Sentenza n. 139/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 429r.d. 267/1942
- art. 1r.d. 267/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 24,
42, 52, 92 e segg. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa); e del coord. disp. degli
artt. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e 59 del r.d. 16 marzo 1942, n.
267, promossi con:
1) n. quattro ordinanze emesse il 1 luglio 1975 dal Tribunale di
Ravenna nei procedimenti civili vertenti tra Guardigli Aldo, Fanti
Ludovico, Cignani Enzo, Montanari Luciano e il fallimento Callegari e
Ghigi, rispettivamente iscritte ai nn. 368, 369, 370 e 371 del registro
ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 281 del 1975;
2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1980 dal Giudice unico del
Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Barresi Rocco e
la Ditta Confezioni Lorena, iscritta al n. 755 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del
1980;
3) n. quattro ordinanze emesse il 13 ottobre 1980 dalla Corte di
cassazione - sezioni unite civili - sui ricorsi proposti dalla
Compagnia Mediterranea di Assicurazione in l.c.a. contro Di Pace
Gerardo, Scassa Franco, Laudicina Enzo e Martino Aurelio,
rispettivamente iscritte ai nn. 853, 854, 855 e 856 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 357 del 1980 e n. 6 del 1981.
Visti gli atti di costituzione della Compagnia Mediterranea di
Assicurazione in l.c.a. e di Martino Aurelio nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Emilio Pasanisi per la Compagnia Mediterranea di
Assicurazione in l.c.a., l'avv. Francesco Russo per Martino Aurelio e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con sentenza 18 febbraio 1972 il Tribunale di Ravenna
dichiarò il fallimento della s.a.s. Callegari e Ghigi in persona degli
accomandatari Franco e Pierfrancesco Callegari che con successiva
sentenza 23 marzo 1972 estese agli accomandanti Alessandro e Eugenio
Callegari.
Aldo Guardigli, dipendente della fallita società, chiese ed
ottenne l'ammissione al passivo in via privilegiata per la somma di
lire 6.394.694; somma, della quale in sede di riparto parziale percepì
il 25% pari a lire 1.598.673 rimanendo quindi creditore per lire
4.796.021.
Con domanda di insinuazione tardiva, presentata il 30 ottobre 1974,
il Guardigli chiese di essere ammesso al passivo, sempre in via
privilegiata, per gli interessi maturati sulla somma, corrispostagli in
base al riparto parziale dal 18 febbraio 1972 al 4 luglio 1973, e gli
interessi maturati dal 18 febbraio 1972 al saldo sulla residua somma,
nonché su questa ultima una somma ulteriore per svalutazione
monetaria. In sede di precisazione delle conclusioni chiese
l'ammissione per somma pari al maggior danno subito a causa della
diminuzione di valore del credito verificatasi dal 18 febbraio 1972
(data della dichiarazione del fallimento sociale) o, quanto meno, dalla
data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533 fino al
saldo, e, in subordine, chiese che il Tribunale, ritenuta rilevante e
non manifestamente infondata la questione di illegittimità degli artt.
42, 52, 54, 55 e 72 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione in quanto non
consentirebbero l'ammissione al passivo della somma di cui all'art.
429, comma terzo, cod. proc. civ. (rivalutazione monetaria dei crediti
di lavoro), relativa al periodo successivo alla dichiarazione di
fallimento, trasmettesse gli atti alla Corte costituzionale per la
risoluzione della questione.
Malgrado le conclusioni di reiezione opposte dalla convenuta
curatela, il Tribunale, con ordinanza 1 luglio 1975, debitamente
comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del
27 ottobre 1975, e iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1975, ha
ritenuto rilevante e giudicato non manifestamente infondata la
questione di illegittimità degli artt. 42, 52, 92 e segg., r.d. 16
marzo 1942, n. 267 in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e
in riferimento all'art. 429, comma terzo (sub art. 1 legge n. 533/1973)
cod. proc. civile.
Secondo il Tribunale, la "cristallizzazione" dei crediti di lavoro
in materia concorsuale, che seguirebbe sia all'impossibilità di
adempiere, in cui versa il debitore fallito, sia al difetto di
concorsualità del credito per risarcimento di danni provocati da
inadempimento, maturati dopo la dichiarazione di fallimento, mal si
concilia con il novellato comma terzo dell'art. 429, che consente la
rivalutazione dei crediti del lavoratore a far tempo dal sorgere del
credito, se formano oggetto di condanna resa in processo celebrato con
il rito speciale del lavoro. Tale contrasto comporterebbe disparità di
trattamento tra crediti di lavoro, fatti valere nel processo del
lavoro, per i quali vige il comma terzo dell'art. 429 c.p.c., e crediti
di lavoro accertati in sede di verificazione del passivo
dell'imprenditore fallito. Donde la violazione degli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 3 novembre
1975, depositato il successivo 10, nel quale l'Avvocatura generale
dello Stato ha concluso per l'infondatezza della questione a) in
riferimento all'art. 3 perché la posizione del lavoratore creditore di
datore in bonis non può essere equiparata alla posizione del
lavoratore creditore di datore fallito e, pertanto, la inapplicabilità
del novellato comma terzo dell'art. 429 non implica violazione del
principio di uguaglianza e ben può l'art. 429, comma terzo essere
invocato anche dal secondo lavoratore a fallimento chiuso, e b) in
riferimento all'art. 36 perché - a parte il difetto di motivazione che
inficia sul punto l'ordinanza di rimessione - la legge 29 luglio 1975,
n. 426 ha modificato l'ordine dei privilegi, previsto negli artt. 2751
bis e 2777 cod. civ. a favore dei lavoratori, i quali non possono non
giovarsi della riforma anche nel concorso aperto sul patrimonio del
datore fallito.
1.2. - Differiscono sol per le generalità dei dipendenti (Ludovico
Fanti, Enzo Cignani, Luciano Montanari) e l'importo dei crediti, che
han formato oggetto di domanda di msinuazione tardiva, le altre tre
ordinanze di pari data, rese dal medesimo Tribunale, comunicate e
notificate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 27 ottobre
1975 e iscritte ai nn. 369, 370 e 371 registro ordinanze 1975.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ricalcano
l'altro versato nell'incidente n. 368/1975.
1.3. - Alla pubblica udienza del 4 marzo 1981, cui i quattro
incidenti sono stati rinviati dall'udienza del 29 ottobre 1980, il
giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'avvocato dello Stato
Angelini Rota ha insistito nelle già formulate conclusioni e, ancor
prima, nella irrilevanza della questione, provocata dalla anteriorità
della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro rispetto alla
data della entrata in vigore della legge n. 533/1973.
2.1. - La causa, introdotta avanti il Tribunale di Locri con atto
notificato il 10 gennaio 1963 da Rocco Barresi il quale, assumendo di
aver svolto attività di rappresentante di commercio della Ditta
Confezioni Lorena, corrente in Castelvetrano, ne aveva chiesto la
condanna al pagamento di provvigioni e instava per la risoluzione del
contratto per colpa della convenuta, proseguì anche dopo l'entrata in
vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, con il rito ordinario e dié
luogo alla sentenza 10 luglio 1975, con cui vennero dichiarate la
"incompetenza per materia" del Tribunale e la competenza del giudice
istruttore in funzione di giudice unico. All'udienza del 19 dicembre
1977 avanti il giudice unico fu dichiarata la interruzione della causa
per fallimento della convenuta, dichiarato dal Tribunale di Trapani con
sentenza di cui non risulta dagli atti la data.
Con ricorso del 23 marzo 1978 la causa venne riassunta nei
confronti del curatore del fallimento, che non si costituì, avanti il
giudice unico, il quale, con ordinanza 21 gennaio 1980, debitamente
comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del
24 dicembre 1980 e iscritta al n. 755 registro ordinanze 1980, giudicò
rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 24 della legge fallimentare sulla
considerazione che la norma, per essere fondata sul principio della
concentrazione di tutte le liti, comunque connesse con il fallimento,
avanti il tribunale fallimentare, sarebbe in contrasto con la legge 11
agosto 1973, n. 533, sicuramente ispirata alla tutela del lavoratore
sia per la competenza territoriale sia per il rito, che tale contrasto
provocherebbe disparità di trattamento tra il lavoratore, che fa
valere i propri diritti nei confronti del datore in bonis, e il
lavoratore che li fa valere nei confronti del datore fallito.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 3 gennaio
1981, depositato il successivo 12, in cui l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per l'infondatezza della questione sul riflesso a)
che parametro di costituzionalità non sarebbe da riguardarsi all'art.
3, che appare soltanto nella pubblicazione della ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale, b) che il sindacato di conformità al principio
d'uguaglianza può sperimentarsi per quando sussista una qualche
diversificazione, che renda irrazionale la diversa normativa, o quando
difettino motivi attendibili per discriminare situazioni, che, pur
basate su diversi presupposti, vengano poi ad assumere note che si
distinguano per particolari atteggiamenti soggettivi o oggettivi, c)
che appare per contro giustificato che, se il debitore è fallito,
giudice del rapporto sia non quello del lavoro ma l'altro fallimentare
affinché tutte le azioni rientrino nella procedura concorsuale
dell'accertamento del passivo fallimentare al fine di assicurare il
principio fondamentale della par condicio creditorum.
Alla pubblica udienza del 4 marzo 1981 il giudice Andrioli ha
svolto la relazione; l'avvocato dello Stato Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nelle già prese
conclusioni.
3.1. - Gerardo Di Pace, premesso che, assunto in prova dalla
Compagnia Mediterranea di Assicurazioni s.p.a. il 1 marzo 1958 in
qualità di "commesso autista", era entrato a far parte dell'organico
della Compagnia il 1 marzo 1959 con la qualifica di "aiuto commesso"
con obbligo di espletare anche mansioni di autista, che il 1 giugno
1960 venne promosso "impiegato di III cat. A" e con tale qualifica
reinquadrato il 21 giugno 1962, dopo avere, con atto notificato il 23
agosto 1965, convenuto la Compagnia, collocata in l.c.a. (liquidazione
coatta amministrativa) con d.P.R. 17 settembre 1964, n. 788, avanti il
Tribunale di Roma, sezione lavoro, per sentirla condannare al pagamento
della somma di lire 2.670.628 a titolo di differenza stipendio,
indennità di mensa, indennità sostitutiva del preavviso, compenso per
lavoro straordinario, differenza dell'indennità sostitutiva delle
ferie e differenza dell'indennità di anzianità, spiegò, con ricorso
11 giugno 1967 notificato il successivo 16 ottobre, opposizione avverso
l'elenco dei creditori della Compagnia in l.c.a. a cura del liquidatore
nella cancelleria del Tribunale di Roma il 10 maggio 1967, chiedendo di
essere ammesso per la complessiva somma di lire 2.748.628 sulla base
degli stessi titoli dedotti nell'atto di citazione. La Compagnia
costituitasi contestò il fondamento delle pretese dell'attore.
Riunite le due cause, nelle quali il Di Pace chiese riconoscerglisi
la rivalutazione monetaria dei crediti azionati, e assunta prova per
testi, il Tribunale giudicò rivalutabile il credito del Di Pace sol a
far tempo dai 12 dicembre 1973, e cioè da data anteriore alla sentenza
dichiarativa di fallimento.
Proposizione oppugnata dalla Compagnia in Cassazione con ricorso
notificato il 4 novembre 1976.
Gli altri incidenti, di cui sono protagonisti Franco Scassa, Enzo
Laudicina e Aurelio Martino, ne divergono sol per l'ammontare dei
crediti.
3.2. - Identica la motivazione in diritto delle quattro ordinanze
13 ottobre 1980, comunicate e notificate, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale nn. 557 del 1980 e 6 del 1981 e iscritte ai nn. 853 a 856
reg. ord. 1980, con le quali le Sezioni unite civili della Cassazione,
sulle divergenti conclusioni del P.M., hanno sollevato d'ufficio
questione di legittimità della normativa risultante dal coordinato
disposto degli artt. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e 59 r.d. 16
marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
I dubbi di illegittimità si appuntano in particolar guisa
sull'art. 59 della legge fallimentare in quanto - si osserva - fra i
crediti di cui esso vuole il livellamento dell'espressione monetaria
rilevante ai fini del concorso ai valori della data del fallimento,
vanno senz'altro compresi quelli di cui all'art. 429, terzo comma,
codice di procedura civile che garantisce nel processo del lavoro la
rivalutazione. Cosicché, non rilevando in contrario il fatto che
l'art. 429, terzo comma, costituisca una norma speciale - tale non
potendosi considerare di fronte alle disposizioni della legge
fallimentare - le esigenze tutelate dall'art. 429 rimangono sacrificate
a quelle di cui è espressione l'art. 59. Il che peraltro non esaurisce
il discorso, rendendosi necessario verificare se le anzidette
disposizioni, nel risultato cui dà luogo il loro coordinamento, siano
coerenti con i precetti della Costituzione che garantiscono il diritto
dei prestatori di lavoro alla retribuzione.
Avanti la Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri e si è costituito per la Compagnia l'avv. E. Pasanisi e
per la parte privata Martino Aurelio gli avv. Russo e Gagliardi.
Alla pubblica udienza del 4 marzo 1981 il giudice Andrioli ha
svolto la relazione; gli avv.ti Russo e Pasanisi e l'avvocato dello
Stato Angelini Rota hanno insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
La connessione delle questioni giustifica la contestuale decisione
dei nove incidenti.
1. - Va per prima esaminata la questione d'illegittimità dell'art.
24 della legge fallimentare, che il giudice unico del Tribunale di
Locri, ponendo la impugnata disposizione a raffronto con la intera
legge 11 agosto 1973, n. 533, ha nella ordinanza 21 gennaio 1980
giudicato lesiva del principio di uguaglianza per inferirne diversità
tra i trattamenti riservati al lavoratore creditore di datore in bonis
e al lavoratore creditore del datore fallito.
La questione è infondata perché l'applicazione dell'art. 24 alle
azioni derivanti da rapporti di lavoro - prevista si noti fin dal 1942
- si giustifica per la esigenza di assoggettare anche i crediti che ne
formano oggetto alla procedura di accertamento del passivo in virtù
del fondamentale principio della vis attractiva del tribunale
fallimentare.
2.1. - Sia le ordinanze della Cassazione sia quelle del Tribunale
di Ravenna prospettano dubbi di incostituzionalità riguardo alla
esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro fatti valere in
procedure concorsuali per il tempo successivo alla data di loro
apertura. Secondo le ordinanze della Cassazione tale esclusione
risulterebbe dal coordinato disposto degli artt. 429, terzo comma, del
codice di procedura civile, e 59 della legge fallimentare, o il dubbio
di legittimità costituzionale si porrebbe in riferimento al solo art.
36 della Costituzione. Secondo le ordinanze di rimessione del Tribunale
di Ravenna, invece, la esclusione stessa discenderebbe dagli artt. 45,
52, 92 e seguenti della legge fallimentare, e il dubbio di
incostituzionalità si porrebbe anche in relazione all'art. 3 della
Costituzione ma in riferimento al solo art. 429, comma terzo, del
codice di procedura civile.
Vertendosi in tutti i giudizi promossi con tali provvedimenti in
tema di crediti sorti nei confronti del datore in bonis non ancora
fallito né collocato in liquidazione coatta amministrativa, non viene
in considerazione la diversa ipotesi dei crediti di massa che pure
aveva formato oggetto di discettazione avanti ad alcuno dei giudici
del merito.
Questa Corte non può fare buon viso alla eccezione di irrilevanza
sollevata sul riflesso che la dichiarazione di fallimento del datore di
lavoro sarebbe anteriore alla data di entrata in vigore della legge
533/1973, perché la giurisprudenza della Cassazione si è
definitivamente orientata nel senso dell'applicabilità dell'art. 429,
comma terzo, ai crediti pur sorti anteriormente al 12 dicembre 1973
(data di entrata in vigore della legge 533/73) e a far tempo della loro
maturazione (orientamento definito "norma vivente" da questa Corte con
sentenza n. 161 del 1977).
2.2. - Nel merito giudica la Corte che la non rivalutabilità dei
crediti di lavoro nella procedura fallimentare - sia che la si faccia
discendere (come 51 assume nelle ordinanze della Cassazione) dal
coordinato disposto degli artt. 429, terzo comma, del codice di
procedura civile, e 59 della legge fallimentare, sia che (come si
sospetta nei provvedimenti di rimessione del Tribunale di Ravenna) si
propenda a ricavarla, in riferimento all'art. 429, terzo comma, del
cod. proc. civ., dagli artt. 42, 52, 92 e segg., della legge
fallimentare - non sia in contrasto, sotto alcuno dei profili
prospettati, né con l'art. 36 né con l'art. 3 della Costituzione.
Al riguardo la Cassazione, premesso che l'art. 36 della
Costituzione configura il diritto del lavoratore alla retribuzione come
diritto rafforzato e irrinunciabile, si domanda se la esigenza
primaria, cui la retribuzione ne risulta finalizzata, possa ritenersi
pienamente assicurata senza un meccanismo di adeguamento che - in
qualunque evenienza ed in qualunque sede se ne pretenda il
soddisfacimento - sottragga il relativo credito al pericolo della
svalutazione, e se possa quindi ritenersi compatibile con la norma
costituzionale un meccanismo di adeguamento che cessi di operare nella
procedura concorsuale cui sia sottoposto il datore di lavoro,
riservando al lavoratore solo la possibilità, spesso teorica, offerta
dall'art. 120 della legge fallimentare (o, se vuolsi, dagli artt. 2308
codice civile e 147 della stessa legge).
A sua volta il Tribunale di Ravenna si basa essenzialmente sulla
"disparità di trattamento - a suo avviso evidente - tra crediti di
lavoro accertati nella sede propria del processo di lavoro (per i quali
vigono le norme di cui all'art. 429, terzo comma, codice di procedura
civile) e crediti di lavoro accertati in base alle norme dello stesso
passivo fallimentare". Riconosce quindi come sostanzialmente
inaccettabile che, mentre il principio introdotto con l'art. 429 codice
di procedura civile si fonda sul fatto oggettivo della esistenza di un
credito di lavoro sminuito nella sua consistenza dalla svalutazione
monetaria, il credito di lavoro accertato con la formazione dello stato
passivo debba in virtù delle particolari norme della legge
fallimentare rimanere inalterato.
2.3. - Né i rilievi svolti dalla Corte di cassazione né quelli
svolti dal Tribunale di Ravenna possono essere condivisi.
È ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 13 dei 1977, ebbe
a ritenere che la disposizione dell'art. 429 c.p.c., come modificato
dalla legge n. 533 del 1973, nel prevedere la dovuta retribuzione e
l'obbligo del giudice di determinare il maggior danno eventualmente
subito per la diminuzione di valore del credito, rinviene nello sfondo
il presidio e la garanzia (oltre che di altri precetti della
Costituzione) dell'art. 36, ma ravvisò la ratio della norma nella
funzione di "remora" che essa "ingenera rispetto ... al fatto stesso
del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate
ad assolvere esigenze primarie del lavoratore" e sottolineò che con la
disciplina in questione "viene recuperato con manovra sostanzialmente
riequilibratrice quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di
lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha
investito nella propria struttura organizzativa".
Anche la successiva sentenza n. 43 del 1977 ha confermato come
ratio della norma la funzione di remora per il datore di lavoro e
quella di riequilibrio economico fra i soggetti del rapporto, nel senso
sopra precisato, dichiarando non fondata la questione di legittimità
costituzionale della inapplicabilità dell'art. 429, terzo comma,
codice procedura civile ai crediti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici, in quanto ritenne insussistenti nel caso le suddette
finalità.
Il più o meno puntuale adempimento della obbligazione del datore
di lavoro non rileva per il periodo posteriore alla apertura delle
procedure concorsuali poiché queste rientrano nella categoria della
esecuzione forzata delle obbligazioni, e, pertanto, si risolve in
inutile dialettica la disquisizione quale sia la causa
dell'attribuzione identificata nell'art. 150 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.
La violazione dell'art. 3, poi, è a torto prospettata dal
Tribunale di Ravenna per essere la posizione creditizia del lavoratore
nelle procedure concorsuali non comparabile alla situazione prevista
nel rito del lavoro.
Va pertanto esclusa tanto la violazione dell'art. 36 quanto quella
dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 42,
52, 92 e segg. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in relazione agli
artt. 3 e 36 della Costituzione e in riferimento all'art. 429, comma
terzo (sub art. 1 l. 533/1973) cod. proc. civ. dal Tribunale di
Ravenna con ordinanze 1 luglio 1975;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 24 r.d.
16 marzo 1942, n. 267 sollevata dal giudice unico del Tribunale di
Locri in relazione all'art. 3 della Costituzione con ordinanza 21
gennaio 1980;
dichiara non fondata la questione di legittimità della normativa
risultante dal coordinato disposto degli artt. 429, comma terzo, cod.
proc. civ. e 59 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata dalla Corte di
cassazione in riferimento all'art. 36 della Costituzione con ordinanze
13 ottobre 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte