Sentenza n. 131/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del
codice penale e 586 del codice di procedura penale promosso con
ordinanza emessa il 1 marzo 1975 dal pretore di Napoli-Barra, nel
procedimento di esecuzione penale nei confronti di Sorrentino Vincenzo
ed altri, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ulliciale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977.
Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Napoli-Barra, dovendo provvedere alla conversione ex
art. 136 cod. pen. per accertata insolvibilità dei condannati, di
numerose pene pecuniarie (da un minimo di L.2.000 di ammenda ad un
massimo di L.150.000 di multa) con ordinanza in data 1 marzo 1975 ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato
art. 136 cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nonché
dell'art. 586 cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della
Costituzione.
La conversione della pena pecuniaria in detentiva, per
insolvibilità del condannato, determinerebbe secondo il giudice a quo
una arbitraria situazione di diseguaglianza in danno del non
possidente, in quanto dalla sua condizione economica - e solo da essa -
si fa derivare un aggravamento sostanziale della pena già irrogatagli,
stante la maggior gravità della pena detentiva rispetto alla pena
pecuniaria, per l'incidenza sulla libertà personale e su tutti i
rapporti di vita del cittadino. Di qui il ritenuto contrasto dell'art.
136 cod. pen. con l'art. 3 Cost., nella parte in cui afferma
l'eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di condizioni
personali e sociali.
Il pretore prende atto che analoga questione è stata respinta
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 29/62, sulla base della
rilevanza costituzionale del principio di inderogabilità della pena.
Ritiene tuttavia che tale posizione vada riesaminata, sopratutto dopo
che, con la sentenza n. 149 del 1971, il principio d'inderogabilità ha
ricevuto una sia pur limitata deroga nei confronti del fallito,
condannato a pena pecuniaria per reati commessi in epoca anteriore alla
dichiarazione di fallimento (la citata sentenza ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 136, primo comma,
cod. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi sopraindicata, ammette la
conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prima della
chiusura della procedura fallimentare). Ad avviso del pretore,
l'inderogabilità della pena non sarebbe fra i "cardini costituzionali"
del sistema punitivo, ma solo una scelta discrezionale del legislatore,
come tale modificabile. D'altra parte, con riferimento alle pene
pecuniarie, la conversione in pena detentiva per insolvibilità non
sarebbe l'unico modo per tenere ferma la funzione preventiva e
repressiva della minaccia penale: già il codice Zanardelli, ed alcune
legislazioni straniere, prevedono meccanismi diversi (rateazioni,
limiti alla conversione, prestazioni d'opera sostitutive).
Rispetto a simili discipline, l'indiscriminata conversione in pena
detentiva appare anche contraria alla finalità rieducativa della pena,
prevista dall'art. 27 Cost. La soggezione a una pena detentiva,
qualitativamente diversa e più grave di quella irrogata con la
sentenza di condanna, con l'esclusione del condannato dalla società
tende a ingenerare in costui l'opinione, tutt'altro che "rieducativa",
che il non abbiente, oltre a non avere adeguata difesa nel processo,
paga con una carcerazione non meritata ciò che altri soddisfano col
denaro. In tal caso la pena, lungi dall'assolvere ad una funzione
rieducativa. si presenta come affermazione fine a se stessa della
autorità dello Stato, in contrasto con la stessa scelta del
giudicante, e con prevedibili conseguenze criminogene.
Costituzionalmente illegittima, infine, appare al giudice a quo la
procedura prevista per la "conversione" della pena dall'art. 586 cod.
proc. pen.. La conversione della pena pecuniaria in detentiva, una
volta accertata l'insolvibilità del condannato, è fatta dal P.M. o
dal pretore competente per l'esecuzione al di fuori di qualsiasi
contraddittorio con il condannato. Di qui la violazione del diritto di
difesa, garantito dall'art. 24 Cost. "in ogni stato e grado del
procedimento". Non sarebbe infatti adeguata tutela, secondo il giudice
a quo, la possibilità di sollevare incidente di esecuzione, posto che
esso non ha effetto sospensivo, ed il suo esito (a fronte della minima
durata delle pene da espiare, nella maggior parte dei casi di
conversione) rischierebbe di essere tardivo.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel procedimento avanti alla Corte costituzionale non vi è stata
costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo ha sottoposto all'esame della Corte un
duplice ordine di questioni.
a) In primo luogo, egli dubita che la disposizione dell'art. 136,
primo comma, del codice penale, per cui "le pene della multa e
dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si
convertono rispettivamente nella reclusione per non oltre tre anni e
nell'arresto per non oltre due anni", contrasti:
- con l'art. 3 Cost., in quanto determina una disparità di
trattamento fondata sulle sole condizioni economiche del condannato;
- con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede per il
condannato a pena pecuniaria, che risulti insolvibile, un trattamento
incompatibile con la funzione rieducativa della pena.
b) In secondo luogo, il pretore di Napoli-Barra dubita che l'art.
586, ultimo comma, del codice di procedura penale, contrasti con l'art.
24, secondo comma, Cost., perché non prevede, per la conversione delle
pene pecuniarie in pene detentive, un procedimento in contraddittorio
con il condannato.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 136
(nonché dell'art. 135) del codice penale, sollevata con riferimento
agli artt. 2, 3 e 13, primo comma, Cost., è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 29 del 22 marzo 1962, alla
quale hanno fatto seguito le ordinanze di manifesta infondatezza n. 59
del 1962 e n. 127 del 1971.
Con successiva sentenza n. 149 del 1971, la medesima Corte ha
dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3
Cost., dello stesso art. 136 del codice penale, nella parte in cui
ammette per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla
dichiarazione di fallimento la conversione della pena pecuniaria in
pena detentiva prima della chiusura della procedura fallimentare.
Dalle sopra citate sentenze di questa Corte (nonché da altre
sempre in tema di pene pecuniarie: sent. n. 12 del 1966 e n. 104 del
1968), tenuto conto della innovazione introdotta con la legge 26 luglio
1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario, che ha reso obbligatorio
il regime di semilibertà per l'espiazione delle pene detentive
derivanti dalla conversione di pene pecuniarie), occorre prendere le
mosse per riconsiderare la questione ora nuovamente proposta.
3. - Le pene pecuniarie, della multa e dell'ammenda, nel nostro
come in altri ordinamenti, costituiscono una delle due specie di pene
principali comminate da sole, alternativamente o congiuntamente alla
pena detentiva, per i delitti e per le contravvenzioni (artt. 17 e 18,
24 e 26 del codice penale).
Esse consistono entrambe nel pagamento allo Stato di una somma di
denaro, che può essere fissa o proporzionale (art. 27 cod. pen.) entro
i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, salva la facoltà del
giudice, quando per le condizioni economiche del reo la pena pecuniaria
stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata
nel massimo, di aumentarla fino al triplo (artt. 24, ultimo comma, e
26, ultimo comma, del codice penale). Inoltre, per i delitti
determinati da motivi di lucro, se la legge prevede soltanto la pena
della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire duemila a
lire ottocentomila (art. 24, secondo comma, c.p.).
Alla esecuzione della pena pecuniaria (cioè alla riscossione della
somma dovuta), quando il condannato o chi per esso non abbia
ottemperato all'ordine di pagamento, si procede mediante espropriazione
forzata dei di lui beni mobili e immobili.
Il pagamento della pena pecuniaria può essere effettuato (per
conto e nell'interesse del condannato) anche da un terzo, non soltanto
perché così specificatamente prevede l'art. 221 del r.d. 23 dicembre
1865, n. 2701 (la cosiddetta "Tariffa Penale"), ma in linea generale,
per la natura di prestazione pecuniaria propria di questa specie di
pena.
Il condannato può ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad
eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, ma soltanto se dimostri la
propria "solvibilità con certificati di catasto e d'ipoteche" ovvero
presenti "una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile
e residente nel mandamento" che si obbliga a "soddisfare in proprio al
debito e alle spese quando non fosse accordata dilazione, o che dal
debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso" (art.
237 Tariffa Penale).
Quando esistono immobili ipotecati o mobili sequestrati di
pertinenza del condannato, ovvero somme versate a titolo di cauzione e
non devolute alla cassa delle ammende, l'ordine dei crediti con quei
mezzi garantiti vede al sesto ed ultimo posto "le pene pecuniarie ed
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato" (art. 191 c.p.).
Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena
pecuniaria e l'insolvibilità del condannato - con i certificati delle
autorità menzionate dall'art. 40 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale (r.d. 28 maggio 1931, n. 602), ovvero per la
notorietà del fatto (art. 115 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 -
ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali
giudiziari) - e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata
per l'ammenda, si procede alla conversione della pena pecuniaria in
pena detentiva art. 586, quarto comma, c.p.p.). A tale effetto, si
calcolano cinquemila lire o frazioni di cinquemila lire per ogni giorno
di detenzione (art. 135 c.p. nel testo modificato dalla legge 12 luglio
1961, n. 603).
La pena detentiva risultante dalla conversione della pena
pecuniaria non può superare i quattro anni di reclusione ed i tre anni
di arresto (artt. 136 e 78 c.p.) e anche in caso di pagamento parziale
della pena pecuniaria la conversione in pena detentiva si attua per il
residuo dovuto dal condannato, interamente nei limiti suindicati. È,
ovviamente, in facoltà del condannato stesso far cessare la pena
sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma
corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta (art.
136, ultimo comma, c.p.).
Per effetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), le pene detentive derivanti
dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia
affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle
dipendenze di enti pubblici, sono espiate in regime di semilibertà
(ivi, art. 49).
4. - La normativa vigente in tema di conversione di pene pecuniarie
in pene detentive è stata oggetto di valutazioni, prevalentemente
critiche, da parte degli studiosi della materia, pur nella diffusa
convinzione della bontà della scelta di politica criminale che ha
visto affermarsi la pena pecuniaria come efficace alternativa alla pena
detentiva di breve e anche media durata.
Non sono mancate nello stesso Parlamento della Repubblica voci
dubbiose della legittimità costituzionale del sistema attuale di
conversione, fin da quando, nell'ormai remoto 1961, discutendosi il
disegno di legge, poi divenuto la legge 12 luglio 1961, n. 603, che
determina, tra l'altro, il nuovo indice di ragguaglio tra pene
pecuniarie e pene detentive, il relatore al Senato ebbe ad affermare
che "non può osservare il principio fondamentale della" " legge uguale
per tutti " "una norma che faccia derivare la perdita della libertà
dal possesso o meno di beni sufficienti a pagare una pena pecuniaria".
Con la legge 25 luglio 1975, n. 354, stabilendosi l'obbligatorietà
del sistema di semilibertà per l'espiazione delle pene detentive
derivanti dalla conversione delle pene pecuniarie, così da attenuare
l'impatto con il sistema carcerario, si è offerta dal legislatore una
ulteriore prova di sensibilità per un problema la cui soluzione
normativa si avvertiva inappagante. Di particolare rilievo, nella legge
citata, è l'apertura alla possibilità di sostituire, in sede di
conversione, alla pena detentiva il lavoro da prestarsi alle dipendenze
di enti pubblici, anche se la disposizione, al pari di quella di
identico contenuto del codice del 1889 (art. 19) è rimasta sin qui
totalmente inattuata per mancanza dei necessari supporti organizzativi.
Da ultimo, con il disegno di legge n. 1799 (modifiche al sistema
penale) approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 1978 e poi
decaduto per la fine anticipata della settima legislatura, si era
previsto (all'art. 49) il pagamento rateale della multa e dell'ammenda
da disporsi eventualmente dal giudice con la sentenza di condanna,
mentre, nei casi di mancato pagamento e di insolvibilità del
condannato, si attuava la conversione, per la pena convertita non
superiore a tre mesi, nella misura della libertà controllata, ferma,
per la pena convertita superiore a tre mesi, l'ammissione al regime di
semilibertà. Contestualmente si è venuto affermando il processo di
depenalizzazione di numerose fattispecie, con l'effetto di escludere la
conversione della sanzione (amministrativa) pecuniaria per categorie
d'illeciti sempre più ampie e certamente non di poca importanza. In
tale prospettiva, vengono in rilievo istituti diversi dalla
conversione, che senza fuoriuscire dal terreno della prestazione
pecuniaria tendono a garantirne l'adempimento imponendo un obbligo
solidale (art. 4 del d.d.l. n. 1799) a carico delle persone munite
d'autorità, direzione o vigilanza sul trasgressore, o delle persone
giuridiche od enti nel cui "ambito il trasgressore abbia agito; in ciò
sviluppando una linea già presente nel codice penale, con l'istituto
del civilmente obbligato per l'ammenda (artt. 196 e 197 cod. pen.).
Dalle esperienze di diritto comparato, riconosciuto che il successo
della pena pecuniaria dipende essenzialmente dalle condizioni
economiche e sociali dei singoli Paesi, in relazione ai livelli
occupazionali ed al reddito medio dei cittadini, si può desumere la
tendenza ad un adeguamento delle pene pecuniarie e delle loro modalità
di pagamento alle condizioni economiche del condannato verificate dal
giudice al momento della condanna (ad esempio, adottando il sistema dei
tassi giornalieri), così da tendere ad una uguaglianza sostanziale
della pena pecuniaria perché proporzionale alle risorse del condannato
stesso e da configurarne il mancato pagamento (dal quale deriva la
conversione) come la conseguenza di un comportamento colpevole e non di
una impossibilità in cui senza colpa versi il condannato.
La pena convertita è normalmente detentiva; non mancano però,
suggerimenti all'adozione di misure diverse, non limitative della
libertà personale del condannato, ma dirette, invece, a creare od
accrescere le sue capacità di pagamento, mediante ad esempio
l'ammissione al lavoro libero presso enti pubblici, anche per le sole
giornate o periodi festivi.
5. - In effetti, il complesso normativo sopra riassunto al n. 3,
disciplinante le pene pecuniarie e la loro esecuzione, presenta una
serie di disarmonie che rendono arduo configurarne la piena aderenza
alle norme costituzionali cui deve conformarsi il diritto penale.
Anzitutto, il contenuto stesso della pena pecuniaria consente
l'adempimento della obbligazione pecuniaria verso lo Stato, in che essa
consiste, anche ad opera di un terzo, che può sostituirsi al
condannato nel pagamento ovvero fornirgliene i mezzi, e ciò in ogni
caso, anche a prescindere dalla esistenza di un soggetto civilmente
responsabile per l'ammenda o dal ricorrere della ipotesi prevista
dall'art 237 della "Tariffa Penale". Appare così scalfito il principio
della personalità della responsabilità penale.
6. - In secondo luogo, nel momento in cui, esclusivamente per la
accertata insolvibilità del condannato, si deve procedere, in sede di
esecuzione, indifferibilmente ed in modo automatico, alla conversione
della pena pecuniaria in pena detentiva, viene a prospettarsi una
lesione del principio di eguaglianza in materia penale.
La conversione comporta, infatti e senza dubbio, un aggravamento
della pena inflitta dal giudice ed altera, perciò, il rapporto di
proporzionalità tra la gravità del reato e la capacità a delinquere
del colpevole, da un lato, e la specie e quantità della pena irrogata,
dall'altro, quale determinato discrezionalmente, nei limiti e secondo i
parametri di legge, dal giudice stesso. Con il risultato di far
derivare, per effetto delle condizioni economiche del condannato,
disuguali conseguenze sanzionatorie da responsabilità ritenute di pari
intensità nella violazione della medesima norma incriminatrice, sino a
far scontare al condannato insolvibile, quando i fatti di reato siano
punibili con la sola pena pecuniaria, una pena di specie diversa e più
grave di quella comminata nella previsione generale ed astratta del
legislatore.
Osservare che la conversione della pena pecuniaria in pena
detentiva, essendo prevista dalla legge, è, perciò, da ritenersi
implicita nella sentenza di condanna, prospettabile, quindi, per questo
aspetto, come condizionatamente alternativa, non rileva - e giustamente
lo afferma la sentenza n. 29 del 1962 - per la soluzione della
questione proposta, ma conduce soltanto ad una diversa formulazione di
essa.
7. - Né a giustificare la disciplina vigente della conversione
della pena pecuniaria in pena detentiva vale richiamarsi alla
inderogabilità della pena che, in quanto sanzione criminale, deve
poter essere eseguita a carico di tutti i destinatari.
Sotto il profilo qui considerato, occorre anzitutto evitare di
confondere il concetto di inderogabilità della pena con quelli della
sua materiale ineseguibilità ovvero della sua differibilità in
presenza di situazioni che appaiono meritevoli di considerazione.
L'esecuzione della pena detentiva, che non cessa per questo di
essere inderogabile, non può che arrestarsi tutte le volte che non si
riesce a disporre del soggetto chiamato ad espiarla, e il legislatore
ha previsto ipotesi, negli artt. 146, 147 e 148 del codice penale,
nelle quali si deve o si può rinviarla o sospenderla.
Così anche per la pena pecuniaria l'esecuzione può essere
dilazionata (art. 237 della "Tariffa penale", ma questo sostanziale
beneficio è discrezionalmente concedibile, con provvedimento
amministrativo dell'Intendente di finanza o del superiore Ministro
(cioè di soggetti estranei alla giurisdizione penale e preposti invece
alla tutela dell'interesse finanziario dello Stato), soltanto a chi
dimostri la propria solvibilità "con certificati di catasto o di
ipoteche" ovvero presenti un fidejussore.
Dalla pratica equiparazione di inderogabilità e indifferibilità
della pena deriva la valutazione statica ed immutabile della
insolvibilità, ancorata per di più ad una prospettazione ottocentesca
del patrimonio personale, propriamente tale soltanto se consistente in
beni immobili. In questa ottica, dalla incapacità del condannato,
verificata al momento dell'esecuzione, di pagare per intero la multa o
l'ammenda inflittagli sembra dedursi non già l'esistenza di una
situazione di fatto che arresta temporaneamente l'esecuzione stessa
(così come avviene nel caso di irreperibilità del condannato anche a
pena detentiva), ma addirittura una causa di estinzione della pena, il
che evidentemente non è.
8. - Vero è che la doverosa salvaguardia del fondamentale
interesse dello Stato ad una uguale possibilità di funzionamento del
sistema penale nei confronti di tutti i destinatari presuppone una
(tendenzialmente) uguale possibilità di applicazione della sanzione
prevista dalla legge a carico di tutti gli autori del medesimo
illecito, e, quindi, che la sanzione stessa sia di tal contenuto da
potersi attuare su di un bene sicuramente posseduto da tutti i
destinatari. Tale è la libertà personale, bene primario posseduto da
ogni essere vivente, a prescindere dalle diverse possibilità di
godimento, mentre il patrimonio (al pari del reddito) non inerisce
naturalmente alla persona umana, quanto meno in misura uguale. Perciò
la adozione di pene pecuniarie, accanto ad indubbi vantaggi - minore
incidenza sulla posizione ed inserimento sociali del condannato -
comporta l'inconveniente di una disuguale afflittività e al limite,
dell'impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni
economiche dei soggetti condannati. Di qui la ricerca di rimedi, atti
a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto
della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle concrete
condizioni economiche dei condannati. Nel codice penale vigente, tale
adeguamento è limitato alla previsione (artt. 24, ultimo comma, e 26,
ultimo comma, cod. pen.) dell'aumento fino al triplo, quando anche
l'applicazione del massimo edittale "può presumersi inefficace" "per
le condizioni economiche del reo". Proprio la previsione che taluno
dei destinatari della pena possa (quale ne sia la causa) versare in
condizioni di insolvibilità, che lo rendono incapace della prestazione
pecuniaria il cui adempimento costituisce l'esecuzione della pena
stessa, ha suggerito la convertibilità della pena pecuniaria in pena
detentiva negli ordinamenti che, per una fascia più o meno estesa di
reati hanno introdotto, via via allargandone il campo di applicazione,
la prima in sostituzione o in alternativa alla seconda, soprattutto per
le pene detentive di breve durata. La minaccia di conversione della
pena pecuniaria in pena detentiva è stata, cioè, ritenuta necessaria,
in considerazione della efficacia comparativamente maggiore della
seconda rispetto alla prima, a fine di prevenzione generale e speciale
ed anche per impedire che il condannato possa essere indotto a
precostituire volontariamente una situazione di insolvenza.
Mentre la previsione di un fatto diverso da quello per il quale è
comminata ed è stata irrogata la pena pecuniaria, potrebbe, se mai,
dare luogo ad una figura autonoma di reato (in analogia a quanto
disposto dall'art. 388 del codice penale - mancata esecuzione dolosa
di un provvedimento del giudice) si deve riconoscere che
l'argomentazione generalmente addotta, confortata dall'esperienza
maturata in numerosi Paesi, sarebbe certamente stringente al fine di
orientare libere scelte di politica criminale, quando si discutesse
della sempre opinabile giustizia o ingiustizia di un complesso
normativo, e dell'opportunità di accettare quelle che il Beccaria
chiamava "utili ingiustizie". Quando però, in un ordinamento vincolato
alla osservanza dei parametri costituzionali, l'alternativa tra pena
pecuniaria e pena detentiva si pone e si scioglie esclusivamente in
funzione della insolvibilità del condannato, accertata al momento
dell'esecuzione, appare insanabilmente contraddittorio pretendere di
fondare la soddisfazione del principio di uguaglianza di fronte al
reato e alla pena, proprio sul sacrificio dell'uguaglianza stessa,
introducendo una discriminazione determinata unicamente dalle
condizioni economiche del condannato.
Nella traslazione della pena dai beni alla persona del condannato
insolvibile è evidente il retaggio di concezioni arcaiche, basate
sulla fungibilità tra libertà e patrimonio personali.
Siffatte concezioni, esplicitamente proclamate fino alla
abrogazione della prigione per debiti, contrastano però seccamente con
la tavola dei valori costituzionali. Ciò non soltanto per la posizione
preminente ivi assicurata alla libertà personale, compresa tra quei
diritti inviolabili dell'uomo che la Repubblica riconosce e garantisce,
restandone così esclusa ogni possibilità di monetizzazione, ma anche
perché lo stato di insolvibilità, comunque motivato e normalmente
incolpevole, dal quale, nella fattispecie considerata, si fa derivare
la privazione della libertà personale, denuncia la persistenza di
ostacoli di ordine economico e sociale al conseguimento della
uguaglianza - nel caso, di fronte alla legge penale -; ostacoli che
però, lungi dal suggerire l'adozione di misure atte al loro
superamento, vengono assunti a causa esclusiva dell'innegabile
aggravamento della sanzione penale inflitta.
La conversione della pena pecuniaria in detentiva alla stregua
della normativa vigente, finisce infatti per attuarsi soltanto a carico
dei nullatenenti, dei soggetti, cioè, costretti alla solitudine di una
miseria che preclude anche ogni solidarietà economica, e reca, percio,
l'impronta inconfondibile di una discriminazione basata sulle
condizioni personali e sociali, la cui illegittimità è apertamente,
letteralmente, proclamata dall'art. 3 della Costituzione.
Con ciò non si vuole certamente escludere la possibilità di
garantire l'effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla sanzione
penale, in particolare pecuniaria. Spetterà al legislatore
assicurarla, adottando, nella sua discrezionalità, gli opportuni
strumenti normativi, ad esempio secondo le linee di tendenza sopra
richiamate e che il legislatore stesso ha già dimostrato di voler
prendere in considerazione.
9. - Dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.
136 cod. pen. deriva logicamente analoga dichiarazione, ex art. 27
della legge n. 87 del 1953, per l'art. 586, quarto comma, cod. proc.
pen., venendo in ciò assorbite le diverse censure di illegittimità
costituzionale prospettate dal giudice a quo. Il procedimento
disciplinato dal citato art. 586 c.p.p. serve infatti esclusivamente
alla conversione della pena per insolvibilità del condannato, il che
lega, inscindibilmente, la disposizione processuale all'istituto di
diritto sostanziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 del
codice penale;
b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 -, l'illegittimità costituzionale dell'art. 586, quarto
comma, del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte