Sentenza n. 124/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/03/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 91/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 1°
febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 31
marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di
contingenza), promossi con n. 21 ordinanze emesse il 16 e 24 maggio
1990 dal Tribunale di Milano, iscritte ai nn. 620, 621, 622, 623,
624, 625, 631, 632, 633, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 651,
652, 731, 732 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 40, 41, 43 e 50, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Ghiroldi Fulvio ed altra,
Paradiso Nicola, D'Avolio Antonio, Lupino Mariuccia, Mangone Marino
Gilberto e della S.p.A. Esselunga nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Luciano Ventura e Piergiovanni Alleva per
Ghiroldi Fulvio ed altra, Paradiso Nicola e D'Avolio Antonio,
l'avvocato Luciano Crugnola per Lupino Mariuccia e Mangone Marino
Gilberto, gli avvocati Manfredo Lavizzari ed Enrico Biamonti per
S.p.A. Esselunga, e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ventuno ordinanze del medesimo tenore, in data 16 o 24
maggio 1990, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12,
convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, "nella
parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilità
dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità del
settore del commercio".
La questione nasce da una domanda riconvenzionale proposta dai
datori di lavoro convenuti in giudizio, i quali, invocando la
nullità, ex art. 4 del decreto citato, delle clausole dei contratti
collettivi del settore terziario prevedenti il calcolo
dell'indennità di contingenza anche sulla quattordicesima
mensilità, pretendono la restituzione delle somme pagate a questo
titolo per la parte corrispondente agli scatti di contingenza
maturati dopo il 1° febbraio 1977.
Il divieto di computo di questi incrementi è argomentato dal
giudice a quo sul duplice rilievo, da un lato, che l'indennità di
contingenza è una delle forme di indicizzazione i cui effetti non
possono essere calcolati con modalità e su elementi retributivi
diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente
nel settore dell'industria, dall'altro che da tale contrattazione non
è prevista la quattordicesima mensilità.
Così interpretata, la norma è sospettata di contrarietà
all'art. 36 Cost. perché, escludendo indefinitamente nel tempo
l'incidenza degli aumenti dell'indennità di contingenza su un
elemento della retribuzione, ne impedisce l'adeguamento alle
variazioni del costo della vita pur dopo la cessazione dell'emergenza
che giustificava in via eccezionale l'intervento restrittivo del
legislatore.
Sarebbe violato anche il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)
perché, mentre per i lavoratori dell'industria l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ordinaria, ripartita in tredici
mensilità, la retribuzione dei lavoratori del commercio, ripartita
in quattordici mensilità, è coperta solo parzialmente.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti con due
atti distinti, successivamente integrati da ampie memorie, gli
appellati Marino Gilberto Mangone e Fulvio Ghiroldi e altri.
Sia l'uno che gli altri concludono per la fondatezza della
questione, ma il primo, a differenza dei secondi, formula tale
domanda subordinatamente al non accoglimento di una interpretazione
della norma impugnata diversa da quella seguita dal giudice
remittente. Quest'ultima non sarebbe ius receptum: da essa divergono
alcune sentenze recenti della Corte di cassazione, secondo le quali
l'art. 2 del d.l. n. 12 del 1977 non impedirebbe che gli scatti di
contingenza maturati dopo il 1° febbraio 1977 siano computati sulla
quattordicesima mensilità, ma vieterebbe soltanto il computo secondo
sistemi di indicizzazione diversi da quello del settore industriale.
In punto di fondatezza l'argomento centrale sviluppato dal
patrocinio dei lavoratori è quello medesimo dell'ordinanza di
rimessione, cioè il travalicamento del limite temporale della
situazione di emergenza in vista della quale il provvedimento del
1977 fu emanato. Si sostiene che la mancata fissazione di un termine,
quale previsto dall'art. 5 del decreto-legge, poi soppresso in sede
di conversione, costituisce un vizio originario di legittimità
costituzionale. In subordine si indicano come termini iniziali di
illegittimità sopravvenuta o il 31 maggio 1982, data di entrata in
vigore della legge n. 297 del 1982 che ha riformato l'istituto
dell'indennità di anzianità ripristinando il computo
dell'indennità di contingenza nel nuovo trattamento di fine
rapporto, oppure il 22 gennaio 1983, data di sottoscrizione
dell'accordo interconfederale che ha portato significative
modificazioni alla struttura della contrattazione collettiva
incidendo sulla stessa dinamica dell'indennità di contingenza.
Delle imprese appellanti si è costituita in giudizio la Società
Esselunga S.p.a. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Premesso che unica interpretazione corretta della norma impugnata
è quella accolta dal giudice a quo, la Società deducente osserva
che il principio costituzionale dell'art. 36 non esige che
l'adeguamento della retribuzione alle esigenze di vita libera e
dignitosa sia assicurato da meccanismi di indicizzazione automatica.
Limitando l'operatività di tali meccanismi l'art. 2 del d.l. n. 12
del 1977 concede più ampi spazi all'attuazione del principio
costituzionale mediante la contrattazione collettiva, ai fini di una
gestione dei processi inflattivi concordata tra le parti sociali e il
Governo.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3, è vero esattamente il
contrario: i provvedimenti del 1977 hanno adempiuto una funzione
perequativa del trattamento dei lavoratori in materia di automatismi
salariali.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata.
Anche l'Avvocatura sottolinea che il principio costituzionale del
salario equo e sufficiente non implica necessariamente l'adozione di
meccanismi di indicizzazione automatica. L'art. 36 lascia liberi il
legislatore e la contrattazione collettiva di scegliere tra questi
meccanismi e il sistema di revisione periodica contrattata dei
trattamenti minimi dei lavoratori, oppure di adottare un sistema
misto con opportuno dosaggio dei due strumenti. La norma denunciata
si è limitata a modificare il dosaggio, allargando l'area della
contrattazione collettiva. Si osserva inoltre che, secondo un canone
metodologico affermato da questa Corte (sentenze nn. 141 del 1979 e
229 del 1983), il giudizio di conformità all'art. 36 deve fare
riferimento al trattamento economico del lavoratore nella sua
globalità e non limitarsi a un singolo elemento.
Quanto alla pretesa mancanza di carattere temporaneo richiesto
dall'eccezionalità della situazione nella quale è intervenuta,
l'Avvocatura obietta che l'art. 2 del d.l. n. 12 del 1977 è stato
abrogato dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, anche nella parte
investita dall'incidente di costituzionalità di cui è causa.
Infine, in relazione all'art. 3 Cost., sono richiamate le sentenze
nn. 142 del 1980 e 697 del 1988, che hanno riconosciuto la
correttezza del provvedimento sotto il profilo dell'esigenza di
rimedio alle disparità esistenti tra i vari settori produttivi in
ordine alla scala mobile e agli elementi indicizzati della
retribuzione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31
marzo 1977, n. 91, già esaminata da questa Corte e dichiarata non
fondata con la sentenza n. 697 del 1988 in riferimento all'art. 39,
quarto comma, della Costituzione, viene ora proposta, in riferimento
a parametri costituzionali diversi, dal Tribunale di Milano con
ventuno ordinanze in data 16 e 24 maggio 1990.
Ad avviso del giudice a quo, nella parte in cui dispone che "gli
effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di
indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono
essere computati in difformità della normativa prevalente prevista
dagli anzidetti accordi interconfederali (sc. gli accordi 15 gennaio
1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria) e dai
contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi
e limitatamente a tali elementi", la norma denunciata, a cagione del
prolungarsi della sua efficacia oltre il limite temporale segnato dal
suo carattere eccezionale, è divenuta incompatibile col principio
del salario sufficiente garantito dall'art. 36 Cost., e anche col
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perché perpetua una
disparità di trattamento tra i lavoratori dell'industria e i
lavoratori del commercio in ordine alla misura di indicizzazione
della retribuzione.
2. - I giudizi promossi dalle ordinanze del Tribunale di Milano
hanno per oggetto la medesima questione e quindi se ne deve disporre
la riunione affinché siano decisi con unica sentenza.
3. - Diversamente dalla precedente ordinanza, introduttiva del
giudizio definito dalla sentenza n. 697 del 1988, che aveva impugnato
l'art. 2 del d.l. n. 12 del 1977 unitamente all'art. 4, il petitum
oggetto del presente giudizio è limitato all'art. 2, sebbene tragga
origine da una domanda fondata sul combinato disposto dell'art. 2,
primo comma, e dell'art. 4, secondo comma, del decreto. Tuttavia
l'omissione dell'art. 4 non incide sull'ammissibilità della
questione. L'art. 2 prescrive all'autonomia privata limiti massimi di
trattamento dei lavoratori per quanto concerne l'indennità di
contingenza e qualsiasi altra forma di indicizzazione della
retribuzione, limiti individuati per relationem alla disciplina
collettiva interconfederale e categoriale prevalente nel settore
dell'industria. Perciò l'art. 4, secondo comma, che dichiara nulle
le clausole contrattuali, individuali o collettive, portanti deroghe
alla disciplina legale in senso più favorevole ai lavoratori, non è
che l'esplicitazione di una sanzione già implicita nell'art. 2, in
relazione all'art. 1418, primo comma, cod. civ., di guisa che l'uno
sta o cade con l'altro.
In ragione della nullità delle dette clausole il giudice a quo
ritiene ripetibile ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. la parte delle
somme erogate dai datori di lavoro corrispondente agli incrementi di
contingenza maturati dopo il 1° febbraio 1977: tanto basta ai fini
della rilevanza della questione di costituzionalità, senza escludere
peraltro che possano emergere in prosieguo ragioni tali da spostare
la qualificazione giuridica sotto una fattispecie diversa dal
pagamento dell'indebito.
4. - La Corte non ha ragione di discostarsi dall'interpretazione
della disposizione impugnata assunta dal giudice remittente in
conformità della citata sentenza n. 697 del 1988. La difesa dei
prestatori di lavoro, in particolare il patrocinio di Marino Gilberto
Mangone, ha prospettato una diversa interpretazione secondo cui
l'ultimo periodo dell'art. 2, primo comma, non vieterebbe il calcolo
dell'indennità di contingenza anche sulla quattordicesima
mensilità, ma soltanto l'applicazione al calcolo di sistemi di
indicizzazione diversi da quello del settore industriale e più
onerosi per il costo del lavoro. A conforto di siffatta
interpretazione, che vanifica l'ultimo inciso della disposizione ("e
limitatamente a tali elementi") riducendola a mera ripetizione della
normativa contenuta nella prima parte del comma, si richiamano alcune
sentenze della Corte di cassazione, nessuna delle quali afferente
alla quattordicesima mensilità del settore terziario. In verità,
stando alle precisazioni offerte dalle sentenze nn. 3698 e 6776 del
1987, questo filone giurisprudenziale concerne non tanto il diritto
sostanziale quanto il diritto probatorio, statuendo che l'indennità
di contingenza continua a calcolarsi su tutti gli elementi accessori
della retribuzione (nella specie, l'indennità di trasferta e
l'indennità di concorso pasti), i quali - secondo il contratto
collettivo applicabile - utilizzino l'indennità per la
determinazione del loro ammontare, se e in quanto il datore non provi
la difformità di tale disciplina dalle previsioni della
contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
5. - In relazione al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) la
questione non è fondata.
La norma in esame non crea sperequazioni di trattamento, ma al
contrario, come ha riconosciuto la sentenza n. 697 del 1988, è
ispirata da finalità di "perequazione e riconduzione ad uniformità
delle varie previsioni contrattuali per i diversi settori", e quindi
"costituisce attuazione dell'art. 3 della Costituzione". Sotto questo
aspetto la legge n. 91 del 1977 non ha una valenza meramente
congiunturale, ma stabilisce "il principio per cui il trattamento di
contingenza deve essere, in linea di massima, comune per tutti i
lavoratori interessati e comunque contenuto entro certi limiti" (cfr.
sentenze nn. 45 del 1978 e 219 del 1984).
Il giudice remittente osserva che, per effetto della norma
denunciata, la retribuzione dei lavoratori del commercio, ripartita
in quattordici mensilità, è garantita solo parzialmente dal
meccanismo di indicizzazione, mentre per i lavoratori dell'industria
l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione, ripartita in tredici
mensilità. L'argomento trascura che pure nell'industria è
solitamente previsto un elemento aggiuntivo, oltre le tredici
mensilità, costituito da un premio di produzione non indicizzato al
costo della vita.
6. - La questione è fondata in relazione all'art. 36 Cost., nel
limite appresso precisato.
Per escludere il contrasto con questo parametro la difesa della
Società Esselunga e l'Avvocatura dello Stato rilevano che l'art. 2
del d.l. n. 12 del 1977 non impedisce l'adeguamento della
retribuzione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta in
guisa da salvaguardare i minimi richiesti dall'art. 36, ma piuttosto
promuove il principio per cui le conseguenze dell'inflazione in
termini di aumento dei salari nominali non possono, oltre una certa
misura, essere automatiche, ma devono essere periodicamente negoziate
dalle parti sociali.
Il rilievo è esatto, ma non decisivo. È vero che
l'indicizzazione non è "l'unico mezzo atto a soddisfare le esigenze
indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma, bensì uno tra
i vari strumenti possibili, il cui funzionamento può essere
desensibilizzato o rallentato senza per questo violare la
Costituzione" (sentenze nn. 34 del 1985 e 43 del 1980); ma occorre
rammentare altresì che, prima dalla giurisprudenza, poi dallo stesso
legislatore con la legge 14 luglio 1959, n. 741, è stata
riconosciuta alla contrattazione collettiva, nel settore privato e
più tardi anche in quello pubblico, la funzione di fonte regolatrice
dei modi di attuazione della garanzia costituzionale del salario
sufficiente (v. pure l'ultimo comma, aggiunto dalla legge 19 dicembre
1979, n. 649, dell'art. 325 cod. nav.). Si è così determinata, in
ordine alla quantificazione dei trattamenti retributivi minimi dei
lavoratori, una stretta connessione dell'art. 36 con l'art. 39, primo
comma, per cui le limitazioni legali della libertà di scelta tra
meccanismi automatici di indicizzazione dei salari o negoziazione
periodica degli adeguamenti alle variazioni del costo della vita sono
rilevanti anche nell'ambito normativo dell'art. 36.
Certo l'autonomia collettiva non è immune da limiti legali. Il
legislatore può stabilire criteri direttivi, quali gli accennati
principi di uniformità del sistema di indicizzazione per le varie
categorie e di limitazione di esso a una parte della retribuzione, o
vincoli di compatibilità con obiettivi generali di politica
economica, individuati nel quadro dei programmi e controlli previsti
dall'art. 41, terzo comma, Cost. Ma, entro le linee-guida tracciate
dalla legge, le parti sociali devono essere lasciate libere di
determinare la misura dell'indicizzazione e gli elementi retributivi
sui quali incide. Compressioni legali di questa libertà, nella forma
di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni
eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi
con carattere di transitorietà, senza peraltro che la durata del
provvedimento debba necessariamente essere predeterminata con
l'indicazione di una precisa scadenza. Cessata l'emergenza che lo
legittimava, la conservazione del provvedimento si pone in contrasto
non solo con l'art. 39 Cost. (non richiamato nell'ordinanza di
rimessione), ma anche con l'art. 36, del quale la contrattazione
collettiva, secondo una interpretazione costituzionale consolidata,
è lo strumento di attuazione.
Giustamente, pertanto, il giudice remittente ritiene che la
perdita di attualità (già rilevata da questa Corte nella sentenza
n. 697 del 1988) delle "ragioni economiche che mossero il legislatore
a bloccare l'indennità di contingenza sulla quattordicesima
mensilità ha provocato la sopravvenuta incompatibilità dell'art.d 2
del d.l. n. 12 del 1977 (nella parte denunciata dall'ordinanza) con
l'art. 36 Cost.".
Il patrocinio dell'impresa costituita in giudizio e l'Avvocatura
dello Stato oppongono che il requisito di temporaneità del
provvedimento è stato rispettato, dovendo la norma impugnata
ritenersi abrogata dalla legge n. 38 del 1986. Ma questa
interpretazione della disposizione abrogatrice di cui all'art. 1,
terzo comma, della legge del 1986, non confortata da alcuna pronuncia
giurisprudenziale, non è condivisibile. La disposizione citata
abroga la precedente disciplina dell'indennità di contingenza
contenuta nella prima parte dell'art. 2, primo comma, del d.l. n. 12
del 1977, in quanto diretta a vietare i sistemi di scala mobile a
percentuale, e perciò superata dalla nuova normativa, che ha
introdotto un sistema di questo tipo. Ma, pur dopo la legge del 1986,
retribuzione tabellare e indennità di contingenza rimangono elementi
distinti, e quindi è rimasta in vigore la disciplina degli effetti
riflessi dell'indennità sugli altri istituti retributivi dettata
nell'ultimo periodo dell'art. 2, primo comma, del decreto del 1977.
7. - Quanto alla data alla quale devono farsi risalire gli effetti
della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non può essere
accolta la proposta di parte privata, che ha indicato la data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 (1° giugno 1982)
o, in subordine, la data di sottoscrizione dell'accordo
interconfederale 22 gennaio 1983.
Lo scongelamento dell'indennità di contingenza nel calcolo del
trattamento di fine rapporto fu deciso, nel 1982, nel quadro di una
riforma radicale che ha privato l'istituto dell'efficacia di
automatismo salariale caratteristica dell'indennità di anzianità,
in guisa da renderlo compatibile con la continuazione della politica
economica di lotta all'inflazione e alla disoccupazione. Poiché la
legge, se non formalmente contrattata, è stata approvata dal
Parlamento dopo una serie di incontri tra il Governo e le
organizzazioni sindacali, l'abrogazione espressa dei soli artt. 1 e
1- bis del decreto n. 12 del 1977, disposta dall'art. 4, nono comma,
lascia arguire che le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori
riconobbero la necessità di mantenere in vigore le disposizioni
dell'art. 2.
L'accordo trilaterale sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983,
che si apre con una dichiarazione che considera il rientro
dall'inflazione una meta ancora lontana, non ha riformato
l'indennità di contingenza, ma ha realizzato un compromesso per cui,
fermo il punto unico, si è riportato a 100 l'indice del costo della
vita, operando poi un taglio del 15% sul valore corrispondente del
punto, senza tuttavia riuscire a normalizzare l'andamento
dell'indennità, talché il Governo è dovuto intervenire nel 1984
con un nuovo provvedimento di raffreddamento (d.l. 17 aprile 1984, n.
70, convertito in legge 12 giugno 1984, n. 219).
L'inversione di tendenza, nel senso del superamento della
situazione di emergenza che aveva giustificato gli interventi del
1977 e del 1984, è sopraggiunta negli anni 1985-1986. La riforma
strutturale dell'indennità di contingenza per il settore privato,
attuata dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, sullo stampo della nuova
disciplina dell'indennità integrativa speciale nel settore pubblico
(d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13), ha introdotto il sistema del punto
in percentuale e ha conservato al nuovo meccanismo valore di limite
massimo solo nei confronti dei contratti collettivi "vigenti", mentre
per il futuro esso costituisce una norma-standard, alla quale i
datori di lavoro dovranno attenersi fino a quando non interverranno
nuovi accordi collettivi che prevedano una disciplina diversa,
eventualmente più favorevole ai lavoratori (da stipularsi a livello
interconfederale, dispone l'art. 1, secondo comma, della legge 13
luglio 1990, n. 1991, a tutela del principio di uniformità più
volte ricordato).
Si può aggiungere che la giustificazione della norma denunciata
è cessata non solo dal punto di vista dell'art. 36 Cost., ma anche,
per i rilievi appena esposti, dal punto di vista dell'art. 3 sotto il
profilo del principio di ragionevolezza. Il mantenimento dei vincoli
dell'autonomia collettiva in ordine agli effetti indiretti delle
variazioni del costo della vita sulla retribuzione, sebbene non possa
dirsi contraddittorio sul piano della logica formale, sul piano della
razionalità pratica appare incoerente con la restituzione
(argomentabile dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 38 del
1986) alle parti sociali del potere di modificare, anche in senso
più favorevole ai lavoratori, la disciplina legale degli effetti
diretti stabilita nel primo comma.
La data di entrata in vigore della legge n. 38 del 1986 (28
febbraio 1986) deve perciò ritenersi il termine più sicuro di
riferimento del giudizio di sopravvenuta illegittimità
costituzionale della norma in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale,
sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, dell'art. 2, primo comma, del d.l.
1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91
("Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza"), nella
parte in cui non consente la computabilità dell'indennità di
contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla
contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte