Sentenza n. 14/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1980 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 38legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 24
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Pensione di riversibilità al
coniuge separato per propria colpa), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 aprile 1976 del Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Colli Rosa e Scapuzzi Angelo e INPS,
iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1978;
2) ordinanza emessa il 22 settembre 1978 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Bendinelli Santuzza e INPS, iscritta
al n. 596 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45 del 14 febbraio 1979;
Visto l'atto di costituzione di Bendinelli Santuzza nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore
Antonio La Pergola.
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1976 il Tribunale di Milano,
nel corso del procedimento promosso da Colli Rosa contro Scapuzzi
Angelo e l'I.N.P.S., sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui
detta norma dispone che il coniuge separato per propria colpa non ha
diritto alla pensione di reversibilità.
La disposizione citata è censurata per asserito contrasto con gli
artt. 3 e 38 Cost. Il principio costituzionale di eguaglianza sarebbe
leso in quanto il diritto pensionistico negato al coniuge separato per
propria colpa è invece riconosciuto al coniuge separato incolpevole: e
ciò, senza che l'elemento della colpa nella separazione abbia nesso
razionale con le finalità previdenziali della pensione. Ne seguirebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti obbligati ex
art. 433 codice civile nei confronti del coniuge superstite, secondo
che egli sia separato per propria colpa, o no. Conseguenza, questa,
rilevante nella specie: Colli Rosa aveva infatti convenuto innanzi al
giudice a quo il figlio, Scapuzzi Angelo, per ottenere gli alimenti; lo
Scapuzzi aveva, dal canto suo, eccepito l'incostituzionalità della
norma in esame, sull'assunto che l'eventuale pronunzia di
illegittimità costituzionale sarebbe valsa a riconoscere il diritto
dell'attrice alla pensione di reversibilità e avrebbe così potuto
rimuovere lo stato di bisogno, in considerazione del quale egli era
chiamato a corrispondere gli alimenti.
La questione è prospettata alla Corte anche sotto il riflesso
della pretesa violazione dell'art. 38, comma primo, Cost. La
disposizione costituzionale testé citata statuisce che ogni cittadino
invalido al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Provvedono al
riguardo - ai sensi del penultimo comma dello stesso art. 38 - organi o
istituti predisposti o integrati dallo Stato. Tale, nella specie,
sarebbe l'I.N.P.S. Senonché, si soggiunge, il coniuge superstite è
escluso dal godimento della pensione anche quando, come nel caso in
esame, egli si trovi nello stato di invalidità al lavoro e di
indigenza che dovrebbe comunque legittimare il trattamento
previdenziale.
Nel giudizio si è costituita la Presidenza del Consiglio.
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, per
dedurre l'infondatezza della questione. La lesione dell'art. 3 andrebbe
esclusa versando il coniuge separato per sua colpa in altra situazione
rispetto al coniuge incolpevole; la separazione per colpa rileva, si
dice, nel vigente ordinamento, dal momento che il codice civile
riconosce al coniuge incolpevole il diritto al mantenimento e a quello
colpevole il semplice diritto agli alimenti; il legislatore avrebbe
dunque tenuto conto di siffatta rilevanza, ed adottato con ciò un
criterio che discrimina ragionevolmente il coniuge colpevole
dall'incolpevole ai fini del trattamento previdenziale.
Quanto, poi, all'asserita violazione dell'art. 38, comma primo, si
deduce che il diritto alla reversibilità non è riconducibile al
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale: il quale ultimo,
ricorrendone le condizioni, sarebbe direttamente garantito ad ogni
cittadino mediante appositi strumenti del trattamento previdenziale.
2. - Analoga questione è sollevata con ordinanza 22 settembre 1978
dal Pretore di Genova, in riferimento agli articoli 38, comma secondo,
e 3, Cost.
Si assume dal giudice a quo che la pensione di reversibilità
estende al coniuge e ai componenti del nucleo familiare i diritti
riconosciuti al lavoratore nelle ipotesi previste dall'art. 38, comma
secondo, Cost. Il diritto così sancito dalla legge, di natura
previdenziale ed inerente alla sicurezza e alla dignità della vita,
non tollererebbe limitazioni connesse con le vicende interne del
rapporto matrimoniale, laddove nella specie, esso verrebbe
disconosciuto, con il risultato di discriminare ingiustificatamente il
separato colpevole dagli altri coniugi separati, ammessi a godere del
trattamento pensionistico. La violazione del principio costituzionale
di eguaglianza è denunziata sotto l'ulteriore profilo della disparità
di trattamento che nella specie sussisterebbe tra il coniuge separato
per colpa, ed il coniuge, al quale la separazione sia addebitabile ai
sensi dell'art. 151 nuovo testo del codice civile. Si osserva,
precisamente, che la riforma del diritto di famiglia ha eliminato
l'elemento della colpa dalla disciplina della separazione, in
conformità dell'evoluzione intervenuta nel costume sociale e nella
stessa concezione del rapporto matrimoniale. Il diritto alla pensione
reversibile dovrebbe dunque indistintamente spettare a tutti i coniugi
separati, mentre permane la denunziata discriminazione a carico del
coniuge colpevole, sulla base della mera e accidentale circostanza che
la sentenza di separazione è stata pronunziata nei suoi confronti
prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia.
Il Presidente del Consiglio ha spiegato intervento per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. Nessuna violazione del principio di eguaglianza
risulterebbe dalla diversità di trattamento del coniuge separato per
sua colpa rispetto sia al coniuge incolpevole sotto il vecchio regime,
sia al coniuge cui la separazione è addebitabile dopo l'entrata in
vigore del nuovo diritto di famiglia. L'addebitabilità della
separazione che produce conseguenze anche nella sfera dei rapporti
patrimoniali dei coniugi, non avrebbe, per quel che concerne il
presente giudizio, sostanzialmente innovato il precedente testo
dell'art. 151 del codice civile. Non sussisterebbe nemmeno la dedotta
violazione dell'art. 38, comma secondo, Cost.: tale norma, si dice, è
posta ad esclusiva garanzia del lavoratore e non tutela il coniuge
superstite nel nostro caso, né altri soggetti, diversi da quello
individuato nel testo costituzionale, i quali potrebbero, peraltro,
risultare provvisti di reddito di lavoro o di capitali. La parte
privata, che avanti al Pretore di Genova aveva eccepito la
incostituzionalità della norma in esame, si è costituita nel presente
giudizio, deducendo, sostanzialmente con gli stessi argomenti
prospettati nell'ordinanza di rinvio, la violazione dell'art. 3, ed,
insieme, dell'art. 38, comma secondo, Cost.
All'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 l'Avvocatura generale
dello Stato ha insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rinvio del Tribunale di Milano e del Pretore
di Genova sollevano, sia pure sotto profili parzialmente diversi, la
medesima questione di legittimità costituzionale conseguenti giudizi
possono pertanto essere riuniti e congiuntamente decisi.
2. - L'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale")
così testualmente dispone, con riguardo al trattamento di
reversibilità: "non ha diritto alla pensione il coniuge, quando sia
passata in giudicato la sentenza di separazione per sua colpa". Tale
disposizione è censurata per asserito contrasto con gli artt. 38,
commi primo e secondo, e 3 Cost.
In riferimento all'art. 38, la questione è prospettata sotto un
duplice profilo.
Nell'ordinanza del Tribunale di Milano si denunzia la violazione
del primo comma di detta norma costituzionale, che riconosce ad ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi per vivere il
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Il diritto alla
pensione di reversibilità, si deduce, è sempre e comunque negato al
coniuge separato per sua colpa: non importa se egli versi, come accade
nella specie sottoposta al giudizio del Tribunale di Milano, nelle
condizioni di inabilità al lavoro e di non abbienza contemplate dal
citato precetto costituzionale; ma in presenza di tali condizioni - si
assume d'altra parte - deve operare il trattamento pensionistico
dell'I.N.P.S., che è istituto predisposto al perseguimento dei fini
assistenziali e previdenziali, a norma dello stesso art. 38, comma
quarto, Cost. Si lamenta così la lesione di un diritto garantito al
soggetto in quanto cittadino, a prescindere dalla sua appartenenza al
nucleo familiare del pensionato o dell'assicurato.
Nell'ordinanza di rimessione del Pretore di Genova è invece
dedotta la lesione del secondo comma dell'art. 38, nel presupposto che
l'assistenza garantita al lavoratore viene, mediante il trattamento
pensionistico in questione, necessariamente a riversarsi sulla sua
famiglia. Il coniuge superstite sarebbe pertanto illegittimamente
spogliato di una tutela che, secondo Costituzione, si estende ai
componenti del nucleo familiare.
Si deduce, infine, la violazione dell'art. 3 Cost. La norma
censurata avrebbe, senza giustificata o razionale connessione con le
finalità del regime previdenziale, implicato una disparità nel
trattamento dei coniugi superstiti, secondo che essi siano separati per
propria colpa o no. L'istituto della separazione per colpa sarebbe,
del resto, scomparso dal nostro ordinamento con l'entrata in vigore del
nuovo testo dell'art. 151 del codice civile, che rispecchia il mutato
assetto dei rapporti tra i coniugi. La nuova norma, si soggiunge,
prevede soltanto che il giudice, pronunziando la separazione, dichiari,
ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi
sia addebitabile la separazione. Il coniuge cui la separazione è
addebitabile, diversamente dal coniuge separato per propria colpa sotto
il previgente regime, avrebbe dunque diritto alla pensione di
reversibilità. La violazione del disposto dell'art. 3 Cost. è
denunziata, in conseguenza, anche sotto il riflesso della
diseguaglianza che il legislatore avrebbe introdotto nel trattamento
del coniuge separato per propria colpa, e rispettivamente del coniuge
al quale è addebitabile la separazione. Si tratterebbe infatti di
un'irragionevole disparità di discipline, connessa con la mera ed
accidentale circostanza che la pronunzia di separazione sia intervenuta
nell'un caso prima, e nell'altro dopo l'entrata in vigore del nuovo
diritto di famiglia.
3. - La questione non è fondata. Anzitutto, la norma censurata non
lede, sotto alcuno dei profili prospettati alla Corte, né il primo né
il secondo comma dell'art. 38 Cost. Nel presente giudizio, occorre
subito avvertire, viene in considerazione il diritto alla pensione di
reversibilità, che ha carattere e contenuto diversi dai mezzi
assistenziali e previdenziali previsti nelle citate disposizioni
costituzionali, con riguardo vuoi ad ogni cittadino inabile al lavoro e
indigente, vuoi al lavoratore, in caso di infortunio, malattia,
invalidità, vecchiaia, e disoccupazione involontaria. La pretesa
violazione del comma primo dell'art. 38 Cost. starebbe in ciò, che il
coniuge superstite è privato di un'assistenza immediatamente ed
indistintamente garantita a tutti i cittadini, della quale
ricorrerebbero nella specie le condizioni, e sempre nell'implicito
presupposto che dalla norma costituzionale discenda, in materia di
previdenza e assistenza, un principio generale, operante per ogni forma
del trattamento pensionistico. Così non è, tuttavia. L'attribuzione
della pensione di reversibilità presuppone, ovviamente, che sussista
un legame familiare fra il beneficiario e l'assicurato o il pensionato.
D'altra parte, l'art. 38, comma primo, Cost. non impone certo al
legislatore di adoperare siffatto trattamento pensionistico anche in
quelle ipotesi di inabilità al lavoro e di indigenza, per le quali è
con altri appositi mezzi garantita l'assistenza del cittadino da parte
degli organi o degli istituti predisposti o integrati a tal fine dallo
Stato.
Parimenti, è da escludere che sia violato il secondo comma
dell'art. 38. Il giudice a quo erra nell'assumere che qui vi sia un
diritto direttamente garantito dalla Costituzione alla famiglia del
lavoratore, e che questo diritto la norma censurata abbia poi
indebitamente compresso. Titolare del diritto assistenziale, come
testualmente configurato nell'art. 38, comma secondo, Cost., è,
esclusivamente, il lavoratore; la tutela del nucleo familiare resta
affidata alla legge ordinaria. Ciò non toglie che lo strumento
normativo della reversibilità si rifletta nella sfera in cui vengono
garantiti fondamentali valori del nostro ordinamento costituzionale:
tali, appunto, sono la famiglia - alla quale deve "in ogni caso" essere
assicurata un'"esistenza libera e dignitosa", in forza del precetto che
concerne specificamente la retribuzione del lavoratore (art. 36 Cost.)
- il lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale. Ma nessuna delle
disposizioni dell'art. 38 Cost., che si assumono violate, impedisce al
legislatore di definire discrezionalmente l'ambito di applicazione del
trattamento previdenziale di cui si discute, e così di escludere dal
godimento della pensione di reversibilità il coniuge separato per
propria colpa.
4. - Non sussiste, poi, nemmeno la pretesa violazione dell'art. 3
Cost. A questo proposito, giova considerare la posizione riservata al
coniuge nella disciplina dettata o richiamata dalla legge che contiene
la disposizione impugnata. Al pari dei figli minori, il coniuge
superstite - e così il vedovo come la vedova (sentenza n. 6 del 1980)
- gode di un trattamento, che non è subordinato alle condizioni
prescritte con riguardo agli altri beneficiari. Peraltro, il coniuge
concorre soltanto con i figli, e precede nell'ordine stabilito dalla
legge le rimanenti categorie di superstiti; ha diritto ad una pensione,
il cui ammontare, pari al 60% della pensione già liquidata, o che
sarebbe spettata all'assicurato, non subisce riduzioni nell'ipotesi di
concorso con i figli, ed è del resto superiore alle aliquote, di varia
entità, corrisposte a tutti gli altri aventi diritto, figli inclusi;
la sua situazione è, quindi. la meglio protetta, per quel che qui
importa osservare, in seno al nucleo familiare del pensionato.
Se dal regime testé descritto è eccettuato il solo caso del
coniuge separato per sua colpa, ciò si spiega perché il legislatore
ha giudicato di trovarsi di fronte ad un soggetto, di cui si è
rivelata ed acclarata - attraverso il suo stesso contegno, e la
conseguente pronunzia del giudice - la disaffezione e l'estraneità
alla vita e all'attività lavorativa del coniuge deceduto. Rispetto al
caso della separazione incolpevole, vi è qui un più pronunziato
allentamento del vincolo matrimoniale: al punto che, è stato ritenuto,
viene a mancare l'interesse della collettività alla tutela
pensionistica del coniuge superstite. ora, questa differenza nel
trattamento del coniuge separato per propria colpa e delle altre
situazioni in cui versa il coniuge superstite non può ritenersi
ingiustificata, né, dunque, lesiva del principio costituzionale di
eguaglianza. Infatti la separazione per colpa è istituto che, in varia
guisa, già rileva, secondo il codice civile, anche nella sfera dei
rapporti patrimoniali fra i coniugi. Basta ricordare che il coniuge
separato per sua colpa perde il diritto al mantenimento, mentre il
coniuge incolpevole lo mantiene integro. Il legislatore ha inteso così
di conferire rilevanza all'istituto della separazione anche nel regime
pensionistico, quando ha riconosciuto il diritto alla reversibilità
del coniuge separato senza colpa ed ha adottato l'opposta soluzione nel
nostro caso: non vi è stato un irragionevole od arbitrario esercizio
della discrezionalità legislativa, che questa Corte possa censurare
sotto il profilo ora considerato.
Altrettanto deve ritenersi, se si ha riguardo alla pretesa
discriminazione fra il coniuge separato per sua colpa prima
dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, ed il coniuge
separato secondo l'attuale ordinamento. Si assume nell'ordinanza di
rinvio che, una volta espunto l'istituto della separazione per colpa
dal testo dell'art. 151 del codice civile, sia venuto a cadere il
presupposto logico perché la norma censurata continui a ricevere
applicazione: e questo, prosegue il giudice a quo, se non si voglia
addirittura ritenere che la norma stessa sia stata implicitamente
abrogata, per incompatibilità con la sopravvenuta disciplina dei
rapporti fra i coniugi. L'assunto non ha, però, fondamento. L'art. 151
del codice civile dispone, anche nel nuovo testo, che il giudice possa
dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, "in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano
dal matrimonio". La dichiarazione, resa in tal senso dal giudice nel
pronunziare la separazione, produce, fra le altre conseguenze, quella
di privare il coniuge che ne è colpito del diritto al mantenimento.
Permane allora una evidente e razionale giustificazione per
differenziare il trattamento pensionistico del coniuge superstite,
secondo che nei suoi confronti sia intervenuta, o no, la dichiarazione
di addebitabilità della separazione, attualmente prevista dal codice
civile. Posto ciò, si deve escludere - non essendo intervenuta una
contraria statuizione del legislatore - che il coniuge, al quale è
addebitabile la separazione, abbia diritto alla pensione di
reversibilità. Il trattamento al quale egli è soggetto è sempre
quello disposto per il coniuge separato per sua colpa prima della
riforma del diritto di famiglia. Nemmeno qui, dunque, ricorre la
denunziata violazione dell'art. 3 Cost.
5. - In conclusione: i principi costituzionali invocati nella
presente controversia non esigono che il coniuge separato per sua colpa
riceva la stessa tutela pensionistica del coniuge incolpevole. Spetta
daltronde al legislatore stabilire come al coniuge colpevole possano
essere corrisposti un assegno o una pensione alimentari, e perciò
condizionati allo stato di bisogno. Sarebbe, anche questa, una
soluzione ispirata al criterio, tenuto fermo dal codice civile, di
riconoscere al coniuge separato per propria colpa, e ora al coniuge cui
è addebitabile la separazione, il diritto agli alimenti. Soluzione del
resto accolta, già prima della riforma del diritto di famiglia, in
altro settore dell'ordinamento pensionistico, negli artt. 81, comma
quarto, e 88, commi quarto e quinto, del t.u. 29 dicembre 1973, n.
1092 ("Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato"). Tali norme prevedono, a favore del coniuge separato per sua
colpa, un assegno alimentare, ne determinano l'importo, e regolano il
concorso fra il beneficiario e gli altri superstiti del dipendente o
del pensionato statale. Analoghe disposizioni soccorrerebbero
utilmente agli organi legislativi nella disciplina del nostro caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 38, commi primo e
secondo, e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte