Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo

comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1993 dal Pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Hernandez Maury e Marcella

Leoncini Di Donato, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da

Hernandez Maury nei confronti di Marcella Leoncini Di Donato, avente

ad oggetto la determinazione del canone legale di un immobile locato

ad uso di abitazione e la conseguente ripetizione delle somme che il

conduttore assumeva di avere corrisposto in violazione dei limiti

previsti dalla legge, il Pretore di Firenze, all'esito di una

consulenza tecnica che aveva determinato il canone in lire 40.565

mensili a partire dal 1 agosto 1989, ha sollevato, in riferimento

all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15,

16, 17, 18 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina

delle locazioni di immobili urbani);

che la legge n. 392 del 1978, all'art. 12, primo comma,

stabilisce che "il canone di locazione e sublocazione degli immobili

adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del

valore locativo dell'immobile locato", mentre nei successivi articoli

specifica le modalità di calcolo con riferimento ad un'ampia gamma

di variabili, adeguate alla specifica condizione dell'immobile

(superficie convenzionale, costo base e coefficienti correttivi di

esso, tipologia, classe demografica dei comuni, ubicazione, livello

di piano, vetustà, stato di conservazione e manutenzione);

che, secondo il giudice a quo, la violazione dell'art. 42,

secondo comma, della Costituzione deriverebbe dal fatto che le

disposizioni denunciate non prevedono che le parti possano

liberamente e diversamente determinare il canone, o che lo possa fare

il giudice, quando quello calcolato in base all'applicazione dei

parametri previsti dalla legge sia avulso dal mercato ed irrisorio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il sistema di predeterminazione normativa del

corrispettivo, adottato in ragione della grave situazione

dell'edilizia abitativa nella quale è intervenuta la legge n. 392

del 1978, si sottrae ai rilievi mossi dal giudice rimettente. Difatti

questa Corte ha più volte rilevato che tale sistema risponde

all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle

locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi

(ordinanze n. 1084 e n. 1048 del 1988), e di determinare una

sostanziale indifferenza della persona del conduttore ai fini della

redditività dell'immobile, e quindi un ridotto interesse del

locatore a far cessare il rapporto (sentenza n. 1028 del 1988);

che inoltre la previsione, nell'ambito della stessa legge n. 392

del 1978, di coefficienti correttivi (art. 15 e seguenti) e della

possibilità di aggiornamento ed adeguamento del canone (artt. 24 e

25) consente di raccordare il calcolo del corrispettivo della

locazione alla diversità ed alla variazione degli elementi di fatto

della singola unità immobiliare, incrementandolo in rapporto

all'aumento del costo della vita;

che, peraltro, alla scadenza dei contratti di locazione in

corso, nel contesto di una situazione che il legislatore ha

considerato mutata, le parti possono stipulare, con procedure

particolari, accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978

anche quanto alla determinazione del canone (art. 11, secondo comma,

del decreto-legge n. 333 del 1992);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42,

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte