Sentenza n. 128/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 1951d.P.R. 43/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice
civile in relazione agli artt. 1951 stesso codice e 38 e 56 del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 18
maggio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente
tra la s.p.a. Comei - Compagnia Mercantile Internazionale e la Soc.
Coop. a.r.l. Cattolica di assicurazioni, iscritta al n. 517 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla s.p.a. Comei,
Compagnia Mercantile Internazionale, contro la Società Cattolica di
Assicurazione per sentire dichiarare l'insussistenza nei propri
confronti del diritto di tale società di ripetere l'importo di
diritti doganali relativi a merce presentata per conto di essa Comei
alla Dogana dalla Tekna Spedizioni s.p.a., per il pagamento dei quali
quest'ultima aveva stipulato con la Società Cattolica di
Assicurazioni una polizza fideiussoria ai sensi degli artt. 78 e 79
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), il Tribunale di
Milano, con ordinanza del 18 maggio 1989, ha sollevato "questione di
legittimità costituzionale degli (recte: dell') art. 1936 cod.civ.
in relazione agli artt. 1951 cod.civ., 38 e 56 legge doganale secondo
la costante interpretazione ad essi data dalla Corte di cassazione
con riferimento alle fideiussioni doganali, per possibile contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione".
Ad avviso del giudice remittente, le norme denunciate interpretate
nel senso che "l'unicità dell'obbligazione garantita consente al
fideiussore che l'abbia adempiuta, di rivolgersi indifferentemente a
uno qualunque dei coobbligati solidali, indipendentemente dalla
conoscenza che egli abbia della prestata fideiussione e anche se essa
sia stata prestata in forza di un contratto stipulato con uno solo
dei coobbligati nell'interesse di lui e verso corrispettivo" -
determinano "una ingiustificata disparità di trattamento tra
obbligato singolare e obbligato solidale, nonché tra obbligati
solidali: e ciò perché, mentre nel caso di unico obbligato
principale, questi non può subire pregiudizi della fideiussione
anche se la ignora", dovendo in ogni caso, il fideiussore avvertirlo
prima di pagare, in modo che egli possa tutelarsi (art. 1952
cod.civ.), invece nel caso di coobbligati solidali, come quello di
specie, quando il contratto di fideiussione sia stato stipulato da
uno solo di essi "il condebitore estraneo al contratto, ignaro della
prestata fideiussione, non ha diritto di essere avvertito dal
fideiussore prima di pagare, in quanto egli nel contratto non è
considerato debitore principale". Il condebitore ignaro si trova
così esposto "all'ingiusta conseguenza di dover subire l'efficacia
di un contratto stipulato da altri in suo danno", e quindi al rischio
di dover pagare due volte (come accadrebbe nella specie) il medesimo
debito".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata.
L'inammissibilità è dedotta sul riflesso che il giudice a quo
non avrebbe precisato alcune circostanze di fatto inerenti al
giudizio di rilevanza della questione.
Nel merito l'Avvocatura nega la pretesa disparità di trattamento
rilevando che "sia nel caso di debitore principale singolo (art. 1950
cod.civ.), sia nel caso di più debitori principali obbligati tra di
loro in solido (art. 1951), la legge assicura al fideiussore il
diritto di regresso, anche ove il debitore principale o i debitori
principali non siano consapevoli della prestata fideiussione".
Si fa osservare inoltre che il proprietario- importatore, il quale
si avvale di uno spedizioniere per il compimento delle operazioni
doganali, deve sapere che tali operazioni sono compiute normalmente
con facoltà di pagamento periodico e/o differito dei diritti
doganali, la cui concessione è subordinata alla prestazione di una
congrua cauzione, di solito adempiuta sotto forma di cauzione
fideiussoria. È quindi difficile immaginare che egli possa non
essere a conoscenza della fideiussione stipulata dallo spedizioniere.
Infine l'Avvocatura rileva che il versamento a mani dello
spedizioniere, da parte del proprietario-importatore, della somma
occorrente per pagare i diritti doganali non equivale a pagamento del
debito verso la dogana, sicché non si può dire che l'azione del
fideiussore, in via di regresso o di surroga, costringe il
proprietario a pagare due volte il medesimo debito. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano mette in dubbio la legittimità
costituzionale degli artt. 1936 e 1951 cod.civ., con riferimento agli
artt. 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), in
quanto interpretati dalla giurisprudenza costante della Cassazione
nel senso che, ove lo spedizioniere doganale compia le operazioni di
sdoganamento, per conto dell'importatore-proprietario, in regime di
pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali garantito da
una polizza fideiussoria, la società assicuratrice ha diritto di
ripetere ciò che ha pagato dal proprietario delle merci, sebbene
questi non fosse consapevole della prestata fideiussione e non fosse
stato avvertito della richiesta di pagamento rivolta
dall'amministrazione doganale al fideiussore. Alla stregua di tale
interpretazione, le norme denunciate assumerebbero, ad avviso del
giudice a quo, profili contrastanti col principio di eguaglianza e
col diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.).
2. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di
inammissibilità opposte dall'Avvocatura dello Stato, secondo la
quale il giudice remittente non avrebbe precisato alcune circostanze
importanti per la valutazione di rilevanza della questione. Si
obietta anzitutto che l'ordinanza di rimessione non chiarisce se nel
contratto di fideiussione stipulato dallo spedizioniere sia fatta
espressa menzione del proprietario delle merci importate. Ma che tale
menzione debba essere inserita nella polizza risulta dall'art. 13,
par. 2 delle Istruzioni diramate dal Ministero delle Finanze, con
circolare n. 253 del 24 marzo 1970, per l'applicazione del d.P.R. 2
febbraio 1970, n. 62, dove si dispone che "nei casi in cui il conto
di debito è intestato all'intermediario (casa di spedizioni, impresa
di trasporto), l'impegno del garante deve essere riferito ai diritti
doganali dovuti dai proprietari delle merci sdoganate dalla Ditta
stipulante e ammesse al beneficio del pagamento periodico e/o
differito di cui agli artt. 78, 79 e 80 del testo unico approvato con
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43".
Altri due rilievi non sono pertinenti. Dall'ordinanza risulta che
l'importatore ha adempiuto tempestivamente l'obbligazione di
anticipare allo spedizioniere le somme necessarie per il pagamento
dei diritti doganali, ma la stessa Avvocatura osserva più avanti che
tale circostanza, in quanto non comporta per se sola liberazione
dell'importatore dal debito verso la dogana, è irrilevante nei
rapporti tra importatore e fideiussore, ai quali inerisce la
sollevata questione di costituzionalità. Risulta altresì che
l'intervento solutorio della società assicuratrice è stato
originato dal fatto che lo spedizioniere non ha provveduto a versare
alla dogana le somme anticipate dall'importatore per il pagamento dei
diritti doganali.
3. - La questione non è fondata.
Occorre premettere: a) ai sensi degli artt. 38 e 56, secondo
comma, della legge doganale obbligato al pagamento dell'imposta
doganale è in ogni caso il proprietario delle merci importate; b) lo
spedizioniere, presentatore della merce in dogana in regime di
pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati (annotati in
un "conto di debito" a lui intestato), assume responsabilità
solidale, e tale responsabilità è stata nella specie esplicitamente
riconosciuta dallo spedizioniere Tekna nelle dichiarazioni di
importazione presentate in data 29 settembre 1986 e 7 ottobre 1986
per conto dell'importatrice Comei (c.d. bolle doganali, richiamate
nell'ordinanza di rimessione); c) nella polizza fideiussoria per il
cauzionamento dei diritti doganali, stipulata in data 7 marzo 1986
dallo spedizioniere con la società assicuratrice, la garanzia è
riferita sia al "pagamento dei diritti doganali, delle spese e delle
ammende che fossero dovute dalla Ditta Tekna Spedizioni s.p.a.", sia
al "pagamento dei diritti doganali dovuti dai proprietari delle merci
sdoganate dalla Ditta stipulante".
Ne consegue, secondo la giurisprudenza consolidata dalla
Cassazione, l'applicabilità dell'art. 1951 cod.civ., a mente del
quale, nel caso di coobbligati solidali, "il fideiussore che ha
garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere
integralmente ciò che ha pagato". Non importa che uno dei
coobbligati (il proprietario delle merci) non fosse consapevole della
fideiussione stipulata dall'altro, la fideiussione essendo efficace
anche se il debitore garantito non ne ha conoscenza (artt. 1936 e
1950, primo comma, cod.civ.). Nemmeno importa che nella polizza
fideiussoria - stipulata dallo spedizioniere per essere ammesso a
compiere le operazioni doganali con pagamento periodico e/o differito
dei relativi diritti - non siano indicati i nomi degli importatori
futuri committenti, ben potendo la fideiussione essere prestata anche
per un'obbligazione futura (art. 1938 cod. civ.), in ordine alla
quale la persona del debitore non sia determinata, ma determinabile.
Ciò posto, il Tribunale di Milano ritiene che nel caso in esame
le norme denunciate del codice civile producano una ingiustificata
disparità di trattamento tra debitore principale singolo e
condebitore solidale, e inversamente, tra coobbligati solidali, una
altrettanto ingiustificata uniformità di trattamento di situazioni
"ontologicamente e giuridicamente molto diverse", pur suscettibili,
ai sensi dell'art. 1293 cod. civ., di diversa regolamentazione.
4. - Sotto entrambi i profili la violazione dell'art. 3 Cost.
deriverebbe da ciò, che - a differenza del debitore principale
singolo, da un lato, e del coobbligato solidale (spedizioniere) che
ha stipulato la polizza fideiussoria dall'altro - "il condebitore
estraneo al contratto, ignaro della prestata fideiussione
(proprietario delle merci) non ha diritto di essere avvertito dal
fideiussore prima di pagare in quanto egli nel contratto non è
considerato debitore principale".
Non si comprende come la supposta esclusione dell'obbligo di
avviso (art. 1952, secondo comma, cod. civ.) nei confronti del
proprietario possa essere imputata all'art. 1936 cod. civ. Che la
fideiussione sia efficace anche se uno dei condebitori garantiti non
ne è a conoscenza, non significa che verso questo coobbligato il
fideiussore non abbia il dovere di dare avviso prima del pagamento.
Del resto, è prassi generalizzata e notoria degli spedizionieri
professionali l'effettuazione delle operazioni di sdoganamento in
regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati, ed
è altrettanto noto che a tale beneficio non si può essere ammessi
se non previa prestazione di una congrua cauzione, generalmente
sostituita da una polizza fideiussoria. Perciò non è facilmente
credibile che l'importatore, quando dà mandato a uno spedizioniere
per lo sdoganamento delle merci, sia all'oscuro della prestata
fideiussione.
Nemmeno l'art. 1951 cod.civ. può essere censurato. O si ritiene,
come si legge nell'ordinanza di rimessione, che "nei contratti di
fideiussione doganale è considerato debitore principale (soltanto)
il soggetto che stipula il contratto e paga il premio", ossia lo
spedizioniere, e allora l'art. 1951 non è applicabile, mancando il
presupposto che il fideiussore abbia garantito per tutti i debitori
obbligati in solido; oppure si ritiene che la fideiussione riguardi
entrambi, spedizioniere e proprietario, come debitori principali, e
allora l'obbligo di avviso di cui all'art. 1952, secondo comma, vale
nei confronti di tutti e due.
Contrariamente all'opinione del giudice a quo, è esatta la
seconda alternativa. La condizione generale di polizza (a stampa),
secondo cui la ditta che stipula il contratto di fideiussione e paga
il premio è considerata "obbligata principale verso
l'amministrazione doganale", è modificata e integrata dalla clausola
(dattiloscritta) aggiunta in conformità delle condizioni richieste
dall'Amministrazione doganale, a tenore della quale la garanzia viene
riferita anche al pagamento dei diritti doganali dovuti dai
proprietari delle merci. In virtù di tale clausola non solo lo
spedizioniere stipulante, ma anche il proprietario delle merci
estraneo al contratto è considerato nella polizza obbligato
principale.
Né si può pensare che verso quest'ultimo l'obbligo di avviso sia
impedito dal fatto che egli non è individuato nella polizza. Il nome
del proprietario viene necessariamente a conoscenza del fideiussore
nel momento in cui l'amministrazione doganale gli chiede il
pagamento, atteso che per determinare la somma dovuta occorre fare
riferimento alle bolle di presentazione della merce intestate
all'importatore, delle quali l'"esemplare per l'importatore" è
rilasciato allo spedizioniere in qualità di suo rappresentante.
5. - Acclarato che entrambi i coobbligati solidali al pagamento
dei diritti doganali, sia lo spedizioniere sia
l'importatore-proprietario delle merci, hanno diritto di essere
avvisati dal fideiussore prima del pagamento, cade anche la censura
delle norme denunciate riferita all'art. 24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 dello
stesso codice, 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte