Sentenza n. 138/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima
parte, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo
1997 dalla Corte d'appello di Trieste, iscritta al n. 252 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale, la Corte d'appello di
Trieste, con ordinanza del 18 marzo 1997, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale,
che prevede come circostanza attenuante l'avere, prima del giudizio,
riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso.
Il giudice a quo rileva che, secondo il prevalente orientamento
interpretativo della Corte di cassazione, andrebbe esclusa
l'applicabilità dell'attenuante in esame allorché al risarcimento
del danno cagionato alla persona offesa abbia provveduto, in forza di
contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi,
la compagnia assicuratrice, mentre la stessa attenuante sarebbe,
invece, applicabile al "soggetto non assicurato che abbia quindi
personalmente provveduto al risarcimento del danno".
Così interpretata, la disposizione censurata sarebbe in contrasto,
ad avviso del remittente, con l'art. 3 della Costituzione per
l'ingiustificato privilegio accordato al soggetto che, in contrasto
con la legge, non si assicura per la responsabilità civile contro
terzi.
La questione sarebbe, d'altra parte, rilevante nel giudizio a quo
poiché l'imputato avrebbe provato l'avvenuto risarcimento del danno
ad opera della sua compagnia di assicurazione e, tuttavia, allo
stato, non potrebbe fruire dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6,
del codice penale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
In primo luogo, l'Avvocatura osserva che la giurisprudenza della
Corte di cassazione richiamata dal giudice a quo non costituirebbe
"diritto vivente" poiché la stessa Corte si sarebbe pronunciata
anche in senso difforme, riconoscendo l'applicabilità
dell'attenuante in ipotesi di risarcimento del danno da parte
dell'assicuratore in forza di contratto di assicurazione stipulato
dall'imputato o comunque nell'interesse del medesimo. Pertanto, in
presenza di una oscillazione giurisprudenziale, il remittente ben
avrebbe potuto (o addirittura dovuto) conformarsi all'interpretazione
ritenuta maggiormente aderente al parametro costituzionale.
In via subordinata, l'Avvocatura rileva che l'orientamento della
Cassazione richiamato dal giudice a quo sarebbe conforme sia alla
ratio della norma (la resipiscenza dell'imputato) che ai parametri
costituzionali invocati. In particolare, la Corte d'appello di
Trieste avrebbe errato nella individuazione del tertium comparationis
poiché l'esistenza di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile non impedirebbe all'imputato, a norma
dell'art. 1917 del codice civile, di risarcire personalmente il danno
e, quindi, di godere dell'attenuante in esame, assumendosi l'onere ed
il relativo rischio di richiedere poi all'assicurazione il pagamento
delle somme a tale titolo versate. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale,
che prevede come circostanza attenuante l'avere prima del giudizio
riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso.
Secondo la Corte d'appello di Trieste, questa disposizione,
nell'interpretazione assunta dalla prevalente giurisprudenza di
cassazione, che ne esclude l'applicabilità nell'ipotesi in cui il
risarcimento sia stato effettuato, in forza di contratto di
assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, dall'ente
assicuratore, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento tra chi abbia adempiuto
all'obbligo di stipulare un contratto per l'assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi derivante da circolazione di
veicoli o natanti a motore e chi invece, violando la legge, un tale
contratto non abbia stipulato.
2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito precisati.
È vero che la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione,
della quale è espressione la sentenza delle sezioni unite 17 aprile
1989, n. 5909, ritiene non applicabile l'attenuante della riparazione
del danno prevista dall'art. 62, n. 6, del codice penale, nel caso di
risarcimento compiuto dall'ente assicuratore. Questo tradizionale
orientamento, che risale alla relazione al codice, è imperniato sul
rilievo che la circostanza di cui al citato art. 62, n. 6, prima
parte, ha natura soggettiva e si deve perciò risolvere in un
comportamento che denoti la volontà dell'imputato di riparare il
danno prodotto con la sua condotta criminosa, e quindi in una
tangibile manifestazione di resipiscenza che non potrebbe essere
riscontrata quando il risarcimento non sia effettuato personalmente e
direttamente dall'imputato medesimo, ma sia intervenuto ad opera
della compagnia assicuratrice.
Rileva però correttamente l'Avvocatura dello Stato che, nonostante
la richiamata giurisprudenza, non vi sono ostacoli a che il giudice
adotti della disposizione censurata una interpretazione adeguatrice,
tale cioè da risolvere immediatamente, e senza la necessità di una
pronuncia caducatoria di questa Corte, il dubbio di legittimità
costituzionale.
L'interpretazione fatta propria dal remittente non è, infatti, la
sola possibile, né l'orientamento che in essa si esprime può essere
considerato in questa sede diritto vivente. Successive sentenze della
stessa Corte di cassazione (ad es.: sez. III, 18 dicembre 1991, n.
12760), proprio muovendo dai profili di incostituzionalità connessi
alla prevalente interpretazione, affermano l'esigenza di svincolare
l'attenuante del risarcimento del danno dalla sua tradizionale
collocazione nel novero delle attenuanti soggettive e di ritenerla
tale solo quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 cod. pen., ma
non anche ai fini del suo contenuto, l'analisi del quale dovrebbe
invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva. E
invero, a favore della qualificazione dell'attenuante in senso
oggettivo, sotto l'aspetto contenutistico, depongono concordi
argomenti testuali, logici e sistematici. In primo luogo, nessun
elemento, nella formulazione legislativa, conduce a ritenere che il
legislatore abbia assunto come fine dell'attenuante il ravvedimento
del reo.
Dal punto di vista logico, il fatto che il risarcimento debba
essere integrale e che non sia quindi ammessa una riparazione
parziale è, al contrario, indice non solo della irrilevanza degli
stati psicologici o dell'atteggiamento interiore del reo, ma del
preminente risalto che si intende dare alla figura della persona
offesa e all'esigenza che il pregiudizio da questa subìto a causa
del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato.
La considerazione dell'integralità del risarcimento è talmente
esclusiva che nemmeno il più evidente tra gli indici di
ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento
spontaneo di tutti i beni dell'imputato a favore della persona
offesa, varrebbe a rendere operante l'attenuante se il riequilibrio
patrimoniale non risultasse pieno. È questo il segno che nel
conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, regolato
dall'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., l'interesse della vittima
non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di
ravvedimento del reo, per le quali soccorrono oggi altri istituti del
diritto penale.
In verità, la pretesa che nel riconoscimento dell'attenuante debba
aversi riguardo al pentimento del reo, desunto dal sacrificio
patrimoniale a cui si sottopone personalmente come indice di
diminuita capacità a delinquere, sospingerebbe l'obbligazione verso
la finalità rieducatrice che è propria della pena. Ma non è questo
il fine dell'obbligazione risarcitoria che incombe sull'autore del
reato: nel sistema del codice penale tale obbligazione ha natura
civilistica ed è dotata di una finalità di emenda non maggiore di
quanta non ne possieda la generalità delle obbligazioni civili
nascenti da fatto illecito. L'art. 185 cod. pen. prevede che ogni
reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle
leggi civili, debbano rispondere per il fatto altrui; l'adempimento
di tale obbligazione può provenire indifferentemente dal reo o dal
responsabile civile, restando, nell'un caso e nell'altro, identica la
finalità della disposizione, che è quella del soddisfacimento della
pretesa del danneggiato mediante la reintegrazione del suo
patrimonio. Non diversa finalità, per la chiara correlazione
sistematica tra le due disposizioni, possiede l'art. 62, n. 6, prima
parte, del codice penale, col suo prevedere che il risarcimento del
danno sofferto dalla parte lesa debba essere integrale, ossia che
l'obbligazione civile nascente dal reato debba essere adempiuta, e
quindi estinta, prima del giudizio.
La sola variante che l'art. 62 introduce al regime delle
obbligazioni nascenti dal reato, rispetto al diritto civile, è che
agli effetti dell'attenuante non sono consentite dilazioni di
pagamento né sono ammessi modi di estinzione dell'obbligazione
diversi dall'adempimento. Ma è questa una variante che, lungi dal
deporre nel senso di una qualche finalità di rieducazione o di
emenda del reo, rafforza ancor più il carattere essenzialmente
oggettivo dell'attenuante e il suo essere ordinata al ristoro della
parte offesa onde risulti, con valutazione ex post meno grave la
vulnerazione dell'ordine giuridico provocata dal reato.
3. - Decisiva, ai fini di una corretta lettura della disposizione
censurata, è la considerazione che l'interpretazione dell'attenuante
in chiave meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità
rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione sotto i
molteplici profili evidenziati dal giudice remittente e dalla più
recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Ne seguirebbe
infatti una arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge 24 dicembre
1969, n. 990), istituto che svolge nel nostro ordinamento una
insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli
imperativi contenuti nell'art. 3 della Costituzione.
Alla base della scelta di politica sociale a favore
dell'assicurazione obbligatoria sta l'enorme sviluppo che ha avuto
negli ultimi decenni la motorizzazione civile. Se il fine preminente
è quello della tutela delle vittime della circolazione, non è
disgiunta da tale scelta, ed anzi le è inscindibilmente connessa, la
creazione di un contesto di generale sicurezza patrimoniale (alla
sicurezza tecnica provvedono altri istituti) quale condizione minima
di accettabilità degli attuali livelli del fenomeno. Di qui,
appunto, l'obbligo imposto ad ogni proprietario di veicolo di
trasferire ad un imprenditore specializzato, sottoposto a penetranti
controlli pubblici, il rischio della propria responsabilità civile,
affinché tale rischio sia ripartito fra tutti i proprietari di mezzi
di trasporto a motore in modo che il sacrificio di ciascuno sia
ridotto al minimo, e siano corrispondentemente massimizzate le
garanzie patrimoniali dei danneggiati, secondo un principio di
solidarietà che già questa Corte ha riconosciuto come fondamento
della legge n. 990 del 1969 (sentenze nn. 560 del 1987, 77 del 1983 e
56 del 1975).
Ebbene, l'interpretazione seguita dal giudice remittente,
nell'imporre all'imputato, con la cogenza che è propria delle norme
penali, l'onere di non avvalersi dell'assicurazione e di provvedere
personalmente al ristoro dei danni, finirebbe col negare l'anzidetta
funzione dell'assicurazione obbligatoria proprio nei frangenti nei
quali se ne rende più manifesta l'essenzialità: danni alle persone
e conseguenti obblighi risarcitori eccedenti le normali condizioni
patrimoniali dei proprietari di veicoli. E così, il risarcimento
del danno, strutturato nell'ordinamento generale attorno al principio
di solidarietà, verrebbe privato di quell'insieme organizzato di
garanzie patrimoniali che per volontà del legislatore
indefettibilmente l'accompagnano, e ridotto a prestazione personale
del danneggiante isolatamente considerato, secondo una visione
premoderna dell'istituto della responsabilità civile in questo
settore; una visione che non solo comporterebbe una macroscopica
disparità di trattamento tra danneggianti a seconda delle loro
condizioni patrimoniali, ma si risolverebbe in un inammissibile
restringimento del diritto alla resipiscenza o al ravvedimento che
verrebbe riservato alle sole persone provviste di mezzi finanziari
che siano in grado di provvedere personalmente all'integrale ristoro
dei danni. Ne risulterebbero, simmetricamente, coinvolte le parti
offese: la disposizione censurata, anziché assicurare quella tutela
risarcitoria completa e tempestiva che il testo dell'art. 62, n. 6,
prima parte, mostra di voler perseguire, verrebbe in una qualche
misura a limitare le loro opportunità di un risarcimento rapido,
riducendo la probabilità di un intervento sollecitatorio presso
l'ente assicuratore che un imputato, che potesse contare su
un'accezione oggettiva dell'attenuante, sarebbe, di norma,
interessato a compiere.
4. - Il principio di superiorità della Costituzione impone ai
giudici di scegliere tra più soluzioni astrattamente possibili
quella che pone la legge al riparo da vizi di legittimità
costituzionale. E nella specie l'interpretazione dell'art. 62, n. 6,
prima parte, del codice penale, non contraddetta dalla formulazione
testuale, tale da lasciare indenne la disposizione dal vizio di
costituzionalità che altrimenti la inficerebbe, è nel senso che
l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante
anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile
all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio, dall'ente
assicuratore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del
codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte