesauro, Umberto
Terracini, Lelio Basso, Leopoldo Piccardi e Luciano Ventura.
Nelle deduzioni scritte presentate dai primi due difensori si
insiste particolarmente sulla violazione dell'art. 3 che deriverebbe
dalla speciale disciplina adottata per le collette religiose, la quale
non potrebbe trovare tutela neppure nell'art. 7 della Costituzione, che
non autorizza certo la creazione di privilegi o discriminazioni.
La selezione dei fini operata dalla norma impugnata determina
inoltre, secondo la difesa, un'ulteriore ingiustificata discriminazione
(fondata sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali dei
cittadini) fra coloro che intendono realizzare i fini in essa indicati
e coloro che perseguono altri fini tutelati dalla Costituzione, come
l'assistenza privata o la solidarietà economica politica e sociale.
Infine contrasta con l'art. 3 della Costituzione, l'attribuzione al
questore di un potere discrezionale di valutazione dello scopo cui
tende la raccolta dei fondi, poiché la concessione della licenza può
avvenire in base a criteri arbitrari.
Violato appare altresì l'art. 2 della Costituzione, in dipendenza
della stessa struttura discriminatoria delle norme impugnate, che
comporta una limitazione dell'utilizzazione di questo modo di adempiere
agli obblighi di solidarietà sociale stabiliti dalla Costituzione e
così impedisce l'esercizio dei diritti inviolabili del singolo o della
formazione sociale.
9. - Le stesse norme sono state denunciate, per motivi analoghi a
quelli ricordati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Bologna nel corso del procedimento penale contro Fanti Guido
e Soglia Sergio, rispettivamente segretario della Federazione bolognese
del P.C.T. e responsabile dell'ufficio corrispondenza del quotidiano
"L'Unità" di Bologna.
Nessuno si è costituito in questo giudizio.
10. - Agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, si rifà invece il
pretore di Ragusa in un'analoga impugnazione proposta con l'ordinanza 8
giugno 1967 nel corso del procedimento penale contro Caruso Francesco,
responsabile della locale Federazione del P.C.I.
Nessuno si è costituito neppure in questo giudizio.
11. - Infine, analoga impugnazione è stata proposta, in
riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 19
giugno 1968 del pretore di Arezzo, nel corso del procedimento penale
contro Milaneschi Amerigo il quale, nella sua qualità di componente il
consiglio di amministrazione della Casa del popolo di Monte S. Savino,
aveva inviato ad alcuni dipendenti comunali una lettera con la quale li
invitava a versare un contributo per l'ampliamento dei locali.
Neppure in questa causa vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
Le undici ordinanze in esame sollevano la stessa questione di
costituzionalità, sia pure con estensione e svolgimenti in parte
diversi, sicché si rende opportuna la loro riunione e la decisione con
unica sentenza.
1. - Le questioni relative alla legittimità costituzionale
dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e
degli artt. 285 e 286 del regolamento approvato con r.d. n. 635 del
1940, sono state (salvo quelle che prospettano la violazione degli
artt. 2 e 38 Cost.) già esaminate dalla Corte, che le ha dichiarate
non fondate con la sentenza n. 2 del 1957 e con le successive ordinanze
n. 68 del 1958 e n. 54 del 1959.
Il nuovo esame ora compiuto, non ha fatto risultare elementi
sufficienti per modificare la precedente statuizione, come risulta
dalle considerazioni che seguono.
2. - L'indagine deve essere rivolta, per prima, alla censura di
violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione perché, oltre
ad essere comune a tutte le ordinanze, riveste un carattere più
generale, tale da conferirle rilievo prevalente sulle altre. La
diseguaglianza di trattamento che si addebita all'articolo 156 viene
prospettata sotto tre diversi aspetti, allegandosi in primo luogo che
l'assoluta discrezionalità del potere attribuito al questore sarebbe
tale da rendere arbitrario il suo esercizio; inoltre che la disposta
sottrazione al regime della autorizzazione delle questue religiose crea
a favore degli enti di culto una ingiustificata posizione di
privilegio; infine che altra sperequazione deriva dall'avere limitata
la possibilità del rilascio delle licenze solo a scopi circoscritti,
vietandolo per altri che pur sarebbero parimenti degni di
riconoscimento.
In ordine alla prima deduzione non appare esatta la tesi sulla
quale si fonda, secondo cui la potestà conferita al questore
risulterebbe sfornita di quei limiti necessari a garantire il rispetto
del dovere dell'eguale trattamento, a parità delle condizioni
soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono
infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principi generali
valevoli a preservare dall'arbitrio l'attività della pubblica
Amministrazione quando incida sulla sfera di libertà dei cittadini,
quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di
rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti a rendere possibile il
sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbe
risultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela
di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica
raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto si
vogliono salvaguardare con l'intervento preventivo del questore. Tali
sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine
pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente
sentenza, di preservare i cittadini dalle molestie, dalle velate e
fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche
il diritto a non rivelare le proprie convinzioni), e talvolta anche
dalle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse.
3. - Passando al secondo punto, è da rilevare come il divieto di
trattamento differenziato in ragione della religione praticata, qual'è
sancito dal primo comma dell'art. 3, non può trovare nella specie
applicazione, data la presenza dell'altra norma costituzionale,
consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordatario,
nei termini risultanti dai "Patti lateranensi". Infatti questi,
nell'ultimo comma dell'art. 2 del Concordato, hanno sottratto ad ogni
ingerenza delle autorità civili le collette disposte da quelle
ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle chiese o negli edifici
di proprietà di enti religiosi. Con le sentenze n. 31 e n. 32
dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilità del principio
di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha
tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto
dei principi supremi dell'ordinamento; ma è chiaro che in nessun modo
questi possono ritenersi compromessi dalla diversità di disciplina
dell'esercizio della facoltà di questua.
4. - Quanto alla violazione che si fa discendere dal circoscrivere
il rilascio delle licenze solo alle questue indirizzate ai particolari
scopi elencati nell'art. 156, sono da richiamare le considerazioni
della citata sentenza n. 2 del 1957, secondo le quali, pur dovendosi
riconoscere che il limite predetto faccia apparire non adeguata la
tutela delle esigenze della vita democratica, dato che queste
condurrebbero a far ritenere degni di soddisfazione altri scopi, quali
si sono andati storicamente affermando, e che essi pure si gioverebbero
dell'uso di mezzi, come le questue, rivolti a suscitare il senso della
civile solidarietà, ha tuttavia ritenuto che il compito di integrare
la casistica dell'art. 156 non possa competere ad altri all'infuori
degli organi legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua
eventuale estensione, ed a stabilire in quali modi sia da contemperare
l'uso della facoltà in esame con la salvaguardia degli altri interessi
collettivi prima ricordati.
Le difficoltà di procedere per via diversa da quella legislativa
alla invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che,
mentre i fini patriottici, scientifici, di beneficenza, cui ha riguardo
l'art. 156, per la diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti
ad essi inerenti, appaiono meglio suscettibili di incontrare l'adesione
della generalità, o per lo meno di non porsi in netto contrasto con
interessi contrapposti o diversi, viceversa a contrasti di tal genere
potrebbero dar luogo, se non fossero congruamente disciplinate, le
questue dirette a finalità diverse da quelle ora previste.
5. - A mostrare l'infondatezza della dedotta violazione degli artt.
3, secondo comma, 18, 19, 21, 39 e 49 della Costituzione appare
sufficiente osservare come la disposizione impugnata non lede
direttamente nessuno dei beni alla cui tutela essi sono predisposti,
riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel conseguimento dei beni
medesimi, non legato quindi a questo da un carattere di necessarietà.
Infatti una lesione dei diritti fondamentali, rilevabile attraverso il
controllo di costituzionalità, si verifica solo quando determinati
atti o attività siano collegati ai diritti medesimi con un rapporto di
strumentalità così stretto che il loro divieto o le restrizioni poste
alla loro esplicazione abbiano per effetto la preclusione o un grave
pregiudizio alla loro soddisfazione.
Giova peraltro aggiungere che, ove la richiesta di fondi venga
rivolta, da singoli o da comitati, non al pubblico bensì a soggetti
che siano qualificati da un obbiettivo e preesistente rapporto con
coloro che hanno intrapreso l'iniziativa, le restrizioni disposte dalle
norme impugnate rimangono inoperanti.
6. - Considerazioni analoghe a quelle prima svolte appaiono valide
a contestare anche la fondatezza degli allegati motivi di violazione
degli artt. 2 e 38 che non erano stati oggetto della precedente
pronuncia. Infatti, a parte ogni considerazione circa il carattere
direttamente precettivo dell'art. 2 allorché richiede l'adempimento
dei doveri di solidarietà, ed anche ad ammettere che fra questi
rientri anche quello di promuovere o sollecitare l'altrui concorso in
attività di carattere solidaristico, non può competere ad altri che
non sia il legislatore lo stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento
stesso.
Venendo infine all'art. 38, ultimo comma, è da osservare che la
libertà dell'assistenza privata da esso garantita non è compromessa
dalla disposizione impugnata, dovendosi, negli scopi di beneficenza per
i quali essa consente le questue, comprendere anche quelli rivolti
all'assistenza, mentre la disciplina che il legisiatore faccia del
ricorso ad essa non è, come si è visto, tale da comprometterne
l'esercizio. Che se pure si dovesse, sulla base di un'interpretazione
letterale, giungere a conclusione contraria, sarebbero applicabili alla
specie le considerazioni prima esposte circa il carattere non
necessario dell'uso del particolare mezzo della questua per l'esercizio
della libertà garantita dall'articolo in esame.
7. - Non può venire presa in considerazione, e perciò va
dichiarata inammissibile, l'impugnativa rivolta contro gli articoli
denunciati del regolamento esecutivo del t.u. leggi p.s., difettando in
questo la forza di legge richiesta per gli atti impugnabili avanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con le ordinanze
di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39
e 49 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 285 e 286 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione
del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte