Sentenza n. 120/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 654 del Codice penale promosso con ordinanza 6 novembre 1956
del Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Riga
Pasquale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11
del 12 gennaio 1957 e iscritta al n. 342 del Registro ordinanze 1956.
Udita la relazione del Giudice Mario Cosatti nella camera di
consiglio del giorno 7 giugno 1957.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il comandante la Stazione carabinieri di Valmontone, con rapporto
15 maggio 1956, riferì al Pretore di Velletri che il 10 maggio in
detto Comune, in occasione di un comizio elettorale, il maestro
elementare Pasquale Riga, in istato di ubriachezza, postosi a breve
distanza, si faceva beffe dell'oratore, ripetendone i gesti; e che
invitato dai militari dell'Arma, per tema di turbamento dell'ordine
pubblico, ad allontanarsi seguendo i militari stessi, si era rifiutato,
cedendo di poi alle preghiere di un suo collega. Concluse denunziando
il Riga per ubriachezza manifesta (art.688 Cod. pen.), per molestia e
disturbo alle persone (art. 660 Cod. pen.) e per inosservanza di
provvedimento dell'autorità (art. 650 Cod. pen.).
Instaurato procedimento penale a carico del Riga, egli è stato
imputato dei reati previsti e puniti dagli artt. 688 e 650 Codice pen.,
nonché dall'art. 654 Cod. pen., perché in un pubblico comizio per
propaganda elettorale compiva manifestazioni sediziose, ponendo in
ridicolo l'oratore.
La difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale
dell'art. 654 Cod. pen. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Il Pretore con ordinanza 6 novembre 1956, ritenuta la sollevata
eccezione non manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata
l'11 dicembre 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957.
Il Presidente del Consiglio non è intervenuto, né si è
costituita la parte; pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956), la causa è stata trattata in
camera di consiglio il giorno 7 giugno 1957. Considerato in diritto :
L'ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri pone la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 654 del Cod. pen.
"potendovi essere contrasto tra il contenuto della norma in parola e
l'art. 21 della Costituzione concernente la libertà di pensiero senza
limiti precostituiti", in relazione al significato da attribuirsi al
termine "sedizioso".
Reputa la Corte tale questione non fondata.
Già nella sentenza n. 1 del 5 giugno 1956 la Corte ha delineata
una compiuta interpretazione dell'art. 21 della Costituzione: ha, tra
l'altro, affermato - concetti fondamentali cui è informata tutta la
motivazione di quella sentenza - che è da escludere che con la
enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la
Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la
tranquillità pubblica ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza
la funzione di prevenzione dei reati; che il concetto di limite è
insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le
varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente,
perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile.
Nelle premesse considerazioni trovasi la sicura soluzione della
questione qui in esame.
L'art. 654 è collocato nel libro terzo, titolo primo del Codice
pen., più precisamente nel capo primo "delle contravvenzioni
concernenti la polizia di sicurezza" e nella sezione prima di esso
"delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità
pubblica". Le ipotesi in esso previste - grida e manifestazioni
sediziose -, che rispondono a un concetto generale, implicano sempre
eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per
l'ordine pubblico: come tali, restano al di fuori della nozione e
della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro
mezzo di diffusione (art. 21 della Costituzione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 6
novembre 1956 del Pretore di Velletri, sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art. 654 Cod. pen. in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte