Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Mario Cosatti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 654 del Codice penale promosso con ordinanza 6 novembre 1956

del Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Riga

Pasquale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11

del 12 gennaio 1957 e iscritta al n. 342 del Registro ordinanze 1956.

Udita la relazione del Giudice Mario Cosatti nella camera di

consiglio del giorno 7 giugno 1957.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il comandante la Stazione carabinieri di Valmontone, con rapporto

15 maggio 1956, riferì al Pretore di Velletri che il 10 maggio in

detto Comune, in occasione di un comizio elettorale, il maestro

elementare Pasquale Riga, in istato di ubriachezza, postosi a breve

distanza, si faceva beffe dell'oratore, ripetendone i gesti; e che

invitato dai militari dell'Arma, per tema di turbamento dell'ordine

pubblico, ad allontanarsi seguendo i militari stessi, si era rifiutato,

cedendo di poi alle preghiere di un suo collega. Concluse denunziando

il Riga per ubriachezza manifesta (art.688 Cod. pen.), per molestia e

disturbo alle persone (art. 660 Cod. pen.) e per inosservanza di

provvedimento dell'autorità (art. 650 Cod. pen.).

Instaurato procedimento penale a carico del Riga, egli è stato

imputato dei reati previsti e puniti dagli artt. 688 e 650 Codice pen.,

nonché dall'art. 654 Cod. pen., perché in un pubblico comizio per

propaganda elettorale compiva manifestazioni sediziose, ponendo in

ridicolo l'oratore.

La difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale

dell'art. 654 Cod. pen. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Il Pretore con ordinanza 6 novembre 1956, ritenuta la sollevata

eccezione non manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale.

Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata

l'11 dicembre 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957.

Il Presidente del Consiglio non è intervenuto, né si è

costituita la parte; pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

(Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956), la causa è stata trattata in

camera di consiglio il giorno 7 giugno 1957. Considerato in diritto :

L'ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri pone la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 654 del Cod. pen.

"potendovi essere contrasto tra il contenuto della norma in parola e

l'art. 21 della Costituzione concernente la libertà di pensiero senza

limiti precostituiti", in relazione al significato da attribuirsi al

termine "sedizioso".

Reputa la Corte tale questione non fondata.

Già nella sentenza n. 1 del 5 giugno 1956 la Corte ha delineata

una compiuta interpretazione dell'art. 21 della Costituzione: ha, tra

l'altro, affermato - concetti fondamentali cui è informata tutta la

motivazione di quella sentenza - che è da escludere che con la

enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la

Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la

tranquillità pubblica ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza

la funzione di prevenzione dei reati; che il concetto di limite è

insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le

varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente,

perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile.

Nelle premesse considerazioni trovasi la sicura soluzione della

questione qui in esame.

L'art. 654 è collocato nel libro terzo, titolo primo del Codice

pen., più precisamente nel capo primo "delle contravvenzioni

concernenti la polizia di sicurezza" e nella sezione prima di esso

"delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità

pubblica". Le ipotesi in esso previste - grida e manifestazioni

sediziose -, che rispondono a un concetto generale, implicano sempre

eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per

l'ordine pubblico: come tali, restano al di fuori della nozione e

della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente

il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro

mezzo di diffusione (art. 21 della Costituzione).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 6

novembre 1956 del Pretore di Velletri, sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute nell'art. 654 Cod. pen. in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte