Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2126 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal

Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata

di Pescara sul ricorso proposto da Lizza Mario contro la USL di

Pescara, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal dott. Mario

Lizza, ispettore sanitario, contro la USL di Pescara per ottenere la

differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle

mansioni superiori di responsabile del servizio di medicina legale

svolte dall'8 dicembre 1981 al 31 luglio 1982, il TAR per l'Abruzzo -

Sezione distaccata di Pescara, con ordinanza del 17 dicembre 1992

(pervenuta alla Corte costituzionale l'11 agosto 1993), ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod. civ. in

quanto applicabile anche all'impiego pubblico, almeno nella parte in

cui non prevede per tale settore limiti di operatività temporale;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma sarebbe in

contrasto con: a) il principio di eguaglianza e il diritto al lavoro

perché, non prevedendo alcun limite temporale di applicabilità,

consente abusi che si traducono in arbitrari favoritismi; b) col

principio di tutela della salute, in sé e coordinato con l'art. 97,

primo comma, Cost., perché nel settore della sanità consente di

affidare la salute dei cittadini a prestatori di lavoro di cui non

sono accertate le occorrenti attitudini professionali; c) col

principio di proporzionalità della retribuzione alle qualità del

lavoro prestato, pure coordinato col principio di buon andamento

dell'amministrazione, perché consente di corrispondere la

retribuzione relativa a qualifiche superiori a personale di qualifica

inferiore privo di idoneità a mansioni più elevate; d) col

principio dell'avanzamento di carriera per pubblico concorso, perché

favorisce lo svolgimento di carriere di fatto senza la garanzia

prevista dall'art. 97, terzo comma, Cost.; e) col principio che pone

i pubblici dipendenti al servizio esclusivo della Nazione, perché si

presta ad asservirli "a privati interessi distorti";

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata manifestamente infondata in conformità dell'ord. n. 337

del 1993, che ha deciso una questione analoga sollevata dallo stesso

giudice in relazione all'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761, "quale risulta essere a seguito della sua

integrazione con gli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ.";

Considerato che l'art. 2126 cod. civ., affererente alla disciplina

dei rapporti privati di lavoro, è applicabile ai prestatori di

lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle USL, non

per virtù propria, bensì in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod.

civ., di guisa che l'ordinanza appare viziata da errata

identificazione della norma impugnanda;

che inoltre la questione è prospettata "in astratto", in

ragione della pretesa potenzialità lesiva dei richiamati principi

costituzionali attribuita dal giudice remittente all'art. 2126 cod.

civ. in quanto applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego,

senza alcuna verifica della concreta pregiudizialità per la

definizione del giudizio principale ai sensi dell'art. 23, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge ora citata e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod. civ., sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo per l'Abruzzo - Sezione distaccata di

Pescara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte