Sentenza n. 124/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119 del
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati") promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1979 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Boschi Graziano ed altri e l'ENEL,
iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980;
2) ordinanza emessa il 16 novembre 1981 dal Pretore di Pontedera
nel procedimento civile vertente tra Lazzareschi Alenio ed altri e la
S.p.A. Asso Werke, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10 marzo
1982;
3) ordinanza emessa il 16 novembre 1981 dal Pretore di Pontedera
nel procedimento civile vertente tra Gherardini Gian Piero ed altri e
la S.p.A. Piaggio e C., iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1981
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10
marzo 1982;
Visti gli atti di costituzione dell'ENEL e della Società Asso
Werke e Piaggio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore
Livio Paladin;
Uditi l'avv. Alessandro Benvenuti per le Società Asso Werke e
Piaggio e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Alcuni dipendenti dell'ENEL, che avevano svolto funzioni
elettorali in occasione delle consultazioni referendarie del giugno
1978, hanno convenuto l'ente datore di lavoro, premettendo di non aver
ricevuto alcun compenso per l'attività espletata nelle giornate (non
lavorative) di sabato 10 e domenica 11 giugno, mentre ai sensi
dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 avrebbero avuto comunque
diritto a "tre giorni di ferie retribuite"; e pertanto hanno chiesto
condannarsi l'ENEL a corrispondere a ciascuno di essi il residuo
"importo corrispondente a n. 2 giornate di ferie".
L'adito Pretore di Bologna ha quindi sollevato, sotto un duplice
aspetto - con ordinanza emessa il 30 novembre 1979 - questione di
legittimità costituzionale del citato art. 119.In primo luogo,
muovendo da un'interpretazione restrittiva della norma impugnata (nel
senso che essa si limiti a "consentire al lavoratore di esercitare le
funzioni elettorali senza subire un pregiudizio economico", ma non gli
riconosca un quindi pluris per l'attività prestata nelle eventuali
giornate festive), il giudice a quo ne ipotizza il contrasto con il
terzo comma dell'art. 36 Cost.: argomentando che, in tal modo, il
dipendente sarebbe "compresso nel suo irrinunciabile diritto al riposo
settimanale". In secondo luogo, lo stesso giudice prospetta la
violazione degli artt. 53 e 3 Cost., poiché il trattamento retributivo
previsto dall'art. 119 discriminerebbe i datori di lavoro, pubblici e
privati, chiamandoli a concorrere ad "una spesa pubblica, il cui onere
dovrebbe essere sostenuto dall'intera collettività".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'ENEL, che
ha concluso per l'illegittimità della norma impugnata nella sua
totalità. "o quanto meno di quella parte che viene interpretata nel
senso di porre un onere a carico del datore di lavoro".
Ha inoltre spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, sostenendo invece l'infondatezza di entrambe le impugnative:
per un verso, infatti, non sarebbe violato l'articolo 36 Cost., "che
garantisce al lavoratore il diritto al riposo settimanale nell'ambito
del rapporto di lavoro, ma non impedisce certamente al medesimo di
occupare le giornate festive in attività, estranee al rapporto...,
anche in ipotesi più faticose"; per un altro verso, non sarebbero
nemmeno vulnerati gli artt. 3 e 53 Cost., poiché l'onere imposto
dall'art. 119 rientrerebbe "nel sistema del diritto del lavoro",
configurando un'integrazione ex lege del contenuto del contratto.
3. - Convocata la Corte in camera di consiglio, l'ENEL ha richiesto
- data la novità dei profili evidenziati dal giudice a quo, rispetto a
quelli già esaminati nelle sentenze n. 35 e n. 40 del 1981 - che le
questioni venissero invece discusse in pubblica udienza. Ed in tal
senso la Corte ha disposto, con ordinanza n. 170 del 1981.
4. - In altri due procedimenti civili - aventi ad oggetto analoghe
istanze di corresponsione del trattamento economico previsto dall'art.
119 del d.P.R. n. 361 del 1957, anche per le due giornate non
lavorative, impegnate dai ricorrenti presso i seggi elettorali, in
occasione delle consultazioni referendarie del 1981 - il Pretore di
Pontedera, con due ordinanze di identico contenuto in data 16 novembre
1981, ha risollevato questione di legittimità costituzionale del
predetto articolo. Le censure sono argomentate sotto tre distinti
profili.
Relativamente ai soggetti obbligati, l'accento è posto sulla
violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione: in
considerazione del fatto che la norma impugnata, facendo carico ai
datori di lavoro di retribuire l'attività svolta dai propri dipendenti
in occasione del servizio elettorale, "non distingue... l'ampia gamma
di situazioni diversificate,... prescindendo, così, dal criterio
della capacità contributiva di ciascuno" dei datori stessi.
Relativamente all'oggetto della prestazione, il ventaglio delle
norme richiamate si apre con l'art. 51 (che si limiterebbe a
contemplare la conservazione del posto di lavoro per il cittadino
chiamato a funzioni elettive, senza "onere od obbligo alcuno a carico
del datore di lavoro"); coinvolge inoltre l'art. 2 (in quanto, inteso
l'obbligo di retribuzione del servizio elettorale come "manifestazione
di solidarietà politico - economica", non se ne giustificherebbe
l'accollo alla sola categoria dei datori di lavoro); e soprattutto fa
perno sull'art. 3 Cost.il diritto dei lavoratori dipendenti a fruire di
"ferie retribuite", aggiunte all'indennità già posta a carico dello
Stato, determinerebbe infatti "una situazione sperequata in danno dei
cittadini che, pur svolgendo un ufficio pubblico in sede di
consultazione elettorale, non sono lavoratori dipendenti"; e, per di
più, darebbe luogo "ad un ingiustificato arricchimento... in danno del
datore di lavoro, atteso che il rapporto di lavoro dipendente è pur
sempre un contratto sinallagmatico".
Relativamente ai soggetti beneficiari, il Pretore prospetta,
infine, una ulteriore violazione del principio di eguaglianza,
concernente i rappresentanti di lista: che sarebbero esclusi dalla
previsione dell'art. 119, nonostante collaborino al medesimo ufficio
elettorale.
5. - Si è costituita nel giudizio instaurato dalla prima di tali
ordinanze la società Asso Werke, aderendo alle argomentazioni
sviluppate dal giudice a quo, salvo che per la parte riguardante i
rappresentanti di lista. La posizione di questi non sarebbe in realtà
assimilabile a quella dei componenti di seggio, che adempiono le vere e
proprie funzioni elettorali.
Identiche conclusioni ha rassegnato la società Piaggio,
costituitasi nel giudizio instaurato dall'altra ordinanza del Pretore
di Pontedera; per poi ribadirle in una memoria aggiuntiva, tuttavia
depositata fuori termine.
Alla pubblica udienza la difesa di tale società ha per altro
insistito negli assunti già svolti nella memoria predetta, criticando
in particolar modo le contrarie affermazioni fatte dalla Corte nella
sentenza n. 193 del 1981. Considerato in diritto :
1. - Tanto il Pretore di Bologna quanto il Pretore di Pontedera
sottopongono all'esame della Corte questioni concernenti la
legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 (per cui "le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i
privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti,
chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, tre giorni
di ferie retribuite..."): norma applicabile - secondo entrambi i
giudici alle consultazioni referendarie delle quali si tratta nei
giudizia quibus, in forza del richiamo operato dall'art. 50 della legge
25 maggio 1970, n. 352. Ma le impugnative così sollevate non
coincidono fra loro, né per le prospettive rispettivamente assunte
nell'interpretazione della norma impugnata, né per i parametri
costituzionali cui le tre ordinanze di rimessione fanno riferimento.
il Pretore di Bologna ritiene, da una parte, che l'art. 119 si sia
limitato a garantire ai lavoratori interessati l'intera retribuzione
per i tre giorni normalmente destinati all'esercizio delle funzioni
elettorali, ma non abbia attribuito loro alcun diritto a ricevere un
quid pluris, quale compenso per l'attività prestata nelle eventuali
giornate festive; e pertanto assume che la norma in questione
contraddica il terzo comma dell'art. 36 Cost., comprimendo
l'"irrinunciabile diritto al riposo settimanale". D'altra parte, però,
lo stesso giudice dubita che l'onere in tal modo posto a carico dei
datori di lavoro, anziché dell'intera collettività, sia conforme ai
principi di eguaglianza e di capacità contributiva, sanciti dagli
artt. 3 e 53 della Costituzione.
A loro volta, ambedue le ordinanze del Pretore di Pontedera
contestano anzitutto la legittimità costituzionale dell'articolo 119,
sotto il secondo dei due profili messi in evidenza dal Pretore di
Bologna; ed a questo fine traggono argomento non solo dagli artt. 3 e
53, primo comma, ma anche dagli artt. 3 e 51 Cost. Relativamente ai
soggetti beneficiari della norma impugnata, tali ordinanze prospettano
per altro un ulteriore dubbio, riguardante l'asserita esclusione dei
rappresentanti di lista, il cui deteriore trattamento, rispetto ai veri
e propri componenti dei seggi elettorali, verrebbe nuovamente a ledere
l'art. 3 della Costituzione.
Tuttavia, i nessi comunque riscontrabili fra le questioni in esame
consentono alla Corte di riunire i tre giudizi, per deciderli con una
sola pronuncia.
2. - Dev'essere affrontata in primo luogo la principale delle
questioni sollevate dal Pretore di Pontedera. L'accoglimento della
questione medesima, esonerando i datori di lavoro dall'onere previsto
nell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957, renderebbe infatti inoperante
l'intera disciplina impugnata, quali che siano le interpretazioni e le
applicazioni di essa.
Ma l'impugnativa è infondata, per le ragioni che questa Corte ha
già esposto, nelle sentenze n. 35 e n. 193 del 1981. La prima di tali
decisioni avverte che il terzo comma dell'art. 51 Cost., pur
limitandosi "a stabilire il principio della conservazione del posto di
lavoro" quanto ai lavoratori interessati, non esclude a priori - come
invece vorrebbe il giudice a quo - l'obbligo di retribuire il periodo
di assenza dal lavoro, nel corso del quale la prestazione lavorativa
sia resa impossibile od inesigibile dall'esercizio delle funzioni
elettorali. E la seconda delle due pronunce testé ricordate chiarisce
ulteriormente che l'art. 51 "salva la discrezionalità del legislatore
ordinario nel disporre che il tempo impiegato nella funzione pubblica
elettiva dal lavoratore sia o no retribuito, e in quale misura, dal
datore di lavoro e dalla collettività".
In quest'ultima occasione, la Corte ha poi precisato che dalla
previsione costituzionale dell'art. 53, primo comma, non è dato
desumere l'illegittimità di ogni norma che ponga a carico del datore
di lavoro il costo dell'espletamento di pubbliche funzioni. Va infatti
tenuto presente il disposto dell'art. 51, terzo comma, che già impone
al datore di lavoro un onere di non poco rilievo, qual è la
conservazione del posto di lavoro: "dimostrando in tal modo che la
soddisfazione dell'interesse costituzionale alla possibilità di tutti
i cittadini di concorrere alle cariche elettive, ben può giustificare
un ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro".
E la conclusione non può essere diversa nel caso in questione, sebbene
l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 non riguardi i titolari di
cariche elettive, bensì i componenti degli uffici elettorali:
l'indiscutibile interesse costituzionale al regolare svolgimento delle
consultazioni giustifica, cioè, la scelta operata dal legislatore, non
diversamente che nel caso considerato dalla sentenza n. 193 del 1981.
D'altra parte, non giova richiamarsi all'art. 3 Cost., denunciando
la disparità di trattamento che la norma impugnata introdurrebbe fra i
lavoratori dipendenti, in quanto beneficiari delle "ferie retribuite"
previste dalla norma stessa, e i lavoratori autonomi (o i disoccupati),
aventi diritto alle sole indennità che spettano a tutti i componenti
dei seggi elettorali. Per avere la prova dell'inconsistenza di tale
censura, basta riflettere al divario che passa, sullo stesso piano
costituzionale, fra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente: come è
dimostrato, ancora una volta, da quanto stabilisce il terzo comma
dell'art. 51, nonché il capoverso dell'art. 52 Cost. (là dove si
dispone che l'adempimento del servizio militare "non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino").
Né la soluzione può mutare in vista dell'art. 2 Cost., cui le
ordinanze del Pretore di Pontedera fanno specifico riferimento, ma con
il solo scopo di sottolineare quel "generale dovere di contribuzione
alle spese pubbliche", inteso come "fondamentale manifestazione di
solidarietà politico - economica", che la Costituzione proclama nel
primo comma dell'art. 53; sicché la dichiarazione di non fondatezza,
relativa al principio di capacità contributiva, coinvolge la censura
basata sulla dichiarazione costituzionale dei "doveri inderogabili"
dell'uomo.
3. - il rigetto dell'impugnativa proposta in prima linea dal
Pretore di Pontedera comporta che nei medesimi termini debba esser
decisa l'analoga questione sollevata dal Pretore di Bologna, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Quanto invece alla pretesa violazione dell'art. 36, terzo comma,
ipotizzata da parte di questo stesso giudice, ne va dichiarata la
manifesta infondatezza. Già nella sentenza n. 40 del 1981, la Corte
ha in effetti precisato che tale questione si rivela non fondata,
quand'anche si aderisca all'interpretazione restrittiva della norma
impugnata, da cui prende le mosse il giudice a quo. E l'ordinanza in
esame non aggiunge alcun motivo, che possa indurre la Corte a
modificare la sua giurisprudenza.
4. - Infondata è anche l'altra impugnativa promossa dal Pretore di
Pontedera in riferimento all'art. 3 Cost., sulla base dell'assunto che
l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 non consideri i rappresentanti di
lista e pertanto li escluda dai benefici attribuiti ai componenti dei
seggi elettorali. Le due situazioni che il giudice a quo vorrebbe
equiparare non sono infatti identiche, né così omogenee che il loro
diverso trattamento concreti una lesione del principio di eguaglianza.
Certo è che i rappresentanti di lista non sono tenuti ad adempiere
funzioni presso gli uffici elettorali, al pari dei veri e propri
componenti gli uffici medesimi, ma possono venire designati dai
rispettivi partiti o gruppi politici organizzati (sia pure per il
tramite dei delegati di lista, secondo gli artt. 20, ultimo comma, e 25
del d.P.R. n. 361 del 1957), senza svolgere un ufficio obbligatorio per
legge (come è confermato dall'art. 40, primo comma, del predetto testo
unico). E non è casuale che ai soli componenti degli uffici (cioè al
presidente, agli scrutatori ed al segretario) spettino le indennità
già previste dall'art. 39 del d.P.R. n. 361 ed ora rideterminate dalla
legge 13 marzo 1980, n. 70.
Così come prospettata dal Pretore di Pontedera, anche questa
impugnativa dev'essere dunque respinta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 - in riferimento agli artt. 2,
3, primo comma, 51 e 53, primo comma, della Costituzione - sollevate
dai Pretori di Bologna e di Pontedera, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte