Sentenza n. 139/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 176/1978
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8,
9, 10, 13, 15 e 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui
contratti agrari) e art. 1, comma terzo, della legge 10 maggio 1978, n.
176 (Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 giugno 1982 dal Tribunale di Arezzo nel
procedimento civile vertente tra Bargellini Pietro ed altro e Bresciani
Roberto, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1983;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1982 dal Tribunale di Mantova nel
procedimento civile vertente tra Cimarosti Paolo ed altri e Algisi
Giuseppe ed altri, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 1983;
3) ordinanza emessa il 26 ottobre 1982 dal Tribunale di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Albanesi Annina ed altro e Staffolani
Mario, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 1983;
4) ordinanza emessa il 17 febbraio 1983 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Domenico Lucia e Ronca
Bartolomeo, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 1983;
5) ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dalla Corte d'appello di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra il Comune di Siliqua e la
s.p.a. Boscosarda, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 1983;
6) ordinanza emessa il 19 aprile 1983 dal Tribunale di Padova nel
procedimento civile vertente tra Frigo Licia e Carraretto Giancarlo,
iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 1984;
7) ordinanza emessa l'11 ottobre 1983 dal Tribunale di Nicosia nel
procedimento civile vertente tra Gallina Antonio e Gravina Giacomo ed
altra, iscritta al n. 996 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1984.
Visti gli atti di costituzione di Cimarosti Paola ed altri nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 marzo 1984 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi gli avvocati Marco Comporti e Alberto Scalori per Cimarosti
Paola ed altri e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Bargellini
Pietro e Giannetto, affittuari di un fondo rustico, e Bresciani
Roberto, locatore, il Tribunale di Arezzo con ordinanza del 25 giugno
1982 (reg. ord. n. 653 del 1982) sollevava questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 8, 9, 10 e 13 l. n. 203 del 1982, in
riferimento agli artt. 3, 42, 44 Cost.
Il Tribunale osservava che con sentenza n. 153 del 1977 la Corte
aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 l. n. 814 del
1973, nella parte riguardante i coefficienti di moltiplicazione del
reddito dominicale ai fini della determinazione del canone, avendo
ritenuto gli stessi inadeguati alla svalutazione monetaria; aggiungeva
il Tribunale che i nuovi coefficienti, stabiliti nelle norme impugnate,
apparivano tuttora insufficienti, tenuto conto della perdita di valore
della moneta verificatasi tra il 1973 e il 1982, ciò che comportava
una lesione del diritto di proprietà agraria ed una sperequazione
nelle posizioni del locatore e dell'affittuario.
2. - Analoghe questioni venivano sollevate dal Tribunale di Mantova
con ordinanze 26 ottobre 1982
(reg. ord. n. 872 del 1982) in causa Cimarosti c. Algisi, in cui
venivano impugnati gli artt. 9 e 15 l. cit. in riferimento agli artt.
3, 42, 44 Cost.; di Ancona in pari data (reg. ord. n. 191 del 1983) in
causa Albanesi e Piccolotti c. Staffolani, in cui venivano impugnati
gli artt. 9 e 15 l. cit. in riferimento agli artt. 42 e 44 Cost.; di
Padova con ordinanza 19 aprile 1983 (reg. ord. n. 873 del 1983) in
causa Frigo c. Carraretto, in cui veniva impugnato l'art. 9 in
riferimento agli artt. 42 e 44 Cost.; di Nicosia con ordinanza 11
ottobre 1983 (reg. ord. n. 996 del 1983) in cui venivano impugnati gli
artt. 9 e 15 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost.; dalla
Corte di appello di Cagliari con ordinanza del 22 febbraio 1983 (reg.
ord. n. 524 del 1983), in causa Comune di Siliqua c. s.p.a. Boscosarda,
in cui venivano impugnate le stesse norme in relazione ai medesimi
parametri costituzionali.
In alcune di queste ordinanze viene impugnato, come si è detto,
anche l'art. 15 l. cit., concernente la determinazione dei canoni delle
annate agrarie dal 1970 al 1982, e più precisamente il conguaglio
dovuto a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale
della normativa precedente, contenute nelle sentenze n. 155 del 1972 e
n. 153 del 1977.
3. - Il Tribunale di Arezzo con la citata ordinanza n. 653 del
1982 solleva anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 9
cit. in riferimento all'art. 24 Cost., osservando che l'impossibilità,
per il giudice, di determinare il canone definitivo fino alla
compilazione delle tabelle da parte di una commissione tecnica
provinciale comporta "una sorta di sospensione della giurisdizione",
nonché dell'art. 45 l. cit. in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando
che la possibilità di stipulare contratti agrari "in deroga" comporta
una ingiustificata disparità di trattamento tra "i contraenti dei
nuovi contratti di affitto che... finiscono col recuperare la loro
autonomia contrattuale, ed i vecchi contraenti ai quali - di fatto - la
stessa continua ad essere negata, in assenza di reali occasioni di
rinegoziare i patti".
4. - La Corte d'appello di Cagliari, con la citata ordinanza n. 524
del 1983, impugna ancora le seguenti norme della citata legge, in
riferimento ai sopra detti parametri costituzionali: a) art. 9, quarto
comma, che prevede un canone provvisorio ottenuto moltiplicando per
settanta il reddito dominicale; b) art. 15, secondo comma, che dispone
doversi applicare, per le annate agrarie da quella 1977 - 1978 a quella
in corso all'entrata in vigore della l. n. 203, i coefficienti
stabiliti dagli artt. 9, 10, 13 e 14 st. 1., diminuiti del trenta per
cento; c) art. 15, quarto comma, secondo cui le somme dovute a titolo
di conguaglio per alcune annate agrarie precedenti quella in corso alla
data di entrata in vigore della legge non producono interessi per i
diciotto mesi successivi alla stessa data. La disposizione riserverebbe
all'affittuario un ingiustificato trattamento di favore rispetto al
locatore.
5. - Nel corso di un procedimento promosso da Ronca Bartolomeo,
affittuario, contro la proprietaria Di Domenico Lucia, la Corte
d'appello di Napoli con ordinanza del 17 febbraio 1983 (reg. ord. n.
267 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, l. 10 maggio 1978, n. 176, richiamato
dall'art. 15, primo comma, l. n. 203 del 1982, in riferimento all'art.
3 Cost.
La Corte interpreta la norma impugnata - secondo cui sono
definitivi i pagamenti dei canoni effettuati, in data anteriore al 29
dicembre 1977, senza contestazione del locatore - nel senso che, in
mancanza di contestazioni giudiziarie di entrambe le parti, il locatore
non può chiedere integrazioni dei canoni già percepiti mentre
l'affittuario può ripetere quanto pagato in eccedenza. Ciò
configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento.
6. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interviene nella
causa relativa all'ordinanza n. 653 del 1983, osservando che il canone
da determinare secondo i criteri della legge n. 203 del 1982 non può
non considerarsi equo, poiché il meccanismo connesso alla rendita
catastale trova numerosi correttivi. Né, secondo l'interveniente, può
farsi riferimento ai soli indici di svalutazione della moneta, senza
tenere conto delle variazioni del costo di produzione e del prezzo dei
prodotti agricoli. L'art. 18 l. cit., per di più, permette di tener
conto dei miglioramenti eseguiti dal proprietario.
L'interveniente osserva ancora, quanto all'impugnazione dell'art.
45, l. cit., che questo non pone alcuna discriminazione fra contratti
stipulati prima e contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della
legge stessa.
Quanto al preteso contrasto tra gli artt. 8 e segg. l. cit. l'art.
24 Cost., è da escludere, secondo la parte, che l'inevitabile periodo
di vigenza di un canone provvisorio comporti la cosiddetta "sospensione
della giurisdizione".
Nella causa n. 872 del 1982 la Presidenza del Consiglio difende le
scelte del legislatore ordinario sostenendone l'insindacabile
discrezionalità: in particolare, per quanto riguarda i coefficienti di
conguaglio (art. 15 l. cit.), nulla impediva al legislatore di
considerare unitariamente alcuni gruppi di annate agrarie.
A queste considerazioni l'interveniente si riporta anche nelle
cause nn. 191, 524 e 879 del 1983.
7. - Le parti locatrici Rocca e Cimarosti (n. 872/82) depositano
due memorie onde dimostrare l'illegittimità delle norme concernenti la
misura del canone. Esse sostengono l'inadeguatezza di questo, sia in
relazione all'aumento del costo della vita, che dal 1939 al 1982
risulterebbe aumentato di cinquecento volte, sia in relazione al carico
fiscale, notevolmente aumentato per effetto del d.l. n. 953 del 1982
(convertito dalla l. n. 53 del 1983).
E l'irrazionalità del sistema è destinata, secondo le parti, a
perdurare, poiché l'art. 62 l. n. 203 del 1982 stabilisce la sua
sopravvivenza anche alla revisione degli estimi catastali. Considerato in diritto :
1. - Le sette ordinanze in epigrafe, oltre a sollevare alcune
questioni specifiche, muovono tutte dubbi sulla legittimità
costituzionale della normativa concernente la determinazione del canone
nel contratto di affitto dei fondi rustici, disciplinato dalla vigente
legge 3 maggio 1982 n. 203; data la comunanza della questione
fondamentale, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con
unica sentenza.
2. - E bene premettere, tralasciando di ricordare precedenti
provvedimenti normativi, i quali pure avevano inciso notevolmente sulla
autonomia negoziale in ordine al canone di affitto dei fondi rustici,
che la l. 12 giugno 1962 n. 567, a cui comunemente viene collegata
l'istituzione dell'equo canone, disponeva nell'art. 3: "Per ciascuna
provincia la Commissione tecnica determina ogni due anni, almeno nove
mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il biennio successivo,
la tabella dei canoni di affitto, nella misura minima e massima, da
considerarsi equi per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di
terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttività
dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali,
delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari
locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri
gravanti sull'impresa, al fine di assicurare una equa remunerazione per
il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione
dei fondi".
Successivamente il legislatore ritenne la disciplina ora ricordata
non soddisfacente in quanto le commissioni provinciali e quella
centrale, di cui al successivo art. 5, seguendo di norma i
corrispettivi del libero mercato, venivano sostanzialmente ad eludere
la precipua finalità economico-sociale della disciplina stessa.
Pertanto con la l. 11 febbraio 1971 n. 11 venne abbandonato il
criterio della produttività del fondo per ancorare il canone a quello
convenzionale del reddito dominicale determinato in base al r.d.l. 4
aprile 1939 n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939 n. 976;
reddito dominicale che, dato il notevole periodo di tempo trascorso dal
momento del suo accertamento
(oltre trenta anni), andava opportunamente adeguato: al che si ritenne
di provvedere conferendo alla commissione tecnica provinciale il potere
di applicare coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di
12 ed un massimo di 45 volte (art. 3 l. cit.).
Tale disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima
da questa Corte con sentenza 14 luglio 1972 n. 155, la quale considerò
il canone come sopra stabilito talmente basso da annullare
sostanzialmente il diritto di proprietà, con conseguente violazione
dagli artt. 42 e 44 Cost. Il legislatore ritenne di conformarsi alla
predetta decisione con la l. 10 dicembre 1973 n. 814, elevando
nell'art. 3 i coefficienti di moltiplicazione da un minimo di 24 a un
massimo di 55 volte e introducendone alcuni aggiuntivi, i quali
consentivano un aumento complessivo di quindici punti; ma questa Corte,
con sentenza 19 dicembre 1977 n. 153, dichiarò l'illegittimità
costituzionale anche di tale disposizione sostanzialmente per il
medesimo motivo della pronuncia precedente.
È sopravvenuta infine la l. 3 maggio 1982 n. 203, che ha
riordinato la materia dei contratti agrari anche per quanto riguarda il
canone: ed appunto contro quest'ultima normativa si rivolgono le
critiche dei giudici a quibus, i quali denunciano specificamente gli
artt. 8, 9, 10 e 13, in sostanza ripetendo la medesima censura delle
ordinanze che hanno dato luogo alle decisioni di questa Corte nn.
155/72 e 153/77, e così affermando che la nuova legge sarebbe incorsa
in difetti analoghi a quelli delle leggi precedenti, con la conseguente
violazione degli artt. 3, 42 e 44 Cost.
3. - Ciò posto, osserva la Corte che da un'attenta comparazione
emerge come le disposizioni impugnate presentino caratteri marcatamente
eterogenei rispetto a quelle precedentemente dichiarate
incostituzionali.
Anzitutto l'art. 9 ha aumentato i coefficienti di moltiplicazione
elevandoli, rispetto alla disciplina precedente (24 volte nel minimo e
55 nel massimo), da un minimo di cinquanta ad un massimo di
centocinquanta volte; la stessa norma ha altresì quadruplicato quegli
aggiuntivi da quindici a sessanta punti, mentre l'art. 13 ha delegato
alle Regioni il potere di determinare altri coefficienti aggiuntivi
fino ad un massimo di trenta punti.
In tal modo gli elementi moltiplicatori a disposizione delle
commissioni possono arrivare sino a 240 volte in luogo delle 70
consentite dalla legge precedente.
Inoltre la nuova legge (art. 10, primo comma) ha ridotto ad un anno
la periodicità dell'adeguamento del canone, che in quella anteriore
(l. n. 814 del 1973) era biennale, così dimostrando maggiore aderenza
alla mutevole realtà economica.
Essa ha previsto, ancora, i miglioramenti, addizioni e
trasformazioni eseguiti dal locatore, prevedendo in tal caso un congruo
aumento del canone, diversamente determinato a seconda che sia
intervenuta o no una nuova classificazione del fondo (art. 17, primo
comma, e art. 18).
Merita, infine, di essere ricordato che l'art. 8 l. cit. consente,
nell'ultimo comma, alle commissioni provinciali di applicare, fino a
quando non si sia provveduto alla revisione di ufficio dei dati
catastali, in relazione alla produzione media della zona, coefficienti
di moltiplicazione diversi (e quindi ovviamente anche maggiori)
rispetto a quelli previsti dall'art. 9 oppure, addirittura, criteri
differenti (e perciò anche più favorevoli al locatore) da quelli
indicati dalla stessa legge. Tale norma, com'è evidente, dà una certa
elasticità al sistema, consentendo di impedire gravi incongruenze e
sperequazioni che, altrimenti, potrebbero verificarsi.
Al riguardo non è superfluo aggiungere che in un corretto
procedimento ermeneutico non è consentito sopravvalutare la formula
letterale ("Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione
d'ufficio dei dati catastali..."), dovendosi invece ritenere, in base a
quanto imprescindibilmente impone l'elemento logico, che il ricordato
potere cesserà non già per il semplice fatto che entrino in vigore ai
fini tributari le nuove tariffe di estimo (ciò avverrà, come si dirà
in prosieguo, il 1 gennaio 1985), ma soltanto quando tali dati saranno
utilizzati anche dal legislatore ai fini della determinazione dell'equo
canone, sicché soltanto allora, cessato il suo fondamento, risulterà
esaurita la previsione normativa.
4. - In conseguenza dei dati e rilievi ora esposti, la Corte non
può concludere che la situazione normativa è rimasta immutata (ovvero
è addirittura peggiorata, come si pretende in qualche scritto
difensivo dei locatori) rispetto a quella presa in considerazione dalle
due ricordate sentenze.
A parte quanto sarà osservato in prosieguo sul perdurante
riferimento al reddito dominicale (vedasi il n. 9), è invece
indubitabile che il legislatore, come chiaramente e ripetutamente
risulta anche dai lavori preparatori, ha inteso, almeno in linea di
tendenza, accogliere i rilievi formulati da questa Corte con le due
sentenze suddette e attenersi così al disposto costituzionale e, in
particolare, all'art. 44 Cost. secondo cui, relativamente alla
proprietà terriera, la legge deve tendere all'obiettivo "di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali".
Tale norma contiene, com'è evidente, una "riserva di legge
rinforzata" in quanto indica al legislatore ordinario determinati scopi
(che vanno altresì strettamente e teleologicamente collegati e non
considerati tra loro indipendenti), sicché questi è obbligato ad
operare rigorosamente nel senso da essa indicato. Pertanto la legge
ordinaria deve anche regolare secondo equità i rapporti suddetti,
disciplinandoli, cioè, in base ad un principio di superiore giustizia
economico-sociale, e stabilire così un effettivo equilibrio tra le
varie categorie interessate, nell'armonica tutela dei valori
costituzionalmente protetti: tra i quali viene in rilievo anzitutto,
come dispone anche l'art. 9 quinto comma l. cit., la tutela del lavoro
dell'affittuario, dovendosi escludere altresì che possa esistere nel
nostro ordinamento un settore, comunque definito secondo qualificazioni
giuridico-formali, in cui possano non trovare applicazione i principi
solennemente proclamati anzitutto nell'art. 1 e poi negli artt. 35 e 36
della Costituzione.
In presenza di una "riserva rinforzata di legge", che perdi più fa
riferimento a un criterio equitativo, la linea di demarcazione tra il
compito del legislatore ordinario e quello della Corte risulta
estremamente tenue, ma ciò non può indurre a negarne la sussistenza.
Invero, per quanto penetrante possa (e debba) essere il controllo del
giudice delle leggi per accertare che la normazione ordinaria si sia
effettivamente conformata al precetto costituzionale, un limite pur
tuttavia sussiste, non essendo consentito alla Corte procedere a scelte
economico-sociali e politiche e sostituire in tal modo quelle
effettuate dal Parlamento.
5. - Da ciò discende come la Corte non possa oltrepassare la sua
funzione di controllo e non possa quindi invadere, come invece con
varietà di argomentazioni si sollecita in alcuni atti di parte,
l'ambito di competenza riservato al legislatore.
Non possono pertanto trovare ingresso in questa sede critiche e
censure relative all'entità del canone, che si fondano su valutazioni
intrinsecamente e largamente opinabili e su conseguenti scelte
riservate nel nostro sistema costituzionale al potere legislativo.
Il giudizio deve essere invece correttamente circoscritto a
stabilire se il canone sia talmente basso, non solo da svuotare ovvero
comprimere enormemente e irrazionalmente il diritto di proprietà, ma
anche da impedire l'instaurazione di equi rapporti sociali, in modo che
risultino violate le norme, indicate quale parametro, degli artt. 3, 42
e 44 della Costituzione
In proposito, sia le ordinanze di rimessione sia gli scritti
difensivi dei locatori deducono sostanzialmente un solo argomento,
consistente nel riferimento alla svalutazione monetaria (a conferma del
quale ne aggiungono un altro di natura tributaria, di cui la Corte si
occuperà più oltre). Si sostiene precisamente che il reddito
dominicale, cui è collegata la determinazione del canone fissato in
relazione ai valori del 1939, dovrebbe essere rivalutato in proporzione
alla perdita di valore della moneta verificatasi successivamente a
quella data: risulterebbero così enormemente e irrazionalmente modesti
i coefficienti di moltiplicazione stabiliti dalle disposizioni
impugnate, che, per rispondere a criteri di equità, avrebbero dovuto
aumentare di cinquecento volte il predetto reddito dominicale.
6. - Tale tesi non può essere condivisa.
Al riguardo va anzitutto precisato, in linea di principio, che non
è possibile, come invece qualche volta è avvenuto, riferire il canone
al solo reddito dominicale, il quale per contro fornisce esclusivamente
l'elemento base per la sua determinazione. Invero secondo la legge
impugnata (come anche per quelle precedenti) il canone è dato dalla
risultante di vari fattori ed appunto, come dispone il già citato art.
9 quinto comma, le commissioni tecniche provinciali debbono aver
presente nella determinazione dei coefficienti di moltiplicazione del
reddito dominicale - entro l'ambito del minimo e del massimo stabilito
dalla legge - "la necessità di assicurare in primo luogo un'equa
remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia" e
devono tenere anche conto "degli apporti di capitali dell'affittuario,
dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai
capitali investiti e degli altri apporti del locatore".
Vero è che l'art. 10, primo comma, per l'adeguamento del canone
negli anni successivi a quello di inizio del rapporto, richiama, oltre
i ricordati elementi previsti nel precedente art. 9, anche il
"mutamento di valore della lira secondo gli indici Istat per i prezzi
alla produzione dei prodotti agricoli". Ma, nell'indispensabile
coordinamento logico-giuridico delle due disposizioni e nell'intero
quadro disegnato dal sistema, la formula va necessariamente riferita ai
prezzi "al netto" (e non già "al lordo") in modo che vengano in
considerazione anche i "costi di produzione" espressamente indicati nel
cit. art. 9. Se così non fosse, la disciplina normativa risulterebbe
viziata da una gravissima frattura logica in quanto introdurrebbe, ai
fini dell'adeguamento periodico, un elemento addirittura sconvolgente
del fondamentale criterio accolto, ponendo l'intero onere della
svalutazione monetaria a carico dell'affittuario: il quale dovrebbe
corrispondere un canone sempre maggiore in proporzione al costante
aumento del prezzo "al lordo" dei prodotti agricoli, senza che si debba
tener conto del notevole, e anch'esso costante, aggravamento dei costi
di produzione. Il che potrebbe sensibilmente ridurre e, al limite,
perfino annullare la remunerazione del lavoro dell'affittuario e della
sua famiglia, alla quale, invece, il più volte ricordato art. 9 della
legge, in applicazione dell'art. 36 Cost., dà la maggiore tutela.
7. - Peraltro, tanto le ordinanze di rimessione quanto la difesa
dei locatori non espongono precise argomentazioni a favore della tesi
suddetta, ma sostanzialmente affidano le censure alle precedenti
decisioni di questa Corte n. 155 del 1972 e n. 153 del 1977, il cui
contenuto intendono - come si è già detto - nel senso che il canone
dovrebbe corrispondere al reddito dominicale aumentato in proporzione
alla svalutazione monetaria.
Ma tale interpretazione non è accettabile, in quanto la Corte in
dette sentenze ha fatto sì riferimento alla svalutazione monetaria, ma
non per dare ad essa quel rilievo meccanico ed unilaterale che si
pretenderebbe, bensì, al di là di qualche espressione letterale, per
richiamare gli effetti indotti dalle oscillazioni del valore della
moneta sull'intero settore dell'agricoltura e quindi sia sui prezzi di
prodotti, sia sui costi di produzione. E va ricordato come parte della
dottrina abbia correttamente interpretato il contenuto delle sentenze
ora citate, rilevando che la Corte aveva inteso soltanto correggere gli
"eccessi" delle leggi precedenti ma non aveva alterato la validità dei
nuovi orientamenti legislativi e neppure aveva inteso restaurare una
ormai superata tutela del contenuto del diritto di proprietà privata
della terra. In conclusione, deve perciò escludersi che la
svalutazione monetaria possa agire direttamente nel senso preteso dai
locatori: ciò importerebbe l'aperta violazione delle norme relative
alla tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) in applicazione delle
quali, nei rapporti d'affitto di fondi rustici, viene privilegiata -
giova ripetere ancora - l'equa remunerazione dell'affittuario e della
sua famiglia.
8. - Né ha consistenza l'argomento secondo cui l'irragionevolezza
della disciplina discenderebbe dalle circostanze che i coefficienti di
moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni, previsti dall'art.
24 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 ai fini tributari e ogni biennio
rivalutati, sarebbero superiori a quelli stabiliti per l'affitto dei
fondi rustici, sicché l'imposta avrebbe una base imponibile maggiore
del canone percepito dal locatore.
Se pur l'affermazione fosse esatta, il vizio di costituzionalità
dovrebbe colpire non già la norma relativa alla determinazione del
canone, bensì quella tributaria che, in violazione dell'art. 53 Cost.,
non terrebbe conto della capacità contributiva. Risulta però
assorbente e decisivo osservare, come già rilevato in dottrina in base
a quanto è lecito ermeneuticamente ricavare dagli artt. 24 e 25 d.P.R.
ult. cit., che nel caso di canone coattivamente imposto perché
relativo a fondi dati in affitto, il reddito imponibile è correlato al
canone fissato dalla legge: il che è stato accettato espressamente
anche dall'Amministrazione finanziaria, la quale ha avuto cura di
formulare in proposito un'esplicita avvertenza nelle istruzioni
allegate al modello per la denuncia dei redditi ai fini dell'irpef.
9. - La infondatezza della questione ora esaminata non impedisce
alla Corte di riconoscere che nel sistema possano riscontrarsi
insufficienze e disarmonie le quali, se non sono idonee, allo stato, a
far dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate,
devono pur sempre essere eliminate dall'ordinamento.
Esse discendono principalmente dal fatto che, a base della
determinazione del canone, sono ancora presi in considerazione i dati
catastali del 1939, i quali, per il lungo periodo trascorso, perdono
sempre più la idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche
dei terreni agricoli. Questa Corte con le due sentenze più volte
ricordate ha consentito l'utilizzazione provvisoria di tali dati in
mancanza di altri elementi a cui ricorrere. Ma, adesso che i nuovi
dati catastali sono stati elaborati e stanno per entrare in vigore (il
che avverrà il 1 gennaio 1985, come disposto dal decreto del Ministro
delle finanze 7 febbraio 1984 sulle nuove tariffe di estimo), non può
essere più razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del
ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio e la mancata
utilizzazione di elementi che sono invece idonei a rappresentare la
realtà attuale e quindi a porre i rapporti tra concedente e
affittuario su un piano ad essa più rispondente. Il mancato impiego
dei nuovi dati catastali ai fini dell'equo canone porrebbe un problema
ben diverso da quello deciso con questa sentenza: quello cioè della
intrinseca razionalità di una norma fondata su elementi ormai superati
da altri ufficialmente acquisiti che, essendo rispondenti a la
situazione agricola attuale, risultano idonei, essi soltanto, alla
corretta determinazione del canone di affitto.
10. - Esaurito così l'esame della prima questione, la Corte deve
occuparsi dell'impugnativa dell'art. 9 l. cit., disposizione che è
censurata sotto diverso profilo dal Tribunale di Arezzo e dalla Corte
di appello di Cagliari.
A) Il primo deduce che l'attribuzione della compilazione della
tabella alle commissioni tecniche provinciali violerebbe l'art. 24
Cost. in quanto impedirebbe l'intervento del giudice anteriormente alla
compilazione stessa. In proposito è sufficiente ricordare che, secondo
costante giurisprudenza, il diritto di difesa non può considerarsi
limitato dal potere attribuito alla pubblica amministrazione - così
come generalmente avviene in materia tecnica - di emettere atti
amministrativi relativi alla costituzione o modificazione di posizioni
giuridiche soggettive, quando contro tali atti amministrativi la tutela
è assicurata secondo la regola generale dell'art. 113 Cost.
Illegittime debbono ritenersi soltanto le norme, di incidenza
processuale, che stabiliscano preclusioni, decadenze o altre
ingiustificate limitazioni alla impugnazione degli atti amministrativi
in sede giurisdizionale: il che non ricorre certo nella specie, in cui
la legge correttamente prevede un atto amministrativo di natura
sostanziale soggetto, come tale, alla comune garanzia giurisdizionale.
B) La Corte di appello di Cagliari impugna il quarto comma dello
stesso art. 9, che prevede un canone provvisorio, ottenuto
moltiplicando per settanta volte il reddito dominicale, nel caso di
ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle; detta norma, secondo
il giudice a quo contrasterebbe con l'art. 3 Cost. per violazione del
principio di eguaglianza e per intrinseca irragionevolezza, in quanto:
a) il successivo art. 15, primo comma, lett. b, prevede il coefficiente
settantacinque per il lontano triennio 1971- 1974; b) non c'è
differenza di trattamento, come in altre parti della legge n. 203, tra
coltivatore diretto e coltivatore non diretto; c) non v'è nesso tra il
criterio di determinazione del canone provvisorio ed il canone pagato
in precedenza; d) non v'è alcun riferimento alle condizioni economiche
del creditore; e) la durata del canone provvisorio dipende da elementi
variabili e accidentali, quali l'efficienza e la solerzia delle
commissioni provinciali. Al riguardo va però osservato che le norme
della legge n. 203/1982 indicate come tertium comparationis riguardano
situazioni assai diverse, come inequivocabilmente si evince dal loro
contenuto sopra richiamato, sicché non torna applicabile l'invocato
principio di eguaglianza di cui all'art. 3, che ha per presupposto
indefettibile l'identità o, quanto meno, l'omogeneità delle
situazioni giuridiche comparate. E deve ancora dirsi che, trattandosi
di un acconto, e quindi di una misura provvisoria, peraltro contenuta
mediamente tra il minimo e il massimo previsti dal secondo comma
dell'art. 9 (e notevolmente aumentata rispetto alla normativa del 1973,
che la limitava a 42 volte) deve escludersi che il potere discrezionale
spettante al legislatore sia stato esercitato al di là dei limiti di
ragionevolezza.
11. - La Corte di appello di Cagliari e i Tribunali di Mantova,
Ancona e Nicosia impugnano il primo comma dell'art. 15, che concerne il
conguaglio relativamente alle annate agrarie dal 1970-1971 al
1976-1977, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione,
in quanto i coefficienti ivi stabiliti risulterebbero
ingiustificatamente bassi, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli
addotti a sostegno della prima questione.
Pertanto è sufficiente qui richiamare i rilievi in base ai quali
la Corte è pervenuta alla dichiarazione di non fondatezza della
questione medesima. Ad essi può aggiungersi che la situazione di
incertezza per effetto del ritardo del legislatore nel provvedere a
seguito delle ricordate pronunce di illegittimità costituzionale si è
protratta per tempo così notevole (oltre dieci anni), che non
sarebbero stati intuitivamente più possibili, da parte delle
Commissioni tecniche provinciali, specifici e dettagliati accertamenti
sulle caratteristiche dei fondi in epoca tanto remota. Da ciò discende
come non possa essere censurato il legislatore per avere scelto un
mezzo semplice e spedito, fondato sulla considerazione unitaria di
alcuni gruppi di annate agrarie al fine di regolare una situazione
rispetto alla quale era ben difficile intervenire in concreto con
criteri diversi.
12. - Fondata è invece la denuncia - mossa dalla stessa Corte di
appello di Cagliari in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15,
secondo comma, il quale dispone che per le annate agrarie 1977-1978 e
per quelle in corso all'entrata in vigore della l. n. 203 in esame si
applicano i coefficienti stabiliti negli artt. 9, 10, 13 e 14,
diminuiti del trenta per cento.
Esattamente invero il giudice a quo osserva che per le annate
1977-1978 e successive è possibile il determinarsi di una situazione
in cui il canone risulta in concreto inferiore a quello delle annate
precedenti: così, a titolo esemplificativo, per l'annata agraria
1980-1981 si potrebbe - in base alla nuova legge - avere il
coefficiente di cinquanta volte il reddito dominicale, mentre per la
remota annata 1970- 1971 il coefficiente sarebbe addirittura maggiore
perché corrispondente a 55 voltelo stesso reddito dominicale.
Senza indugiare in altri esempi, che risulterebbero altrettanto
macroscopici, osserva questa Corte che ciò evidenzia l'intrinseca
irrazionalità della disposizione limitatamente alla previsione della
ricordata riduzione. Eliminata la quale, la parte principale della
disposizione conserva la sua validità: infatti essa ha una propria
autonomia poiché si riferisce ai coefficienti già presi in
considerazione dal Parlamento nel corso dell'ottava legislatura e poi
lasciati sostanzialmente inalterati durante tutto l'iter di
approvazione della legge in questione, essendosi rivelate stazionarie,
quando non addirittura peggiorate, le condizioni dell'agricoltura
italiana.
In tal modo la previsione relativa alla ricordata riduzione del
trenta per cento risulta estrinsecamente giustapposta a una
disposizione (quella principale) già in sé conclusa e indipendente,
sicché la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima
non incide sulla validità della seconda.
13. - La Corte d'appello di Cagliari ha denunciato anche l'art. 15,
quarto comma, l. cit., il quale, a suo dire, contrasterebbe con l'art.
3 Cost. per disparità di trattamento, in quanto dispone la non
produttività di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio,
limitatamente al periodo di diciotto mesi, concesso all'affittuario dal
comma precedente per effettuare il pagamento.
La questione non è fondata.
Infatti la norma impugnata s'inserisce armonicamente nel sistema
dettato, in via generale, dal codice civile.
Invero, il locatore-creditore non potrebbe, prima della scadenza
del termine d'adempimento, pretendere interessi, né corrispettivi,
trattandosi di credito non esigibile, né moratori, non potendo
ravvisarsi un inadempinento colpevole prima della scadenza del termine,
né compensativi, giacché il capoverso dell'art. 1282 cod. civile
esclude la produzione di interessi su fitti e pigioni, prima che vi sia
stata la costituzione in mora del debitore.
14. - L'art. 45 della legge in esame è stato denunciato dal
Tribunale di Arezzo sul rilievo che esso contrasterebbe con l'art. 3
Cost. perché la possibilità di stipulare contratti in deroga alle
norme vigenti in materia agraria, con l'assistenza delle organizzazioni
di categoria, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento
fra i soggetti dei nuovi rapporti, che ricupererebbero la loro
autonomia contrattuale, e quelli dei rapporti già in corso, rispetto
ai quali la stessa continua ad essere negata, stante l'assenza della
possibilità di reali occasioni a rinegoziare i patti.
La proposta questione risulta però inammissibile, in quanto nel
giudizio a quo non si fa questione della validità di un contratto
stipulato in deroga alle norme vigenti ma è in discussione soltanto
l'ammontare del canone, sicché la norma denunciata risulta del tutto
estranea all'oggetto del giudizio: essa viene richiamata nell'ordinanza
di rimessione in relazione ad una ipotesi astratta, difettando così il
nesso di pregiudizialità e conseguentemente la rilevanza, che
costituisce requisito indispensabile per l'ammissibilità della
questione.
15. - Infine, la Corte di appello di Napoli ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost.,
dell'art. 1, terzo comma, l. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato
dall'art. 15, primo comma, l. n. 203/82, il quale dispone che sono
definitivi i pagamenti dei canoni effettuati, senza contestazione del
locatore, prima del 29 dicembre 1977 e quindi esclude detti pagamenti
dal conguaglio disposto dalla legge in dipendenza delle ricordate
pronunzie di incostituzionalità di questa Corte.
La questione è fondata.
Le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136
Cost. confermato dall'art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87, operano ex tunc
perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente
alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla
loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono
più trovare applicazione
(salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale).
Il principio, che suole essere enunciato con il ricorso alla
formula della c.d. "retroattività" di dette sentenze, vale però
soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di
quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata
invalida. Per rapporti esauriti debbono certamente intendersi tutti
quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e
irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i
cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di
incostituzionalità (salvo quanto disposto per la materia penale dal
cit. art. 30). Secondo l'orientamento talvolta emerso nella
giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il
prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i
rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di
decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi
relativi. Ma quando, come nell'ipotesi considerata dalla normativa
denunciata, detto termine è pendente e quindi il creditore, secondo i
principi generali, può pretendere quanto ancora gli è dovuto, non è
consentito al legislatore ordinario limitare la portata dell'art. 136
Cost., sia pure ricorrendo, come nella specie, all'espediente di
introdurre un nuovo onere, non previsto al momento dell'avvenuto
pagamento parziale, e di escludere perciò l'acquisto del diritto
successivamente riconosciuto dalla legge che ha sostituito quella
dichiarata invalida. Così operando, il legislatore, in realtà, fa in
modo che il rapporto oggetto del giudizio principale e non ancora
esaurito rimanga illegittimamente regolato dalla norma annullata,
riducendo indebitamente l'operatività dell'art. 136 della
Costituzione.
Né potrebbe sorgere dubbio, nella specie, sulle possibilità della
pronuncia di annullamento della disposizione denunciata per il fatto
che il giudice a quo ha invocato quale parametro soltanto l'art. 3
della Costituzione: invero il principio di eguaglianza sancito da tale
articolo risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, la
quale arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti,
titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione
dell'art. 136 Cost. (che qui viene in rilievo anche come tertium
comparationis, ben potendo avere anche le norme costituzionali, secondo
le circostanze, tale qualificazione, come ritenuto da autorevole
dottrina).
Vada sé che la pronuncia di illegittimità costituzionale fa
venire meno la diseguaglianza tra locatore e affittuario, dedotta dal
giudice a quo sul rilievo che la preclusione suddetta era posta dalla
norma impugnata soltanto nei confronti del primo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 8, 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sollevate
dai Tribunali di Arezzo, Mantova, Ancona, Padova, Nicosia nonché dalla
Corte di appello di Cagliari in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della
Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della stessa legge, sollevata dalla Corte di appello di
Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 primo comma della stessa legge, sollevata dai Tribunali di
Mantova, Ancona, Nicosia e dalla Corte di appello di Cagliari in
riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. l, terzo
comma, l. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15, primo comma,
l. n. 203 del 1982 cit., limitatamente alle parole: "senza
contestazione giudiziaria da parte del locatore, o";
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo
comma, l. n. 203 del 1982 cit., limitatamente alle parole: "diminuiti
del trenta per cento";
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, quarto comma, della medesima legge n. 203 del 1982,
sollevata dalla Corte d'appello di Cagliari in riferimento agli artt.
3, 42 e 44 della Costituzione;
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 45 della stessa legge n. 203 del 1982,
sollevata dal Tribunale di Arezzo in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte