Sentenza n. 132/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 4 febbraio
1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica),
promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla Corte d'appello
di Trento - Sezione per i minorenni nei procedimenti civili riuniti,
promossi con reclami del Procuratore della Repubblica per i minorenni
di Trento nei confronti di Calore Gabriella ed altri, iscritta al n.
537 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Trento, avuta notizia dall'ufficiale sanitario che
alcuni genitori avevano omesso di sottoporre i loro figli minori alle
vaccinazioni obbligatorie, tra cui quella antipoliomielitica, e che
l'ufficiale stesso non era riuscito a praticare dette vaccinazioni,
chiese al Tribunale suddetto la dichiarazione di decadenza di tali
genitori dalla patria potestà o, in subordine, l'affidamento
provvisorio dei minori al servizio sociale per la loro sottoposizione
alle prescritte vaccinazioni. Il Tribunale respinse le richieste
ritenendo che le stesse erano funzionalmente dirette a realizzare un
trattamento sanitario coattivo fuori dei casi previsti dalla legge e,
quindi, contro il dettato dell'art. 13 della Costituzione. Il
pubblico ministero propose ricorso contro i decreti con cui tale
decisione era stata assunta, rappresentando che tale situazione
arrecava pregiudizio alla salute dei minori e alla loro istruzione
(poiché ad essi sarebbe stato inibito di frequentare la scuola
dell'obbligo a causa della mancata vaccinazione) e chiedendo, in via
subordinata, la nomina di un curatore speciale il quale,
sostituendosi ai genitori, provvedesse a sottoporre i minori alla
vaccinazione obbligatoria. Investita dell'impugnazione, la Sezione
minorenni della Corte d'appello, con ordinanza del 18 aprile 1991
(r.o. n. 537/91) ha rilevato che la legge 4 febbraio 1966, n. 51, che
prevede l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica per i
bambini entro il primo anno di età, non stabilisce la coercibilità
in forma specifica di tale obbligo, limitandosi a prevedere una
sanzione amministrativa per il genitore che vi contravviene. Tale
lacuna, secondo il giudice a quo, appare in contrasto con il diritto
alla salute sia dei minori, sia della collettività, e quindi con
l'art. 32 della Costituzione, nonché con il diritto dei minori
stessi all'istruzione (art. 34), posto che la vaccinazione in
questione rappresenta una condizione per l'ammissione alla scuola
dell'obbligo. Di qui il dubbio sulla costituzionalità della legge 4
febbraio 1966, n. 51, nella parte in cui non dispone la coercibilità
della vaccinazione obbligatoria a mezzo del servizio sanitario sui
minori non sottoposti a tale trattamento da coloro che esercitano su
di essi la potestà genitoriale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite
l'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo, in primo luogo,
l'inammissibilità della questione - perché formulata in modo
generico e rivolta a provocare una pronunzia additiva della Corte -
e, in secondo luogo, la sua infondatezza, posto che gli artt. 330 e
333 cod. civ. già forniscono, un adeguato strumento di coercizione
nel caso in cui il minore non venga sottoposto al trattamento
dall'esercente la potestà genitoriale. Né l'applicazione di tali
norme può ritenersi preclusa dalla comminatoria di una sanzione
amministrativa prevista per l'esercente la patria potestà che non
adempia a tale obbligo. La vaccino-profilassi di massa trascende,
osserva l'Avvocatura, la sfera della protezione individuale per
acquistare un preciso significato di protezione sociale. A tutelare
questo interesse collettivo è rivolta essenzialmente la sanzione
amministrativa ex legge n. 51 del 1966. Gli artt. 330 e 333 cod. civ.
tutelano, invece, gli interessi individuali del minore, che vanno
perseguiti indipendentemente dalla tutela dell'interesse collettivo.
Le due aree di tutela, quindi, non si sovrappongono. Considerato in diritto La Sezione minorenni della Corte d'appello di Trento solleva
incidente di costituzionalità nei confronti della legge 4 febbraio
1966, n. 51, sulla obbligatorietà della vaccinazione
antipoliomielitica, per contrasto con gli artt. 32 e 34. Detta legge
stabilisce che la vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria
per i bambini entro il primo anno di età; attribuisce la
responsabilità per l'osservanza di tale obbligo alla persona che
esercita la potestà o la tutela sul bambino (oltreché al direttore
dell'istituto in cui il bambino stesso è ricoverato o alla persona
cui egli è stato affidato); prevede, per chi contravviene
all'obbligo stesso, una sanzione pecuniaria amministrativa.
I giudici remittenti ritengono che la legge sia incostituzionale
nelle parti in cui, prevedendo come unica sanzione la pena
pecuniaria, non dispone, ai fini della tutela del diritto del minore
alla salute e all'istruzione, e del diritto della collettività alla
salute, la coercibilità della vaccinazione obbligatoria sui minori
non sottoposti a tale trattamento dall'esercente la potestà
genitoriale.
La questione non è fondata.
La legge impugnata, nel prevedere l'obbligo della vaccinazione -
che costituisce uno dei trattamenti sanitari cui fa riferimento
l'art. 32 della Costituzione - ha altresì previsto una sanzione, la
determinazione della quale è rimessa alla discrezionalità del
legislatore e non è censurabile se non arbitraria.
Tale rimedio va peraltro considerato nel quadro delle altre
misure previste dall'ordinamento per la tutela del diritto alla salute della collettività rispetto ai rischi connessi al mancato
adempimento dell'obbligo alla vaccinazione, nonché delle misure che
l'ordinamento prevede per la tutela degli interessi del bambino,
anche nei confronti dei genitori che non adempiano i compiti inerenti
alla cura del minore.
A questo riguardo, va ricordato che la stessa legge n. 51 del 1966
prevede - al fine di scongiurare il diffondersi di malattie infettive
nell'ambito di comunità per effetto della mancata vaccinazione
antipoliomielitica - che l'avvenuta effettuazione della vaccinazione
costituisce condizione per l'accesso del bambino alla scuola
dell'obbligo.
Quanto alla specifica tutela della salute del minore e del suo
diritto all'istruzione - che debbono essere oggetto di primaria
considerazione e che sono pregiudicate anch'esse dalla mancata
osservanza dell'obbligo di vaccinazione - l'ordinamento prevede che
il giudice minorile possa adottare - su ricorso dell'altro genitore,
dei parenti e del pubblico ministero, ovvero anche d'ufficio - ai
sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per
sottoporre il bambino alla vaccinazione. E l'operatore sanitario
competente deve, per parte sua, segnalare o denunziare l'omissione o
il rifiuto dei genitori ai soggetti ai quali è riconosciuto il
diritto di azione di cui all'art. 336 (ed in particolare al pubblico
ministero o, in caso di urgente necessità allo stesso Tribunale dei
minori) onde sollecitare l'esercizio di tale potere (sentenza n. 26
del 1991).
L'applicazione degli artt. 333 e 336 cod. civ. non può ritenersi
preclusa in ragione dell'espressa previsione di una sanzione
amministrativa per il caso di violazione dell'obbligo in esame. Gli
interventi previsti dalle norme suddette infatti non hanno natura
sanzionatoria e, pertanto, non può essere fatto richiamo al
principio di specialità. Né può, in generale, ritenersi che sia
precluso il ricorso alle misure istituite per l'attuazione specifica
della legge in ragione del fatto che sono previste sanzioni per la
violazione di essa.
Per effetto delle norme soprarichiamate spetta al giudice
rimuovere o superare decisioni dell'esercente la potestà che, in
violazione di precisi doveri siano pregiudizievoli al minore stesso,
adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti nell'interesse
del minore.
Né l'applicabilità degli art. 333 e 336 cod. civ. per attuare la
vaccinazione antipoliomielitica dei bambini contro la volontà dei
genitori può trovare ostacolo nell'art. 13 della Costituzione. Va
preliminarmente osservato, infatti, che il richiamo a tale norma è
inconferente, in quanto la vaccinazione - o qualunque altro
trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora
capace di intendere e di volere - non è configurabile quale
trattamento coattivo né quando sia attuata dai genitori o su loro
richiesta, né quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche
contro la loro volontà, dal giudice dei minori.
Tanto meno può ipotizzarsi che in queste ultime ipotesi si abbia
una restrizione della libertà personale dei genitori, come invece
sembra presupporre il giudice a quo. La potestà dei genitori nei
confronti del bambino è, infatti, riconosciuta dall'art. 30, primo e
secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale,
ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua
funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le
concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed
incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo
della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i
doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della
potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale
degli artt. 330 e 333 cod. civ., che consentono al giudice -
allorquando i genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano
beni fondamentali del minore, quali la salute e l'istruzione - di
intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di
chi non adempie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale delle norme della legge
4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione
antipoliomielitica) in riferimento agli artt. 32 e 34 della
Costituzione, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dalla Sezione
minorenni della Corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte