Sentenza n. 140/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1978 dal
magistrato di sorveglianza del Tribunale di Bologna, negli atti
relativi ad applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza a carico
di Celeghini Franco, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 5
luglio 1978.
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza in data 26 - 1 - 1978 il magistrato di sorveglianza
del Tribunale di Bologna, in sede di decisione sulla richiesta del
Procuratore della Repubblica di Ferrara di dichiarare Celeghini Franco
- ricorrendone i presupposti - delinquente e contravventore abituale,
sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.
102 c.p., assumendone il contrasto con l'art. 25 Cost.
Premessa la "assoluta rilevanza" della questione, si osservava
nell'ordinanza che nel vigente codice penale il legislatore aveva
inteso risolvere la contraddizione conseguente al fatto di far derivare
"da un solo comportamento antigiuridico due conseguenze sostanzialmente
punitive" (pena e misure di sicurezza) assegnando a quest'ultime un
contenuto "educativo e risocializzante attraverso il lavoro inteso come
ergoterapia". "La chiave di volta di tutto il sistema" delle misure di
sicurezza - prosegue l'ordinanza - è costituita dalla "pericolosità
sociale" (categoria definita come "assolutamente metagiuridica"), e ad
essa, "per il combinato disposto degli artt. 199 c.p. e 25 Cost., va
esteso il principio distretta legalità": sicché nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non ritenuto socialmente
pericoloso, e ciò non può avvenire se non nei casi previsti dalla
legge (arg. Ex art. 207 c.p.), in taluni dei quali si richiede
l'accertamento di detta qualità (art. 204 cpv ). Questa, "secondo lo
stesso sistema previsto dal codice, non può essere ricavata
prescindendo dal dato soggettivo" e dall'accertamento della
pericolosità in concreto da parte del giudice: accertamento che
l'art. 203 c.p. ancora ai criteri contenuti nell'art. 133 c.p.
Al di fuori di tale sistema si porrebbe invece, secondo il giudice
a quo, la norma di cui all'art. 102 c.p. "Parlare infatti - si legge
testualmente nell'ordinanza - di una abitualità presunta, quindi di
una pericolosità presunta per legge, più che una contraddizione è
una tautologia"; e "presumere per legge che un individuo sia
socialmente pericoloso vuol dire in sostanza sottoporlo a misura di
sicurezza, prescindendo dall'accertamento della pericolosità sociale,
qualità da individuare di volta in volta ed in relazione al singolo
soggetto, al di fuori dei casi previsti dalla legge e quindi in
contrasto con quanto dispone in materia l'art. 25 Cost.".
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 5 luglio 1978.
Nel giudizio così instaurato non sono intervenuti né il
Presidente del Consiglio dei Ministri, né la parte privata. Considerato in diritto :
1. - L'art. 102 cod. pen. stabilisce che "è dichiarato delinquente
abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura
superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente,
riporta un'altra condanna per un delitto non colposo, della stessa
indole, e commesso entro i dieci anni" (computati nei modi stabiliti
dal secondo comma) "successivi all'ultimo dei delitti precedenti". La
dichiarazione di abitualità importa (art. 109 c.p.) l'applicazione di
una misura di sicurezza - assegnazione ad una colonia agricola o a una
casa di lavoro per un periodo non inferiore a 2 anni (artt. 216 e 217
c.p.); ricovero in un riformatorio giudiziario di durata non inferiore
a tre anni, se si tratta di minore degli anni 18 (art. 226 c.p.) -
nonché altri effetti previsti da particolari disposizioni di legge.
Ove non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 102, il codice
penale prevede (art. 103) che possa essere dichiarato delinquente
abituale anche chi, ricorrendo determinati presupposti (condanna per
due delitti non colposi, seguita da altra condanna per delitto, pure
non colposo), sia ritenuto dal giudice dedito al delitto, in base alla
valutazione di una serie di circostanze indicate nell'art. 133 del
codice penale.
2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale del
sopra riportato art. 102 del codice penale, in riferimento all'art. 25
Cost. Ciò perché "presumere per legge che un individuo sia
socialmente pericoloso" "prescindendo dall'accertamento" in concreto,
caso per caso, "della pericolosità sociale", alla stregua dei criteri
dettati dall'art. 203 del codice penale, significherebbe "sottoporlo a
misura di sicurezza" "al di fuori dei casi previsti dalla legge e
quindi in contrasto con quanto dispone in materia l'art. 25 Cost.".
Così argomentando, il giudice a quo, in realtà, pone in
discussione il sistema normativo (artt. 102, 109, primo comma, 204,
secondo comma, 216, primo comma, numero 1, 226 del codice penale) che
presume la pericolosità sociale del delinquente abituale e lo
assoggetta perciò a misura di sicurezza detentiva, mentre è evidente
che il parametro invocato è costituito dal terzo ed ultimo comma
dell'art. 25 Cost.
Invero, la presunzione legislativamente posta (art. 102 del codice
penale) di abitualità nel delitto si identifica con la presunzione di
pericolosità sociale del delinquente abituale (art. 204, secondo
comma, c.p.) e comporta, obbligatoriamente ed automaticamente,
l'applicazione della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a
una colonia agricola o ad una casa di lavoro o ad un riformatorio
giudiziario (art. 109, primo comma, 216, primo comma n. 1, 226 del
codice penale) per la durata minima legislativamente prevista (artt.
217 e 226 del codice penale).
Nel sollevare la questione peraltro, il giudice a quo sembra
presupporre che il sistema delle misure di sicurezza contenuto nel
vigente codice penale sia informato al principio dell'accertamento
giudiziale, in concreto e caso per caso, della pericolosità sociale
del soggetto cui le misure in questione vanno applicate; principio col
quale contrasterebbe la presunzione ex lege della pericolosità del
delinquente abituale. Un esame della normativa sulle misure di
sicurezza porta invece, agevolmente e pacificamente a riconoscere che
si tratta di un sistema "misto", fondato in parte sulla pericolosità
accertata dal giudice ed in parte sulla pericolosità presunta dalla
legge. Le disposizioni sopra richiamate in tema di abitualità nel
delitto sono, dunque, perfettamente coerenti con tale sistema.
3. - Ciò posto, giova ricordare che questa Corte ha più volte, ed
anche recentemente (sentenza n. 139/82) riconosciuto la legittimità
in via di principio, nel campo delle misure di sicurezza, del ricorso a
presunzioni legali di pericolosità, cioè a tecniche normative di
tipizzazione di "fattispecie di pericolosità" cui collegare
l'applicazione obbligatoria ed automatica di determinate misure,
indipendentemente da ogni altra considerazione e da eventuali ulteriori
accertamenti. Ha precisato inoltre, che qualora tali presunzioni siano
razionalmente fondate su "comuni esperienze" (cioè sull'id quod
plerumque accidit), esse, lungi dal contrastare col principio di
legalità contenuto nell'art. 25, ultimo comma, Cost., ne costituiscono
una diretta e naturale applicazione, essendo insita in tale principio
"l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei
presupposti delle misure di sicurezza" (sent. n. 139/82). La riserva di
legge sancita nell'art. 25, ultimo comma, Cost., in altri termini,
demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione
degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti
l'applicazione delle misure: sicché rientra nella discrezionalità del
legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno
riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del
giudice in relazione al singolo caso concreto.
4. - Sulla base di tali considerazioni è agevole riconoscere il
fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosità
criminale che si esprime nell'abitualità nel delitto. In essa, il
giudizio prognostico - e quindi fondato, anche testualmente (art. 203
del codice penale) su criteri probabilistici - circa la commissione di
nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame è desunto non
dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi già giudizialmente
accertati e ritenuti di una certa gravità (in ragione della pena
complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto
temporale significativo aifini di tale giudizio e dall'essere, in
quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica
capacità criminale.
È quindi ragionevole - come la Corte ha già avuto modo di
rilevare (cfr. sentenze 168/62 e 19/74) - che a tale combinazione di
elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine
della prevenzione criminale" - e che perciò ne tragga - così
garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio
vincolante. Si tratta, invero, di valutazioni desunte dalla comune
esperienza e corrispondenti ad indicazioni socio - criminologiche il
cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del legislatore: il
quale è, perciò, libero di riconnettervi la regolamentazione
giuridica ritenuta più appropriata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102 cod. pen. sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal
giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte