Sentenza n. 141/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 12/1977
- art. 4d.l. 12/1977
- art. 6d.l. 12/1977
- art. 1d.l. 699/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10
dicembre 1976, n. 797 - di conversione, con modificazioni, del d.l. 11
ottobre 1976, n. 699 - e degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l. 1 febbraio
1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977,
n. 91, promossi con le ordinanze emesse dai pretori di Cuneo il 28
giugno 1977, Biella il 30 giugno 1977, Torino il 4 ottobre 1977, Cuneo
il 7 ottobre 1977, Brescia il 23 dicembre 1977, Milano il 7 novembre
1977, Napoli il 5 gennaio 1978, Torino il 1 giugno e il 31 maggio 1978,
Cuneo il 28 febbraio 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 419, 463,
543 e 549 del registro ordinanze 1977 ed ai nn. 101, 102, 273, 453, 462
e 617 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 306 e 334 del 1977, nn. 32, 39, 115, 250 e 359
del 1978 e nn. 3 e 45 del 1979.
Visti gli atti di costituzione di Berrino Giovanni, di Cantono
Remo, del Banco di Roma, del Banco di Napoli e di Corsello Vito,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi gli avvocati Alberto Romano e Guido Zangari (per Berrino
Giovanni, Cantono Remo e Corsello Vito), Walter Prosperetti (per il
Banco di Napoli), e Giovanni Cassandro (per il Banco di Roma) nonché
l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso 9 maggio 1977 Berrino Giovanni, funzionario
addetto alla succursale di Cuneo dell'Istituto Bancario San Paolo di
Torino, premesso che una quota della retribuzione corrispostagli nel
mese di aprile del 1977 risultava erogata in buoni poliennali del
tesoro, chiese condannarsi il datore di lavoro al versamento in moneta
corrente di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni del tesoro,
maturate e maturande sino al momento dell'effettivo pagamento, previa
declaratoria d'incostituzionalità dell'articolo unico della legge 10
dicembre 1976, n. 797, di conversione in legge del d.l. 11 ottobre
1976, n. 699 (nonché, per quanto occorra e possa, di quest'ultimo).
Con memoria 17 giugno 1977 il convenuto Istituto instò per la
reiezione della domanda attrice, previa declaratoria di manifesta
infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalità.
Con ordinanza 28 giugno 1977, debitamente comunicata e notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1977 (n. 419
Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Cuneo ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge
10 dicembre 1976, n. 797, di conversione, con modificazioni, del d.l.
11 ottobre 1976, n. 699, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39 e
53 Cost.
Avanti la Corte si è costituito il Berrino, rappresentato e
assistito per procura in calce dagli avvocati Alberto Romano, Andrea
Comba e Ubaldo Papetti, cui si sono successivamente affiancati, giusta
procura con firma autenticata il 14 aprile 1980 per notaio C. Parola di
Cuneo, gli avvocati Aldo Sandulli e Guido Zangari, mediante atto 26
settembre 1977, in cui si è riservato di illustrare in prosieguo il
buon fondamento della proposta questione; riserva sciolta con memoria 4
aprile 1980, in cui non solo si sono illustrate le conclusioni di
fondatezza della questione, ma in via subordinata si è chiesto che
venga dichiarata l'illegittimità del testo modificato dell'art. 4, in
quanto non prevede che i buoni del tesoro consegnati al lavoratore
dipendente in luogo di contante fruttino un interesse ogni anno in ogni
caso pari al tasso di inflazione rilevato nel corso dell'anno stesso,
maggiorato del 5% del valore nominale dei buoni medesimi, a titolo di
compenso per la ritardata corresponsione di quanto dovuto al
lavoratore.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con
atto 28 novembre 1977, in cui, richiamato tra l'altro l'art. 6 d.l.
12/1977, ha concluso per la infondatezza della questione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avvocati Romano e Zangari
hanno sostenuto le ragioni del Berrino, e l'avv. dello Stato Albisinni
ha illustrato le già prese conclusioni.
2. - Con ricorso 5 maggio 1977 Cantono Remo, funzionario addetto
alla succursale di Biella dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino,
premesso che una quota della retribuzione corrispostagli nel mese di
aprile del 1977 risultava erogata in buoni del tesoro quinquennali al
portatore, chiese condannarsi il datore di lavoro al versamento in
moneta corrente di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni del
tesoro, maturate e maturande sino al momento dell'effettivo pagamento,
previa dichiarazione d'illegittimità dell'articolo unico della legge
10 dicembre 1976, n. 797, di conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 (nonché, per quanto occorra e possa,
di quest'ultimo).
Con memoria 15 giugno 1977 il convenuto Istituto chiese respingersi
la domanda attrice, previa declaratoria di manifesta infondatezza della
sollevata questione d'incostituzionalità.
Con ordinanza 30 giugno 1977, regolarmente comunicata e notificata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 7 dicembre 1977 (n.
463 Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Biella ha giudicato rilevante e
non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della
legge 10 dicembre 1976, n. 797 di conversione, con modificazioni, del
d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39
e 53 Cost.
Avanti la Corte si è costituito il Cantono, rappresentato e
assistito per procura in calce dagli avvocati Alberto Romano, Andrea
Comba e Ubaldo Papetti, con atto 2 dicembre 1977, in cui si è
riservato di illustrare in prosieguo il buon fondamento della proposta
questione; riserva sciolta con memoria 4 aprile 1980, comune
all'incidente iscritto al n. 419 Reg. ord. 1977.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con
atto 23 dicembre 1977, in cui, richiamato tra l'altro l'art. 6 d.l.
12/1977, ha concluso per la infondatezza della questione.
All'udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato Romano ha sostenuto le
ragioni del Cantono e l'avvocato dello Stato Albisinni ha illustrato le
già prese conclusioni.
3. - Con ricorso 31 maggio 1977 Scagliotti Cesare, dipendente
dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, chiese condannarsi il
datore di lavoro alla corresponsione in moneta avente corso legale
degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita
determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 da conteggiarsi e
corrispondersi secondo il regime di indicizzazione posto in essere dal
vigente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente
delle aziende di credito e finanziarie e dall'accordo di scala mobile
che ne costituisce elemento fondamentale e integrante, previa
dichiarazione d'incostituzionalità del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699,
e della legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, nonché del d.l.
1 febbraio 1977, n. 12 e della successiva legge di conversione 31 marzo
1977, n. 91.
Il convenuto si costituì mediante memoria depositata il 23
settembre 1977, in cui eccepì tra l'altro che l'accordo collettivo del
1968 per il settore credito era stato disdettato dalla organizzazione
sindacale delle aziende di credito, né era stato sostituito da altro
accordo collettivo sulla scala mobile, concludendo per l'irrilevanza e,
comunque, per l'infondatezza delle proposte questioni, e si oppose nel
merito alle richieste dell'attore, ma l'adito pretore di Torino, con
ordinanza 4 ottobre 1977, comunicata e notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 1 febbraio 1978 (n. 543 Reg. ord. 1977),
pur avendo dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità del d.l. 12/1977, convertito in legge 91/1977, ha
giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli
artt. 3 e 53, primo comma Cost., la questione di legittimità degli
artt. 1, commi primo e terzo, 2 e 3 d.l. 699/1976, convertito in legge
797/1976.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, ma ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
20 febbraio 1978 concludendo per l'infondatezza della proposta
questione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni
ha illustrato le già prese conclusioni.
4. - Con ricorso 20 giugno 1977, in allegato al quale produsse
copiosa documentazione, Castoldi Franco, dipendente con la qualifica di
funzionario di 2 grado della Cassa di risparmio di Cuneo, chiese -
previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di
legittimità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.l. 699/1976, convertito, con
modificazioni, in legge 797/1976 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36
e 53 Cost., nonché degli artt. 2, 4 e 6 d.l. 12/1977, convertito, con
modificazioni, in legge 91/1977, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 39
Cost. - la condanna della convenuta Cassa al pagamento delle maggiori
somme, che gli sarebbero dovute, a seguito della dichiarata
illegittimità delle menzionate norme e a far tempo, rispettivamente,
dal 1 ottobre 1976 e dal 1 febbraio 1977.
Con memoria 31 agosto 1977 la convenuta si rimise alla giustizia
dell'organo giudicante in merito alle questioni di costituzionalità
che investivano norme, al cui rispetto la datrice di lavoro era pur
tenuta.
Con ordinanza 7 ottobre 1977, regolarmente comunicata e notificata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'8 febbraio 1978 (n.
549 Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Cuneo ha giudicato rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità del d.l.
699/1976, convertito, con modificazioni, in legge 797/1976, in
riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39 e 53 Cost., nonché degli artt.
2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, in legge
91/1977, in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 25
febbraio 1978 concludendo per l'infondatezza della proposta questione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni
ha illustrato le già prese conclusioni.
5. - Provvedendo sulla domanda, intesa da Varano Arrigo a
conseguire la condanna della Banca di Credito Agrario Bresciano, di cui
era dipendente, al pagamento delle somme corrispondenti all'ammontare
dei maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della
vita, trattenute sulla retribuzione e corrisposte alla Banca d'Italia -
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo quanto disposto
dal d.l. il ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella
legge 10 dicembre 1976 n. 797, e dal successivo d.l. 1 febbraio 1977,
n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n.
91, il pretore di Brescia, reietta l'eccezione di difetto di
legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta nella memoria 7
dicembre 1977, sulla constatata sussistenza dell'interesse della Banca
a resistere alle domande attrici, ha ritenuto non manifestamente
infondate le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5
del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella
legge 10 dicembre 1976, n. 797, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36 e
53 Cost., e degli artt. 2 e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 per
contrasto con gli artt. 3, 36 e 39 Cost.
Avanti la Corte, alla quale l'incidente è stato rimesso con
ordinanza 23 dicembre 1977, debitamente comunicata e notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 (n. 101
Reg. ord. 1978), nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 13 maggio
1978, in cui ha concluso per la infondatezza della questione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni
ha illustrato le già prese conclusioni.
6. - Nella controversia di lavoro, promossa da Petitti Gianfranco
contro il Banco di Roma, il quale, nella memoria 30 settembre 1977,
aveva tra l'altro rilevato che, alla data di entrata in vigore delle
norme impugnate, nessun accordo collettivo relativo alla scala mobile
del settore credito avrebbe sostituito l'accordo collettivo 11 gennaio
1968, a suo tempo disdettato, il pretore di Milano, con ordinanza 7
novembre 1977, comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 (n. 102 Reg. ord. 1978), sebbene
non abbia motivato sulla eccezione d'irrilevanza, sollevata dal datore
di lavoro, ha giudicato non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 e della relativa
legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, e del d.l. 1 febbraio
1977, n. 12 e della relativa legge di conversione 31 marzo 1977, n. 91,
con riguardo a tutte le disposizioni che attengono al pagamento della
contingenza con buoni del tesoro e alla soppressione delle scale mobili
anomale, in riferimento agli artt. 3, 36, 39 e 53 Cost.
Avanti la Corte si è costituito il Banco di Roma, rappresentato e
assistito dall'avv. Giovanni Cassandro giusta procura 24 novembre 1977
n. 739705 rep. per notaio Butera di Roma, con atto 12 maggio 1978, nel
quale non ha riproposto l'eccezione d'irrilevanza ed ha svolto a
sostegno della dichiarazione d'infondatezza delle impugnate norme di
diritto ragioni poi ribadite nella memoria 26 marzo 1980.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con
atto 13 maggio 1980, in cui ha argomentato e concluso per la
infondatezza delle proposte questioni.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Cassandro ha sostenuto
le ragioni del Banco di Roma, e l'avv. dello Stato Albisinni ha
illustrato le già prese conclusioni.
7. - Con ricorso, notificato il 12 maggio 1977, De Stasio
Salvatore, inquadrato nel grado ottavo del personale di ruolo B,
premesso che nel prospetto paga n. 467844, relativo al mese di marzo
1977, si era vista decurtata di lire 73.363 la retribuzione alla voce
scala mobile, chiese la condanna del datore di lavoro Banco di Napoli
al pagamento di quanto l'Istituto gli aveva indebitamente trattenuto in
virtù del d.l. 21 ottobre 1976, n. 699, convertito in legge 10
dicembre 1976, n. 797, nonché del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, di cui
denunciava l'illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.
Sebbene il convenuto avesse eccepito il difetto di legittimazione
passiva e chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione
e il rigetto della domanda attrice, l'adito pretore di Napoli, con
ordinanza 5 gennaio 1978, debitamente comunicata e notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6 settembre 1978 (n. 273
Reg. ord. 1978), ha disatteso la eccezione di difetto di
legittimazione passiva del Banco, di cui ha in via preliminare
constatato la tardività, e ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 5 d.l. 11 ottobre 1976,
n. 699, convertito in legge 10 dicembre 1976, n. 797, in riferimento
agli artt. 3, 36 comma primo e 53 comma primo Cost.
Avanti la Corte si è costituito il Banco, rappresentato e
assistito dagli avvocati Walter Prosperetti e Gaetano Rizzo per procura
speciale 5 aprile 1978, rep. n. 480701, per notaio Marranghello di
Napoli, con atto 8 maggio 1978, in cui ha insistito nel rigetto della
questione; conclusioni che, ulteriormente illustrate con la memoria 2
aprile 1980, han trovato consenziente la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la quale ha spiegato intervento con atto 25 ottobre 1978.
All'udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Prosperetti ha sostenuto le
ragioni del Banco di Napoli, e l'avv. dello Stato Albisinni ha
illustrato le già prese conclusioni.
8. - Con ricorso 10 febbraio 1978 Corsello Vito, dipendente della
Cassa di risparmio di Torino, previa rimessione degli atti alla Corte
costituzionale per la dichiarazione d'illegittimità dell'articolo
unico della legge 797/1976 di conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 699/1976 (e, per quanto occorra e possa, di quest'ultimo),
nonché degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con
modificazioni, nella legge 91/1977, chiese condannarsi la convenuta
Cassa al pagamento di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni
del tesoro in base alla legge 797/1976, maturate e maturande sino al
momento del pagamento nonché alla corresponsione degli incrementi di
contingenza contrattuali maturati e maturandi non versati in osservanza
degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con
modificazioni, nella legge 91/1977.
La Cassa convenuta si rimise sulla questione di costituzionalità
alla giustizia dell'adito pretore di Torino, il quale, con ordinanza 1
giugno 1978, comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 359 del 27 dicembre 1978 (n. 453 Reg. ord. 1978), nel
corso della motivazione della quale osservò che l'art. 2 della legge
91/1977 si riferiva al solo anno 1977 ed eludeva, per la vaghezza dei
criteri enunciati, l'art. 76 Cost. (vaghezza di criteri che induceva a
sospettar violato l'art. 23 anche se non si considerasse il ripetuto
art. 2 legge di delegazione), giudicò rilevanti e non manifestamente
infondate le questioni di costituzionalità della legge 797/1976 di
conversione, con modificazioni, del d.l. 699/1976 in riferimento agli
artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost., nonché degli artt. 1, 2, 4 e 6
d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, nella legge 91/1977 in
riferimento agli artt. I, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.
Avanti la Corte si è costituito il Corsello, rappresentato e
assistito per procura in calce dagli avvocati Ubaldo Papetti, Alberto
Romano e Andrea Comba, con atto 3 luglio 1978, in cui si è riservato
di argomentare a sostegno della declaratoria di incostituzionalità,
sciogliendo la riserva con due memorie in data 4 aprile 1980: mentre la
prima, riflettente i corpi di norme del 1976, è comune all'incidente,
iscritto al n. 419 Reg. ord. 1977, nella seconda, dedicata alle
questioni di costituzionalità relative al d.l. 12/1977 e alla legge
di conversione, si pone in rilievo come le somme, non corrisposte ai
lavoratori, siano state sino a tutto il 1977 devolute alle finalità
descritte nell'art. 2 della legge di conversione, e, a far tempo dal 1
gennaio 1978, siano state trattenute dai datori di lavoro, e s'insiste,
in particolare, sulla illegittimità dell'articolo 2 d.l. 12/1977 in
quanto caduca gli accordi collettivi e individuali, che prevedono
indicizzazioni delle retribuzioni più favorevoli di quelle stabilite
dagli accordi interconfederali richiamati, e preclude la pattuizione di
tali più favorevoli indicizzazioni. E intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri con atto 12 gennaio 1979 in cui ha argomentato e
concluso per la infondatezza delle proposte questioni, non senza, in
via preliminare, osservare, in riferimento all'art. 2 della legge
91/1977 e agli artt. 23 e 53 Cost., che "potrebbe, in ipotesi,
riscontrarsi una imposizione tributaria a carico del datore di lavoro"
e non già del lavoratore, nella cui disponibilità non entrano gli
elementi colpiti a far tempo dal 1 febbraio 1977.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Romano ha sostenuto le
ragioni del Corsello, e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le
già prese conclusioni.
9. - Con ricorso 17 novembre 1977 Puma Cesare chiese condannarsi le
Assicurazioni Generali s.p.a., di cui era dipendente, al pagamento
delle somme maturate posteriormente al 30 settembre 1976 a titolo di
indennità di contingenza, calcolata secondo i meccanismi contrattuali
in vigore a quella data, previa dichiarazione d'incostituzionalità
vuoi del d.l. 699/1976, convertito in legge 797/1976. vuoi del d.l.
12/1977, convertito in legge 91/1977.
La convenuta non solo si oppose alle richieste attrici, ma dedusse
che, in ipotesi di accoglimento, sarebbesi dovuto condannare il
Ministero dei Tesoro ai rimborso delle somme percepite in conto buoni
del tesoro. A seguito di che, l'adito pretore di Torino dispose la
integrazione del contraddittorio mediante la chiamata del Ministero,
che si costituì eccependo l'infondatezza della questione, la propria
estraneità alla controversia e il difetto di competenza e di
giurisdizione dei pretore.
Con ordinanza 31 maggio 1978, comunicata e notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 3 gennaio 1979 (n. 462 Reg. ord.
1978), il giudice a quo, ritenuto di soprassedere all'esame delle
eccezioni del Ministero sino alla pronuncia della Corte, ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
degli artt. 1, commi primo e terzo, 2 e 3 d.l. 11 ottobre 1976, n.
699, convertito in legge 10 dicembre 1976, n. 797, in riferimento agli
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 20 gennaio
1979 concludendo per la infondatezza della proposta questione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni
ha illustrato le già prese conclusioni.
10. - Con ricorso 11 novembre 1977 Berrino Giovanni chiese la
condanna del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino al
versamento della somma di lire 79.443 che rappresentava la differenza
retributiva, afferente il mese di maggio 1977, fra gli incrementi di
contingenza contrattuali e quanto effettivamente corrisposto al
dipendente in applicazione del d.l. 12/1977, di cui denunciò la
incostituzionalità con esplicito riguardo agli artt. 1, 2, 4 e 6 d.l.
12/1977, nonché per quanto occorre della legge di conversione 91/1977.
La difesa del convenuto, tempestivamente costituitosi, eccepì
l'irrilevanza della proposta questione di costituzionalità per essere
da tempo disdetto l'accordo 11 gennaio 1968 concernente la scala mobile
per il settore del credito.
Con ordinanza 28 febbraio 1978 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 7 novembre 1978), a sensi di legge comunicata e notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 14 febbraio 1979 (n. 617
Reg. ord. 1978), l'adito pretore di Cuneo - disattesa l'eccezione
d'irrilevanza per essere l'applicazione dell'accordo del 1968 cessata
solo a seguito della entrata in vigore del d.l. 12/1977 - giudicò non
manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 1, 2,
4 e 6 d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, in legge 91/1977, in
riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.
Avanti la Corte si è costituito il Berrino, rappresentato e
assistito dagli avvocati Ubaldo Papetti, Alberto Romano e Andrea Comba,
cui si sono successivamente affiancati, giusta procura con firma
autenticata il 14 aprile 1980 per notaio C. Parola di Cuneo, gli
avvocati Aldo Sandulli e Guido Zangari, con atto 5 giugno 1978, in cui
si è riservato di argomentare e di concludere; riserva sciolta nella
memoria 4 aprile 1980, comune all'incidente iscritto al n. 453 Reg.
ord. 1978. E intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con
atto 3 marzo 1979, in cui ha concluso per l'infondatezza della
questione.
Alla pubblica udienza, nel corso della quale il giudice Andrioli ha
svolto la relazione, gli avvocati Romano e Zangari hanno sostenuto le
ragioni del Berrino e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le
già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Dei dieci procedimenti, dei quali si è disegnato l'iter, la
nota comune, che ad un tempo li distingue dai tre altri, i cui temi han
formato oggetto di discussione alla pubblica udienza del 23 aprile
1980, è rappresentata da ciò che i corpi di norme del 1976 e del 1977
disciplinano le retribuzioni e non anche il computo o meno
nell'indennità di anzianità degli aumenti di indennità di
contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente
al 31 gennaio 1977.
La individuata caratteristica, la quale non svanisce anche se in
alcuni dei procedimenti in esame viene in considerazione soltanto uno
dei due corpi di norme, entrati in vigore nel 1976 e nel 1977, a motivo
della interdipendenza corrente tra i medesimi, induce la Corte a
reputar conforme al principio di concentrazione la riunione dei dieci
procedimenti; riunione la quale non esclude che il pur unico
scioglimento delle questioni di costituzionalità potrà produrre
diverse conseguenze nei giudizi di merito.
Ancora: i dieci procedimenti si distinguono per la diversa ampiezza
dei parametri di costituzionalità assunti dai giudici di merito, ma la
rilevata diversità non giustifica la suddivisione delle statuizioni
che la Corte sarà per adottare in più documenti decisori, essendo il
principio della continenza canone vigente anche per il giudice delle
norme aventi forza di legge.
Infine, non è inopportuno sin da ora precisare che continente
rispetto agli altri si appalesa l'incidente, iscritto al n. 453 Reg.
ord. 1978, vuoi per i parametri (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.)
vuoi per le norme di diritto impugnate (dl. 699/1976, e d.l. 12/1977 e
corrispondenti leggi di conversione).
2. - Per il d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, entrato in vigore il
successivo 13, i maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del
costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e
fino al 30 settembre 1978, erano da corrispondersi ai lavoratori
dipendenti con trattamento mensile - comprensivo di tutti gli
emolumenti a carattere continuativo (ratei di mensilità aggiuntive,
premi di rendimento, indennità e compensi della stessa natura) al
netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali - corrispondente ad
un importo superiore a lire otto milioni annui mediante obbligazioni
nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale).
Per i dipendenti, il cui trattamento annuo complessivo fosse
superiore ai sei milioni ma inferiore agli otto milioni di lire, la
corresponsione dei maggiori compensi doveva effettuarsi sempre mediante
obbligazioni, ma limitatamente al cinquanta per cento sino al
raggiungimento del limite di otto milioni.
Per i dipendenti con trattamento annuo complessivo inferiore ai sei
milioni di lire il descritto modo di soluzione era da praticarsi dal
momento in cui il trattamento complessivo superasse il limite dei sei
milioni di lire e per la parte eccedente.
Non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari di
trattamenti pensionistici erano soggetti alla riassunta disciplina,
dettata nei primi cinque commi dell'art. 1, l'ultimo comma del quale
non mancava di precisare che le somme, corrisposte in obbligazioni,
erano comprese nel trattamento retributivo in godimento ai fini della
commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi
dell'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364 e per la determinazione
del trattamento di quiescenza e di fine rapporto; il che - mette conto
di chiosarlo - scaturiva dalla natura di (parziale) prestazione in
luogo di adempimento, propria del meccanismo posto in essere dal
Governo del tempo.
Per la contestualità della esposizione va anticipata la
descrizione del contenuto dell'art. 6 d.l. 1 febbraio 1977 n. 12,
modificato nella legge di conversione, a mente del quale i maggiori
compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del
costo della vita, corrisposti in buoni del tesoro a sensi dell'art. 1
d.l. 699/1976, così come sostituito per l'art. 1 della legge di
conversione 797/1976, non sono soggetti a ritenute fiscali e non
costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul
reddito. Esenzione - sia rilevato per inciso - non desumibile dalla
evidenziata natura di prestazione parziale in luogo di adempimento, ma
non contrastante con la causa economico-giuridica di retribuzione
propria dei maggiori compensi e trattamenti pensionistici.
Al fine di somministrare contropartite al Mediocredito, chiamato ad
emettere le obbligazioni, a loro volta oggetto della ripetuta datio in
solutum, le somme corrispondenti all'ammontare dei "maggiori compensi"
dovevano essere versate dai datori di lavoro e dagli enti erogatori dei
trattamenti pensionistici, per i periodi di paga in riscossione in
ciascun semestre, in rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, al
Mediocredito, il quale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
emetteva le obbligazioni nominative da consegnare a lavoratori
dipendenti e a titolari di trattamenti pensionistici entro il 31
gennaio dell'anno successivo (artt. 2, 3 d.l. 699/1976).
Non mancavano gli artt. 3, 4 e 5 di puntualizzare che le
obbligazioni e le relative cedole erano equiparate, a tutti gli
effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, godevano delle
stesse garanzie anche dello Stato e non potevano essere cedute dai
possessori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.
Infine, il Mediocredito era tenuto ad utilizzare i fondi, in tal
guisa acquisiti, per effettuare operazioni di risconto e di
anticipazioni agli istituti, ammessi ad operare con l'Istituto,
esercenti il credito a medio termine a favore delle medie e piccole
industrie secondo le norme previste dalla legislazione vigente (art.
5). Tuttavia, l'art. 7 non mancava di sancire che, in caso di omesso,
tardivo o incompleto versamento al Mediocredito, si applicava, a carico
dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti
pensionistici, un interesse pari al triplo di quello, fissato dal
Ministro del tesoro (art. 4) per le obbligazioni, da devolversi allo
stesso Mediocredito.
Se il d.l. fosse stato in tutto convertito, della sostanza
economico-finanziaria del meccanismo, costretto nei limiti di tempo: 30
settembre 1976 a 30 settembre 1978, sarebbe stata assai piana la
comprensione: lavoratori dipendenti e titolari di trattamenti
pensionistici, nella misura segnata dallart. 1, fornivano al
Mediocredito i mezzi finanziari necessari per incentivare medie e
piccole industrie senza possibilità di restituzioni anticipate e sotto
la garanzia dello Stato, ma, poiché il mutuo assumeva la forma di
prestito obbligazionario, lo schema del mutuo più non era, sul piano
giuridico, utilizzabile, talché sarebbe apparso lecito por mente allo
schema della (parziale) prestazione in luogo di adempimento, realizzata
mediante titoli nominativi non rimborsabili e trasferibili se non alla
scadenza del quinquennio dalle emissioni.
A questo punto non sarebbe sfuggito ad osservatore anche disattento
che tra la scadenza dei crediti dei lavoratori dipendenti e dei
titolari di trattamenti pensionistici e il versamento al Mediocredito,
finiva con inserirsi un lasso di tempo, che poteva oscillare tra un
mese e sei mesi (cadenza temporale, ovviamente ridondante a favore dei
debitori) e che non erano fissati termini di sorta al Mediocredito per
utilizzare, nei precisati modi, i fondi versati per conto dei
lavoratori e dei pensionati dai datori di lavoro e dagli enti erogatori
dei trattamenti pensionistici al Mediocredito, ma le preoccupazioni
dell'osservatore venivano, almeno in parte, sedate con il menzionato
art. 6 del d.l. 12/1977.
In più complessa visione, la manovra del Governo si articolava nel
senso che non solo veniva ridotto in misura seppure minima il costo del
lavoro, ma veniva compressa la liquidità del medio circolante e che il
diverso e forse più ampio sacrificio, sopportato nei precisati termini
da lavoratori dipendenti e pensionati, ridondava a favore delle piccole
e medie industrie, le quali finivano, quindi, con essere privilegiate
rispetto agli altri imprenditori.
Poiché il d.l. 699/1976, nel modo in cui è stato costruito, ha
avuto in misura minima pratica attuazione in pregiudizio dei lavoratori
e dei pensionati (non dei datori di lavoro e degli enti erogatori dei
trattamenti pensionistici) non già a favore del Mediocredito e delle
piccole e medie industrie, nessuna questione di costituzionalità è
stata in effetti, con esclusivo riferimento al d.l. 699/1976,
prospettata.
3. - Peraltro la considerazione che del d.l. è stata svolta non è
superflua perché giova a cogliere le modificazioni delle linee di
tendenza, apportate dal Parlamento in sede di conversione con la legge
10 dicembre 1976, n. 797, entrata in vigore il successivo 26.
In primo luogo, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati si
aggiungono "coloro che beneficiano di un meccanismo automatico di
adeguamenti dei compensi alle variazioni degli indici del costo della
vita" e correlativamente avvantaggiati ne risultano anche coloro, che,
pur non essendo datori di lavoro dipendente né gestori di trattamenti
pensionistici, abbiano ancorato i debiti di compensi a indici di
variazione del costo della vita.
In secondo luogo, mentre i tempi finali delle operazioni sono
anticipati al 30 aprile 1978, il finanziamento alle piccole e medie
industrie, realizzato tramite il Mediocredito, sfuma nella
incentivazione di attività produttiva, a gestire la quale è
legittimato lo Stato; correlativamente la datio in solutum viene
attuata non mediante titoli obbligazionari del Mediocredito, sibbene
mediante buoni del tesoro poliennali al portatore, da emettersi alla
pari e con il rispetto delle ulteriori modalità di emissione e di
consegna, poi fissate dal Ministro per il tesoro con decreto 22 aprile
1977, ma, se identici rimangono tempi e modalità di versamento delle
somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi e le sanzioni
per l'omesso, tardivo o incompleto versamento di dette somme alla
tesoreria dello Stato, tali somme sono numerate al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali per le quote a carico del lavoratore, che
continuano ad essere versate a enti e gestioni competenti; gli
interessi prodotti dai buoni vengono pagati posticipatamente.
Il decreto 22 aprile 1977, emanato dal Ministro per il tesoro di
concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, pone in
chiaro che la normativa del 1976 continua ad applicarsi sino al 30
aprile 1978 malgrado il d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, entrato in vigore
lo stesso giorno, che è richiamato nelle premesse; il tasso
d'interesse, fissato in lire quattordici per ogni cento lire di
capitale nominale, pagabile in cinque annualità posticipate al 1
luglio di ciascuno degli anni dal 1978 al 1982 compresi per i soli
buoni del tesoro iscritti nel Gran libro con decorrenza dal 1 luglio
1977, di scadenza 1 luglio 1982, mentre il tasso di interesse per i
buoni del tesoro, di scadenza 1 gennaio 1983, iscritti nel Gran libro
con decorrenza dal 1 gennaio 1978, è stato fissato nella misura del
13% con il d.m. 20 dicembre 1977, e il tasso di interesse per i buoni
del tesoro, di scadenza 1 luglio 1983, iscritti nel Gran libro con
decorrenza dal 1 luglio 1978, nel 13% con il d.m. 10 giugno 1978; si
precisa che buoni del tesoro e relativi interessi sono esenti da ogni
imposta reale presente e futura e dalla imposta sulle cessioni, e, pur
essendo anche al portatore (a differenza delle sempre nominative
obbligazioni del Mediocredito), non sono trasferibili per un
quinquennio dalla emissione.
Sebbene non sia compresa tra le nozioni di comune esperienza che
per essere inserite nel ragionamento del giudice non han bisogno di
prove legittimamente assunte (art. 115 c.p.c.) la constatazione della
concreta osservanza del precetto della intrasferibilità di titoli al
portatore, tale rispetto non può non essere presunto sino a prova
contraria, in nessuno dei procedimenti riuniti offerta, e, pertanto, è
da assumere per fermo che le tre categorie di destinatari del corpo di
norme del 1976 "rientrino" del prestito dai medesimi praticato al
Tesoro dello Stato in un tempo che va da un massimo, costituito
dall'intervallo tra il 30 settembre 1976 e il 1 luglio 1982, ad un
minimo costituito da intervalli di tempo che vanno dal 30 giugno 1977
al 1 luglio 1982, dal 31 dicembre 1977 al 1 gennaio 1983, e dal 30
giugno 1978 al 1 luglio 1983, traverso intermedi, cui forniscono
materia retribuzioni, trattamenti pensionistici e compensi di varia
natura in scadenza nel corso del semestre. Non va del pari posto in
dubbio che i creditori percepiscono gli interessi a scadenze successive
alla mancata riscossione delle somme costituenti oggetto dei maggiori
corrispettivi che oscillano da un massimo di un anno e nove mesi a un
minimo di un anno.
Poiché non rientra nei compiti di questa Corte controllare in
quale sorta di incentivazione di attività produttive siano stati
investiti i versamenti dei maggiori corrispettivi, né verificare in
qual modo siano stati identificati - e, quindi, astretti al rispetto
della legge - i debitori dei beneficiari di meccanismi automatici di
adeguamento di compenso alle variazioni degli indici dei costo della
vita, è da affermare che le norme del 1976, nella forma assunta nella
legge di conversione, non prestino il fianco a censure, che siano
contenute nel campo del giudizio di costituzionalità, e, per contro,
non travalichino in valutazioni di ordine politico-sociale e si
convertano in dubbi sulla funzionalità economico-finanziaria della
manovra disposta dal Parlamento.
Manovra, della quale vanno sottolineate la temporaneità resa ancor
più evidente in sede di conversione, la incidenza su fasce di redditi
di lavoro e no, rispetto alle quali il sacrificio imposto ai
destinatari non incide sul minimo vitale (il che emerge anche da
scritti difensivi redatti nell'interesse di taluni destinatari avanti
la Corte), la sostanziale convenienza dell'investimento del prelievo la
quale non deve essere saggiata sulla base di raffronti con investimenti
in attività produttive (spesso di non sicuro esito finale e sempre di
difficile conduzione). Dati, che rientrano nella comune esperienza e,
pertanto, non egent probatione.
Il sacrificio dei destinatari delle norme del 1976, in tal guisa
identificato, non costituisce materia di applicabilità dell'art. 53
Cost. perché è carente l'effetto ablatorio che di detta norma
rappresenta la fattispecie.
L'insussistenza di tale effetto non giova ai fine di neutralizzare
i sospetti d'illegittimità delle norme impugnate alla stregua
dell'art. 23, del quale ricorre la fattispecie dappoiché è innegabile
il carattere di prestazione proprio del sacrificio, seppure non
definitivo, imposto ai destinatari, ma del parametro è rispettato il
precetto; si vuol dire l'esigenza della riserva di legge vuoi perché,
in guisa seppure meno puntuale di quanto non fosse riuscito di statuire
con il decreto-legge, si identificano il requisito della causa della
prestazione (cioè la finalità della incentivazione di attività
produttive) e la entità del corrispettivo, la cui definizione ha il
potere legislativo affidato ai Ministri per il tesoro e per il lavoro e
la previdenza sociale, dei settori cioè dell'Amministrazione cui
competono esperienze tecniche nella materia (esperienze, che hanno
indotto a fissare il tasso per le tre emissioni nelle sopraricordate
misure, secondo un criterio di giusta remunerazione dei prelievi in
esame, che deve considerarsi implicito nel corpo di norme del 1976).
L'art. 36, in sé considerato, non sembra violato perché, se i
criteri della qualità e della quantità del lavoro non vengono in
considerazione, neppure acquisisce spessore al livello di giudizio di
legittimità costituzionale delle norme il criterio della sufficienza
della retribuzione ad assicurare al lavoratore e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa la cui verifica in concreto spetta al
giudice di controversia individuale investito della conformità a detto
criterio del salario del singolo lavoratore.
Dell'art. 3 si è lamentata la violazione sotto varii aspetti -
interni ed esterni al mondo del lavoro, subordinato e no - dei quali
colpisce in piu incisivo modo il rilievo che al finanziamento della
incentivazione delle attività produttive sono chiamate a contribuire
le tre categorie di "colpiti" dalla normativa del 1976 e non anche gli
imprenditori e i titolari di redditi reali, e neppure l'universalità
dei dipendenti, pensionati e aventi diritto a compensi nel senso a
quest'ultima categoria assegnato dalla legislazione tributaria, ma
soltanto coloro che fruiscono di indicizzazioni coordinate alle
variazioni del costo della vita.
Si è obiettato dalla Presidenza del Consiglio e dalle difese dei
datori di lavoro che, non essendo identiche le situazioni dei "colpiti"
e degli indenni, l'art. 3 sarebbe non a proposito invocato, e
l'obiezione sembra colpire nel segno sia per quel che concerne la
discriminazione tra le varie forme di indicizzazione per essere diverse
le finalità pratiche, cui sono indirizzati i meccanismi in esame, ed
altre clausole, che mirano in vario modo a salvaguardare il potere
d'acquisto della moneta legale, sia perché sono diversi gli ambienti
economico-finanziari, nei quali operano da un lato le tre categorie di
destinatari e dall'altro lato le categorie non chiamate a far le spese
della incentivazione di attività produttive.
Certo, la tendenza del Parlamento a battere le vie di sempre e -
per uscire di metafora - a non muovere alla ricerca di "ricchezze
novelle" meno agevolmente identificabili può non essere disconosciuta,
ma trattasi di giudizio politico, riservato agli elettori e alle forze
sociali, cui la Corte non può sostituirsi. Il qual rilievo giova a
dire non opportunamente invocato l'articolo 1 Cost., cui i giudici, che
della denuncia si sono resi portatori, hanno attribuito un significato
di esclusività, che è smentito dal complesso della Costituzione,
dappoiché alla Carta sono ben presenti anche valori diversi dal
lavoro.
Il senso dell'art. 4 Cost., poi, si presta, vuoi nella lettera vuoi
nello spirito, ad essere, nei presenti incidenti, capovolto perché al
fine di assicurare il diritto al lavoro non tanto può quanto deve
essere perseguita la incentivazione delle attività produttive.
Rimane la censura di violazione dell'art. 39 o (a voler essere più
puntuali) di attentato all'ultima sua parte, riflettente l'autonomia
normativa dei sindacati, ma, a tacere che il testo costituzionale non
è stato ancora attuato nel momento strutturale della registrazione,
quale presupposto della personalità giuridica dei sindacati, la
normativa ordinaria del 1959, sulla quale si è pronunciata questa
Corte con sentenze, da cui, nei presenti incidenti, si è in utroque
argomentato, aveva di mira l'assicurazione del minimo trattamento
economico e normativo, che nella specie non viene in considerazione.
Sino a quando l'art. 39 non sarà attuato, non si può né si deve
ipotizzare - nei termini proposti - conflitto tra attività normativa
dei sindacati e attività legislativa del Parlamento e chiamare questa
Corte ad arbitrarlo.
4. - Dei due temi del corpo di norme del 1977 viene - lo si ripete
- verificata in questa sentenza la conformità ai dettami
costituzionali della disciplina della esclusione dalle retribuzioni dei
miglioramenti, descritti nell'art. 1 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12,
laddove ad altro documento decisorio è riservato il giudizio sulla
parziale novellazione dell'art. 2121, secondo comma, c.c. e degli
artt. 361 e 923 codice navigazione.
Ribadito che la normativa del 1976 continua ad applicarsi
nell'area temporale che le è propria malgrado l'entrata in vigore del
d.l. del 1977, è da rilevare in primo luogo che il d.l. del 1977
colpisce lavoratori dipendenti e lavoratori del settore pubblico e non
anche il personale statale e degli enti pubblici, di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, né le due altre categorie dei destinatari della
normativa del 1976; in secondo luogo che trattasi non di una
prestazione (parziale) in luogo di adempimento, realizzata mediante
titoli del debito pubblico (art. 1, commi terzo e quarto), ma a) del
divieto di conglobamento, nella retribuzione a partire dal 1 febbraio
1977, di tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni
del costo della vita o di altre forme di indicizzazione corrisposti in
misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché
con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali operanti
nel settore dell'industria, b) della incomputabilità degli effetti
delle variazioni del costo della vita o di forma di indicizzazione su
qualsiasi elemento della retribuzione in difformità della normativa
prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai
contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e
limitatamente a tali elementi (art. 2 comma primo); in terzo luogo che
"ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere
applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi
che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura
inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al
primo comma" (art. 2, comma secondo); in quarto luogo che le somme non
più dovute ai lavoratori per effetto dell'art. 1 sarebbero devolute
alla riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici
(art. 3); in quinto luogo che veniva abrogata ogni disposizione in
contrasto con le norme contenute nel decreto ed erano definite nulle di
pieno diritto norme regolamentari e clausole contrattuali contrastanti
con il decreto medesimo (art. 4); in sesto ed ultimo luogo che gli
articoli 2 e ss. del decreto restavano in vigore fino al 31 gennaio
1979 (art. 5).
Proprio il carattere temporaneo, che accomunava il d.l. del 1976
alla normativa del 1977, è stato cancellato con la legge 31 marzo
1977, n. 91 di conversione (entrata in vigore il successivo 17 aprile),
con la quale il Parlamento, in sostituzione del soppresso art. 3, che
- si ripete - destinava le somme non più percepite dai lavoratori alla
riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici, ha
autorizzato con l'art. 2 il Governo della Repubblica a determinare, nel
termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, la
utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalle differenze tra
i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate con il d.l.
12/1977, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'art.
2 decreto stesso, nonché a regolare le modalità di riscossione.
Non si esauriscono nella soppressione degli artt. 5 e 3, sostituiti
con la tecnica della legge di delegazione e del decreto legislativo, le
modificazioni apportate con la legge di conversione: in disparte il
chiarimento del già richiamato art. 6, al divieto di conglobamento dei
miglioramenti contributivi si aggiunge la irricalcolabilità nei tempi
differiti, e degli accordi interconfederali operanti nel settore
dell'industria sono puntualizzate le date di stipulazione del 15
gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975.
La normativa del 1977 va integrata con il d.P.R. 6 giugno 1977 n.
384, entrata in vigore il successivo 27 luglio, il quale, limitatamente
all'anno 1977, indica i modi di utilizzazione delle somme non
corrisposte ai lavoratori dipendenti, soggiungendo che, se non
utilizzate nell'esercizio 1977, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo; precisa che dette somme vanno versate dai datori di lavoro,
entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, in un apposito
conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale,
intestato al Ministero del tesoro e denominato "Fondo speciale di cui
all'articolo 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91", al quale affluiscono,
alla fine del secondo mese successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto (e cioè al 30 settembre 1977), anche le
somme dovute dal 1 febbraio al 30 giugno 1977 (art. 1), e prevede,
infine, le sanzioni a carico dei datori di lavoro in caso di omesso e
incompleto versamento (art. 2).
5. - Nel procedere al raffronto tra la normativa del 1977 e la
normativa che l'ha preceduta, non può questa Corte lasciare in ombra
la circostanza - di cui, seppure in guisa non chiara, ha avuto il
Pretore di Torino nozione nel motivare la ordinanza 1 giugno 1978 che
ha dato origine all'incidente iscritto al numero 453 del Reg. ord. 1978
- che, mentre le somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti dal 1
febbraio al 31 dicembre 1977, sono destinate al conseguimento delle
finalità specificate nel d.P.R. 384/1977, le somme non corrisposte in
tempo successivo al 1 gennaio 1978 rimangono nel patrimonio dei datori
di lavoro, ai quali non è imposto alcun obbligo, neppur generico, di
destinazione delle stesse per aver la legge di conversione (art. 1)
soppresso l'art. 3 d.l. 12/1977, per il quale le somme, non più dovute
ai lavoratori, erano devolute alla riduzione di costi aziendali e alla
copertura di oneri pubblici. Talché il "vuoto" di destinazioni diverse
dalla permanenza del numerario nei patrimoni dei datori di lavoro,
consecutiva alla limitazione del d.P.R. 384/1977 al 1977, rappresenta
- almeno allo stato attuale della legislazione ordinaria - il traguardo
della disciplina normativa in materia, della quale è stato punto di
partenza l'art. 5 d.l. 699/1976: si prendono le mosse dal prestito
forzoso, il cui ricavo è destinato all'incentivazione delle piccole e
medie industrie, e, traverso l'ablazione definitiva di parte della
retribuzione, dapprima destinata alla incentivazione delle attività
produttive e poi alla triplice finalità, espressa nel d.P.R.
384/1977, si perviene alla conservazione - senza vincolo di sorta -
delle somme, non versate ai lavoratori dipendenti, nei patrimoni dei
datori di lavoro.
L'ultima tappa della metamorfosi non può essere stimata
irrilevante dalla Corte, perché dal "vuoto", provocato dalla
limitazione temporale dell'art. 2 della legge di conversione del 1977 e
del d.P.R. 384/1977, sono incise le pretese di Vito Corsello,
dipendente della Cassa di risparmio di Torino, il cui ricorso porta la
data del 10 febbraio 1978 ed ha dato luogo, traverso l'ordinanza 1
giugno 1978, all'incidente iscritto al n. 453 Reg. ord. 1978; incidente
che - lo si ripete - offre il più ricco mosaico di norme impugnate e
di parametri di costituzionalità.
6. - Ciò precisato, l'attenzione della Corte si indirizza alle
questioni di costituzionalità del d.l. 12/1977, così come modificato
nella legge di conversione, ma non inciso dal ripetuto "vuoto", in
riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.
La destinazione delle somme non corrisposte ai lavoratori nel
periodo di tempo 1 febbraio-31 dicembre 1977 non diverge dalla
destinazione avvisata nella normativa del 1976 in guisa tale da
comportare diverso scioglimento, da parte della Corte, della questione
sorta dal sospetto di violazione dello art. 53 sulla quale la
destinazione può in qualche misura incidere, seppur non è consentito
porre in rilievo la maggiore puntualità, di cui il più volte
menzionato d.P.R. 384 del 1977, dà prova.
A ben più delicate indagini aprono il varco sia il carattere
definitivo del sacrificio dei lavoratori dipendenti non esteso ai
titolari di trattamenti pensionistici né ai creditori di compensi di
altra natura, sia la maggiore ampiezza subiettiva del sacrificio, che
coinvolge tutti i dipendenti e non i lavoratori titolari di compensi
elevati.
La Corte ha piena coscienza della gravità delle conseguenze
economiche della duplice scelta, cui sono pervenuti il Governo e il
Parlamento, e fa sua la espressione ricorrente nel corso delle
discussioni parlamentari - correre cioè la legge di conversione del
1977 sul filo della incostituzionalità -, ma non ritiene che il
giudizio reso a proposito della normativa del 1976 sia da modificare.
Certo, alla ampliatio dei lavoratori dipendenti colpiti si aggiunge
la liberazione, dall'obbligo del prelievo, dei creditori di compensi di
altro genere ma, a parte il non agevole reperimento di costoro, va
tenuto conto della esclusione dal prelievo dei titolari di trattamenti
pensionistici; esclusione, di cui non possono non giovarsi i
dipendenti, per i quali venga ad un tempo meno il rapporto di lavoro e
sorga il presupposto del rapporto pensionistico.
Vero è che il prelievo non opera con identico "peso" sulle fasce
dei redditi di lavoro, sibbene provoca in concreto sacrifici che
crescono con la compressione dei redditi, ma la reazione a tali
conseguenze, di cui non va dissimulata la estrema gravità, può essere
attuata nei giudizi, in cui il singolo lavoratore ben potrà nei
confronti del datore invocare il rispetto del minimo vitale in
conformità di ben consolidati orientamenti giurisprudenziali. Né va
dimenticato che - almeno nei limiti di concorrente vigenza delle due
normative - i compensi elevati sono colpiti non solo dal prelievo
definitivo, ma anche dall'onere del prestito forzoso.
Nella valutazione dei sospetti d'incostituzionalità della
normativa denunciata per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 36,
separatamente e congiuntamente verificata, la Corte deve tener conto
della sentenza 42/1980, con cui ha dichiarato l'illegittimità della
disciplina normativa dell'ILOR nella parte in cui colpisce i redditi
prodotti da rapporti di lavoro autonomo, purché non esplicati in forma
di esercizio di imprese; declaratoria che fa venir meno l'argomento per
l'appunto basato da taluna difesa dei datori di lavoro sul diverso
trattamento praticato a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi
nell'applicazione dell'imposta locale sui redditi.
Peraltro giova, per quel che concerne l'art. 3 considerato in sé e
congiuntamente con gli artt. 1 e 4, porre in evidenza che
l'assorbimento, nella normativa del 1977, della contrattazione del
settore industriale rappresenta un passo verso l'attuazione del
principio di uguaglianza nella materia disciplinata, contro il quale
non giova opporre l'interdipendenza dei vari elementi obiettivi del
rapporto di lavoro perché ben potranno, se lo credono, le categorie,
lese dall'appiattimento, rivalersi - traverso la contrattazione e, più
a monte, l'esercizio del diritto di sciopero nei modi consentiti dal
mos interpretato da questa Corte e dal giudice, cui spetta la funzione
di nomofilachia -, sui dati, estranei alla misura della retribuzione,
attingendo le auspicate "compensazioni", alle quali ben potranno i
datori di lavoro opporsi con i mezzi delineati negli artt. 3 e li legge
604/1966. Che poi l'appiattimento operi in peius e non in melius
ponendosi in contrasto con l'orientamento della derogabilità a favore
del solo lavoratore, recepito nell'art. 12 legge 604/1966, è
proposizione, che, non essendo detto principio generale (non assoluto
né ancor meno fondamentale) assicurato dalla Costituzione, non
coinvolge l'attività della Corte, che non può né deve farsi carico
delle offese a detto principio inferte dalle norme impugnate.
Le riflessioni, che ne scaturiscono, sono di ordine politico,
mentre rientrano i conflitti pratici, che possono derivarne, nella
competenza dei giudici delle controversie individuali e, in ipotesi
(art. 28 legge 300/1970), sindacali.
In ordine agli artt. 23 e 53 è da osservare in via preliminare che
non l'art. 23, ma l'art. 53 assume ipotetico rilievo nei procedimenti,
aventi per oggetto i maggiori corrispettivi relativi al periodo 1
febbraio-31 dicembre 1977, dappoiché destinatario delle somme non
corrisposte ai lavoratori è il Tesoro dello Stato, non già il
contraente datore, ma l'art. 53 non può dirsi violato nel senso
denunciato da alcune ordinanze di rimessione perché la delega a
determinare l'utilizzazione delle somme, di cui all'art. 2, primo
comma, legge 91/ 1977, costituisce la conseguenza, e non la premessa,
delle disposizioni sulle somme non più dovute ai lavoratori da parte
dei datori di lavoro.
Rimane l'art. 39, su cui hanno insistentemente discusso le parti
con argomenti a proposito dei quali è sufficiente sul piano
costituzionale osservare, in aggiunta alla motivazione spesa in punto
alla normativa del 1976, che, sino a quando non sarà disciplinata la
loro registrazione, l'individuazione dei sindacati legittimati alla
contrattazione collettiva (collettiva nel senso che alla parola può
essere riconosciuto a seguito della soppressione dell'ordinamento
corporativo) non può non essere affidata al gioco delle forze sociali,
che, al di là dei non sempre sussistenti vincoli associativi, si
trovano a rappresentare di fatto, e che di cotale esigenza sono stati
consapevoli Governo e Parlamento nel dare vita alla normativa del 1977
la quale presta - e non può non prestare - il fianco a valutazioni,
critiche o favorevoli, di estrazione economica, finanziaria e sociale,
e fornirà motivi di contesa sul quomodo della realizzazione normativa
e della concreta attuazione nelle controversie processuali individuali
e sindacali, ma non apre utile adito a incidenti di costituzionalità
fondati sull'asserito ostracismo decretato alle forze sociali.
Due rilievi a chiosa e chiusa dell'esame dei parametri riflettenti
la normativa del 1977 nel tempo di vigenza anteriore al 31 dicembre
1977. Nessuno dei lavoratori, che ebbero a denunciare la violazione, ha
postulato e, ancor meno, dimostrato di appartenere ai settori non
industriali, cui l'art. 2, comma secondo, d.l. 12/1977 vuole
applicabili le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti
collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza
in misura inferiore a quella stabilita dagli accordi interconfederali
15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975, operanti nel settore dell'industria,
né tra le parti si annoverano soggetti del settore pubblico per i
quali le indennità dovute in dipendenza di variazioni del costo della
vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in
contrasto con i ripetuti accordi (art. 2, comma terzo, d.l. 12/1977).
Pertanto, la sentenza della Corte, in virtù del principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non pregiudica motivi e
argomenti, che potrebbero in ipotesi ricavare sostanza dalle
peculiarità proprie delle due categorie di rapporti, non impegnate nel
presente giudizio.
7. - La peculiarità dell'incidente, iscritto al n. 453 Reg. ord.
1978, che si è posta in rilievo, impone di verificarne l'incidenza
sulla fondatezza delle prospettate questioni di costituzionalità in
riferimento ai soli artt. 23 e 53 dei quali l'appropriazione senza
vincolo di destinazione, da parte dei datori di lavoro, delle somme non
corrisposte ai lavoratori dipendenti pone fuori gioco il secondo
dappoiché beneficiari della operazione sono e, se non interverranno
norme di diverso segno, saranno i datori di lavoro, non già io Stato
al quale le relative somme sono affluite per soli undici mesi (febbraio
a dicembre) del 1977.
A proposito dell'art. 23, limitatamente - si ripete - ai mesi del
1978 ai quali è limitato il giudizio di merito, è da osservare che il
sacrificio dei lavoratori dà luogo ad una sorta di (parziale)
rimessione forzata del debito (tacitamente, ma sicuramente accettata
dai datori di lavoro; art. 1236 c.c.) e non alla vicenda della datio in
solutum, che costituisce la normale fattispecie del testo
costituzionale in esame, ma la Corte - a parte la natura formalistica
della qualificazione in merito alla quale potrebbesi obiettare che il
bene rimesso rimane nel patrimonio del debitore e non va ad impinguare
la cassa del creditore - non può non farsi carico di ciò che
l'assenza di un qualsiasi vincolo di destinazione delle somme, di cui i
datori di lavoro non si spogliano, fornisce materia a dubbi sulla
razionalità della normativa, in ordine ai quali lo spartiacque tra il
politico-sociale e il giuridico non è di agevole individuazione.
Dubbi, che questa Corte scioglie, allo stato, in senso negativo, anche
in considerazione del fatto che l'intervallo di cinque mesi, nei quali
è costretto il suo giudizio, non permette d'identificare le misure
normative che in qualche guisa siansi in ipotesi sostituite alla
carenza di vincoli di destinazione, e, ancor più, di ponderarne
eventuali effetti. Canone di prudenza che ha indotto il giudice delle
leggi a non disporre verificazioni e altri mezzi istruttori (artt. 26 a
35 r.d. 27 agosto 1907, n. 642, richiamati, in quanto applicabili,
nell'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87), la cui opportunità si è
pur profilata nel corso della deliberazione della presente sentenza.
8. - Prima di tradurre nel dispositivo la sin qui svolta
motivazione deve la Corte sciogliere la riserva formulata sul limitare
della stessa, per annotare che la ordinanza introduttiva dell'incidente
iscritto al n. 102 Reg. ord. 1978 difetta dell'apprezzamento di
rilevanza della questione di costituzionalità della normativa del
1977, riflettente i miglioramenti retributivi, per omesso esame della
eccezione, basata dal convenuto istituto bancario sulla disdetta della
contrattazione sindacale del settore su cui il dipendente basava le
pretese di merito. Poiché trattasi di materia indisponibile il fatto
che la difesa dell'istituto, costituitasi avanti la Corte, più non
abbia insistito nella eccezione, non giova a giustificare l'esame del
merito della questione l'accesso alla quale è invece legittimato, ad
avviso della Corte, non già da ciò che altro giudice di merito abbia
in guisa convincente motivato su identica eccezione, sollevata da altra
banca (n. 617 Reg. ord. 1978), sibbene, e soprattutto, da ciò che le
parti, che lo hanno stimato utile alla soddisfazione dei propri
interessi, hanno ampiamente argomentato sul fondo della questione di
legittimità talché la rimessione degli atti al giudice a quo si
corromperebbe in ispreco di tempo e di attività (apprezzamento,
estensibile, per identità di ragione, all'incidente, iscritto al n.
101 Reg. ord. 1978, in riferimento al quale si è avvertita l'omissione
di esame di eccezione di irrilevanza di diverso contenuto).
Il che - è appena il caso di farne cenno - non impedirà agli
interessati di riproporre, ai fini del merito, domande e difese che han
fornito materia alle eccezioni d'irrilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - riunisce i dieci procedimenti;
2. - dichiara non fondate le questioni di legittimità della legge
10 dicembre 1976, n. 797 di conversione, con modificazioni, del d.l.
11 ottobre 1976 n. 699 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39,
53 Cost. e del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2, 4 e 6,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, in
riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost., sollevate dal
Pretore di Torino con ordinanza 1 giugno 1978 (n. 453 Reg. ord. 1978),
nonché non fondate le questioni di legittimità sollevate con le
ordinanze di varia data, iscritte ai nn. 419, 463, 543 e 549 Reg. ord.
1977, e ai nn. 101, 102, 273, 462 e 617 Reg. ord. 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte