Sentenza n. 127/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 4legge 638/1983
- art. 3legge 421/1992
- art. 11legge 537/1993
- art. 2legge 335/1995
- art. 4d.lgs. 503/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto:
dell'art. 6, primo comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983,
n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
dell'art. 4, comma 1, lettera b), (esattamente: dell'art. 4, comma
1) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento
del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato
dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma 14,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1, lettera s),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale); giudizio promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio
1996 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Maria
Merlino e l'INPS, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Maria Merlino nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Edoardo Ghera per Maria Merlino, Carlo De
Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 nel corso di un
giudizio promosso dalla titolare di pensione diretta che chiedeva la
condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a
corrisponderle l'integrazione al trattamento minimo, il pretore di
Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle
norme che, ai fini del riconoscimento di tale integrazione,
attribuiscono rilievo al reddito del coniuge dell'assicurato,
escludendo il diritto all'integrazione stessa nel caso di persona
coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, che sia
titolare di redditi propri per un importo inferiore a due volte
l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ma che sia tuttavia titolare di redditi,
cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a quattro
volte il trattamento minimo (con elevazione del limite a cinque volte
il trattamento minimo per i lavoratori andati in pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994).
Il pretore di Genova denuncia specificamente il combinato disposto:
dell'art. 6, primo comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
dell'art. 4, comma 1, lettera b), (esattamente: dell'art. 4, comma
1) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento
del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato
dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma 14,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1, lettera s),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale).
Il pretore di Genova dubita che possa essere in contrasto con gli
artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione avere attribuito rilievo, ai fini dell'integrazione
della pensione al trattamento minimo, ai redditi del coniuge e non
solo ai redditi propri del titolare della pensione.
Il giudice rimettente, richiamando la giurisprudenza
costituzionale, ritiene che il trattamento pensionistico costituisca
un prolungamento, a fini previdenziali, della retribuzione percepita
in costanza del rapporto di lavoro, sicché anche il trattamento
pensionistico dovrebbe essere proporzionato alla qualità e quantità
di lavoro prestato e tale da assicurare mezzi adeguati alle esigenze
di vita dei lavoratori (artt. 38, secondo comma, e 36 Cost.), in modo
da mantenere il tenore di vita conseguito nel corso dell'attività
lavorativa.
L'istituto dell'integrazione della pensione al trattamento minimo
sarebbe, appunto, diretto ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati
alle esigenze di vita, anche quando il calcolo della pensione in base
ai contributi accreditati risulti, in mancanza di altri redditi,
inferiore a quanto necessario. L'integrazione non avrebbe natura
assistenziale, bensì previdenziale, sicché la valutazione dello
stato di bisogno o di non abbienza dovrebbe essere effettuata con
riferimento al singolo lavoratore e non al suo nucleo familiare, che
potrebbe essere preso in considerazione solo quando si tratti di
prestazioni assistenziali.
Ad avviso del giudice rimettente, la disciplina legislativa
denunciata violerebbe l'art. 3 della Costituzione, perché sarebbe
palesemente irrazionale e determinerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra titolari di pensione diretta con
identica posizione contributiva, i quali percepirebbero o meno
l'integrazione della pensione al trattamento minimo a seconda del
reddito del coniuge. L'eguaglianza sarebbe violata anche sotto altro
profilo, giacché non si terrebbe in alcun modo conto dei redditi
dell'intero nucleo familiare in relazione al numero di persone che lo
compongono.
La disciplina denunciata, inoltre, favorirebbe ed incoraggerebbe le
famiglie di fatto e le separazioni tra coniugi, così violando
l'obbligo di agevolare con misure economiche la formazione della
famiglia (art. 31, primo comma, Cost.).
2. - Si è costituita Maria Merlino, ricorrente nel giudizio
principale, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale delle norme denunciate.
La parte privata sostiene che, nell'evoluzione legislativa
dell'istituto, il diritto all'integrazione al minimo della pensione
è sempre stato collegato al reddito personale del pensionato (in
particolare, art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983). Il cumulo
con i redditi del coniuge non legalmente separato è stato preso in
considerazione solo con l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.
503 del 1992 e con le modifiche introdotte dall'art. 11, comma 38,
della legge n. 537 del 1993. Il diritto del pensionato ad una
prestazione adeguata alle esigenze di vita minime è stato, in tal
modo, trasformato da previdenziale in assistenziale, disattendendo la
natura dell'istituto, che è diretto ad assicurare al lavoratore
mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38, secondo comma, Cost.).
Ad avviso della parte privata, condizionare l'integrazione della
pensione al reddito del coniuge determinerebbe una irrazionale ed
ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee,
discriminate non in ragione dello stato di bisogno, alla cui
sovvenzione è finalizzata la prestazione integrativa, ma in ragione
dello stato civile (di coniugato o non coniugato) del destinatario.
Il principio di proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di
vita della prestazione pensionistica, che ha natura sostanzialmente
retributiva (artt. 36 e 38 Cost.), imporrebbe di assicurare il
trattamento minimo a tutti i lavoratori che si trovino a percepire
una pensione inferiore al minimo vitale. Se nel valutare
l'adeguatezza della prestazione pensionistica alle esigenze di vita
si dovesse prendere in considerazione il reddito del coniuge, tale
considerazione dovrebbe riguardare non solo la integrazione al
minimo, ma la generalità dei trattamenti pensionistici.
La parte privata prospetta, inoltre, la violazione degli artt. 29
e 37 della Costituzione, che l'ordinanza di rimessione non indica
quali parametro del giudizio di legittimità costituzionale.
3. - Si è costituito in giudizio anche l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata non fondata.
L'INPS sostiene che il principio di solidarietà, che è alla base
dell'integrazione al minimo, fa gravare tale erogazione su persone
diverse dal beneficiario e, in definitiva, su tutta la collettività.
Il ricorso alla solidarietà generale sarebbe talmente vasto da far
considerare al legislatore l'opportunità di evitarlo quando non sia
necessario, come nel caso in esame, nel quale l'interessato può
trovare adeguato sostegno nell'aiuto del coniuge, che ha, nei suoi
confronti, un obbligo di assistenza anche materiale (art. 143 cod.
civ.).
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
L'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione denuncia una
ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, tra titolari di pensione diretta con identica
situazione contributiva, a seconda del reddito percepito dal coniuge,
senza tenere conto che del nucleo familiare possono far parte altre
persone titolari di redditi ai quali non si attribuisce alcun
rilievo.
Ad avviso dell'Avvocatura, il riferimento alla identità di
situazione contributiva non sarebbe pertinente, perché, a parità di
anni di contribuzione, la base pensionistica è identica per tutti
gli assicurati, siano essi coniugati o meno. L'integrazione al
minimo, difatti, prescinde dai contributi e rappresenta una
elargizione che il legislatore ha stabilito secondo criteri del tutto
discrezionali.
Non sussisterebbe neanche la denunciata violazione degli artt. 36
e 38 della Costituzione, in base ai quali il trattamento di
quiescenza, che della retribuzione costituisce il prolungamento a
fini previdenziali, deve essere proporzionato alla qualità e
quantità di lavoro prestato e deve assicurare al lavoratore ed alla
sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita. Le disposizioni
denunciate tratterebbero in modo eguale i lavoratori, siano essi
coniugati o non coniugati, in relazione alla qualità e quantità di
lavoro prestato. Per quanto riguarda l'assicurazione di mezzi
adeguati alla famiglia, il legislatore avrebbe tenuto conto della
concreta situazione familiare, dettando discrezionalmente la
disciplina di dettaglio in considerazione delle varie esigenze.
5. - In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una
memoria per illustrare ulteriormente le argomentazioni prospettate
nell'atto di costituzione, unendo anche una valutazione attuariale
degli oneri complessivi che deriverebbero dalla eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che
limitano il diritto alla integrazione al minimo in relazione al
reddito del coniuge.
La parte privata sottolinea, in particolare, che nel rapporto
previdenziale la solidarietà è interna alla categoria dei
lavoratori; ribadisce, inoltre, che la oggettiva garanzia di
adeguatezza della prestazione previdenziale alle esigenze di vita
minime del lavoratore prescinde dalle condizioni soggettive del
destinatario. Far riferimento non più ai soli redditi propri del
pensionato, bensì anche ai redditi del coniuge, determinerebbe una
lesione del diritto alla tutela previdenziale, che garantisce
direttamente il pensionato contro lo stato di bisogno e che solo in
via sussidiaria può presupporre il ricorso ai familiari obbligati a
prestare gli alimenti (artt. 433 e 438 cod. civ.).
La memoria prospetta un ulteriore dubbio di legittimità
costituzionale per l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 503
del 1992, che, in violazione dell'art. 76 Cost., eccederebbe i limiti
della delega conferita con l'art. 3 della legge n. 421 del 1992. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina della integrazione al minimo del trattamento
pensionistico, che prevede, se il titolare della pensione è
coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, che
l'integrazione non spetta a chi possegga redditi propri o cumulati
con quelli del coniuge per un importo superiore da tre a cinque
volte, a seconda delle disposizioni che si sono succedute nel tempo,
il trattamento minimo.
Il pretore di Genova denuncia il combinato disposto: dell'art. 6,
primo comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4,
comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art.
2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1,
lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), nella parte in cui dà rilievo, ai fini
dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento
minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato. Il giudice rimettente
ritiene che tener conto dei redditi del coniuge, oltre che dei
redditi propri del titolare di pensione diretta, sia in contrasto con
gli artt. 36, primo comma, 38, secondo comma, 3 e 31, primo comma,
della Costituzione, giacché:
a) l'importo della pensione dovrebbe essere proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro prestato ed assicurare mezzi adeguati
alle condizioni di vita del lavoratore; l'integrazione al trattamento
minimo, avendo natura previdenziale, dovrebbe considerare il singolo
lavoratore e non essere condizionata da redditi di altri componenti
della famiglia, rilevanti solo per l'erogazione di prestazioni
assistenziali;
b) si determinerebbe una palese irrazionalità ed una
ingiustificata disparità di trattamento tra titolari di pensione
diretta con identica situazione contributiva, a seconda che siano o
meno coniugati; sotto altro profilo, ignorare i redditi dell'intero
nucleo familiare, in relazione al numero di persone che lo
compongono, lederebbe il principio di eguaglianza;
c) non verrebbe agevolata la formazione della famiglia, mentre
sarebbero incoraggiate le separazioni tra coniugi e le famiglie di
fatto.
2. - I termini della questione di legittimità costituzionale sono
quelli fissati dall'ordinanza di rimessione e non possono essere
estesi o modificati successivamente dalle parti (da ultimo, sentenze
nn. 386 e 79 del 1996). Non possono, pertanto, essere presi in
considerazione gli ulteriori parametri costituzionali ed i profili
proposti dalla parte privata nell'atto di costituzione e nella
successiva memoria.
3. - La questione è infondata.
Nel contesto della disciplina complessiva delle pensioni a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, l'istituto della integrazione al trattamento minimo, pur
variamente regolato nel tempo, risponde all'esigenza di assicurare a
tutti i lavoratori pensionati mezzi sufficienti per le necessità
della vita.
L'integrazione, tuttavia, non costituisce una maggiorazione,
stabile e permanente, del trattamento pensionistico calcolato in
base ai contributi versati ed agli anni di servizio prestato; essa
costituisce, piuttosto, una prestazione eventuale e variabile nel
tempo, che può essere condizionata, per la sua erogazione e nel suo
ammontare, dall'esistenza e dalla consistenza di altri redditi
personali del pensionato e, talvolta, di componenti del nucleo
familiare.
4. - La giurisprudenza costituzionale, collegando gli artt. 36 e 38
della Costituzione (tra le molte, sentenze nn. 119 e 96 del 1991 e n.
173 del 1986), ha ritenuto che il trattamento di quiescenza dei
lavoratori, come la retribuzione, debba essere proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro prestato. In ogni caso devono essere
assicurati, secondo quanto prevede l'art. 38 della Costituzione, al
lavoratore pensionato, ed alla sua famiglia, mezzi adeguati alle
esigenze di vita. Anche nel sistema previdenziale si esprime, dunque,
il generale dovere di solidarietà (v. sentenze n. 132 del 1984 e n.
62 del 1977), che caratterizza sin dai principi fondamentali la Carta
costituzionale (art. 2 Cost.).
5. - L'integrazione della pensione al minimo, pur considerato
istituto previdenziale (sentenza n. 240 del 1994), non riflette la
caratteristica del trattamento pensionistico, quale prolungamento
della retribuzione lavorativa, in quanto tale correlato alla
quantità e qualità del lavoro prestato. Sotto questo profilo è il
calcolo della pensione cui si ha diritto in base ai contributi
accreditati a dover rispecchiare sia la durata della vita lavorativa
che l'ammontare della retribuzione percepita nel tempo.
L'integrazione al minimo si discosta da questi parametri di calcolo e
costituisce, piuttosto, un'erogazione ulteriore rispetto al
trattamento pensionistico dovuto in base ai contributi versati, al
quale si aggiunge per assicurare al lavoratore in quiescenza il
reddito minimo, considerato necessario per far fronte alle esigenze
di vita del titolare della pensione e della sua famiglia.
In relazione a tale caratteristica, il legislatore - cui spetta
determinare, in adesione ai principi costituzionali e tenendo,
quindi, anche conto delle risorse finanziarie disponibili (v.
sentenze n. 99 del 1995 e n. 119 del 1991), l'ampiezza e le
modalità dell'intervento solidaristico - può condizionare
l'attribuzione e l'ammontare della integrazione della pensione
contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua famiglia.
Se, difatti, l'integrazione della pensione deve assicurare che la
prestazione previdenziale consenta di far fronte alle esigenze di
vita minime dell'assicurato e della sua famiglia, per converso non si
può escludere che per valutare le necessità della famiglia, cui si
debba sovvenire con l'intervento solidaristico, si considerino i
redditi percepiti da altri componenti della famiglia medesima.
Il legislatore può dunque, senza che ne risultino violati gli
artt. 36 e 38 della Costituzione, considerare anche i redditi del
coniuge, per attribuire o meno al titolare della pensione la
integrazione al minimo; sempre che, tuttavia, l'importo dei redditi,
propri o cumulati con quelli del coniuge, ostativo alla attribuzione
del beneficio, sia determinato ragionevolmente, per poter far fronte
alle esigenze di vita minime della famiglia. Ciò implica che, in
caso di cumulo con i redditi del coniuge, l'importo che esclude
l'attribuzione della integrazione al minimo della pensione in
godimento sia adeguatamente superiore all'importo dei redditi propri
del titolare della pensione che determina la medesima esclusione.
Le disposizioni denunciate, nel considerare anche i redditi del
coniuge tra i requisiti di reddito per l'integrazione al trattamento
minimo, rispondono al criterio di una differente determinazione del
loro importo, che richiede un maggior ammontare, in caso di cumulo,
rispetto a quello determinato per i redditi propri del pensionato.
Ciò consente di escludere la fondatezza del vizio di legittimità
costituzionale, denunciato per la regola in sé del cumulo dei
redditi, del titolare della pensione e del coniuge, senza che vengano
posti in discussione i criteri per la determinazione dei relativi
importi.
6. - Anche la denunciata irrazionalità e disparità di trattamento
tra titolari di pensione diretta con identica situazione contributiva
non è fondata.
L'integrazione al minimo costituisce, come si è già precisato,
prestazione aggiuntiva rispetto a quella che risulterebbe dal calcolo
in base ai contributi accreditati, i quali danno diritto ad un
trattamento pensionistico egualmente commisurato, per tutti i
lavoratori, alla quantità e qualità di lavoro prestato.
L'attribuzione della integrazione, diretta ad assicurare il minimo
necessario al lavoratore pensionato e alla sua famiglia, richiede
ulteriori requisiti di reddito, che, proprio in ragione delle
esigenze familiari, possono legittimamente riferirsi, sia pure con
diversità di importi, oltre che ai redditi propri del titolare della
pensione, anche ai redditi del coniuge, che pure concorrono a
soddisfare i medesimi bisogni.
Non vi è dunque, sotto questo profilo, quella identità di
situazione che viene presupposta per dedurre una disparità di
trattamento. Le disposizioni denunciate non discriminano tra
soggetti coniugati e non coniugati, ma stabiliscono un criterio,
quello dell'ammontare del cumulo dei redditi dei coniugi, per
escludere il bisogno che dà diritto all'intervento solidaristico di
integrazione della pensione (v. sentenza n. 75 del 1991).
La violazione del principio di eguaglianza è prospettata anche
considerando che i requisiti di reddito per l'integrazione al
trattamento minimo si riferiscono ai redditi propri del pensionato
cumulati con quelli del coniuge, ma non attribuiscono rilievo ai
redditi dell'intero nucleo familiare in relazione al numero delle
persone che lo compongono.
Nel prevedere un intervento solidaristico, quale è l'integrazione
al minimo, il legislatore ha, non irragionevolmente, considerato,
nell'ambito della sua discrezionalità, il reddito dei coniugi, sui
quali solitamente gravano gli oneri relativi alle esigenze di vita
della famiglia. Ciò non esclude che siano giustificati anche altri
criteri, tra i quali potrebbe rientrare quello prefigurato dal
giudice rimettente, per stabilire quando o come il reddito del nucleo
familiare condizioni l'erogazione di prestazioni solidaristiche.
7. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata
neppure in riferimento all'art. 31, primo comma, della Costituzione,
il quale, secondo l'ordinanza di rimessione, sarebbe violato dal
cumulo dei redditi propri del titolare della pensione e del coniuge
ai fini della integrazione al trattamento minimo, che non
agevolerebbe la formazione della famiglia ma incoraggerebbe le
famiglie di fatto e la separazione tra coniugi.
Riconoscendo i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, la
Costituzione impegna ad agevolarne la formazione e l'adempimento dei
compiti (rispettivamente artt. 29, primo comma, e 31, primo comma,
Cost.), con misure in ordine alle quali si dispiega la valutazione
discrezionale del legislatore (v. sentenze n. 1067 del 1988 e n. 81
del 1966).
Il principio di favore e di sostegno per la famiglia non è
contraddetto quando, nell'esercizio di tale discrezionalità, il
legislatore condiziona l'attribuzione di una prestazione
solidaristica, quale è l'integrazione della pensione al trattamento
minimo, ai redditi non solo del titolare della pensione ma anche del
coniuge, purché l'importo dei redditi cumulati che escludono
l'integrazione sia ragionevolmente determinato in misura
adeguatamente superiore a quello dei redditi propri del pensionato
che determinano analoga esclusione.
Non si può, infine, ritenere di minore favore per la famiglia il
cumulo dei redditi dei coniugi, non legalmente ed effettivamente
separati, ai fini dell'integrazione al minimo, cumulo che non opera
in caso di convivenza di fatto o di separazione coniugale. Difatti la
mancanza o il diverso atteggiarsi dell'obbligo giuridico di
assistenza diversifica le altre situazioni considerate dal giudice
rimettente dalla condizione della famiglia legittima e non ne
consente il raffronto (sentenze n. 75 del 1991 e n. 644 del 1988),
giacché solo il rapporto coniugale è caratterizzato da stabilità e
certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri
che nascono dal matrimonio (sentenza n. 8 del 1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera b), del
d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4,
comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2,
comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1,
lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale); sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo
comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte