Sentenza n. 140/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 e tabelle allegate nn. 4 e 5, e del d.P.R. 9
giugno 1975, n. 482 (malattie professionali), promossi con le ordinanze
emesse il 13 ottobre 1975 dal Pretore di La Spezia, il 25 novembre 1977
dal Pretore di Bari, il 9 gennaio 1978 dal Pretore di Pistoia, il 15
giugno 1978 dal Pretore di Perugia, il 12 dicembre 1978 dal Pretore di
Pistoia, il 28 giugno 1979 dal Pretore di Pisa, il 13 novembre 1979 dal
Pretore di Macerata, il 14 novembre 1979 dal Pretore di Perugia, il 25
gennaio e il 18 dicembre 1979 dal Pretore di Venezia, il 28 novembre
1979 dal Tribunale di Parma e il 22 febbraio 1980 dal Tribunale di
Torino, rispettivamente iscritte al n. 410 del registro ordinanze 1976,
ai nn. 142, 269 e 498 del registro ordinanze 1978, ai nn. 201 e 687 del
registro ordinanze 1979 ed ai nn. 30, 39, 87, 127, 153 e 287 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 del 1976, nn. 149 e 235 del 1978, nn. 17, 119 e 332
del 1979 e nn. 78, 85, 98, 124, 131 e 152 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Lori Giacomino, di Sirianni
Antonio e dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo, per Sirianni Antonio e Carlo
Graziani, per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con dodici ordinanze, pronunciate nel corso di altrettanti
procedimenti civili promossi contro l'INAIL da lavoratori, cui era
stato negato in sede amministrativa il diritto alla rendita per
malattie asseritamente contratte nell'esercizio delle rispettive
lavorazioni, questa Corte è chiamata a riesaminare la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico delle
disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali, approvato con il d.P.R. n. 1124 del 1965,
cioè del sistema tabellare adottato dal legislatore in ordine
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.
Tale sistema, consistente nell'elencazione - in apposite tabelle, o
liste, annesse al menzionato atto normativo - delle malattie da
ritenersi professionali e delle relative lavorazioni patogene, ha
stabilito la presunzione legge dell'eziologia professionale delle
malattie, nel senso che il lavoratore acquista automaticamente il
diritto alla rendita, se risultano previste nella tabella, sia la
malattia, sia la lavorazione alla quale egli era addetto. Con sentenza
n. 206 del 1974, questa Corte ha giudicato che il sistema in parola,
risolvendosi in un vantaggio per i lavoratori, giacché li esonera
dall'offrire la non agevole prova del nesso di causalità tra lavoro
svolto e malattia contratta, è conforme a Costituzione. E tale
giudizio ha sostanzialmente ribadito nelle ordinanze n. 88 del 1975 e
n. 205 del 1975. La Corte ha riconosciuto, tuttavia, che alcune
malattie professionali o alcune lavorazioni morbigene possono risultare
non comprese nelle tabelle, con la conseguenza che in tali
eventualità, stante la tassatività delle voci ivi indicate, ai
lavoratori colpiti da malattie affini, o addirittura persino identiche,
a quelle tabellate, o contratte in lavorazioni anch'esse affini o
identiche a quelle tabellate, verrebbe a mancare la tutela
assicurativa. E pertanto, con la menzionata sentenza ha segnalato al
Governo ed al Parlamento l'urgenza, oltre che l'opportunità, di
adottare il sistema misto, in maniera che sia consentito a tutti i
lavoratori di provare la dipendenza dalla lavorazione anche delle
malattie non previste nelle tabelle.
2. - La rievocata segnalazione e, meglio ancora, il suo mancato
accoglimento da parte del legislatore offrono a tutti' i giudici a
quibus, non tanto lo spunto, quanto l'argomento fondamentale per
riproporre la questione in epigrafe, già risolta da questa Corte con
la menzionata sentenza n. 206 del 1974, pronunciata in riferimento,
oltre che agli artt. 4 e 35, primo comma, della Costituzione, anche
agli stessi principi e norme costituzionali, cui fanno richiamo le
ordinanze in esame (artt. 3, primo comma, 38, primo e secondo comma
della Costituzione, nonché, secondo il Pretore di Venezia, art. 24
della Costituzione), delle quali vengono qui riassunti i termini
essenziali:
A) Tutte le ordinanze comprese nel presente capo denunziano
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del
1965, che alcune pongono esplicitamente in relazione alla voce n. 44
della tabella n. 4 annessa al d.P.R. n. 482 del 1975.
a) In particolare, i Pretori di Pistoia, nei due giudizi promossi,
rispettivamente, da Miglianti Pietro per ipoacusia da rumori (n. 269
registro ordinanze 1978) e da Ignesti Giovanni per angiopatia da
vibrazioni (n. 201 registro ordinanze 1979), di Macerata, nel giudizio
promosso da Moriconi Alvise ed altri per ipoacusia da trauma acustico
(n. 30 registro ordinanze 1980), ed il Tribunale di Parma, nel giudizio
promosso da Lori Giacomino per sordità da rumori (n. 153 registro
ordinanze 1980) fanno riferimento al solo art. 3 della Costituzione.
Appare palesemente ingiusto - così, infatti, rilevano concordemente i
predetti giudici a quibus - e viene perciò violato il principio
d'eguaglianza, quando al lavoratore si nega il diritto alla rendita per
un'arteriopatia, solo perché le macchine cui era addetto, pur essendo
vibranti, non costituiscono utensili ad aria compressa o ad asse
flessibile, come stabilito in tabella, ovvero per una ipoacusia, anche
permanente, bilaterale e superiore al minimo indennizzabile, benché
la perizia tecnica d'ufficio abbia accertato che la rumorosità
dell'ambiente è persino superiore ai livelli sonori accettabili.
In tutti questi casi la difesa dell'INAIL ha eccepito che il
rischio non è tabellato e che la Corte ha riconosciuto legittimo il
sistema tabellare.
b) Fanno, invece, riferimento anche all'art. 38, oltre che all'art.
3 della Costituzione, i Pretori di La Spezia, nel giudizio promosso da
Bonatti Danilo per sordità da rumori (n. 410 registro ordinanze 1976),
di Pisa, nel giudizio promosso da Regoli Egisto per ipoacusia da rumori
(n. 637 registro ordinanze 1979), di Perugia, nel giudizio promosso da
Fasi Armando per ipoacusia bilaterale da rumori (n. 39 registro
ordinanze 1980). Per i suddetti giudici, il diniego della rendita per
una ipoacusia, anche se grave ed accertata con consulenza tecnica, solo
perché il lavoratore era addetto ad un motore "diesel", anziché a
scoppio ovvero ad una levigatrice, il cui livello di rumorosità è
ignorato dalla tabella delle lavorazioni patogene, non contrasta
esclusivamente con l'art. 3 della Costituzione, ma altresì con l'art.
38, secondo comma, della Costituzione, che tutela tutti i lavoratori
in caso di malattia.
c) A sua volta, il Pretore di Venezia, nei giudizi promossi,
rispettivamente, da Celato Benito ed altri per sordità da rumori (n.
87 registro ordinanze 1980) e da Meneghel Marcello per analoga malattia
(n. 127 registro ordinanze 1980), entrambe contratte in lavorazione ed
in ambiente di intensa rumorosità, richiama pure l'art. 24 della
Costituzione unitamente agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
sostenendo che il sistema tabellare rigido, poiché non ammette il
lavoratore a provare il nesso tra malattia e lavorazione, con ciò nega
la tutela giurisdizionale di un diritto soggettivo perfetto, qual è
quello previsto dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
B) Dalle suddette ordinanze si distingue quella del Tribunale di
Torino, nel giudizio promosso da Sirianni Antonio per angioneurosi
originata da strumenti vibranti (n. 287 registro ordinanze 1980), solo
perché, pur riferendosi anch'essa agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, denunzia direttamente l'illegittimità costituzionale,
oltre che del d.P.R. n. 1124 del 1965, anche dei d.P.R. n. 482 del
1975.
C) Vanno considerate a parte le due ordinanze dei Pretori di Bari e
di Perugia per la singolarità delle loro prospettazioni e conclusioni.
a) Il Pretore di Bari, nel giudizio promosso da Vittore Domenico
per una imprecisata inabilità permanente (n. 142 registro ordinanze
1978), dopo avere affermato che la mancata protezione di un'attività
lavorativa non tabellata dà vita ad una condizione di particolare
sfavore per il lavoratore, in quanto questi non è allora coperto dalla
tutela garantitagli dall'art. 38 della Costituzione, rileva che tale
disparità di trattamento non può essere eliminata con una revisione
del sistema tabellare rigido, e che l'assicurazione sociale poggia
sulla logica del profitto, la quale è propria dell'assicurazione di
diritto privato. Prosegue osservando che, poiché l'allegato n. 4 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 è stato modificato con atto amministrativo ed
in virtù dell'art. 3 dello stesso decreto, senza che siano stati
fissati "limiti di tempo o principi dei criteri direttivi", risultano
violati gli artt. 23, 38, 76 e 77 della Costituzione. E conclude
testualmente con la formula "ritenuta pertanto la rilevanza della
questione al fine della domanda", omettendo peraltro, non solo
l'indicazione delle norme costituzionali di raffronto, ma anche un
qualsiasi cenno a dimostrazione dell'asserita rilevanza.
b) Il Pretore di Perugia, infine, nel giudizio promosso da Proietti
Luigi per malattia da vibrazioni con preminenti manifestazioni
osteoarticolari e neurogene della mano bilateralmente (n. 498 registro
ordinanze 1978), rileva preliminarmente che si tratta di lavoratore
agricolo addetto al trattore e che la malattia contratta, ed accertata
in sede giudiziaria, è prevista tra le malattie professionali
nell'industria, ma non nell'agricoltura. Poiché, tuttavia, anche
nell'industria, se è prevista la malattia, non è prevista la
lavorazione, il giudice a quo ritiene che la mancata previsione di
attività diverse da quelle elencate nella tabella relativa
all'industria contrasta con gli artt. 3 e 38 della Costituzione e che,
"se fosse esatto quanto precede, ciò non potrebbe non influire anche
nel settore agricolo, ove la relativa tabella non tutela affatto tale
tipo di malattia", in quanto risulterebbe allora che "malattie
professionali identiche sarebbero tutelate, se contratte in una
lavorazione industriale, e non lo sarebbero, se contratte in una
lavorazione agricola". Conclude, infine, dichiarando "non
manifestamente infondate l'eccezione di incostituzionalità, proposta
dall'attore, dell'art. 3 del testo unico n. 1124 del 1965 e allegata
tabella n. 4, come modificata dal d.P.R. n. 482 del 1975, e dell'art.
211 stesso testo unico", nonché sollevando d'ufficio "l'eccezione di
incostituzionalità del d.P.R. n. 482 del 1975, nella parte in cui non
estende la tutela alle malattie professionali contratte prima della sua
entrata in vigore". Considerato in diritto :
1. - Tutte le ordinanze in esame denunziano l'illegittimità del
sistema tabellare, e tutte - eccettuata solo quella del Tribunale di
Torino (n. 287 registro ordinanze 1980), che peraltro solleva anch'essa
la medesima questione - sollecitano espressamente questa Corte a
rivedere la propria anteriore sentenza n. 206 del 1974.
Conseguentemente, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti
con unica sentenza.
2. - I motivi a sostegno delle ordinanze, per lo più affini e
talvolta identici, sono facilmente sintetizzabili. La disciplina delle
tecnopatie professionali è confliggente con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione, in quanto crea disparità di trattamento e non copre
tutte le ipotesi di rischio professionale. Di conseguenza, dovrebbe
ormai essere dichiarata costituzionalmente illegittima, se riesaminata
alla luce della più volte menzionata sentenza n. 206 del 1974.
Non può, infatti, ritenersi pienamente riguardoso della
Costituzione il mancato adeguamento, da parte del legislatore, del
sistema ancora vigente ai canoni di costituzionalità tracciati da
quella sentenza, la cui motivazione appare perciò interlocutoria:
questo sostiene, in entrambe le sue ordinanze, il Pretore di Pistoia,
che quello di Macerata ricalca pedissequamente. All'asserito carattere
interlocutorio di quella motivazione si richiama pure il Pretore di
Pisa, ed all'inadeguato ampliamento delle tabelle anche quello di
Venezia nelle sue due ordinanze, mentre il Tribunale di Parma si limita
ad affermare che, con la sospensione del giudizio de quo, viene dato
modo alla Corte costituzionale - re melius perpensa - di pronunciarsi
nuovamente sulla questione. Per proprio conto, il Pretore di Perugia,
ma solo nella prima delle due ordinanze emesse in materia (n. 39
registro ordinanze 1980), lamenta che sono decorsi inutilmente cinque
anni dalla sentenza di questa Corte, deducendone non potersi pertanto
escludere che questa, riesaminando il problema in relazione al
comportamento tenuto in concreto da Parlamento e Governo, maturi il
convincimento dell'insufficienza della tutela contro il rischio delle
malattie professionali. A sua volta, il Pretore di La Spezia rileva, in
primo luogo, che manca una pronunzia sulle nuove tabelle - quelle,
cioè, modificate col d.P.R.n. 482 del 1975 - e, in secondo luogo, che,
poiché la segnalazione di questa Corte al potere politico potrebbe
configurarsi come esercizio concreto di una funzione di controllo
valutativo, la perseveranza del legislatore nella sua opzione per il
sistema tabellare potrebbe considerarsi "non ragionevole". Per quanto
riguarda, infine, il Tribunale di Torino, è dato leggere che
l'aggiornamento delle tabelle attuato nel 1975 non reggerebbe, stante
la sua inadeguatezza, alla verifica del tempo
3. - I motivi sopra riassunti sono lo sviluppo - e, talvolta, solo
mere variazioni - di un unico argomento, al quale tutti si riconducono:
il non accoglimento, da parte del potere politico, della motivata
sollecitazione, ad esso rivolta da questa Corte nel 1974, ad adottare
il sistema misto.
È chiaramente percepibile la concezione che sta al fondo
dell'argomento, anche se forse non è altrettanto chiaramente percepito
lo sbocco ultimo del suo eventuale accoglimento: ove, infatti, si
volga lo sguardo oltre la fattispecie in esame, ci si avvede che non si
chiede tanto - o non solo - la revisione della sentenza n. 206 del
1974, quanto - ed anche - una pronuncia consistente non già più
esclusivamente nell'eliminazione di una norma espressa giudicata
incostituzionale ovvero nell'esplicitazione di un principio inespresso,
che risulti ispirato a Costituzione od a ragionevolezza, e comportante
aggiustamenti limitati ad una situazione, ad un istituto, ad un
settore, ma addirittura nel novare radicalmente - e, quindi, nel creare
- un sistema normativo.
A parte ciò, anche dalle ordinanze più elaborate emerge una
lettura non pienamente corretta della sentenza n. 206 del 1974.
Ed invero, è esatta - talvolta addirittura testuale - la
riproduzione che nelle ordinanze in esame si rinviene di quella
motivazione: effettivamente la Corte ha dichiarato che, con l'adozione
del sistema misto, si conseguirebbe la certezza assoluta che nessun
rischio professionale rimarrebbe scoperto, e che il sistema vigente
può, nell'applicazione pratica, comportare in ipotesi disparità di
trattamento; effettivamente ha segnalato l'opportunità e l'urgenza di
introdurre anche nel nostro ordinamento il suddetto sistema misto,
ricordando che in tal senso è la raccomandazione della CEE del 1963 e
che nella Germania Federale tale riforma è stata da tempo attuata.
Non è esatta, viceversa, la conseguenza che dovrebbe derivarne secondo
i giudici a quibus, i quali mostrano di considerare come motivazione
della sentenza quella parte di questa che è, al contrario, la
motivazione del monito. Si tratta senza dubbio di un monito
particolarmente energico, pressante e motivato, che non può dirsi,
come sarà precisato in seguito, che non abbia prodotto alcun effetto,
e cui comunque, anche se fosse davvero rimasto del tutto inascoltato,
non potrebbe egualmente riconoscersi il valore di motivo nuovo a
sostegno di una richiesta di riesame della precedente sentenza. La
motivazione di questa consiste nel dire e ribadire, in apertura ed a
conclusione della pronuncia, che la Corte non può sostituirsi al
legislatore. Non può pertanto non rilevarsi, come del resto ha
rilevato di volta in volta la difesa dell'istituto, che non risulta
esposto alcun motivo che abbia il carattere della novità rispetto alla
sollevata questione di legittimità costituzionale del sistema
tabellare in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
4. - La scelta tra sistema esclusivamente tabellare e sistema misto
è indubbiamente una scelta politica, che viene tuttavia operata,
altrettanto indubbiamente, sulla base di dati ufficiali, forniti dalla
medicina del lavoro, dalla statistica, da apposite indagini, dalla
giurisprudenza, dall'economia, dal raffronto della nostra esperienza
con quelle straniere, etc. È di piena evidenza che solo il potere
politico dispone di tali dati e può pertanto adottare una scelta con
piena cognizione di tutti gli elementi ed altresì con piena
consapevolezza delle conseguenze che dalla sua ponderata opzione in uno
o l'altro senso - in uno o in altro momento ovvero ancora in una o in
altra misura -, ma pur sempre nell'interesse generale, possono
riverberarsi su tutti i piani. Ed è ragionevole in proposito ritenere
che alle tabelle sia stata conferita, mediante le profonde modifiche ed
integrazioni di cui sono state fatte oggetto dal d.P.R. n. 482 del
1975, un'innegabile e consistente portata innovativa, proprio in
seguito alla combinata valutazione dei valori costituzionali di cui
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, e di tutti gli elementi, delle
conseguenze su ogni piano e, quindi, dell'interesse generale.
Nelle nuove tabelle, infatti, sono riscontrabili, non solo un
notevole aumento del numero delle malattie tabellate (nell'industria,
da 40 a 49, nell'agricoltura, da 7 a 21) e delle lavorazioni morbigene
(nell'ipoacusia e sordità da rumori, per esempio, da 8 a 22), bensì
anche formulazioni particolarmente generiche delle voci e sottovoci di
queste ultime.
Tali variazioni proprio per questo risultano significanti:
considerate nel loro insieme, infatti, sono rivelatrici di una linea di
tendenza di più accentuato favore nei riguardi dei lavoratori e,
quindi, della potenzialità di soddisfare i principi di cui agli artt.
3 e 38 della Costituzione, che con esse ha acquistato, sia pur sempre
nell'ambito del sistema tabellare, il contesto normativo. Ne offre
conferma lo stesso istituto assicuratore, quando nella sua memoria del
5 febbraio 1981 scrive testualmente che il legislatore si è ormai
"orientato verso una formulazione relativamente lata, sostituendo nella
colonna delle lavorazioni, all'elenco di queste, una formula generica e
che va ritenuta comprensiva di tutti indistintamente i processi
lavorativi nei quali il rischio considerato può esistere normalmente o
manifestarsi in determinate contingenze".
5. - Certo, l'elencazione puntuale delle lavorazioni è rimasta per
alcune voci (3 su 49 nell'industria), tra cui l'ipoacusia e sordità
da rumori, che è la malattia più frequentemente denunziata, ma non
per questo sarebbe possibile negare l'acquisito carattere dinamico del
sistema tabellare, conseguente alla flessibilità, che ad esso sembra
essere derivata dalle numerose e profonde innovazioni apportategli. Lo
riconosce persino l'istituto assicuratore, quando nella già ricordata
sua memoria difensiva alle nuove formulazioni attribuisce il valore di
"criterio d'ordine generale", rispetto a cui la ridotta e residuata
elencazione tassativa delle lavorazioni viene configurata espressamente
come una deroga, e quando in ordine al rischio ambientale richiama
l'attenzione sul graduale ampliamento della tutela operato
dall'interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione con le
sentenze n. 3288 del 1972 e n. 5082 del 1980. È un risultato,
questo, che svuota di consistenza l'affermazione, secondo cui la
sentenza ammonitrice di questa Corte sarebbe rimasta del tutto
inascoltata, e che perciò non consente, proprio nel momento in cui il
sistema censurato mostra di non possedere più la stessa rigidità
originaria, di raccogliere l'invito a pervenire ad una declaratoria di
illegittimità costituzionale del sistema tabellare in oggetto sulla
base delle considerazioni, non più assolutamente insuperabili, che
esso sarebbe fonte di disparità di trattamento per categorie di
lavoratori addetti ad attività non tabellate nei confronti delle
categorie di addetti ad attività tabellate, cioè tra situazioni
sostanzialmente analoghe, o anche identiche, e limiterebbe la copertura
del rischio professionale solo ad alcune lavorazioni.
Senonché, proprio il mantenimento della puntuale elencazione di
alcune attività lavorative viene assunto come elemento di comparazione
per dedurne la diseguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione
rispetto alle lavorazioni formulate genericamente. E agevole osservare
in contrario che il mantenimento dell'elenco delle lavorazioni è tanto
limitato e, correlativamente, tanto poco limitativo nei riguardi del
nuovo e più duttile sistema, da non potersi pensare che sia
oggettivamente privo di giustificazioni tecniche, prima ancora che
politiche.
Alla suesposta considerazione relativa precipuamente all'art. 3
della Costituzione sembra utile aggiungerne da ultimo una relativa
precipuamente all'art. 38 della Costituzione. Se si considera che, a
ben guardare, le censure dedotte nelle ordinanze in esame sono rivolte,
per quanto riguarda il settore dell'industria, tutte alle tabelle delle
lavorazioni, non già delle malattie, non è priva di rilievo la
constatazione che tali ultime tabelle, almeno a giudicare dalle vicende
che hanno originato le ordinanze in esame, sembrano non offrire motivo
a doglianze di carente previsione dii malattie riconoscibili come
professionali. È alla stregua di questo dato e della connessa
espansività acquisita dal sistema tabellare mediante le nuove e più
late formulazioni delle attività lavorative, che dev'essere valutata
la asserita difformità dello stesso sistema dal principio della
copertura del rischio professionale.
A tutte le considerazioni che precedono non può non conseguire la
dichiarazione di infondatezza della questione sollevata.
6. - La questione è egualmente infondata anche sotto il profilo
denunziato nelle sue due ordinanze dal Pretore di Venezia, secondo il
quale il sistema tabellare violerebbe pure l'art. 24, prima parte, in
cui la Costituzione proclama che "tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi". La riportata
norma, infatti, essendo volta a tutelare il diritto processuale
d'azione, non può dirsi invocata a giusta ragione nei casi in cui
difetti positivamente la titolarità del diritto sostantivo che si
vorrebbe far valere in giudizio. E poiché la doglianza della non
azionabilità dell'assento diritto è intesa a rafforzare la censura di
illegittimità costituzionale del sistema tabellare, basta al riguardo
ricordare quanto si è più sopra detto sulla legittimità
costituzionale della scelta di tale sistema.
7. - Per quanto riguarda l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Torino, la questione sollevata si discosta dalle altre sinora
esaminate, solo perché l'ordinanza, come si è già detto, denunzia
l'illegittimità costituzionale, oltre che del d.P.R. n. 1124 del 1965
- per cui la relativa questione è infondata al pari delle altre -,
anche del d.P.R. n. 482 del 1975. Ma quest'ultimo provvedimento non è
atto avente forza di legge, come questa Corte ha avuto occasione di
statuire con la sentenza n. 127 del 1981, e pertanto la questione
sollevata è inammissibile sotto tale profilo.
8. - Devono essere dichiarate inammissibili anche le questioni
sollevate dal Pretore di Bari e da quello di Perugia nella seconda
delle ordinanze da lui emesse (n. 498 registro ordinanze 1978).
Nell'ordinanza emessa dal Pretore di Bari è fatto un fugace
accenno alla disparità di trattamento, ma non all'art. 3 della
Costituzione; sono invocati gli artt. 23, 38, 76 e 77 della
Costituzione (con evidente riproduzione dell'ordinanza del Tribunale di
Bolzano, su cui questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 127
del 1981), ma incidentalmente; non è dato poi cogliere la distinzione
tra motivazione e dispositivo. A parte ciò, non risulta spesa alcuna
parola sulla rilevanza.
Il Pretore di Perugia, a sua volta, solleva due distinte questioni
di legittimità costituzionale. Per un verso, denunzia d'ufficio
l'incostituzionalità dell'asserita irretroattività del d.P.R. n. 482
del 1975; per altro verso, denunzia la incostituzionalità, eccepita
dall'attore, dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, cioè della
tabella n. 4, come modificata dal d.P.R. n. 482 del 1975, nonché
dell'art. 211 stesso decreto, che riguarda le malattie professionali in
agricoltura. Senonché, un problema di retroattività o
irretroattività è del tutto ignorato nella motivazione ed affiora
solo nel dispositivo. E, per quanto riguarda la denunzia del d.P.R. n.
482 del 1975, cioè di un atto privo di forza di legge, si fa anche
qui, come già per l'ordinanza del Tribunale di Torino, rinvio alla
sentenza n. 127 del 1981 di questa Corte.
Inoltre, non sembra che possa ritenersi giuridicamente accettabile
l'operazione logica, consistente nel denunziare strumentalmente
l'asserita illegittimità costituzionale della tabella per l'industria
allo scopo di applicare poi al settore agricolo l'eventuale pronunzia
additiva di questa Corte, dalla quale allora si farebbe derivare la
disparità di trattamento di questo settore rispetto all'industria.
Non occorre dilungarsi ulteriormente a motivazione della
inammissibilità anche delle questioni sollevate con quest'ultima
ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Parma e dai Pretori di Pistoia e Macerata con le
rispettive ordinanze in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
dai Pretori di La Spezia, Pisa e Perugia e dal Tribunale di Torino, con
le rispettive ordinanze in epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (ed allegata tabella n. 4), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 38 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le ordinanze
in epigrafe;
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, recante modifiche ed
integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e
nell'agricoltura (allegati nn. 4 e 5 al Testo Unico approvato con
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino e dal Pretore di
Perugia con le ordinanze in epigrafe;
e) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 38, 76 e
77 della Costituzione, dal Pretore di Bari con l'ordinanza in
epigrafe;
f) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 211 del Testo Unico approvato con d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 e delle allegate tabelle nn. 4 e 5 (come
modificate col d.P.R. n. 482 del 1975), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte