Sentenza n. 129/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti
individuali); degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori); e dell'art. 345 del codice della navigazione,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 marzo 1973 dal pretore di Messina nel
procedimento civile vertente tra Fucile Giuseppe e la società Tourist
Ferry-Boat, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Martino Alfonso e la
società Aliscafi, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29
agosto 1973
3) ordinanza emessa il 9 aprile 1974 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Ardizzone Maria e la società
Alitalia, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;
4) ordinanza emessa il 3 luglio 1974 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Belvisi Christiane e la Società
Alitalia, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974;
5) ordinanza emessa il 21 giugno 1974 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Parente Silvana e la società
Alitalia, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;
6) ordinanza emessa il 18 ottobre 1974 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Perra Gianna e la società Alitalia,
iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;
7) ordinanza emessa il 30 marzo 1974 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Vissinga Sonia e la società Alitalia,
iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975.
Visti gli atti di costituzione di Ardizzone Maria, di Belvisi
Christiane, di Parente Silvana, di Vissinga Sonia, della società
Tourist Ferry-Boat e della società Alitalia; nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Giorgio Pirani, per Ardizzone Maria e Belvisi
Christiane, gli avvocati Luciano Ventura e Roberto Murgia, per Parente
Silvana, l'avv. Pasquale Nappi, per Vissinga Sonia, l'avv. Giovanni
Piaggio, per la società Tourist Ferry-Boat, gli avvocati Antonio
Sorrentino e Maurizio Marazza, per la società Alitalia, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte d'appello di Napoli e il pretore di Messina, con due
ordinanze emesse rispettivamente il 27 febbraio e il 9 marzo 1973,
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme
relative all'inapplicabilità al personale marittimo dell'istituto del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
In particolare il pretore di Messina denuncia l'art. 345 del codice
della navigazione, nella parte in cui prevede la facoltà dell'armatore
di licenziare ad nutum il personale navigante, in riferimento agli
artt. 3, 4 e 35 Cost.; la Corte d'appello censura l'art. 10 della legge
15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui implicitamente stabilisce
(art. 1) l'inapplicabilità della legge medesima ai prestatori di
lavoro indicati nell'art. 114 del codice della navigazione.
Secondo i giudici in questione, la normativa regolante il contratto
di arruolamento o d'imbarco, la quale prevede un'assoluta
discrezionalità dell'armatore nella risoluzione del rapporto di
lavoro, non può considerarsi abrogata dalle disposizioni della citata
legge n. 604 del 1966, perché quest'ultima si riferisce al contratto
di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal codice civile, come
risulta dagli artt. 1 e 10 e come è confermato dagli artt. 18 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Riconosciuta, pertanto, la vigenza
della disciplina contenuta nel codice della navigazione si dubita della
legittimità costituzionale delle disposizioni denunziate, perché il
diritto costituzionalmente tutelato alla stabilità del rapporto di
lavoro avrebbe trovato attuazione soltanto con la normativa contenuta
nella legge n. 604 del 1966, che, peraltro, risulta inapplicabile nella
specie.
La risultante differenza di trattamento tra i lavoratori delle
imprese naviganti e gli altri sarebbe inoltre priva di fondamento
razionale per quanto riguarda il recesso ad nutum dell'armatore e la
sua facoltà di risoluzione del contratto in ogni tempo e in ogni
luogo, previsti rispettivamente dagli artt. 342 e 345 del codice della
navigazione. Infatti le caratteristiche funzionali del rapporto di
lavoro nautico legate alla finalità della conservazione del patrimonio
navigante e più ancora all'integrità fisica e alla vita delle persone
imbarcate, avrebbero rilevanza soltanto per valutare in concreto una
possibile giusta causa od un giustificato motivo a sostegno del
licenziamento del lavoratore. D'altra parte lo stesso legislatore si
sarebbe già orientato in questo senso con lo Statuto dei lavoratori
che ammetterebbe la piena liceità dello sciopero dei marittimi (art.
35 in relazione all'art. 15) ed in definitiva rimetterebbe
l'applicazione della maggior parte dei principi in esso contenuti alla
contrattazione collettiva, dal che sembrerebbe palesarsi una
sostanziale omogeneità tra il lavoro nautico e quello previsto dal
codice civile.
2. - Questione di legittimità costituzionale della legge n. 604
del 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilità della disciplina
di licenziamento al personale di volo di cui all'art. 732 cod. nav., è
stata sollevata dal pretore e dal tribunale di Roma con ordinanze
emesse il 21 giugno, 3 luglio e 18 ottobre 1974, nel corso dei
procedimenti civili vertenti tra Christiane Belvisi, Silvana Parente,
Gianna Perra e la società Alitalia.
Nelle ordinanze si osserva che se il risvolto pubblicistico del
lavoro degli assistenti di volo giustifica una dilatazione dei poteri
direttivi e disciplinari dell'esercente e del comandante
dell'aeromobile, ciò non vale a dare ragione dell'assoluta
intangibilità e insindacabilità dei licenziamenti disposti senza
giusta causa o giustificato motivo. Giusta causa o giustificato motivo
che nel caso di specie potranno bensì essere sorretti da criteri
normativi di valutazione più rigorosi, ma che non dovrebbero in ogni
caso mancare del tutto.
Né il contratto collettivo di lavoro 27 gennaio 1970 per gli
assistenti di volo dell'Alitalia, ha in qualche modo recepito,
anticipando la previsione del terzo comma dell'art. 35 della legge n.
300 del 1970, i principi in materia di licenziamento di cui alla legge
n. 604 del 1966.
Anzi, secondo il tribunale di Roma, l'art. 35 dello Statuto dei
lavoratori rinviando alla contrattazione collettiva, per quel che
riguarda soltanto i principi dell'art. 18 dello Statuto medesimo,
appronta da un lato una tutela più debole per il personale navigante
(giacché - si osserva - per fare un accordo bisogna essere in due), e
dall'altro tiene ferma l'esclusione dei rapporti di lavoro del
personale di volo dalla diretta applicabilità della legge n. 604 del
1966. Di qui il sospetto in ordine alla legittimità costituzionale
anche degli artt. 18 e 35 dello Statuto dei lavoratori, nelle parti in
discorso.
L'esame di legittimità costituzionale di tutte le norme denunciate
andrebbe fatto anche in relazione ai principi della Costituzione in
ordine al diritto al lavoro, il quale si è concretizzato, secondo
l'ordinanza di rinvio, attraverso la tutela apprestata per gli altri
lavoratori dalle leggi n. 604 del 1966 e 300 del 1970. Importanza
fondamentale in materia assume la conservazione del diritto al posto di
lavoro, che si realizzerebbe in un diritto quasi reale anche in altri
ordinamenti giuridici. Di fronte ad esso, non si potrebbe invocare
nessuna sostanziale specialità del rapporto di lavoro nautico per
escludere tale diritto nell'ambito del rapporto medesimo.
Di converso il pretore di Roma, con la citata ordinanza 3 luglio
1974, ritiene irrilevante la questione, dedotta dalle parti, in ordine
all'art. 35 dello Statuto dei lavoratori, che a suo avviso potrebbe
profilarsi solo ove si affermasse l'applicabilità in generale della
normativa della legge 604 del 1966 al personale navigante, ritenendosi
poi che esso sia escluso dalla tutela fornita dall'art. 18 della legge
300 del 1970 in virtù del citato ultimo comma dell'art. 35. Allo
stato, invece, negandosi l'applicabilità della stessa legge n. 604 del
1966 per i motivi già detti in relazione alle ordinanze del pretore di
Messina e della Corte d'appello di Napoli, occorre in primo luogo
sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge medesima.
3. - Con ordinanza 28 novembre 1973 n. 173 la Corte costituzionale
restituiva al pretore di Roma gli atti del procedimento civile vertente
tra Maria Ardizzone e la società Alitalia, invitandolo a riesaminare
la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 in riferimento all'art. 35,
ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori ed ai contratti collettivi
in materia di navigazione aerea. Secondo la Corte, infatti, il citato
art. 35 rinviava alla contrattazione collettiva l'applicazione dei
principi contenuti nello Statuto dei lavoratori e nella precedente
legge n. 604, da esso presupposta, in materia di licenziamenti del
personale di volo.
Chiedeva pertanto al pretore di valutare, in base ai vigenti
contratti collettivi cui le parti s'erano richiamate, se i principi in
questione fossero stati applicati o meno. Con ordinanza emessa il 9
aprile 1974 il pretore di Roma rimetteva nuovamente gli atti alla Corte
costituzionale, osservando che da un lato l'art. 35 dello Statuto dei
lavoratori, a suo parere, non operava un rinvio alla contrattazione
collettiva per quanto riguarda i principi in materia di licenziamento
contenuti in maniera compiuta ed organica soltanto nella legge n. 604
del 1966, e che comunque il contratto collettivo in questione,
richiamandosi all'accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui
licenziamenti individuali nel settore industriale, faceva propri
pricipi del tutto diversi da quelli sia sostanziali che"processuali",
dettati dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970.
Nel merito si richiamava alla precedente ordinanza nella quale
sollevava il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
più volte citata legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude il
personale navigante, di cui all'art. 732 del codice della navigazione,
dalla disciplina in materia di licenziamenti in relazione all'art. 3
della Costituzione e con argomentazioni analoghe a quelle già esposte
in riferimento all'ordinanza del tribunale di Roma.
4. - Ancora il pretore di Roma rimetteva alla Corte costituzionale
gli atti del procedimento di lavoro vertente tra Sonia Vissinga e la
società Alitalia, atti che gli erano stati restituiti dalla Corte
medesima con l'ordinanza dinanzi citata, per i motivi già detti in
riferimento al procedimento vertente tra l'Ardizzone e l'Alitalia.
Ritenuta la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 legge n. 604 del 1956 e confermata la sua
non manifesta infondatezza, con motivazione analoga a quella contenuta
nell'ordinanza 9 aprile 1974, il pretore di Roma in questa nuova
ordinanza emessa il 20 marzo 1974, ma pervenuta alla Corte soltanto il
22 gennaio 1975, sollevava d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, in riferimento agli artt. 76, 39, secondo comma, e 39, primo
comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 18 e 3 della
medesima.
Il pretore ritiene che l'art. 35, per cui i contratti collettivi di
lavoro provvedono ad applicare i principi dello Statuto alle imprese di
navigazione per il personale navigante, considerato in relazione
all'art. 18 dello Statuto medesimo, che prevede la reintegrazione nel
posto di lavoro, il risarcimento del danno e la provvisoria
eseguibilità della sentenza, debba essere applicato nel giudizio a quo
e quindi sia rilevante la relativa questione di legittimità
costituzionale, essendosi verificato che a tutt'oggi nessun contratto
collettivo dia attuazione ai principi richiamati.
L'impugnato art. 35 sarebbe quindi in contrasto con l'articolo 76
della Costituzione in quanto lo Statuto dei lavoratori opererebbe una
vera e propria delega legislativa fatta non al Governo ma ai sindacati.
Tanto perché la disposizione in esame usa il termine "applicare",
applicazione che, riferita a principi inderogabili di legge, non
potrebbe essere fatta se non con norme aventi valore di leggi
ordinarie. Inoltre simile delega legislativa non conterrebbe né
indicazioni di criteri direttivi né la precostituzione d'una durata
dei suoi effetti.
La violazione dell'art. 39, secondo comma, della Costituzione
deriverebbe dal fatto che ai sindacati sarebbe imposto l'obbligo di
legiferare mediante atti di privata negoziazione, obbligo diverso
dall'unico loro imposto costituzionalmente, cioè la registrazione.
La materia su cui i sindacati dovrebbero legiferare sarebbe poi del
tutto estranea alla produzione normativa dell'autonomia collettiva,
riguardando la materia giurisdizionale.
L'art. 39, primo comma, sarebbe violato, in relazione all'art. 18
della Costituzione, perché si imporrebbe alle categorie professionali
di organizzarsi sindacalmente e ai singoli membri di aderire alle
organizzazioni sindacali. Il contrasto potrebbe poi palesarsi anche in
riferimento all'art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento tra iscritti ad associazioni sindacali che stipulino
contratti collettivi di applicazione dei principi ed iscritti ad altre
associazioni sindacali che tali contratti non stipulino. Di qui
un'ulteriore violazione dell'art. 39 Cost. perché s'indurrebbero i
lavoratori ad iscriversi ad associazioni sindacali che hanno ottenuto
condizioni più favorevoli di applicazione dei principi dello Statuto.
Il pretore conclude rilevando che la questione di legittimità
dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 sembra preliminare a quella
dell'art. 35, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori, poiché la
prevista applicabilità dei principi dell'art. 18 al personale
navigante, sia pure attraverso la mediazione dei contratti collettivi,
pare voler significare l'inevitabile e indiscutibile applicabilità
delle norme sostanziali presupposte dall'art. 18 e contenute nella
legge n. 604. Tanto che lo stesso pretore sottopone alla Corte il
dubbio dell'inesistenza di una norma che escluda il personale navigante
dall'applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604.
5. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato. Si sono costituiti: la S.p.A. Tourist Ferry-Boat,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Piaggio; Giuseppe Fucile,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mancuso; Maria Ardizzone e
Christiane Belvisi, rappresentate e difese dall'avv Giorgio Pirani; la
Società Alitalia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio
Sorrentino e Maurizio Marazza; Silvana Parente, rappresentata e difesa
dall'avv. Luciano Ventura; Sonia Vissinga, rappresentata e difesa
dell'avv. Pasquale Nappi.
6. - Nel chiedere che le questioni sollevate vengano dichiarate non
fondate, l'Avvocatura dello Stato richiama la sentenza 124 del 1962 di
questa Corte, con la quale veniva evidenziato l'aspetto pubblicistico
del rapporto di lavoro nautico, caratterizzazione che escluderebbe
l'automatica applicabilità delle norme dettate in genere per i
licenziamenti, così come tali norme non sono applicabili per i
dirigenti amministrativi e tecnici (Corte cost. sent. n. 121/71).
Analoghe considerazioni varrebbero anche ad escludere la violazione
degli artt. 3 e 45 della Costituzione, da parte degli artt. 1 e 10
della legge l luglio 1966, n. 604, e degli artt. 18 e 35, terzo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il diritto al lavoro e la tutela
del lavoratore non sarebbero violati da una normazione legislativa che
demandi alla disciplina pattizia la regolamentazione concreta del
rapporto di lavoro. Anzi, esaltando il momento dialettico della
contrattazione sindacale, e perciò valorizzando l'autonomia delle
parti interessate, la legge sarebbe maggiormente garantista dei diritti
dei lavoratori, tenuto conto, ovviamente, della peculiare natura del
rapporto e della tutela di altri interessi degni di particolare
considerazione (sicurezza dell'esercizio, incolumità dei passeggeri e
degli equipaggi, ecc.).
La violazione dell'art. 76 Cost. da parte dell'art. 35, ultimo
comma, della legge n. 300 del 1970 sarebbe poi da escludere poiché il
contenuto precettivo di quest'ultima norma si esaurisce
nell'affermazione della diretta applicabilità al personale navigante
di alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori e nel rinvio per il
resto alla contrattazione collettiva. Il contrasto con l'art. 39
Cost. prospettato sotto i profili per cui l'art. 35, ultimo comma,
imporrebbe di concludere contratti collettivi con un particolare
contenuto, di mantenere una organizzazione sindacale, (di aderire ad
una determinata associazione, di introdurre discriminazioni fra parti
iscritte, sarebbe in realtà inconsistente. Infatti la norma impugnata
si limiterebbe a concedere ai sindacati, nell'ambito della loro
autonomia, di dare attuazione ai principi contenuti nello Statuto dei
lavoratori.
7. - La difesa della società Alitalia chiede parimenti che le
questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque infondate.
Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost. da parte dell'art. 10
della legge 15 luglio 1966, n. 604, i giudici a quibus solleverebbero
una censura che attiene alle scelte di merito operate dal legislatore,
una volta riconosciuto che la situazione del personale navigante
differisce da quella degli altri lavoratori subordinati.
Il dedotto vizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderebbe poi ad una
questione irrilevante e quindi inammissibile. Infatti, dalla
dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 35 ultimo comma dello
Statuto non discenderebbe l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto
stesso ai giudizi pendenti, in quanto tale ultima norma, come l'art. 10
della legge n. 604 del 1966, risulterebbe inapplicabile in forza dei
principi contenuti nel codice della navigazione, nel codice civile, e
nella stessa legge n. 604, e non in forza dell'art. 35 impugnato. Nel
merito, nega il contrasto con gli artt. 76, 3, 18 e 39 Cost., essendo i
principi dettati in tema di delegazione legislativa estranei a rapporti
tra legge e contratti collettivi, non ponendo l'art. 35 dello Statuto
alcun obbligo di contrattazione alle organizzazioni sindacali, né
contrastando con i principi della libertà sindacale il recesso da un
sindacato e l'adesione ad un altro, nell'ipotesi che quest'ultimo abbia
ottenuto condizioni più favorevoli nella stipulazione del contratto
collettivo di lavoro.
Sotto altro profilo il medesimo art. 35, in combinato disposto con
l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non sarebbe in contrasto con
gli artt. 3, 4 e 35 Cost. poiché rimettere alla disciplina dei
contratti collettivi la regolamentazione del licenziamento del
personale navigante corrisponderebbe alla specialità del rapporto di
lavoro di tale personale, nell'insindacabile valutazione politica
operata dal legislatore.
8. - Anche la S.p.A. Tourist Ferry-Boat chiede che la Corte
dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 345 del codice della navigazione, negando che il principio
della stabilità del posto di lavoro sia assunto al rango di diritto
costituzionalmente garantito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione. In
relazione alla violazione del principio di eguaglianza, rileva che la
giustificazione della disciplina dei licenziamenti nel lavoro nautico
è data dalle specifiche esigenze proprie di questo settore.
9. - Le difese dei lavoratori costituiti dinanzi alla Corte
costituzionale chiedono di converso che la Corte dichiari
l'illegittimità delle norme denunziate.
In particolare, la difesa di Giuseppe Fucile rileva come i principi
ispiratori del codice della navigazione, in funzione delle idee
politiche del tempo, siano indubbiamente contrastanti con quelli oggi
vigenti. Aggiunge che la facoltà di licenziamenti ad nutum ed
immotivati da parte dell'armatore risente dell'impronta
corporativistica che si volle dare al rapporto, palesata dalla
relazione al codice della navigazione, ove si legge "l'iscrizione
marittima inquadra i lavoratori del mare in una specie di milizia
amministrativa"
La pretesa specialità del lavoro nautico non esonera razionalmente
tale rapporto dalla applicabilità del principio della giusta causa o
del giustificato motivo di risoluzione, sebbene questi possano essere
più rigorosamente e precisamente configurati, ragione non ultima
della circostanza per cui lo Statuto dei lavoratori lascia alla
contrattazione collettiva l'applicazione al lavoro marittimo dei
principi specifici dettati in materia di reintegra nel posto di lavoro.
La difesa di Maria Adizzone e di Christiane Belvisi ribadisce che
se per il lavoro nautico è necessario che venga riconosciuto
all'imprenditore un più penetrante potere di controllo e di direzione
sui dipendenti, non si sottrae al giudizio di illogicità
l'affermazione secondo cui la normativa della legge 604 del 1966
altererebbe la natura del rapporto di lavoro nautico.
A sua volta Silvana Parente sottolinea come nella realtà attuale
operai ed impiegati nel rapporto di lavoro nautico non sono scelti dal
datore di lavoro intuitu personae, ma avviati al lavoro da organi
pubblici di collocamento, sicché, stante la parità di condizioni di
assunzione, non è dato comprendere il motivo per il quale il
lavoratore addetto alla navigazione aerea debba avere una tutela
diversa ed inferiore a quella del lavoratore impiegato presso imprese
industriali e commerciali. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione, muovendo dalla premessa
dell'inapplicabilità al personale marittimo e di volo della disciplina
del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo di cui alle
leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, nonché della piena vigenza
degli artt. 345 e 916 del codice della navigazione, i quali prevedono
la facoltà di licenziamento ad nutum da parte dell'armatore o
dell'esercente, sollevano questioni di legittimità costituzionale del
citato art. 345 del codice della navigazione nonché degli artt. 1 e 10
della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non estendono la
disciplina dei licenziamenti disposta nelle su citate leggi alle
categorie di cui agli artt. 114 e 732 del codice della navigazione, e
dell'art. 35, comma terzo, della stessa legge n. 300 del 1970 nella
parte in cui rinvia ai contratti collettivi di lavoro l'applicabilità
alle imprese del principio della giusta causa e del giustificato motivo
per i licenziamenti del personale navigante.
La normativa impugnata, secondo le predette ordinanze, violerebbe
il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro, consacrati negli
artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
Secondo un'ordinanza del pretore di Roma il rinvio ai contratti
collettivi di cui al medesimo art. 35, comma terzo, della legge n. 300
del 1970 violerebbe inoltre le norme costituzionali in tema di
delegazione legislativa (art. 76 della Costituzione), di libertà di
associazione (art. 18 della Costituzione), di libertà di
organizzazione e di adesione ai sindacati (art. 39 della Costituzione)
e di uguaglianza innanzi alla legge (art. 3 della Costituzione).
2. - Trattandosi di questioni identiche o intimamente connesse i
sette giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
3. - L'impostazione logica dell'indagine deve muovere dal quesito
se l'interpretazione assunta dai giudici a quibus corrisponda o meno al
sistema attualmente in vigore, anche in considerazione di talune
oscillazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia.
Al proposito occorre osservare che l'art. 10 della legge n. 604 del
1966, riferendo il campo di applicazione delle norme introdotte dalla
medesima legge al personale di cui all'art. 2095 del codice civile,
mostra come la disciplina dei licenziamenti individuali non possa
essere senz'altro estesa ai rapporti contemplati nel codice della
navigazione, in quanto questo ultimo che all'art. 1 prevede il ricorso
al codice civile solo in via sussidiaria, forma sistema a sé stante
con l'individuare autonomamente il personale marittimo e di volo,
indicato agli artt. 114 e 732.
Né tale assetto risulta modificato dall'art. 35, comma ultimo,
dello Statuto dei lavoratori, il quale, anzi, lo conferma, in quanto,
mentre dichiara integralmente e immediatamente applicabili alle imprese
di navigazione per il personale navigante alcune "norme"
specificatamente indicate in sette articoli dello Statuto (fra i quali
non è compreso l'art. 18 disciplinante, con esplicito riferimento
all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, la materia del licenziamento),
rimette ai contratti collettivi di lavoro l'applicazione dei "principi"
cui s'informa lo Statuto. Dato che le disposizioni di questo regolano
solo aspetti eminentemente processuali e di dettaglio dell'istituto
della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti, è
evidente che i "principi" dello Statuto in siffatta materia non
potrebbero essere compiutamente espressi o specificati nei contratti
collettivi di lavoro senza il ricorso in essi all'applicazione della
precedente legge n. 604 del 1966, la quale, in difetto di un'espressa
statuizione legislativa, non è entrata direttamente nella normativa
applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavoro
sono autonomamente regolati nel codice della navigazione.
Risulta pertanto che lo Statuto non introduce esplicitamente il
principio del requisito della giusta causa e del giustificato motivo
per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavoro nautico
od aeronautico, né rispetto a questa categoria di lavoratori, il
principio della reintegrazione nel posto di lavoro, e nemmeno abroga
gli artt. 345 e 916 del codice della navigazione (peraltro sempre
contrattualmente derogabili a favore dei lavoratori), ma dispone che i
contratti collettivi di lavoro provvedano ad applicare tali principi e
le norme ad essi conseguenti al personale navigante.
4. - La normativa in esame non contrasta con il principio di
uguaglianza o con altri principi costituzionali.
Non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della
Costituzione, è la denunzia di illegittimità dell'art. 345 del codice
della navigazione. Tale articolo (come anche il 916 non
specificatamente denunziato nel presente giudizio), concedendo
all'armatore (o all'esercente) la facoltà di risolvere in qualunque
tempo e luogo il contratto di arruolamento, disciplina e limita il
contenuto di questa facoltà e il suo esercizio alla salvezza e al
rispetto dei diritti spettanti all'arruolato, non stabilendo
espressamente alcuna preclusione o incompatibilità a norme che
riconoscano ulteriori diritti ai lavoratori. Esso non costituisce di
per se stesso violazione del principio costituzionale di uguaglianza o
del diritto al lavoro e della tutela di questo, ravvisandosi la
razionalità della disposizione nel peculiare aspetto del rapporto di
lavoro nautico, (e di quello aeronautico) già riconosciuto con la
sentenza n. 124 del 1962 finalizzato alla sicurezza della navigazione e
caratterizzato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello
funzionale da un elemento strettamente fiduciario e personalistico,
nonché nella conseguenziale opportunità di attribuire in via di
principio all'armatore un mezzo efficace per assicurare la
subordinazione costituito dalla facoltà di risolvere unilateralmente
il contratto, a parte i poteri disciplinari spettanti a soggetti
diversi dall'armatore (o dall'esercente).
Né il legislatore è incorso in vizi di legittimità
costituzionale per non avere espressamente e immediatamente esteso al
personale navigante la disciplina di cui agli artt. 1 e 10 della legge
n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Come già rilevato, l'art. 35 di questa ultima legge non esclude in
via di principio l'applicabilità di tale disciplina al personale
navigante, ma intende che l'introduzione di essa sia attuata attraverso
la contrattazione collettiva, attribuendo ai risultati di questa
validità ed efficacia giuridica, il che non appare irrazionale o
ingiustificato, considerando la varietà delle funzioni dei singoli
appartenenti al personale navigante e la profonda differenza che
intercede fra le loro mansioni, le capacità tecniche loro richieste e
le loro responsabilità, situazioni queste che incidono profondamente
sulla fiduciarietà del rapporto e che agli effetti di una
regolamentazione dei licenziamenti e della reintegrazione nel posto di
lavoro possono essere esattamente individuate e praticamente valutate
nei loro particolari aspetti e in conformità alle loro peculiari
esigenze solo attraverso il libero confronto fra datori di lavoro e
prestatori di opera.
Si aggiunga che la previsione del legislatore di applicare gli
istituti in esame al predetto personale attraverso la contrattazione
collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte
degli stessi contraenti, risponde razionalmente all'opportunità di un
graduale adattamento dei rapporti di lavoro nautico ed aeronautico alla
regolamentazione generale della normativa sui licenziamenti individuali
e di quella contenuta nello Statuto dei lavoratori.
Comunque, la peculiarità dei predetti rapporti giustifica sotto
gli esposti profili, una disciplina differente rispetto a quella
generale, mentre ogni ulteriore indagine da parte della Corte
invaderebbe il campo della discrezionalità riservata al legislatore.
Gli stessi argomenti innanzi enunciati valgono ad escludere la
violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, i quali, come
ripetutamente avvertito da questa Corte (sent. n. 121 del 1972 e n. 189
del 1975), non impongono un'applicazione indiscriminata dei principi
della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti, ma
lasciano al legislatore ampia discrezionalità in materia.
6. - Infondate si palesano anche le censure mosse al terzo comma
dell'art. 35 dello Statuto da parte del pretore di Roma.
La disposizione in esame, la cui rilevanza per la definizione dei
giudizi in corso è dimostrata dalle considerazioni sul suo significato
svolte in precedenza, non prevede affatto una sorta di delega
legislativa ai sindacati, ma indica nel contratto collettivo il mezzo
più idoneo per assicurare gradualmente, nella peculiare materia del
lavoro nautico (ed aereonautico), la stabilità nel posto di lavoro,
attraverso i necessari adattamenti della disciplina generale della
legge n. 604 del 1966, di quella della legge n. 300 del 1970 e di
quella specifica del codice della navigazione, rimessi alle
organizzazioni sindacali di categoria che meglio possono apprezzare e
tradurre in atto nelle loro contrattazioni le esigenze proprie di
quello specifico settore.
Non può accogliersi l'interpretazione che il pretore di Roma dà
al disposto dell'art. 35, ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori
considerandolo come una delega data dal legislatore ai sindacati "di
legiferare, mediante atti di privata negoziazione, cioè ordina,
violando la loro libera autonomia, di concludere contratti collettivi
con suo particolare contenuto" con conseguente denunzia di
illegittimità in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
La letterale dizione dell'articolo denunziato e la sua logica
connessione con altre norme legislative e con il sistema introdotto
dalla legge n. 300 del 1970 non consentono di attribuirgli un siffatto
significato ed una siffatta portata.
È da escludere che l'ultimo comma dell'art. 35 costituisca
un'investitura ad associazioni sindacali di una potestà legislativa
delegata, che non può del resto essere conferita a tali organizzazioni
liberamente costituibili senza limite di numero ad iniziativa di
privati. Il contenuto precettivo della norma consiste nell'affermazione
della diretta applicazione di alcune norme della legge n. 300 alle
imprese di navigazione per il personale navigante e nell'affermazione
che l'applicabilità dei principi dello Statuto è affidata ai
contratti collettivi concernenti detto personale, il che, come abbiamo
visto, non contrasta con i dettati costituzionali.
Il richiamo alla autonomia, che non comporta presunti obblighi dei
sindacati e dei loro aderenti come invece sembra ritenere il giudice a
quo, dimostra ancora come fuor di luogo sia denunziare un contrasto con
gli artt. 18 e 39 della Costituzione, i quali anzi, vengono semmai
valorizzati attraverso il rilievo assunto dall'operato dei sindacati
nella materia in esame. Né infine può lamentarsi una disparità di
trattamento tra lavoratori iscritti o non iscritti ai sindacati,
perché, data l'organizzazione del servizio nautico ed aeronautico,
trattandosi nella quasi totalità dei casi di contrattazione collettiva
di tipo aziendale, le condizioni regolamentari introdotte dovranno
essere applicate a tutti i componenti dell'impresa indipendentemente
dall'iscrizione del lavoratore in un sindacato, fermo restando il
principio dell'art. 39 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 345 del codice della
navigazione; degli artt. 1 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(Norme sui licenziamenti individuali); e degli artt. 18 e 35 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevate dalle
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 18, 35, 39 e 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte