Sentenza n. 122/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre
1970 dal pretore di Napoli nel procedimento per correzione di errore
materiale di decreto penale contro Romano Anna, iscritta al n. 370 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento per correzione di errore materiale di
un decreto penale di condanna emesso (per infrazione alla legge 11
febbraio 1952, n. 63, e successive modificazioni, sulla panificazione
notturna) contro Anna Romano, nata a Napoli il 27 settembre 1918, ivi
residente in Piazza Materdei, n. 3, e con negozio in via Rosaroli, n.
179, che doveva essere, invece, qualificata - fermi gli altri dati -
col cognome di Romeo, a carico della quale l'Ispettorato del lavoro
competente aveva elevato la contravvenzione, il pretore di Napoli, con
sua ordinanza 26 ottobre 1970, sollevava d'ufficio, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che all'interessato venga nominato un
difensore officioso, qualora non lo abbia nominato di fiducia, e nella
parte in cui non prevede che al difensore sia notificato l'avviso del
giorno fissato per la discussione.
Il pretore ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione, ponendo in rilievo la particolare delicatezza del
procedimento di correzione, che postula valutazioni non sempre
elementari, sia quando si tratti dei casi specificati dalla legge
(artt. 82, 476, 788 e 584 cod. proc. pen.), sia quando si tratti del
caso generale di modificazione non essenziale dell'atto (art. 149,
primo comma, dello stesso codice).
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Non vi è stata costituzione della parte privata né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura penale, nelle
parti in cui non prevede la nomina d'ufficio di un difensore, ove
l'interessato non l'abbia nominato di fiducia, né la notifica al
difensore dell'avviso del giorno fissato per la discussione, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - È da premettere che l'ammissibilità della procedura di
correzione ex art. 149 cod. proc. pen. è ritenuta dal giudice a quo
sulla base dell'art. 82 dello stesso codice, implicitamente richiamato
dall'art. 476, che prevede, nel n. 1, la rettificazione delle
generalità dell'imputato o di altre persone nella sentenza (e il
decreto penale ha carattere sostanziale di sentenza).
Vero è, però, che l'interessata è rimasta estranea, già nella
fase cognitiva, al rapporto processuale di specie, sicché mancherebbe
il presupposto (richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione) della
immutabilità della condizione dell'imputato, non esistendo qui una
precedente condizione processuale. Problema che, per quanto non rientri
nella promossa questione, è tuttavia da tenere presente, perché vi
sono casi in cui sarebbe posta in essere una lesione particolarmente
vistosa del diritto di difesa, qualora questo non fosse pienamente
garantito, nel procedimento disciplinato dal denunziato art. 149, nel
duplice aspetto personale e tecnico - professionale.
3. - Per ciò che attiene alla difesa personale, questa Corte si è
già pronunziata con sua sentenza n. 83 del 1969, che ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 149, primo comma, cod. proc. pen.,
limitatamente all'inciso "se possibile", sotto il profilo dell'art. 24
Cost., per far si che venga garantita - a tutte le parti - la
possibilità di opporsi, mediante l'esercizio del diritto di difesa,
alla richiesta correzione.
Ma gli è che tale esercizio non sarebbe pieno, se non fosse dato
ingresso al difensore: tra l'altro, essendo l'ordinanza, che dispone la
correzione, ricorribile in cassazione, il pretore ha esattamente
rilevato che, con la esclusione del difensore, "si viene a sottrarre
all'imputato il diritto di poter proporre l'impugnazione anche tramite
il difensore stesso, ex art. 192, ultimo comma, cod. proc. pen.".
4. - Se si accede alla tesi che il modello di tutti i procedimenti
incidentali, compreso quello della correzione dell'errore materiale,
sia l'incidente di esecuzione previsto dagli artt. 628 e seguenti cod.
proc. pen., va richiamata la sentenza n. 69 del 1970 di questa Corte,
la quale ha deciso che, nell'incidente di esecuzione, è necessaria la
nomina del difensore d'ufficio, quando non ve ne sia già uno di
fiducia.
5. - Comunque, si faccia o non si faccia richiamo agli artt. 628 e
seguenti cod. proc. pen., l'art. 24 Cost. postula l'esigenza della
nomina obbligatoria del difensore (e, nel primo caso, della
notificazione dell'estratto dell'ordinanza, a mente dell'art. 631 cod.
proc. pen.; nel secondo caso, della notifica dell'avviso dell'avvenuto
deposito, a mente dell'art. 151, terzo comma, dello stesso codice).
6. - La norma denunziata viola anche l'art. 3 Cost. per la diversa
posizione attribuita al pubblico ministero e alle altre parti, dato
che, ai sensi dell'art. 76 cod. proc. pen., nel corso di ogni
procedimento penale, il giudice non può, a pena di nullità (art. 185,
n. 2, cod. proc. pen.), deliberare, se non sia stato sentito il
pubblico ministero, tenuto a proporre richieste motivate e conclusioni
specifiche (salvo, s'intende, le eccezioni allorché il procedimento
sia di competenza pretoria). Si richiama, all'uopo, la sentenza n. 190
del 1970 di questa Corte (vedasi pure la sentenza n. 62 del 1971).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 149, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che all'interessato sia nominato di ufficio un difensore, ove non
l'abbia nominato di fiducia, e, conseguentemente, non prevede che al
difensore sia notificato l'avviso della data della discussione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte