Sentenza n. 128/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 238/1968
- art. 39legge 903/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, lettere
a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238; 1 e 5 del d.P.R. 27 aprile
1968, n. 488; 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1972 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Previti Umberto ed altri e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 237 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.
Visti gli atti di Costituzione di Previti Umberto ed altri e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Renato Scognamiglio, per Previti Umberto ed altri,
l'avv. Arturo Pittoni, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento civile vertente tra Umberto Previti,
Francesco Spaccamela, Giulio Borghetti, Luigi Ripamenti, Enzo De
Sanctis, Enrico Perfetti, Ercole Perfetti, Giuseppe Spataro e Giovanni
Battista Russo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il
tribunale di Roma, con ordinanza del 10 aprile 1972, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 6, lettere a e b, della
legge 18 marzo 1968, n. 238 (nuovi termini per l'emanazione dei
provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e
norme integrative della medesima), 1 e 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria) e 9, 11 e 13 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale), per la parte in cui tali norme
escludono dal beneficio della cosiddetta pensione "retributiva" i
lavoratori pensionati anteriormente al 1 maggio 1968.
Davanti al tribunale, gli attori, i quali tutti erano stati ammessi
al godimento della pensione di vecchiaia in data anteriore al 1 maggio
1968, avevano chiesto la condanna dell'INPS a riliquidare le loro
pensioni dal 1 maggio 1968, dal 1 gennaio 1969 e dal 1 gennaio 1976 in
misura pari rispettivamente al 65 per cento, al 74 per cento ed all'80
per cento della retribuzione da ciascuno di essi percepita nell'ultimo
periodo di attività lavorativa, e preliminarmente avevano eccepito che
fossero in contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione,
le norme di cui alla denuncia del tribunale (ma non anche l'art. 9
della legge n. 153 del 1969), nonché l'art. 39 lett. i della legge 21
luglio 1965, n. 903; e l'INPS aveva dichiarato di rimettersi alle
determinazioni del tribunale in ordine alla proposta eccezione.
Per il tribunale la questione era "indubbiamente rilevante",
giacché il giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla
risoluzione di essa, ed appariva non manifestamente infondata.
A suo avviso, dalla legge n. 903 del 1965, dalla legge n. 238 del
1968, dal d.P.R. n. 488 del 1968 e dalla legge n. 153 del 1969 emergeva
"l'esistenza di una disciplina legislativa differenziata per la
liquidazione pensionistica basata esclusivamente sulla data del
pensionamento": ed infatti "la pensione conseguita a parità di
retribuzione e di anzianità di servizio, presenta delle notevoli
disparità tra i pensionati in data successiva al 30 aprile 1968 e
quelli liquidati in precedenza".
Sarebbe perciò violato il principio di uguaglianza.
Inoltre, le norme recentemente introdotte, che fissano un
ragguaglio della entità della pensione alla retribuzione media annua
pensionabile dell'ultimo periodo di attività, esprimerebbero una
valutazione di congruità del risultato di tale ragguaglio alle
esigenze di vita dei pensionati; e conseguentemente, coloro che sono
stati liquidati in data anteriore al 1 maggio 1968 si troverebbero a
godere di un trattamento pensionistico non corrispondente a tale
valutazione di congruità.
Pertanto, le nuove norme, per la parte in cui escludono quei
pensionati dal loro campo di operatività, sembrerebbero non rispettare
i principi costituzionali della adeguatezza e sufficienza della
pensione di vecchiaia in specie (art. 38, comma secondo) e della
retribuzione in genere (art. 36), e quindi anche il principio più
generale di tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni"
di cui all'art. 35.
2. - Davanti a questa Corte, dopo che l'ordinanza era stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata (nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1972), si costituivano le parti private
e precisamente il Previti e gli altri attori a mezzo del prof. avv.
Renato Scognamiglio e l'INPS difeso dagli avvocati Arturo Pittoni e
Luigi Maresca. Spiegava intervento, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri.
a) Il Previti e gli altri pensionati chiedevano che la Corte
volesse dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme
denunziate.
Con l'atto di Costituzione, richiamata la normativa vigente in
materia, osservavano che il trattamento di pensione risulta
sensibilmente differenziato sulla sola ed inadeguata base della data
del pensionamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e che
inoltre sono poste in violazione degli artt. 38, 36 e 35 della stessa
Carta le norme relative al trattamento pensionistico dei liquidati
anteriormente al 1 maggio 1968, in quanto codesto trattamento è
inferiore a quello che risulta dalla recente legislazione la quale
fissa un ragguaglio della misura della pensione alla retribuzione media
annua e per ciò esprime una valutazione di adeguatezza o congruità
del nuovo trattamento alle esigenze di vita dei pensionati.
b) L'INPS, con le deduzioni, chiedeva alla Corte di provvedere come
di giustizia sulla questione.
Per altro, sosteneva la tesi secondo cui le denunce di
illegittimità costituzionale non fossero fondate.
In particolare, riteneva che con le nuove norme in materia
pensionistica, il legislatore non avesse violato l'art. 3 della
Costituzione, ed anzi nel suo operato si fosse costantemente ispirato
al relativo principio ed osservava che con una indiscriminata ed
assurda introduzione del sistema retributivo, a ripartizione, si
sarebbe determinato un sommovimento dell'intero ordinamento
previdenziale, che avrebbe potuto essere tanto più grave quanto più
ingiustificato. Ed infatti per un gran numero di pensionati con
decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, la pensione riliquidata su base
retributiva sarebbe stata non superiore se non addirittura inferiore a
quella contributiva di cui erano in godimento, maggiorata ai sensi del
d.P.R. n. 488 del 1968 e della legge n. 153 del 1969.
Escludeva del pari che potessero dirsi violate le disposizioni di
cui agli artt. 35, 36 e 38 della Costituzione. Il preteso contrasto con
l'art. 35 sarebbe concettualmente inammissibile e materialmente
impossibile, perché il primo comma di esso avrebbe carattere
chiaramente programmatico e, comunque, non potrebbe certo riguardare i
trattamenti pensionistici dal momento che sancisce la tutela del lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni e cioè la tutela della
prestazione lavorativa durante il suo espletamento.
L'art. 36, comma primo, poi avrebbe, in parte, contenuto
programmatico e comunque non riguarderebbe i trattamenti pensionistici;
e quand'anche dovesse partecipare del carattere retributivo, potrebbe
dirsi violato solo da norme che disponessero la perdita totale o la
riduzione della pensione ad una misura insufficiente alle esigenze di
vita (e ciò non ricorrerebbe nella specie).
Infine, il secondo comma dell'art. 38 riguarda la previsione dei
mezzi, ma non incide sul quantum delle prestazioni. Ed il precetto
costituzionale sarebbe soddisfatto dalla normativa esistente: esso non
garantisce in ogni situazione di bisogno derivante dagli eventi da esso
stesso indicati, il diritto a prestazioni previdenziali (e per ciò non
può dirsi costituzionalmente illegittima una norma che, ricorrendo
date condizioni, non riconosce il diritto alla prestazione), e tanto
meno garantisce un determinato ammontare delle prestazioni.
c) Il Presidente del Consiglio dei ministri, con l'atto di
intervento e deduzioni, concludeva per l'infondatezza della questione.
Messo in evidenza che la revisione degli ordinamenti pensionistici
aveva comportato uno sforzo finanziario imponente che non poteva non
essere affrontato con gradualità (siccome è avvenuto), l'Avvocatura
dello Stato rilevava che la lamentata diversità di trattamento andava
posta in relazione ad una situazione che si verifica quale normale
conseguenza della successione di leggi nel tempo, e che non ricorreva
una ingiustificata differenziazione di situazioni identiche, atteso che
queste, sul piano dei diritti, erano sorte sotto l'impero di leggi
diverse e erano collegate quindi a diversi sistemi ed a diversi
meccanismi contributivi.
D'altro canto, a proposito dell'asserita violazione dell'art. 38,
non si può dire - aggiungeva l'Avvocatura - che per i pensionati
liquidati anteriormente al 1 maggio 1968 non sia stata effettuata dal
legislatore una valutazione di congruità della misura delle pensioni:
c'è, anzi, da rilevare che all'esito di siffatta valutazione, sono
stati disposti degli aumenti (il primo fisso ed il secondo
percentuale). Comunque sarebbe stato assicurato un minimo, atto al
soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore, e la valutazione
di congruità in tal senso fatta rientra nella discrezionalità del
legislatore.
L'art. 38, e così pure gli artt. 35 e 36, per ciò, non sarebbero
stati violati dalle norme in questione che fanno sì che la pensione di
vecchiaia anche con i detti aumenti assolva la sua funzione alimentare,
assicurando agli assistiti una prestazione (ritenuta discrezionalmente
dal legislatore) sufficiente a fronteggiare le loro primarie esigenze
di vita.
3. - Depositavano memorie, insistendo nelle rispettive richieste,
il Previti e gli altri pensionati, e l'INPS.
a) I primi, a svolgimento delle loro ragioni, anzitutto mettevano
in evidenza, considerandola come pacifica in atti, la disparità di
trattamento che con le norme denunciate sarebbe stata creata tra i
pensionati liquidati anteriormente al 1 maggio 1968 e quelli liquidati
successivamente a tale data, ed al riguardo precisavano che il nuovo
sistema, soltanto, consente di liquidare un assegno pensionistico
tendenzialmente idoneo a soddisfare le esigenze di vita dei lavoratori
anziani e dei familiari rimasti a loro carico, in ossequio agli artt.
38, comma secondo, e 36, comma primo, della Costituzione, e che
l'attuazione di una correlazione tra tali articoli non si è avuta con
l'attribuzione di aumenti fissi o in percentuale all'ammontare delle
pensioni, liquidate tuttavia con il criterio inadeguato, ed ormai
abbandonato dalla legge, che ha riguardo all'entità dei contributi
versati.
Sarebbero quindi in contrasto con le norme costituzionali invocate
"le disposizioni legislative che mantengono il sistema della pensione
contributiva nei confronti di coloro che, per la più antica decorrenza
del diritto, e del possesso dei relativi requisiti, vantano un titolo
uguale, se non superiore al nuovo trattamento.
In particolare, secondo la difesa dei pensionati, sarebbe anzitutto
violato il principio in forza del quale si tende alla realizzazione
della parità sostanziale di trattamento e che opera anche ed
eventualmente come fattore di sviluppo dell'ordinamento giuridico,
specie sul terreno sociale.
Nella specie, "la diversità di trattamento si coglie sul punto
determinante, e già rilevato, che ai pensionati in epoca anteriore al
1 maggio 1968 rimane applicato il sistema della pensione cosiddetta
contributiva, diametralmente opposto a quello, instaurato dalla nuova
legge, della pensione retributiva".
In contrario non vale, perché resistito dall'evidenza e ad ogni
modo riferibile a casi marginali, del tutto anomali, il rilievo
dell'INPS secondo cui per un gran numero di pensionati la pensione
riliquidata su base retributiva non sarebbe superiore o addiritttura
potrebbe essere inferiore a quella contributiva, maggiorata in base
alle recenti disposizioni.
E non c'è (e d'altra parte né l'INPS né l'Avvocatura dello Stato
indicano) alcun elemento che valga a dare una base razionale alla
notata differenza di trattamento.
L'unico elemento di differenziazione è offerto dalla data del
pensionamento, anteriore o successivo al 1 maggio 1968, ma non vale a
fare apparire differenti le due situazioni dei pensionati.
Né si può dire che la disparità di trattamento sia un effetto
inevitabile della successione nel tempo di leggi diverse. Il
legislatore, infatti, si è orientato nel senso di escludere
dall'applicazione della legge i diritti maturati fino ad una certa
data; e ciò non è giusto né può essere consentito. E invece la
nuova disciplina si sarebbe dovuta applicare a tutti i pensionati, e
per l'avvenire e non già per un'epoca o in un'epoca antecedente alla
sua entrata in vigore.
E neppure l'elemento cronologico può costituire una base adeguata,
sull'assunto di effettive o supposte difficoltà di carattere pratico o
anche finanziario, potendo l'INPS nel tempo occorrente procedere alla
riliquidazione delle pensioni ed implicando, l'estensione dei nuovi
criteri a detta riliquidazione delle pensioni contributive, uno sforzo
di dimensioni relativamente ben ridotte.
D'altra parte nella sua attuazione il principio d'uguaglianza non
può dipendere da ostacoli di carattere pratico ed economico che
altrimenti imporrebbero limiti alla sua effettività.
Senza dire, infine, che se ciò fosse consentito, l'azione dello
Stato e dell'INPS, per fini sociali e a vantaggio di tutti i cittadini,
si svolgerebbe proprio a scapito di una categoria di essi (i pensionati
più anziani) più di ogni altra meritevole e bisognosa di protezione.
La difesa dei pensionati sosteneva ancora che le norme denunciate
fossero in contrasto con gli artt. 38, comma secondo, 36, comma primo,
e 35 della Costituzione.
Posto che il secondo comma dell'art. 38 in sé e raffrontato al
primo comma dello stesso articolo, fissa una direttiva giuridicamente
vincolante per il legislatore ordinario, per cui ai lavoratori debbono
essere forniti mezzi adeguati alle esigenze di vita, e che
l'adeguatezza si riferisce strettamente e solo in concreto può
misurarsi, al livello retributivo dagli stessi lavoratori raggiunto
nell'ultima fase di vita attiva (di modo che si istituisce un'intima,
quanto significativa, correlazione tra l'art. 38 e l'art. 36 della
Costituzione); e che tali ragioni e rilievi sono condivisi dalla
dottrina dominante e convalidati dalle decisioni di questa Corte; deve
riconoscersi, secondo la difesa dei pensionati, che è la stessa legge
a valutare la pensione, commisurata all'ultima retribuzione media, come
quella soltanto adeguata alle esigenze di vita dei lavoratori e che
quindi è costituzionalmente illegittima la conservazione della
pensione contributiva ai pensionati anteriori al 1 maggio 1968.
Non vale sostenere (come fa l'Avvocatura dello Stato) che per
escludere l'illegittimità costituzionale basti che sia assicurato un
minimo, atto al soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore e
che la relativa valutazione di congruità rientri per intero nella
discrezionalità del legislatore, perché ai lavoratori la Costituzione
garantisce mezzi adeguati alle esigenze di vita e che, nella specie, la
valutazione di congruità è stata fatta con riferimento alla pensione
retributiva e non può essere rinnegata nei confronti di quella
contributiva.
Né reggono le affermazioni dell'INPS che solo in caso di perdita
totale della pensione o di riduzione di essa ad una misura
insufficiente alle esigenze di vita, si avrebbe violazione del precetto
costituzionale (art. 38, comma secondo e 36, comma Primo) e che l'art.
38 non incide sul quantum delle prestazioni. Se si ammette che la
pensione abbia carattere in parte retributivo, infatti, non può dirsi
che la previsione di un qualsiasi livello di pensione sia legittima; e
d'altra parte, non possono non essere tenuti distinti, ad evitare
equivoci, due punti, che il diritto alle prestazioni previdenziali
rimane subordinato alle condizioni e requisiti di legge, e che lo
stesso diritto deve essere attuato in modo da garantire ai lavoratori
mezzi adeguati di vita.
La difesa dei pensionati, infine, concludeva nel senso che "le
disposizioni di legge in questione, per il trattamento che riservano ad
una categoria soltanto dei pensionati, trasgrediscono ai principi di
cui agli artt. 38 e 36 citati"; e che "tale trasgressione, in base alla
innegabile connessione dei relativi principi, si risolve in quella
conseguenziale del principio di eguaglianza".
b) Con la memoria l'INPS sottolineava che dalle norme denunciate
risulta non una disparità di trattamento, bensì e soltanto una
diversità di trattamento quale normale e logica conseguenza della
successione di leggi nel tempo.
Escluso che il principio di eguaglianza possa dirsi violato in
presenza di trattamenti diversi in dipendenza della successione di
leggi nel tempo, negava che nella fattispecie in esame si potesse
parlare di ingiustificata disparità di trattamento per situazioni
identiche, essendosi i diritti di coloro che hanno ottenuto la pensione
con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e di coloro che invece
l'hanno ottenuta con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, "maturati
sotto l'impero di leggi diverse, regolanti la materia in base a sistemi
pensionistici diversi" (il "contributivo a ripartizione" e il
"retributivo a ripartizione").
Le norme in questione, ad avviso della difesa dell'INPS, non
sembrano essere in contrasto neppure con gli artt. 35, 36 e 38 della
Costituzione, oltre che per quanto già osservato con le deduzioni,
perché:
- anzitutto, le pensioni per invalidità e vecchiaia rispondono al
criterio a che venga garantito un minimo destinato a fronteggiare le
primarie necessità degli assistiti, ed i minimi di pensione sono
uguali per tutti i pensionati;
- in secondo luogo, perché una valutazione di congruità delle
pensioni è stata effettuata dal legislatore anche in riferimento a
quelle liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e si sono
per ciò avuti gli aumenti di cui al d.P.R. n. 488 del 1968, alla legge
n. 153 del 1969 ed al d.l. n. 267 del 1972 convertito con modificazioni
nella legge n. 485 del 1972 (2.400 + 10% + 10% come minimo); perché in
alcuni casi è stata ammessa la riliquidazione secondo il nuovo
sistema; e perché quindi questa uniformità di disciplina è stata
determinata dall'esigenza di evitare, in concreto, che tra le due
categorie di pensionati più volte citate, vi potesse essere effettiva
disparità di trattamento;
- ed in terzo luogo e conclusivamente, perché questa valutazione
di congruità, operata dal legislatore, sfugge ad ogni sindacato in
sede di legittimità costituzionale.
4. - All'udienza del 30 maggio 1973 l'avv. Renato Scognamiglio per
il Previti e gli altri pensionati, illustrando le argomentazioni già
svolte negli atti scritti concludeva chiedendo che la sollevata
questione fosse dichiarata fondata. L'avv. Arturo Pittoni, per l'INPS e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri concludevano, invece, per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
ritiene che siano in contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 38 della
Costituzione, gli artt. 6, lettere a e b, della legge 18 marzo 1968, n.
238 (nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art.
39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della
medesima), 1 e 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria) e 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), nella parte in cui le relative norme "escludono dal
beneficio della cosiddetta pensione "retributiva" i lavoratori
pensionati anteriormente al 1 maggio 1968".
2. - Secondo il giudice a quo dalle indicate norme emergerebbe
"l'esistenza di una disciplina legislativa differenziata per la
liquidazione pensionistica basata esclusivamente sulla data del
pensionamento", ed in base a tale disciplina, a parità di retribuzione
e di anzianità di servizio, sarebbero notevolmente differenti le
pensioni di coloro che siano stati liquidati in data anteriore al 1
maggio 1968 e di coloro che le abbiano conseguite o le conseguano a
decorrere da epoca successiva al 30 aprile di quell'anno.
Tale diversità di disciplina non sarebbe conforme al principio di
eguaglianza, secondo cui deve essere garantita parità di trattamento a
parità di situazioni.
Inoltre le norme recentemente introdotte, che fissano un ragguaglio
della entità della pensione alla retribuzione media annua pensionabile
dell'ultimo periodo di attività, esprimerebbero una valutazione di
congruità del risultato di tale ragguaglio alle esigenze di vita dei
pensionati, e conseguentemente coloro che sono stati liquidati in data
anteriore al 1 maggio 1968 si troverebbero a godere di un trattamento
pensionistico non corrispondente a tale valutazione di congruità.
Le nuove norme, per la parte in cui escludono questi ultimi
pensionati dal loro campo di operatività sembrerebbero pertanto non
rispettare i principi costituzionali della adeguatezza e sufficienza
della pensione di vecchiaia in specie (art. 38, comma secondo) e della
retribuzione in genere (art. 36) e quindi anche il principio più
generale di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni di
cui all'art. 35.
3. - La denuncia di illegittimità costituzionale di cui si
tratta, pur essendo vari i profili sotto i quali è prospettata, si
basa essenzialmente sulla circostanza che dall'applicazione delle nuove
norme, e cioè di quelle dettate per gli iscritti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che
avrebbero acquistato il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere
da una data posteriore al 30 aprile 1968, sono esclusi coloro che
avevano conseguito tale pensione da epoca anteriore al 1 maggio di
quell'anno.
Circa codesto punto, in via del tutto preliminare, però, non si
può fare a meno di rilevare, anche se la constatazione è affatto
ovvia, che per i pensionati da ultimo indicati non c'è solo
l'implicita esclusione di disciplina di cui alla denuncia, ma vige la
normativa risultante dalle leggi che in passato hanno regolato la
materia, con le modifiche ed aggiunte introdotte con le leggi del 1968
nonché con quelle successive.
Ed allora, in sede di interpretazione dell'ordinanza di rimessione,
i termini della questione vanno convenientemente precisati nel senso
che questa Corte è chiamata ad accertare se è conforme a Costituzione
(artt. 3, 35, 36 e 38), che i titolari di pensione di vecchiaia siano
ammessi a godere di un trattamento differente a seconda che le relative
prestazioni siano state o siano liquidate con decorrenza anteriore al 1
maggio 1968 ovvero successiva al 30 aprile dello stesso anno.
4. - Con l'ordinanza di rimessione vengono indicate le norme che,
secondo il tribunale di Roma, danno vita all'anzidetta disciplina
differenziata per le dette due categorie di iscritti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Dopo che con la legge 21 luglio 1965, n. 903, il Governo era stato
delegato ad emanare, tra le altre norme intese "a migliorare
gradualmente, l'attuale rapporto tra salari, anzianità di lavoro e
livelli di pensione e attuare il conseguente equilibrio contributivo,
in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa
e di contribuzione una pensione collegata all'80 per cento della
retribuzione media dell'ultimo triennio" (art. 39, lett. i), e a tale
delega non era stata però data esecuzione, sono intervenuti altri
provvedimenti legislativi che hanno innovato il precedente sistema.
Con la legge n. 238 e con il d.P.R. n. 488 del 1968, per le
pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza posteriore al 30
aprile 1968, è stato previsto un rapporto in percentuale tra la
pensione e la retribuzione graduato in modo tale da consentire, con il
massimo di servizio pensionabile, l'aliquota del 65 per cento; ed
infine (e prima che fosse emessa l'ordinanza de qua) si è avuta la
legge n. 153 del 1969 che ha aumentato la misura massima della
percentuale di commisurazione dal 65 per cento al 74 e all'80 per
cento, rispettivamente per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre
1968 ed il 31 dicembre 1975.
Da tale disciplina sono rimasti esclusi i pensionati che avevano
conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia da data anteriore
al 1 maggio 1968.
Per costoro, ammessi al godimento della pensione contributiva
giusta le precedenti leggi (che non venivano abrogate), le nuove norme
hanno previsto, dal 1 maggio 1968, un aumento della pensione di lire
2.400 mensili (art. 6, lett. a della legge n. 238 e art. 1 del d.P.R.
n. 488 del 1968) e dal 1 gennaio 1969 un ulteriore aumento del
trattamento goduto nella misura del 10 per cento.
Tali essendo, all'atto in cui il giudice a quo ha sollevato la
questione, le linee essenziali della disciplina legislativa della
materia di cui si tratta (le quali per altro meritano d'essere
ulteriormente precisate), ricorre certamente la già ammessa diversità
di trattamento giuridico per le due indicate categorie di pensionati.
Ma da ciò non può dedursi che sia fondata la questione così come
essa è prospettata a questa Corte.
5. - Senza dover risalire più oltre nel tempo e considerando
l'evoluzione che la legislazione in materia ha subito dal 1968 ad oggi
e la diretta incidenza che le relative norme sono destinate ad avere
anche sui rapporti in corso o che verranno ad esistenza nei prossimi
anni, è consentito individuare un disegno di politica legislativa, che
ha trovato e trova attuazione.
Accanto alle norme legislative sopra ricordate, se ne sono avute
altre con cui sono stati aumentati gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
sono stati modificati i criteri per la determinazione della
retribuzione annua pensionabile da tenere a base per il calcolo della
pensione retributiva; ed è stata introdotta la perequazione automatica
delle pensioni (realizzata dal 1 gennaio del 1971, del 1972 e del 1973,
con i relativi decreti ministeriali); ed infine sono intervenute le
norme (d.l. 30 giugno 1972, n. 267 e legge 11 agosto 1972, n. 485) che
per le pensioni aventi decorrenza da data anteriore al 1 maggio 1968,
hanno previsto, dal 1 gennaio 1972, un ulteriore aumento percentuale,
la cui misura è stata collegata alla data di decorrenza della pensione
con un massimo del 50 per cento per le pensioni anteriori al 1952 e con
minimo del 10 per cento per quelle liquidate nel periodo dal 1 gennaio
1967 al 30 aprile 1968.
Ora tutto ciò mette in evidenza che il legislatore viene a dare
esecuzione alla volontà di riforma o di revisione sul piano
qualitativo e quantitativo, del sistema previdenziale, con evidente
gradualità. Questa si coglie nel passaggio dal criterio contributivo a
quello retributivo (solo che si tenga al riguardo conto delle norme di
attuazione poste, tra l'altro, con l'art. 14, comma primo, del d.P.R.
n. 488 del 1968 circa l'opzione per la pensione contributiva da
esercitarsi entro il 31 luglio 1976, secondo l'art. 54, comma primo,
della legge n. 153 del 1969 ed il d.P.R. 31 dicembre 1971; e con gli
artt. 11, penultimo comma, e 13, comma primo, della legge n. 153 del
1969) ed anche e soprattutto nell'ambito di ciascuno dei due sistemi.
La gradualità si presenta come modo di essere necessario e
internamente coerente del fenomeno visto nel suo pratico atteggiarsi, e
appare come caratteristica del pari necessaria e comunque compatibile
del fenomeno stesso nella sua rilevanza costituzionale.
È del tutto evidente come la modifica del sistema pensionistico
non avrebbe potuto essere compiuta né uno actu né in un solo momento,
e che essa invece richiede e comporta, siccome nella specie è
avvenuto, una pluralità di atti ed una successione di tempi.
D'altra parte, ed è questo il profilo che nell'attuale sede
maggiormente interessa, l'art. 38, comma secondo, della Costituzione,
in forza del quale "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattie, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria", si presenta quale disposizione speciale il cui esame
assorbe quello dei profili sia dell'art. 35, che, come la Corte ha
osservato in altre occasioni, con il suo primo comma si limita a
stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni
comprese nel titolo III della parte prima della Costituzione (sent. n.
10 del 1970), e sia dell'art. 36 che, come precisa lo stesso giudice a
quo, esprime il criterio generale dell'adeguatezza e sufficienza della
retribuzione in genere. E tale disposizione speciale, ispirata a
criteri di solidarietà sociale, impone che in caso di eventi, i quali
incidono sfavorevolmente sulla attività lavorativa, siano ai
lavoratori interessati assicurate possibilità atte a garantire la
soddisfazione delle loro esigenze di vita.
Al legislatore ordinario spetta ed è riservato il compito di
determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita
dei lavoratori e delle effettive disponibilità finanziarie,
l'ammontare delle prestazioni e di modificarne la misura allo scopo di
rendere sempre attuale e costante il rapporto tra i termini che
dovessero subire variazioni.
E lo stesso art. 38, comma secondo, indica altresì al legislatore
la via da seguire perché i fini di solidarietà sociale per la cui
tutela è stato dettato dal Costituente, siano in concreto sempre
meglio e di più perseguiti.
Ed ecco, quindi, che la gradualità nell'attuazione del precetto in
esame, appare, come si è detto, caratteristica necessaria e nel
contempo compatibile con le esigenze e gli interessi costituzionalmente
garantiti.
6. - Riguardate alla luce delle considerazioni che precedono le
norme oggetto della denuncia, deve escludersi che le stesse siano in
contrasto con gli artt. 38, comma secondo, e 3 della Costituzione.
Non può essere condivisa la tesi del tribunale di Roma, secondo
cui le norme istitutive della pensione-retribuzione, esprimono una
valutazione di congruità alle esigenze di vita della prestazione così
determinata e che per ciò il trattamento pensionistico previsto per
coloro che siano stati liquidati con decorrenza anteriore al 1 maggio
1968, non sia corrispondente a tale valutazione di congruità.
L'adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori, dei mezzi ad
essi spettanti non è né assoluta né esclusiva di prestazioni aventi
un dato ammontare o determinate con un dato criterio, per cui, a
proposito della pensione di vecchiaia, ammesso che sia adeguata quella
collegata con la retribuzione, non cessa di essere tale anche la
pensione contributiva.
Ed egualmente, mettendosi a raffronto, sempre a proposito della
pensione per la vecchiaia, codesti due metodi di determinazione, non se
ne può inferire l'esistenza di una ingiustificata disparità di
disciplina: alle più volte indicate due categorie di pensionati,
infatti, sono riservati trattamenti che, pur nella loro diversità,
rispondono alla logica dell'intero sistema previdenziale e assicurativo
e delle corrispondenti normative, e soprattutto risultano dal rispetto
dell'esigenza di gradualità sopra messa in rilievo.
Con ciò, non si vuole affermare che le norme in atto vigenti in
materia garantiscono appieno il conseguimento degli scopi voluti
dall'art. 38, comma secondo; che anzi la Corte esprime l'auspicio che
l'attuale sistema, con il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e
la più equilibrata destinazione degli stessi, venga ulteriormente
potenziato per la realizzazione di una più ampia ed effettiva
sicurezza sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, lettere a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238 (nuovi
termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima), 1 e
5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) e 9,
11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), questione
sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione
dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte