Sentenza n. 133/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16-terlegge 775/1970
- art. 47d.P.R. 748/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16 ter
della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 18 marzo 1968, n. 249), in connessione con l'art. 47 del d.P.R.
30 giugno 1972, n. 748, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dalla Corte dei conti su
ricorso proposto da Marletta Giuseppe, iscritta al n. 399 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 265 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa l'8 marzo 1980 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Scarpinelli Lorenzo e E.N.P.A.S.,
iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dalla Corte dei conti su
ricorso proposto da Della Corte Giuseppe, iscritta al n. 79 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 111 dell'anno 1981;
4) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dalla Corte dei conti su
ricorso proposto da Amatucci Giovanni, iscritta al n. 80 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 111 dell'anno 1981;
5) ordinanza emessa il 3 giugno 1981 dal T.A.R. per
l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Righi Gino ed altri
contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 221 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 dell'anno 1982;
6) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dalla Corte dei conti su
ricorso proposto da Cerreti Alfredo iscritta al n. 394 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 260 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Marletta Giuseppe,
dell'E.N.P.A.S., di Della Corte Giuseppe, di Amatucci Giovanni, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Umberto Coronas per Marletta Giuseppe, Della Corte
Giuseppe e Amatucci Giovanni e l'avvocato dello Stato Giuseppe Del
Greco, per l'E.N.P.A.S. e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un giudizio promosso da un magistrato a riposo, nel corso
del quale il ricorrente aveva concluso perché fosse riconosciuto il
suo diritto alla più favorevole misura della base pensionabile
derivante dall'agganciamento della retribuzione del consigliere di
Cassazione al livello A della dirigenza statale, la sezione III
giurisdizionale della Corte dei conti ha sollevato d'ufficio - con
ordinanza in data 16 febbraio 1977 - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775
(in connessione con l'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748):
impugnandolo "nella parte in cui non prevede, in interrelazione con gli
artt. 16 e 16 bis della stessa legge di delega, che per funzionario con
qualifica di direttore generale, cui è ancorato il consigliere di
Cassazione ai fini retribuitivi, debba intendersi l'organo che riveste
la massima qualifica dell'amministrazione attiva (livello A)". E ciò
per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36 (in quanto non sarebbe
rispettata la "proporzionalità retributiva") nonché con gli artt. 103
(in relazione all'art. 104, primo comma) e 107, terzo comma, della
Costituzione.
Nell'argomentare la non manifesta infondatezza della questione, il
giudice a quo fa richiamo alla sentenza n. 219 del 1975, con cui la
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis
della legge n. 249 del 1968 (nel testo modificato dalla legge n. 775
del 1970) e 47 del d.P.R. n. 748 del 1972, nella parte in cui non
estendevano il livello retributivo A ai professori universitari di
ruolo, titolari del diritto all'ultima classe di stipendio (parametro
825); ed osserva che le considerazioni di ordine storico, esegetico e
logico-giuridico, poste a base della sentenza anzidetta, suggerirebbero
"una stretta analogia di posizione" fra la normativa parzialmente
dichiarata incostituzionale e quella identica o parallela, dettata
dall'art. 16 ter. In particolare, la Corte dei conti sottolinea gli
assunti della sentenza n. 219, nei quali si dà rilievo "al fatto di
avere il legislatore..., per più decenni, costantemente attribuito al
personale docente ed ai direttivi dello Stato una identica
potenzialità di sviluppo di carriera; di avere, cioè, in altre
parole, considerato naturale, per la carriera dei professori
universitari, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito
per i funzionari direttivi dello Stato": desumendone che l'"uniforme
ripetizione in un notevole arco temporale" si traduceva in "un giudizio
di valore espresso dal legislatore ex suo ore, in termini di
equivalenza, fra le due categorie pur strutturalmente diverse dei
docenti e dei dirigenti", di guisa che "non poteva non porsi come un
limite alla permanente discrezionalità del legislatore medesimo".
La conclusione così raggiunta dalla Corte, in tema di collegamento
fra trattamento economico dei professori universitari e dei dirigenti,
sarebbe "altamente emblematica", nel senso di "richiamare molto
fedelmente il similare caso dei consiglieri di Cassazione": i quali si
presenterebbero allo stesso modo assistiti da "una secolare posizione
di status non suscettibile di una immotivata ed incoerente modifica".
Ricorda infatti la Corte dei conti che già con la legge n. 3213 del
1876 e con il regio decreto n. 77 del 1881 "sembra aver preso
permanente assetto l'anzidetta equiparazione del consigliere di
Cassazione.... allorquando il legislatore ha operato retributivamente
a favore dei livelli di vertice dell'amministrazione". Successivamente
- dopo la parentesi del regime fascista - il primato della toga sarebbe
stato addirittura rafforzato con la fondamentale legge n. 392 del 1951,
che attuò "lo sganciamento della Magistratura, quale ordine autonomo
dello Stato, dagli organismi della pubblica amministrazione, mediante
retribuzioni corrispondenti alla dignità delle funzioni": retribuzioni
che, per i consiglieri di Cassazione, furono poste al di sopra di
quelle di ogni grado dell'ordinamento burocratico, ambasciatori
compresi.
Si è giunti così - prosegue la Corte dei conti - alla legge di
delega n. 249 del 1968, modificata ed integrata dalla legge n. 775 del
1970, che ha invece inteso tracciare lo schema di un'ampia ed
articolata riforma dell'amministrazione dello Stato, individuando nella
funzione del "direttore generale" il vertice dell'ordinamento. Con
l'art. 16 ter il legislatore delegante ha nuovamente legato la
magistratura alla dirigenza, ancorando lo stipendio dei consiglieri di
Cassazione a quello definitivamente spettante, in applicazione
dell'art. 16 bis, ai funzionari con la qualifica predetta. E l'art. 3
del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ha quindi ribadito il criterio
per cui ogni variazione del trattamento dei direttori generali si
estende di diritto ai consiglieri di Cassazione e, proporzionalmente,
alle altre categorie di magistrati.
In questo contesto si è però inserito il d.P.R. n. 748 del 1972,
il cui art. 47, modificando il precedente sistema unitario, ha
differenziato tre livelli di direttori generali, senza individuare
quello corrispondente al consigliere di Cassazione: poi identificato
nel livello B dalla conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti a sezioni riunite. Ma il giudice a quo esprime in
proposito "il convincimento che, posta una scala di valori e la
volontà di attuare un'equiparazione, questa non avrebbe potuto e
dovuto discostarsi dal massimo livello, uniformandosi ai principi
costituzionali e a quelli di cui alla legge n. 392/1951 conformi ai
precedenti storici non contraddetti dalla successiva produzione
normativa". E la sentenza n. 219/1975 della Corte costituzionale
concorre - secondo il giudice stesso - a far dubitare che sia
ulteriormente sostenibile un'equiparazione per linee intermedie,
anziché di vertice, in formale contrasto con il giudizio di valore
espresso dal legislatore in termini di equivalenza e costantemente
confermato nel tempo.
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata
riproposta dalla sezione III giurisdizionale della Corte dei conti con
altre tre coeve ordinanze (in data 16 febbraio 1977, ma pervenute alla
Corte costituzionale il 28 gennaio 1981 ed il 22 aprile 1983); ed è
stata altresì sollevata - con ordinanza 8 marzo 1980 - dal Pretore di
Modena, in qualità di giudice del lavoro, con riferimento agli artt.
3, primo comma, 36, primo comma, 104, primo comma, e 107, terzo comma,
della Costituzione. Sostanzialmente nei medesimi termini - ma con
riferimento agli artt. 3, 36, 103 e 104 Cost. - si è infine rivolto
alla Corte il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, mediante un'ordinanza del 3
giugno 1981, emessa in seguito ai ricorsi promossi da alcuni magistrati
in servizio contro il Ministero di Grazia e giustizia, per vedere
adeguato il proprio trattamento economico.
Alle argomentazioni della Corte dei conti, cui tanto il Pretore
quanto il T.A.R. hanno fatto rinvio, il secondo ha aggiunto il rilievo
che i professori di università in materia giuridica possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione (in base al terzo
comma dell'art. 106 Cost.): il che presupporrebbe l'esistenza di uno
status di tali magistrati "almeno non inferiore a quello dei docenti
universitari" e conseguenzialmente non inferiore a quello degli
ambasciatori, cui tali docenti sono stati appunto equiparati con la
citata sentenza della Corte costituzionale.
3.a) Dinanzi a questa Corte, nei quattro giudizi instaurati dalla
Corte dei conti, si sono costituiti i magistrati ricorrenti Marletta,
Della Corte e Amatucci, che hanno concluso per la declaratoria
d'illegittimità della normativa impugnata, nei sensi e per i motivi
esposti nelle ordinanze di rinvio.
Nel giudizio relativo all'ordinanza del Pretore di Modena s'è
invece costituito il resistente E.N.P.A.S., che ha eccepito
l'inammissibilità dell'impugnativa sollevata, negando che essa assurga
"al rango di questione di legittimità costituzionale".
b) In tutti i giudizi è infine intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte: di dichiarare
inammissibile l'impugnativa in esame, che potrebbe e dovrebbe - come
rilevato anche dall'E.N.P.A.S. - essere risolta sulla base
dell'interpretazione delle norme denunciate, analogamente a quanto già
deciso dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti a sezioni
riunite; in via subordinata, di dichiarare che la detta
interpretazione, adottata dalle magistrature amministrative, non
contrasta con i principi costituzionali; in via ancor più subordinata,
di dichiarare infondata la questione così come prospettata dai giudici
a quibus.
Infatti - secondo l'Avvocatura dello Stato - l'art. 16 bis della
legge n. 775 del 1970, autorizzando il Governo a "stabilire il
trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di
direttore generale o equiparata o superiore", presupponeva che
nell'amministrazione dello Stato vi fossero tali qualifiche superiori;
ed in questi termini l'art. 47 del d.P.R. n. 748 del 1972 avrebbe
appunto considerato la qualifica dell'ambasciatore, date le funzioni
essenziali di rappresentanza dello Stato all'estero che questi svolge
al di fuori della burocrazia amministrativa, godendo pertanto di una
posizione extra ordinem, al pari di alcuni alti magistrati ai quali era
prima equiparato agli effetti economici (cioè il Procuratore generale
e il Presidente aggiunto della Corte di cassazione, il Presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche, il Presidente del Consiglio
di Stato ed il Presidente della Corte dei conti, nonché l'avvocato
Generale dello Stato).
Né la conclusione sarebbe ormai sovvertita dalla sentenza con cui
questa Corte ha esteso ai docenti universitari il livello retributivo
A: non sussistendo - ad avviso dell'Avvocatura - "l'asserita analogia
di presupposti tra la fattispecie esaminata e decisa con tale sentenza
e la fattispecie ora in esame". La Corte avrebbe infatti, censurato,
con la ricordata pronuncia, l'immotivata interruzione del consolidato
rapporto di equivalenza tra docenti e dirigenti, derivante dal fatto
che mentre era stato elevato il trattamento economico dell'ambasciatore
e degli altri funzionari che già godevano del parametro 825, era
invece rimasto immutato il trattamento dei docenti universitari,
anch'essi già titolari del parametro medesimo; laddove nulla di tutto
questo si sarebbe verificato per i magistrati.
Inoltre andrebbe ancora considerato che "il livello retributivo A
è il punto di arrivo per la carriera diplomatica e per i docenti
universitari, mentre per i magistrati il massimo del trattamento
economico che possa essere raggiunto è superiore a quello connesso al
livello retributivo A... non soltanto per il Primo Presidente della
Corte di Cassazione (una volta grado primo dell'ordinamento
burocratico), ma anche per i magistrati di qualifica immediatamente
inferiore (una volta grado secondo)".
4. - In vista della pubblica udienza, i ricorrenti hanno depositato
memorie aggiunte (di identico contenuto), per replicare alle
conclusioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
Contro l'eccezione d'inammissibilità, i ricorrenti stessi hanno
dedotto che essa non coglie "la differenza fra l'interpretazione di
legge condotta, nelle menzionate decisioni del 1974 e del 1975, sui
testi della legge delegante e dei decreti delegati, e i dubbi di
costituzionalità prospettati dalla ordinanza di rinvio direttamente
sul testo della legge di delega". Nel merito, i ricorrenti hanno poi
contestato la consistenza giuridica degli argomenti addotti
dall'Avvocatura dello Stato: sia in ordine all'eccepita
inequiparabilità delle funzioni dell'ambasciatore e del magistrato
(stante che, nell'analoga fattispecie presa in considerazione dalla
Corte, l'equiparabilità o meno delle funzioni sarebbe già stata
considerata del tutto irrilevante); sia in ordine alla ritenuta
atipicità della carriera di ambasciatore, la cui pertinenza sarebbe
esclusa dal fatto che questi è stato comunque considerato il
"dirigente" al quale è attribuito il livello retributivo di vertice
(livello A) fra i tre livelli stabiliti, in generale, dall'art. 47 del
decreto delegato n. 748 del 1972. Considerato in diritto :
1. - Malgrado la varietà dei giudizi nel corso dei quali sono
state emesse, tutte le ordinanze di rimessione si dimostrano accomunate
dall'impugnativa dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775,
nella parte in cui non si è previsto che ai consiglieri di Cassazione
dovesse spettare il trattamento economico proprio dell'"organo che
riveste la massima qualifica dell'amministrazione attiva" (secondo
l'espressione utilizzata nei dispositivi dei provvedimenti adottati
dalla sezione III giurisdizionale della Corte dei conti): cioè il
trattamento dei dirigenti generali inquadrati nel livello A, in base al
conseguente art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. Tutte le
ordinanze, inoltre, denunciano sostanzialmente due tipi di vizi di
legittimità, consistenti da un lato nella violazione del principio di
"proporzionalità retributiva", desunto dal combinato disposto degli
artt. 3 e 36 Cost., e d'altro lato nella menomazione delle garanzie
costituzionali relative allo status dei magistrati, sia pure variamente
identificate, talvolta con riferimento all'art. 104, primo comma,
talaltra richiamando l'art. 107, terzo comma, talaltra ancora
servendosi dello stesso art. 103 della Costituzione.
Pertanto, i sei giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Preliminarmente conviene ricordare nei suoi dati essenziali -
come in parte hanno fatto le ordinanze della Corte dei conti - la
complessa vicenda del trattamento economico dei magistrati, ora
agganciati ed ora sganciati rispetto ai funzionari preposti agli uffici
più elevati dell'amministrazione attiva dello Stato.
È all'agganciamento che s'informa il regime retributivo del
personale della magistratura, tanto nell'ordinamento statutario quanto
nell'ordinamento fascista. A questo criterio sono infatti ispirati -
fra l'altro - sia la legge 7 luglio 1876, n. 3213 (rectius: n. 3212)
ed il regio decreto 3 marzo 1881, n. 77, cui fa espresso richiamo la
Corte dei conti; sia la legge 30 giugno 1908, n. 304, che pareggiava
gli stipendi dei consiglieri della Corte stessa e del Consiglio di
Stato alle retribuzioni spettanti ai direttori generali di ministero;
sia, conclusivamente, il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che
nel classificare il personale dello Stato "per gruppi e per gradi"
assegnava agli ambasciatori il grado secondo (con il relativo
trattamento economico), mentre ai consiglieri e sostituti procuratori
generali di Corte di cassazione veniva attribuito il grado quarto, sul
medesimo piano dei direttori generali, del provveditore generale, del
ragioniere generale dello Stato e via dicendo.
Nel periodo repubblicano, viceversa, prevale dapprima la tendenza
allo sganciamento, realizzata dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, in
nome dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e della connessa
esigenza di separare i magistrati dai componenti l'organizzazione
gerarchica dell'amministrazione: con il che, tuttavia, si attua
semplicemente un trattamento economico differenziato, sulla base di
apposite tabelle annesse alla legge n. 392, senza affatto imporre
retribuzioni maggiori di quelle conferite ai gradi o parametri più
alti dell'apparato burocratico statale (anche se, in concreto, fu
proprio questo l'esito dell'operazione, come ancora risulta dal
confronto fra gli stipendi dei magistrati e gli stipendi degli stessi
ambasciatori, rispettivamente previsti dalle tabelle allegate ai d.P.R.
n. 1079 e n. 1080 del 1970).
Successivamente, in virtù dell'impugnato art. 16 ter della legge
n. 775 del 1970, si ritorna ad agganciare le retribuzioni dei
magistrati agli stipendi dei funzionari strettamente intesi,
pareggiando il trattamento dei magistrati di Cassazione a quello
"definitivamente spettante... ai funzionari con qualifiche di direttore
generale o equiparata": ma in termini resi inizialmente problematici
dalla distinzione fra i vari livelli funzionali e retributivi previsti
al riguardo dall'art. 47 del citato d.P.R. n. 748 del 1972 (sulla
"disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni generali
dello Stato"); sicché si sono resi necessari i chiarimenti effettuati
- in sede applicativa - dalla quarta sezione del Consiglio di Stato e
dalla Corte dei conti a sezioni riunite, che hanno fatto concorde
riferimento al livello B (cioè al trattamento dei prefetti di prima
classe ed equiparati), piuttosto che al livello C (proprio degli altri
dirigenti generali) ovvero al livello A (peculiare dei soli
ambasciatori).
Per altro, la vicenda non si è certo conclusa a questo punto; ed
anzi la soluzione voluta dalla legge delegante del '70 si è rivelata
quanto mai precaria. Dapprima, infatti, la sopravvenuta legge 20
dicembre 1973, n. 831, ha molto allargato la categoria dei magistrati
di Cassazione, includendovi - specialmente agli effetti retributivi,
sui quali non ha inciso la sentenza n. 86/1982 di questa Corte - tutti
coloro che siano favorevolmente valutati dal Consiglio superiore della
magistratura, ai sensi dell'art. 1 della legge stessa. Ed a pochi anni
di distanza la legge 2 aprile 1979, n. 97 (per non dire delle
conseguenti leggi 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425) ha
nuovamente seguito la logica dello sganciamento, prevedendo un
differenziato trattamento economico dei magistrati: per il quale
valgono, in sostanza, le stesse considerazioni cui si è fatto cenno
nei riguardi della "legge Piccioni" del 1951.
3. - Come si vede, la vicenda in esame è stata ed è troppo
mutevole, se non contraddittoria, perché si possa dar credito alla
tesi sostenuta dalle ordinanze della Corte dei conti, che vi ravvisano
invece - se non altro fino agli anni 1970-1972 - "una ininterrotta
trama storica", tale da illustrare e confermare "la continuità di uno
status particolare attribuito costantemente alla magistratura": status
che nella specie imporrebbe di assegnare ai consiglieri di Cassazione
il predetto livello retributivo A. Del resto, non è certo in una
chiave puramente storica che vanno risolti i problemi sollevati dalle
ordinanze medesime. Nell'interpretare l'art. 47 del d.P.R. n. 748 del
1972, il Consiglio di Stato ha giustamente messo in rilievo, al
contrario, l'indiscutibile discrezionalità della quale il legislatore
dispone, indipendentemente dalle soluzioni adottate in precedenza, nel
regolare il trattamento economico dei dipendenti pubblici in genere,
magistrati compresi. E questa avvertenza si rivela tanto più
pertinente, in quanto i tertia comparationis, sui quali si reggono i
giudizi costituzionali d'eguaglianza, non possono venire ricavati se
non dall'ordinamento giuridico vigente, a pena d'irrigidire e di
rendere immodificabile l'ordinamento stesso.
A ciò si aggiunge, in particolar modo, che la figura
dell'ambasciatore si presenta troppo singolare e caratterizzata, non
solo sul piano funzionale ma anche dal punto di vista del trattamento
giuridico ed economico, perché sia corretto compararla alla figura del
consigliere di Cassazione, sia pure ai soli effetti retributivi. Già
nello Statuto albertino, le disposizioni dell'art. 33 non avvalorano ma
anzi smentiscono l'assunto della Corte dei conti, là dove
differenziano e privilegiano gli ambasciatori, ai fini delle nomine dei
senatori, sia nei confronti degli "Intendenti Generali", sia nei
confronti degli stessi "Consiglieri del Magistrato di Cassazione e
della Camera dei conti", nonché dei "Consiglieri di Stato". Ma la
distinta considerazione delle ambasciate e dei loro titolari trova
ancora un preciso riscontro nella legge-delega 18 marzo 1968, n. 249,
che nell'ultimo comma dell'art. 1 fa salvi "i servizi delle
Amministrazioni degli affari esteri e della difesa", ad eccezione delle
"eventuali norme di coordinamento" con la legge medesima; sicché, su
questa base, l'art. 27 del d.P.R. n. 748 del 1972 dispone che "la
carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18". Ed è precisamente con tale fondamento che la quarta
sezione del Consiglio di Stato e le sezioni riunite della Corte dei
conti hanno escluso - come già si è ricordato - che l'equiparazione
fra i consiglieri di Cassazione ed i dirigenti generali potesse venire
effettuata al livello retributivo A, previsto per i soli ambasciatori
dall'art. 47 del predetto decreto presidenziale.
4. - In realtà, non si possono intendere le censure proposte dalle
ordinanze di rimessone, se non si tiene presente la sentenza 17 luglio
1975, n. 219, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 16 bis della legge n. 249 del 1968 (come
modificata dalla legge n. 775 del 1970) e 47 del d.P.R. n. 748 del
1972, nella parte in cui non estendevano "ai professori universitari di
ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio... il trattamento
retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825". Secondo
le dette ordinanze, le medesime ragioni che hanno spinto la Corte a
collocare i professori universitari c.d. di prima classe al livello dei
vertici della dirigenza dovrebbero, infatti, applicarsi ai consiglieri
di Cassazione: per l'essenziale motivo che anche in questo caso si
riscontrerebbe - come ha precisato la Corte dei conti - "una secolare
posizione di status non suscettibile di una immotivata ed incoerente
modifica".
Ma il richiamo non è adeguato allo scopo, giacché non tiene conto
- a parte ogni altra considerazione - della ratio decidendi cui
s'informa la sentenza n. 219/1975. In quella stessa pronuncia,
preliminare e fondamentale è l'affermazione "che resti nella
discrezionalità del legislatore il differenziare (anche in rispondenza
a contingenti esigenze di convogliamento delle nuove leve verso l'uno o
l'altro settore della organizzazione dei pubblici uffici) il
trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza
per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali
dell'art. 3 o 36". Data una tale premessa, la conclusione
dell'accoglimento in parte qua si spiega soltanto per chi abbia
presente il tipo di raffronto che la Corte ha effettuato: non già
comparando ai dirigenti generali la generalità dei professori
universitari, bensì rilevando e facendo valere l'esigenza che la
carriera dei professori in questione potesse pervenire al "medesimo
tetto... stabilito per i funzionari direttivi dello Stato", anziché
"decapitare il vertice" di quella categoria, "impedendone lo sviluppo
fino al massimo retributivo stabilito per l'altra".
Ciò posto, però, è chiaro che la decisione riguardante le
retribuzioni dei professori universitari di prima classe non può
essere invocata a beneficio dei consiglieri di Cassazione: non
foss'altro perché si trattava e si tratta, con particolare evidenza
dopo l'entrata in vigore della legge n. 831 del 1973, di magistrati
cui spetta nell'ordinamento giudiziario una posizione eminente ma non
di vertice (come ha messo in luce la quarta sezione del Consiglio di
Stato). Al vertice della magistratura ordinaria si collocano invece -
nell'ordine - il primo Presidente della Cassazione, il Procuratore
generale ed il Presidente aggiunto della Cassazione stessa, nonché i
Presidenti di sezione ed i magistrati a questi equiparati (almeno una
parte dei quali godeva, anche in seguito all'attuazione della
legge-delega n. 775 del 1970, di trattamenti economici superiori a
quello degli ambasciatori). Il che concorre ad evidenziare la
disomogeneità delle situazioni che si vorrebbero mettere a confronto:
vale a dire, quella dei consiglieri di Cassazione, quella dei
professori universitari di prima classe e quella dei dirigenti di
livello A.
5. - Nei termini in cui la prospettano le ordinanze di rimessione,
l'impugnativa in esame si presenta, dunque, come una questione di
legittimità costituzionale (e non si risolve in un problema
d'interpretazione di norme legislative ordinarie, secondo la tesi
proposta in via principale dall'Avvocatura dello Stato). Ma la
questione è infondata, sotto entrambi i suoi aspetti.
Per un verso, cioè, le considerazioni già svolte valgono ad
escludere che sussista la pretesa violazione del principio di
"proporzionalità retributiva", ricavabile dagli artt. 3 e 36 Cost..
Per un altro verso, non si riscontra nessuna violazione delle norme
costituzionali sulla magistratura, variamente invocate dai giudici a
quibus. Quanto all'art. 103 della Costituzione, relativo alla
giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa, della Corte dei
conti e dei tribunali militari, questa Corte non riesce ad intendere in
qual modo esso influisca sul regime retributivo dei magistrati
ordinari; quanto all'art. 104, primo comma, le ordinanze di rimessione
non chiariscono affatto in che senso la disciplina impugnata lederebbe
l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei suoi componenti (le cui
retribuzioni devono essere adeguate, ma non vanno necessariamente
determinate secondo canoni rigidi e prestabiliti); e quanto, infine, al
terzo comma dell'art. 107, ben altro è l'intento - già illustrato
dalla Corte nella sentenza n. 86 del 1982 - con cui la Costituente ha
proclamato che "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (in connessione
con l'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748), sollevata dalla Corte
dei conti, dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna e dal Pretore di Modena con
le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36,
103, 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte