Sentenza n. 133/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 576/1980
- art. 6legge 576/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22
della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale
forense) e 6 penultimo comma, della legge 5 luglio 1965 n. 798 promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1981 dal Pretore di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Pera Giuseppe e Cassa nazionale
previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n. 731 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal Pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Di Sabato Franco e altri e Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n.
367 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 303 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal Pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra De Luca Tamajo Raffaele ed altri e
Cassa nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta
al n. 368 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982;
4) ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Pretore di Cremona nel
procedimento civile vertente tra Guarneri Attilio e Cassa nazionale
previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n. 535 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Scognamiglio Renato ed altri e Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n.
43 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;
6) ordinanza emessa il 31 dicembre 1982 dal Pretore di Fermo nel
procedimento civile vertente tra Bartolomei Franco e Cassa nazionale
previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n. 314 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Pera Giuseppe, della Cassa
nazionale previdenza Avvocati e Procuratori, di Di Sabato Franco ed
altro, di Bruno Balletti ed altri, di Raffaele De Luca Tamajo ed altri,
di Scognamiglio Renato ed altri nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita per Raffaele De Luca
Tamajo ed altri, Filippo Satta per Scognamiglio Renato ed altri,
Marcello Cogliati Dezza e Claudio Berliri per la Cassa nazionale
previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato
Pietro De Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile, promosso dal prof.
Giuseppe Pera nei confronti della Cassa nazionale di previdenza per
Avvocati e Procuratori e avente ad oggetto la sussistenza o meno
dell'obbligo di iscrizione alla suddetta Cassa per l'esercente la
professione forense che sia già iscritto, in qualità di docente
universitario, ad altra forma di previdenza obbligatoria, il Pretore di
Lucca, su iniziativa dell'istante, ha sollevato, con ordinanza 17
ottobre 1981 (reg. ord. n. 731/1981), in riferimento agli artt. 2, 3 e
38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge
20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui pone l'obbligo di
iscrizione alla Cassa previdenziale forense per gli esercenti la
professione legale che siano anche docenti universitari.
Ha rilevato, al riguardo, il Pretore che l'iscrizione coattiva alla
Cassa di previdenza forense del professionista, che già sia iscritto a
forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro
subordinato, si traduce in una duplicazione di oneri e di tutela
esulante dai principi costituzionali contenuti negli artt. 2 e 38, i
quali vieterebbero l'iscrizione dello stesso soggetto a più gestioni
pensionistiche obbligatorie.
Ad avviso del Pretore, il detto obbligo di doppia iscrizione non
può trovare giustificazione nel dovere di solidarietà di categoria -
da ritenere soddisfatto con il versamento del contributo integrativo di
cui all'art. 11, legge n. 576 del 1980 - e concreta, altresì, se
rapportato all'esclusione di siffatto obbligo per gli avvocati iscritti
agli elenchi speciali, che esercitano la professione nell'ambito di un
rapporto d'impiego, nonché per altri professionisti (legge n. 127 del
1980, per le ostetriche e legge n. 6 del 1981, per gli ingegneri e
architetti), una violazione del principio di uguaglianza, per la
diversità di disciplina esistente tra soggetti appartenenti a diverse
categorie professionali.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non
fondata.
Premesse considerazioni circa l'autonomia di ogni singolo sistema
previdenziale concernente una categoria di lavoratori e circa la
discrezionalità del legislatore nel disciplinare il sistema stesso in
relazione alle concrete esigenze, anche di natura finanziaria, delle
singole Casse, l'interventore ha dedotto che l'obbligo di iscrizione
alla Cassa forense, per i professionisti già iscritti, in dipendenza
di un rapporto di lavoro subordinato, ad altra forma di previdenza
obbligatoria, trova ragionevole giustificazione nell'obiettivo
svolgimento, da parte di questi, di due attività lavorative distinte e
autonome e realizza quel principio di solidarietà previdenziale che
deriva dagli artt. 2 e 38 Cost..
Si è costituito in giudizio il prof. Pera, il quale,
sostanzialmente, ha aderito alle argomentazioni svolte dalla ordinanza
di rimessione.
Si è costituita, altresì, la Cassa nazionale di previdenza e
Assistenza per gli Avvocati e Procuratori, la quale, nel chiedere che
la questione di costituzionalità venga dichiarata non fondata, ha
rilevato, tra l'altro, come il sistema previdenziale forense si ponga
in armonia con il principio di solidarietà, all'interno di singole
categorie professionali, desumibile dall'art. 38 Cost., nonché con la
tendenza dei moderni sistemi pensionistici a rapportare i trattamenti
previdenziali, e i conseguenti oneri contributivi, ai livelli
reddituali raggiunti dal soggetto interessato nell'espletamento
dell'attività lavorativa.
Nel corso del giudizio hanno presentato memorie il Prof. Pera e la
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Quest'ultima ha
sottolineato, fra l'altro, la natura lato sensu tributaria dei
contributi previdenziali.
2. - Nel corso di procedimenti civili instaurati dal prof. Franco
Di Sabato e da altri docenti universitari - procedimenti riuniti -
nonché dal Prof. Raffaele De Luca Tamajo e da altri, docenti
universitari o insegnanti nelle scuole medie statali - procedimenti
anche essi riuniti - nei confronti della Cassa nazionale di previdenza
per Avvocati e Procuratori, è stata sollevata, su iniziativa degli
istanti, dal Pretore di Napoli, con due ordinanze di eguale contenuto
del 26 gennaio 1982 (reg. ord. nn. 367 e 368 del 1982), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 20 settembre 1980, n.
576, sempre nella parte in cui pone l'obbligo di iscrizione alla Cassa
previdenziale forense per il professionista già iscritto ad altra
forma di previdenza obbligatoria, in quanto docente nell'università o
nelle scuole medie statali, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 53
della Costituzione.
Nelle due ordinanze, dopo aver svolto, in relazione al denunciato
contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., argomentazioni sostanzialmente
analoghe a quelle del Pretore di Lucca, il Pretore di Napoli ha
riferito il dubbio di costituzionalità della normativa previdenziale
forense anche all'art. 41 Cost., in quanto la disciplina in questione
limiterebbe illegittimamente la libertà economica, e all'art. 53
Cost., in quanto la detta disposizione costituzionale collega l'obbligo
tributario del cittadino alla sua capacità contributiva e non già
all'appartenenza a una determinata categoria professionale.
In entrambi i giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale - nel chiedere che le
questioni di costituzionalità vengano dichiarate non fondate per
considerazioni analoghe a quelle svolte nell'atto di intervento nel
giudizio promosso dal Pretore di Lucca - ha dubitato, altresì, della
prospettata natura tributaria dei contributi previdenziali.
In entrambi i giudizi davanti a questa Corte si sono costituiti
alcuni dei ricorrenti nei giudizi a quibus. Con gli atti di
costituzione e con successive memorie essi hanno dedotto, in primo
luogo, che le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal
Pretore possono essere superate da un'interpretazione dell'impugnato
art. 22 nel senso dell'insussistenza degli obblighi della previdenza
forense per il professionista già iscritto ad altra forma di
previdenza obbligatoria. Nel presupposto della sussistenza degli
obblighi in parola, i ricorrenti hanno ribadito la denunciata
incostituzionalità, evidenziando, tra l'altro, la particolare
onerosità della disciplina normativa in questione ove rapportata ai
ristretti vantaggi', in relazione anche alle condizioni di acquisto del
diritto ai trattamenti pensionistici, conseguibili dai professionisti
che solo ad età avanzata comincino ad esercitare attività forense.
Sempre nel presupposto dell'operatività degli obblighi della
previdenza forense, hanno prospettato altri profili di illegittimità
della norma impugnata in riferimento agli artt 2, 4 e 35, comma primo,
Cost.
Anche la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per Avvocati e
Procuratori si è costituita in entrambi i giudizi, chiedendo che le
questioni vengano dichiarate non fondate. Con gli atti di costituzione
e con successive memorie, nel porre in rilievo il carattere
mutualistico del sistema previdenziale forense, essa ha negato la
necessità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, di
qualsiasi corrispettività tra oneri contributivi e prestazioni
previdenziali e, per il resto, ha svolto considerazioni sostanzialmente
analoghe a quelle contenute nell'atto di costituzione nel giudizio
promosso dal Pretore di Lucca.
3. - Questione di legittimità costituzionale, di contentuto
analogo alle precedenti, dell'art. 22, legge n. 576 del 1980, è stata
sollevata, su iniziativa della parte ricorrente, anche dal Pretore di
Cremona con ordinanza 28 aprile 1982 (reg. ord. n. 535 del 1982) nel
corso di un giudizio civile promosso dal prof. Attilio Guarneri nei
confronti della Cassa previdenziale forense.
Nella detta ordinanza, peraltro, il sospetto di incostituzionalità
è stato riferito, oltre che agli artt. 3, 38 e 41 Cost., anche al
parametro di cui all'art. 42 Cost. ed esteso all'art. 6, penultimo
comma, legge n. 798 del 1965, in quanto dall'eventuale illegittimità
della iscrizione obbligatoria alla Cassa forense deriverebbe
l'illegittimità della pensione dalla stessa erogabile.
L'ordinanza di rimessione ha censurato la posizione di vantaggio,
anziché quella di svantaggio, in cui la ritenuta sussistenza della
doppia iscrizione a regimi previdenziali si risolverebbe, attesa la
possibilità per il professionista di ricevere un doppio trattamento
pensionistico.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri e si è costituita la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per Avvocati e Procuratori, i quali hanno svolto
argomentazioni analoghe a quelle contenute negli atti depositati nei
giudizi promossi dai Pretori di Lucca e Napoli, mentre non si è
costituito il prof. Guarneri.
La Cassa previdenziale forense ha depositato anche memoria
aggiunta.
4. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge
20 settembre 1980, n. 576, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della
Costituzione, è stata sollevata, su iniziativa delle parti ricorrenti,
anche dal Pretore di Roma, con ordinanza 26 novembre 1982 (reg. ord. n.
43 del 1983), del corso dei giudizi civili riuniti promossi dal prof.
Renato Scognamiglio e altri nei confronti della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza per Avvocati e Procuratori.
L'ordinanza di rimessione si è limitata a richiamare e a riportare
la motivazione di altra ordinanza di rimessione a questa Corte di
analoga questione di costituzionalità (Pretore Lucca 17 ottobre 1981,
reg. ord. 731/ 1981), senza alcun riferimento alla fattispecie oggetto
del giudizio a quo.
Si sono costituiti in giudizio sia i ricorrenti che la Cassa
previdenziale forense, i quali hanno presentato memorie aggiunte, ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 22,
legge 20 settembre 1980, n. 576, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e
53 della Costituzione, è stata, infine, sollevata, su iniziativa della
parte ricorrente, anche dal Pretore di Fermo, con ordinanza 31 dicembre
1982 (reg. ord. n. 314 del 1983), nel corso di un procedimento civile
promosso dal prof. Franco Bartolomei nei confronti della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza per Avvocati e Procuratori.
L'ordinanza di rimessione ha esposto argomentazioni analoghe a
quelle svolte dagli altri giudici a quibus, precisando, tra l'altro,
come l'obbligo di doppia iscrizione e il conseguente onere contributivo
alla Cassa forense non possano trovare giustificazione nel richiamo al
dovere di solidarietà, da ritenere soddisfatto mediante il versamento
del contributo oggettivo.
In questo giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, né si è costituito il prof. Bartolomei.
La Cassa di previdenza forense, nel costituirsi e nel depositare,
altresì, memoria aggiunta, ha svolto argomentazioni analoghe a quelle
adottate nei precedenti giudizi. Considerato in diritto :
1. - Le questioni di cui alle sei ordinanze indicate in epigrafe
sono in parte identiche e in parte connesse, giacché tutte concernono
la legittimità costituzionale, sia pure in riferimento a parametri
diversi, della medesima norma: quella racchiusa nell'art. 22 della
legge 20 settembre 1980, n. 576 in materia di previdenza forense (con
l'ordinanza del Pretore di Cremona del 28 aprile 1982 è impugnato, ma
solo per ritenuto collegamento, anche l'art. 6, comma penultimo, della
legge 5 luglio 1965, n. 798). Pertanto i relativi giudizi vanno
riuniti e definiti con un'unica sentenza.
2. - L'ordinanza di rimessione del Pretore di Roma del 26 novembre
1982 non contiene alcun elemento che consenta di ricostruire, e quindi
di controllare, la valutazione, da parte di quel giudice, della
rilevanza nel giudizio davanti ad esso delle questioni sollevate.
Infatti, a differenza dalle altre ordinanze, questa manca persino di un
riferimento purché sia agli estremi di fatto della controversia.
Le questioni poste con la detta ordinanza vanno pertanto dichiarate
inammissibili.
3. - La norma, contenuta nell'art. 22, comma primo, della legge 20
settembre 1980, n. 576, definisce l'operatività del sistema della
previdenza forense assoggettando agli obblighi di iscrizione alla Cassa
nazionale degli Avvocati e Procuratori e di versamento dei relativi
contributi tutti gli esercenti con continuità la professione forense.
Ed essa è sospettata di illegittimità sotto vari profili, in quanto
comprende nella propria previsione (o almeno non esclude da essa)
quegli esercenti i quali siano contemporaneamente inseriti in un altro
sistema previdenziale obbligatorio, e in particolare, i docenti nelle
università o negli istituti di istruzione media, soggetti al sistema
previdenziale istituito per i dipendenti dallo Stato. È stato
anzitutto sostenuto che la norma impugnata, nonostante l'assoluta
latitudine della sua formulazione quanto all'obbligo di iscrizione, è
suscettiva di interpretazione, asseritamente conforme alla
Costituzione, nel senso di non riferirsi ai professionisti suindicati.
Ciò evidentemente al fine di sollecitare una sentenza interpretativa
di rigetto.
Una siffatta pronuncia richiederebbe, peraltro, secondo
l'orientamento di questa Corte, che l'interpretazione asseritamente
conforme a Costituzione fosse universalmente accolta o almeno
prevalente nella giurisprudenza dei giudici chiamati ad applicarla e,
soprattutto, della Corte di cassazione (diritto vivente).
Ma tale ipotesi qui non si verifica, perché la giurisprudenza di
merito non è concorde, mentre la Corte di cassazione sembra orientata
nel senso di ritenere che la norma comprenda nella propria previsione
anche i professionisti suindicati (sentenze Corte di cassazione n. 4091
del 1981 e n. 299 del 1968). Sicché non vi è ragione di discostarsi
dalla interpretazione dei giudici a quibus e di negare ingresso alle
sollevate questioni di legittimità costituzionale.
4. - Le questioni principali vanno raggruppate per norme parametro
e sottoposte a esame congiunto, in quanto esse sono, pur nella
pluralità dei parametri invocati, intimamente collegate.
Naturalmente l'esame va circoscritto alle questioni come sollevate
dai giudici a quibus.
5. - La questione, avente (nell'ordine logico e nella economia
delle motivazioni delle ordinanze di rimessione) carattere di
centralità, è se la norma di cui all'art. 22, comma primo, della
legge n. 576 del 1980, dal contenuto dinanzi descritto, in quanto
prescrive l'operatività nei confronti dei medesimi soggetti di due
sistemi previdenziali obbligatori, importi una duplicazione di tutela
previdenziale (obbligatoria) in contrasto con l'art. 38 Cost.
(ordinanze del Pretore di Napoli del 26 gennaio 1982 e ordinanza del
Pretore di Cremona del 28 aprile 1982), ovvero in pari tempo con l'art.
38 e con l'art. 2 Cost. (ordinanza del Pretore di Lucca 17 ottobre 1981
e ordinanza del Pretore di Fermo 31 dicembre 1982).
Della denunciata duplicazione di trattamento previdenziale, in
alcune ordinanze di rimessione, è sottolineato l'aspetto passivo di
eccesso di onerosità contributiva, tenuto conto della limitatezza dei
vantaggi e della consistenza degli inconvenienti, che il sistema offre
e, rispettivamente, arreca ai professionisti considerati. Ovvero, e
meglio, l'aspetto di eccesso nella individuazione del contenuto dei
doveri di solidarietà sociale enunciati dall'art. 2 Cost. e precisati
nel senso della previdenza sociale dall'art. 38 Cost. (ordinanza del
Pretore di Fermo, che prospetta la violazione congiunta dei due
precetti; ordinanze del Pretore di Napoli, che prospettano la
violazione del solo art. 38 Cost. in un contesto di lamentato generale
sfavore per il professionista - docente).
In alcune delle ordinanze l'eccesso di solidarietà è visto in
ciò, che i doveri a questa inerenti sarebbero già soddisfatti col
pagamento dei contributi "oggettivi" (ordinanza del Pretore di Fermo) e
dei contributi "integrativi" (ordinanza del Pretore di Lucca).
In altre ordinanze sono messi in luce sia l'aspetto passivo che
l'aspetto attivo, inteso questo come eccesso di tutela (ordinanza del
Pretore di Lucca, che prospetta distintamente la violazione dell'art. 2
Cost. per il primo aspetto e quella dell'art. 38 Cost. per il secondo;
ordinanza del Pretore di Cremona, che prospetta la violazione del solo
art. 38 Cost. ravvisando un eccesso di oneri previdenziali per la
collettività e un eccesso di tutela per i professionisti docenti).
L'eccesso di tutela è visto evidentemente in relazione al fatto
che ai professionisti considerati è già assicurato in prospettiva un
trattamento pensionistico, quello dei dipendenti statali, e al concetto
che la garanzia di un trattamento pensionistico ulteriore sarebbe
ingiustificata alla luce di un principio definibile come quello del
minimo mezzo previdenziale.
Come è stato accennato, la questione è posta da una delle
ordinanze (quella del Pretore di Cremona), relativamente oltre che al
detto art. 22 della legge n. 576 del 1980, all'art. 6, comma
penultimo, della legge 5 luglio 1965, n. 798, ammissivo del cumulo fra
trattamento pensionistico della previdenza forense e trattamento
pensionistico dei dipendenti dallo Stato, la cui illegittimità sarebbe
conseguenziale a quella dell'art. 22 della legge n. 576 del 1980.
6. - All'inosservanza dell'asserito divieto di duplicazione,
divieto che riflette in positivo un supposto precetto di unicità della
tutela previdenziale per ogni soggetto in quanto considerato come
appartenente a una data categoria e, in prospettiva, di unicità della
detta tutela fra le varie categorie, si connettono, secondo le
ordinanze di rimessione, due distinti ordini di violazioni del
principio di eguaglianza (art. 3 Cost).
Un primo ordine di violazioni si concreterebbe in una disparità di
trattamento fra soggetti all'interno della categoria forense, e quindi
in una contraddizione interna del relativo sistema previdenziale.
Nei confronti di soggetti i quali versano (si afferma) in
situazioni reciprocamente identiche - come i detti esercenti la
professione rivestiti della qualità di docenti alle dipendenze dallo
Stato da un lato, e dall'altro gli Avvocati e i Procuratori iscritti in
elenchi speciali, esercenti la professione nell'ambito di un rapporto
di impiego - sarebbe adottato un regime differenziato, assoggettandosi
quelli (art. 22, comma primo, della legge n. 576 del 1980) e non
assoggettandosi invece, questi (art. 22, comma quinto, della stessa
legge) agli obblighi previdenziali (ordinanza del Pretore di Lucca).
Il secondo ordine di violazione del principio di eguaglianza si
concreterebbe in una disparità di trattamento fra soggetti in
posizione analoga a seconda delle categorie di appartenenza e dei
relativi sistemi previdenziali, e quindi in una contraddizione, per
così dire, "esterna" del sistema considerato.
E la disparità di trattamento consisterebbe in ciò, che gli
esercenti la professione forense rivestiti della qualità di docenti
alle dipendenze dallo Stato sono assoggettati alla previdenza forense,
mentre per gli esercenti altre professioni rivestiti dell'anzidetta
qualità il sistema previdenziale della categoria professionale (in
particolare la legge n. 6 del 1981 per gli ingegneri e gli architetti)
esclude la propria operatività (ordinanza del Pretore di Lucca,
ordinanze del Pretore di Napoli, ordinanza del Pretore di Fermo,
ordinanza del Pretore di Cremona; secondo l'ordinanza del Pretore di
Fermo la disparità sembrerebbe in danno, secondo l'ordinanza del
Pretore di Cremona a vantaggio dei primi).
7. - L'esame delle questioni così poste non può prescindere dalla
collocazione del sistema della previdenza forense nella tipologia dei
sistemi previdenziali.
Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1984, ha osservato come,
in riferimento all'esperienza italiana - pur tenendosi conto della
individualità di ogni sistema (sentenze Corte cost. n. 91 del 1972 e
n. 62 del 1977) e della gradualità con la quale, in questa materia, i
tipi sono realizzati (sentenze Corte cost. n. 65 del 1979, n. 128 del
1973) - sia possibile enucleare due tipi ai quali i singoli sistemi
sono riconducibili sulla base dei loro caratteri prevalenti: quello,
prevalso soprattutto in passato, definibile come "mutualistico" e
quello, che tende a prevalere nel presente, definibile come
"solidaristico".
Di tali due tipi - ha affermato la Corte - il primo si caratterizza
per la riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri
previdenziali all'esigenza della divisione del rischio fra gli esposti,
e per la rigorosa proporzionalità (inspirata allo schema
sinallagmatico fra premi e indennità proprio dell'assicurazione
privata) fra contributi e prestazioni previdenziali. Mentre il secondo
si caratterizza per la riferibilità dell'assunzione dei fini e degli
oneri previdenziali a principi di solidarietà (secondo il modello
della sicurezza sociale) sia pure operanti all'interno della categoria,
e per l'irrilevanza della proporzionalità fra contributi e prestazioni
previdenziali, essendo considerati i primi unicamente quali mezzo
finanziario della previdenza sociale, - che è prelevato fra tutti gli
appartenenti alla categoria in ragione della loro capacità
contributiva - ed essendo considerate le prestazioni quale strumento
per l'attuazione concreta dei fini della previdenza stessa.
Ha ancora rilevato questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1984,
che la qualificazione del sistema previdenziale forense era stata già
operata con la precedente sentenza della Corte medesima n. 62 del 1977,
la quale, anche se in riferimento alla disciplina recata dalla
previgente legge 22 luglio 1975, n. 319, aveva ricondotto il sistema in
parola al tipo solidaristico e ne aveva affermato in tal modo la
rispondenza agli artt. 2 e 38 Cost..
8. - Questa Corte ha ritenuto, sempre con la sentenza n. 132 del
1984, che la qualificazione e la valutazione positiva allora operate
vadano confermate, considerando fra l'altro che sarebbe incongruo
ricondurre al tipo mutualistico, anziché al tipo solidaristico, la
previdenza forense, così come le altre previdenze concernenti
professioni intellettuali, per ciò che esse sono organizzate sulla
base del riferimento a date categorie professionali e alle rispettive
attività tipiche, e secondo criteri di accentuata autonomia
strutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto all'assicurazione
generale obbligatoria e alle previdenze dell'impiego pubblico.
Al riguardo ha osservato che si tratta di scelte le quali sono
compatibili con l'idea di solidarietà e anzi ne rappresentano una
specificazione giustificata dal pluralismo che informa il nostro
ordinamento: pluralismo che ammette solidarietà operanti nell'ambito
di collettività minori.
9. - Ha quindi precisato questa Corte, sempre con la sentenza n.
132 del 1984, che la qualificazione e la valutazione formulate con la
precedente sentenza n. 62 del 1977 per il sistema quale risulta dalla
legge n. 319 del 1975, non hanno ragione di mutare per il sistema quale
risulta dalla vigente legge n. 576 del 1980, non essendovi motivo
idoneo a far ritenere che con quest'ultima legge il sistema sia stato
rimodellato, almeno in parte, sul tipo mutualistico o addirittura sullo
schema proprio dell'assicurazione privata.
Ha considerato in proposito questa Corte:
a) che non è decisiva la restituzione dei contributi disposta a
favore degli iscritti che non abbiano maturato il diritto a pensione
(art. 21, legge n. 576 del 1980), perché essa non importa
necessariamente la corrispettività fra contributi e pensioni, ma
soltanto una particolare configurazione dei doveri di solidarietà
posti comunque a carico di tutti gli iscritti.
b) che neppure è decisiva la sostituzione, a una pensione eguale
per tutti nell'ammontare, di una pensione "retributiva", cioè
commisurata a una certa media dell'ammontare degli ultimi redditi
professionali, giacché con tale criterio, (accolto del resto anche
nell'assicurazione generale obbligatoria), la pensione non è stata
resa proporzionale né tanto meno corrispettiva ai contributi, ma è
stata adeguata allo stato di bisogno.
c) che è addirittura irrilevante la sostituzione, per quanto
concerne il prelievo e la destinazione dei contributi, al criterio
della "capitalizzazione", del criterio della "ripartizione", giacché
il nuovo criterio è del tutto conforme al principio di solidarietà,
in quanto elimina ogni collegamento fra contributi versati e pensioni
percepite dagli stessi soggetti, anche se considerati collettivamente
(come dalla legge n. 319 del 1975).
10. - La qualificazione di appartenenza al tipo solidaristico del
sistema previdenziale forense dà ragione della denunciata operatività
di esso e degli obblighi previdenziali così imposti anche ai
professionisti considerati.
Se i detti obblighi previdenziali non sono legati all'esigenza
della divisione del rischio né tanto meno sono inseriti in una
relazione di corrispettività con i benefici previdenziali del sistema,
ma costituiscono doveri di solidarietà nell'ambito della categoria
professionale, si comprende come essi gravino, in modo generalizzato e
incondizionato, su tutti i membri della categoria, compresi coloro i
quali, per particolari situazioni soggettive, non possano conseguire
con certezza, o per intero, i benefici previdenziali del sistema
considerato, ovvero non abbiano comunque necessita né intenzione di
avvalersene. essendo destinatari di analoghi vantaggi altrimenti
assicurati.
Appaiono pertanto in sostenibili già per la loro impostazione,
ripugnante all'ottica solidaristica del sistema, le censure di eccesso
di onerosità, e quelle connesse di disparità di trattamento in danno
dei professionisti considerati, di cui ai nn. 5 e 6.
11. - Non vale dunque argomentare, quanto all'onerosità (scritti
defensionali relativi alle ordinanze del Pretore di Napoli 26 gennaio
1982), dallo svantaggio, in termini di ristrettezza (nelle condizioni
d'acquisto) dei benefici previdenziali conseguibili, derivante ai
docenti universitari pubblici impiegati dalla tardività
dell'iscrizione alla Cassa previdenziale, tardività connessa col fatto
che in precedenza era fatto loro divieto di esercitare la professione,
e quindi di iscriversi alla Cassa, in pendenza del rapporto d'impiego
pubblico.
Così come non vale argomentare dagli inconvenienti (ottenimento
del rimborso dei soli contributi falcidiati dalla svalutazione
monetaria nel caso di cessazione della attività professionale e
necessità del versamento di nuovi contributi rivalutati per
ricostituire la continuità del rapporto previdenziale nel caso di
ripresa attività, con conseguente disincentivazione di una mobilità
altrimenti consentita) ai quali vanno incontro i docenti che vogliano
alternare, dopo la legge n. 382 del 1980, l'insegnamento e l'esercizio
della professione.
Né vale argomentare, quanto alla solidarietà, che i doveri ad
essa inerenti sono già soddisfatti mediante il versamento del
contributo "oggettivo" (ordinanza del Pretore di Fermo), ovvero
mediante il versamento del contributo "integrativo" (ordinanza del
Pretore di Lucca).
Di codesti due ultimi assunti, il primo, che sembra alludere ai
contributi di cui agli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798,
è infondato, perché tali contributi gravano in definitiva sugli
utenti del servizio giudiziario (sentenza di questa Corte n. 23 del
1968) e pertanto non sono riferibili alla solidarietà di categoria.
Il secondo assunto, che allude all'art. 11 della legge n. 576 del
1980, è del pari infondato perché , oltre a non tener conto che anche
i contributi integrativi, in quanto ripetibili, finiscono per gravare
su soggetti estranei alla categoria professionale e quindi non astretti
dalla relativa solidarietà, poggia su un erroneo presupposto: che
cioè solo tali contributi, e non anche quelli "soggettivi" (e ogni
altro), siano disancorati dalla corrispettività con la pensione.
E, simmetricamente, appaiono insostenibili, per esserne
l'impostazione ripugnante all'ottica solidaristica, le censure volte a
rappresentare operatività del sistema nei confronti dei professionisti
considerati come un eccesso di tutela e pertanto come causa di
disparità di trattamento a loro favore. Ivi compresa e anzi con
particolare evidenza, atteso il suo valore sintomatico del vizio di
impostazione, la censura (ordinanza del Pretore di Cremona) diretta a
coinvolgere la norma, contenuta nell'art. 6, comma penultimo, della
legge n. 798 del 1965, ammissiva del cumulo della pensione forense con
altra pensione (cfr. del resto la prospettiva della giurisprudenza di
questa Corte, secondo la quale la legittimità del cumulo delle
pensioni o della pensione e dei trattamenti retributivi va apprezzata
soltanto alla stregua della adeguatezza del trattamento pensionistico
allo stato di bisogno: sentenze di questa Corte n. 275 del 1976, n. 30
del 1976, n. 155 del 1969 e n. 105 del 1963).
Valgono, in definitiva, per tali censure, e vanno pertanto ribadite
e anzi riformulate in termini più generali, le conclusioni raggiunte
dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 1977, secondo le quali
"l'assunto di irrazionalità ai sensi dell'art. 3 Cost. del sistema
vigente" (della previdenza forense, risultante dalla legge n. 319 del
1975 e, ora, dalla legge n. 576 del 1980) "per mancata proporzionale
corrispondenza tra oneri personali contributivi e misura della
pensione, non è accoglibile".
12. - Indipendentemente dall'inconciliabilità delle
argomentazioni, addotte a sostegno della denunciata illegittimità
costituzionale, con il carattere solidaristico della previdenza
forense, non è condivisibile la tesi, posta a base delle censure di
cui ai nn. 5 e 6, che l'osservanza degli artt. 2 e 38 Cost. imponga in
ogni caso a un sistema previdenziale di categoria, e in particolare a
quello forense, di escludere la propria operatività nei confronti di
soggetti, pur rientranti nella categoria e svolgenti le attività alle
quali esso si riferisce, sol che siano assoggettati ad altro sistema
previdenziale.
Al riguardo è necessario distinguere fra l'ipotesi di due
concorrenti sistemi previdenziali entrambi riferiti alla medesima
attività lavorativa considerata tractu temporis e l'ipotesi di due
concorrenti sistemi previdenziali riferiti ciascuno a una di due
attività lavorative non omogenee e pertanto ontologicamente distinte
(anche se contemporanee): ipotesi, le quali non versano fra loro, come
non versano le rispettive regolamentazioni normative se differenziate,
nel rapporto che intercorre fra regola ed eccezione.
Solo rispetto alla prima ipotesi ha senso parlare di duplicazione
di tutela e quindi porsi, con riferimento al sistema previdenziale
considerato, il problema se, nella concorrenza di altra forma di
previdenza obbligatoria assistita da finanziamento pubblico, il sistema
debba o non debba, ovvero possa o non possa legittimamente escludere la
propria.
Per quanto concerne la previdenza forense, rientra nella prima
ipotesi il caso di un'unica attività professionale svolta in regime di
impiego pubblico, caso previsto dall'art. 22, comma quinto, della legge
n. 576 del 1980, che adotta per esso la soluzione della esclusione
della operatività del sistema.
Di tale soluzione, della cui doverosità o legittimità qui non si
discute, non può, d'altronde, predicarsi il carattere di regola
generale, né tanto meno quello di soluzione imposta dall'art. 38 Cost.
anche per i casi non rientranti nell'ipotesi medesima.
Nella seconda ipotesi invece - nella quale rientra, sotto l'aspetto
della contemporanea operatività di due tutele riferite a due attività
ontologicamente diverse perché non omogenee, anche se contemporanee,
l'ipotesi dell'esercente (in regime di lavoro autonomo) la professione
forense, che svolga (in regime di dipendenza pubblica) attività di
insegnamento - è fuori di proposito parlare di duplicazione di tutele,
e, quindi, porsi il problema suindicato.
Del resto, a volere non solo trascurare la inconciliabilità delle
suddette argomentazioni con l'ottica solidaristica del sistema, ma
addirittura seguire per un momento la linea di esse, non può non
considerarsi che - stante la già rilevata autonomia dei sistemi
previdenziali "professionali" - non è previsto alcun meccanismo per
assicurare la tutela previdenziale dell'attività professionale forense
nell'altro sistema speciale o generale concorrentemente operativo. Ad
esempio non trova applicazione la "ricongiunzione" prevista dalla legge
7 febbraio 1979, n. 29 sulla pensione unica, che riguarda i soli
periodi assicurativi che possano esser fatti valere nelle gestioni
sostitutive, esclusive (della) ed esonerative dalla assicurazione
generale obbligatoria e nelle gestioni speciali INPS. Mentre il
riscatto ai fini del trattamento pensionistico statale è previsto per
la limitata ipotesi dei periodi di iscrizione ad albi professionali,
che siano richiesti per l'ammissione al servizio, ex art. 13 del T. U.
29 dicembre 1973, n. 1092. Così come, d'altro canto, non è previsto
alcun meccanismo per dare protezione nel sistema previdenziale forense
ad altre attività disomogenee, contemporanee o no, dello stesso
soggetto.
14. - Se così è, non si vede come l'atteggiamento adottato dal
sistema previdenziale nel caso dell'esercente la professione forense
che svolga attività di insegnamento possa ritenersi in violazione di
quella sorta di principio del minimo mezzo previdenziale, che alcune
delle ordinanze di rimessione sembrano voler trarre dagli artt. 2 e 38
Cost..
Come è stato prima osservato, non si ravvisa tale violazione, né
- attesi la radicale diversità dell'ipotesi di raffronto (ipotesi
concernente un'unica tutela per un'unica attività) e il nesso
razionale fra diversità di situazioni e diversità di regime - quella
dell'art. 3 Cost. denunciata in connessione con la prima, in
riferimento al contrasto del detto atteggiamento con quello assunto
dallo stesso sistema previdenziale forense rispetto al caso
dell'esercente la professione forense nell'ambito di un rapporto di
pubblico impiego (art. 22, comma quinto, della legge n. 576 del 1980).
Ma, per le considerazioni ora esposte, la violazione degli artt. 2
e 38 Cost. non si ravvisa neppure se il problema si pone, come va
posto, in riferimento al caso, in sé considerato, di due tutele per
due distinte attività.
Mentre per escludere la violazione dell'art. 3 Cost., in relazione
al fatto che opposta soluzione è stata adottata in analoga ipotesi dal
sistema previdenziale degli Ingegneri e Architetti con la legge 3
gennaio 1981, n. 6 (art. 21), anzi già con la precedente legge n. 1046
del 1971 (art. 2), è sufficiente dare atto della diversità di
situazioni derivanti dalla reciproca autonomia dei sistemi.
Non importa dunque chiedersi se la detta opposta soluzione sia più
fedelmente, o al contrario, meno fedelmente attuativa dell'art. 38
Cost.. Mentre si deve osservare che neanche di tale soluzione può
senz'altro predicarsi, come vorrebbero alcune ordinanze di rimessione,
il carattere di soluzione imposta dall'art. 38 Cost., cioè di
soluzione obbligata per l'attuazione di questo precetto costituzionale
e quindi quasi di parametro mediato di costituzionalità.
15. - Non è comunque esatto il presupposto dal quale vuol farsi
discendere la suddetta qualità del tertium comparationis, e cioè che
la soluzione adottata dalla legge sulla previdenza degli Ingegneri e
Architetti si inserisca in un indirizzo legislativo uniforme e univoco,
per definizione scaturente dagli artt. 2 e 38 Cost. nel senso voluto
dalle ordinanze di rimessione che vi si riportano. Argomento, codesto,
che viene dedotto, come è stato rilevato nel n. 6, anche per
denunciare una contraddizione "esterna" del sistema previdenziale
forense.
Anzitutto l'esclusione dell'operatività del sistema previdenziale
degli ingegneri e architetti per i professionisti i quali siano
assoggettati ad altro sistema previdenziale era già stata introdotta
con la legge 11 novembre 1971, n. 1046. Sicché non può argomentarsi
dai lavori preparatori della stessa legge n. 576 del 1980 e della legge
sulla previdenza degli Ingegneri e Architetti n. 6 del 1981, nei quali
(cfr. per i primi gli interventi svolti nella seduta 24 ottobre 1979,
comm. riun. Giust. e Lav. Camera) si enunciano propositi di
uniformazione, e, in prospettiva, di unificazione dei sistemi
previdenziali degli esercenti professioni intellettuali, per affermare
che proprio la disposizione in argomento (nella quale per di più la
legge n. 6 del 1981 si discosta dalla legge n. 576 del 1980) sia
dettata in attuazione di quei propositi.
Ma, anche ad ammettere che la soluzione in parola possa o debba
qualificarsi per i suoi obiettivi caratteri in riferimento a una linea
di tendenza nel senso ora indicato (dell'uniformazione e, per mezzo di
questa, dell'unificazione dei sistemi previdenziali in argomento), non
si può fare a meno di - constatare che né l'una (la soluzione come
supposta espressione della tendenza) né l'altra (la tendenza stessa)
risultano altrimenti attuate.
Per quanto attiene alla prima (cioè alla specifica soluzione),
essa, contrariamente a quanto si sostiene, non appare adottata, o
almeno non appare rigorosamente adottata, dalle norme sulla previdenza
rispettivamente dei geometri e delle ostetriche (art. 22, legge 20
ottobre 1982, n. 773; art. 3, legge 2 aprile 1980, n. 127), le quali
dispongono nel senso della facoltatività della doppia iscrizione.
Mentre la stessa soluzione non è adottata affatto dalle norme
concernenti la previdenza dei sanitari, notai, dottori commercialisti
(artt. 2 e 21 D.M. 29 ottobre 1977, per i farmacisti; artt. 10 e 21
D.Lg. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e 2 D.M. 18 novembre 1981, per i
medici; art. 3, D.M. 26 aprile 1948, per i notai; art. 2, legge 3
febbraio 1963, n. 100 per i dottori commercialisti), le quali
dispongono tutte nel senso della obbligatorietà del sistema
previdenziale professionale considerato anche nel caso di concorrenza
per lo stesso soggetto, in relazione ad altre attività, di altro
sistema previdenziale.
Per quanto attiene alla generale tendenza sopra indicata, essa non
ha trovato affermazione in ordine ai sistemi previdenziali relativi
alle professioni intellettuali, giacché la legge 7 febbraio 1979, n.
29, sulla "pensione unica", che ne costituisce espressione, non si
estende ai detti sistemi ma solo, come è già stato osservato, alle
gestioni sostitutive, esclusive (della) ed esonerative dalla
assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni speciali INPS
(artt. 1 e 2). Ed anzi nei detti sistemi, ivi compreso quello degli
ingegneri e architetti quale risultante dalla legge n. 6 del 1981, essa
non trova riscontro, attesa la rilevata mancanza di meccanismi
preordinati alla reciproca utilizzazione, o all'utilizzazione in un
sistema unico, dei contributi versati in ciascuno di essi.
Cosicché il ricorso a sistemi previdenziali afferenti a categorie
professionali diverse per reperirvi elementi di comparazione,
rivelatori di principi comuni traditi e di connesse ingiustificate
disparità, finisce anche qui e ora - o almeno qui e ora, cioè in
relazione alla questione che ci occupa e all'attuale stato della
normativa - per infrangersi contro la osservazione, più volte fatta da
questa Corte, che ogni sistema previdenziale presenta una propria
autonomia e che le rispettive soluzioni sono da riportare, in linea di
principio, ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a
valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori del sistema
considerato (cfr. sentenze nn. 65 del 1979, 62 del 1977, 33 del 1975,
91 del 1972).
16. - Più breve discorso è sufficiente per fugare il sospettato,
pur formulato, che l'assoggettamento agli obblighi previdenziali dei
professionisti suindicati, se viene giustificato in riferimento alla
natura tributaria dei contributi, incorra nella violazione dell'art. 53
Cost., per essere l'obbligo contributivo fatto dipendere dalla mera
appartenenza a una categoria professionale, anziché, come prescritto
dal cennato precetto costituzionale, dalla capacità contributiva
(ordinanza del Pretore di Fermo e ordinanze del Pretore di Napoli).
Al riguardo è sufficiente osservare che la capacità contributiva
- alla quale va commisurata anche la imposizione contributiva afferente
alla previdenza forense (almeno per quanto riguarda il "contributo
soggettivo") - non è, nel detto sistema, desunta dalla mera
appartenenza alla categoria, ma è individuata sulla base
dell'esercizio della professione con continuità, e valutata sulla base
dei redditi professionali dichiarati ai fini dell'IRPEF (artt. 10,
comma primo e 22, comma primo, della legge n. 576 del 1980).
17. - Così è dato agevolmente dissipare il sospetto, pur
avanzato, che l'assoggettamento agli obblighi previdenziali degli
esercenti la professione forense sopra indicati, non essendo sorretto
da ragioni valide sul piano della legittimità costituzionale, si
risolva in una ingiustificata limitazione della libertà economica, con
violazione dell'art. 41 (ordinanze del Pretore di Napoli e ordinanza
del Pretore di Cremona) e/o della proprietà, con violazione dell'art.
42 Cost. (ordinanza del Pretore di Cremona).
Al riguardo è sufficiente rifarsi alla giurisprudenza di questa
Corte (sentenza n. 54 del 1977), secondo la quale l'art. 41 Cost. ben
difficilmente si presta ad essere adottato come parametro della
legittimità costituzionale di norme concernenti la disciplina dei
professionisti intellettuali. Ed osservare come con le ordinanze di
rimessione non si adducano argomenti per incrinare la validità della
detta affermazione o per dimostrare che essa non si attaglia alla
disciplina della previdenza forense.
Ancor meno pertinente, poi, è il richiamo dell'art. 42 Cost., che
concerne la tutela della proprietà, a proposito di un non meglio
identificato diritto a non essere assoggettato a contribuzioni o, più
in genere, a prestazioni patrimoniali imposte da una legge che non sia
giustificata dall'attuazione di precetti costituzionali o, almeno, non
sia in contrasto con essi. Richiamo che, comunque, avrebbe acquistato
significanza soltanto nel caso di accoglimento delle, o di taluna
delle, altre censure finora esaminate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle sei ordinanze di cui in epigrafe,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 22, comma primo, della legge 20 settembre 1980, n. 576,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di
Roma con ordinanza del 26 novembre 1982; dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo,
della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Lucca con ordinanza del 17
ottobre 1981;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 53 Cost., dalle ordinanze del
Pretore di Napoli del 26 gennaio 1982 (rispettivamente reg. ord. n. 367
e n. 368 del 1982);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e dell'art. 6, comma
penultimo, della legge 5 luglio 1975, n. 798, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Cremona
del 28 aprile 1982;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., dall'ordinanza del Pretore
di Fermo del 31 dicembre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte