Sentenza n. 141/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88 del
codice di procedura penale e 206 del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Bologna, nel procedimento penale a carico di Tozzi Alda ed
altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 18 luglio 1979.
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un procedimento penale a carico di Tozzi Alda ed altri in corso
di istruzione presso il Tribunale di Bologna veniva disposta nei
confronti di costei perizia psichiatrica, da cui risultava che la di
lei capacità era all'epoca del fatto - reato addebitatole (art. 443
c.p.), sussistente se pur grandemente scemata, e che nel corso del
procedimento l'imputata era divenutato talmente incapace di intendere e
di volere, perché affetta da sindrome schizofrenica.
Decidendo sulla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio della Tozzi
- contro cui si procedeva a piede libero - il giudice istruttore
rilevava che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 88 c.p.p. e
206 c.p., in caso di infermità di mente sopravvenuta dell'imputato che
sia stato imputabile al momento del fatto, deve sospendersi il
procedimento e disporre, ove occorra, il ricovero di costui in
manicomio giudiziario.
Riferendosi la prima di tali norme - con l'inciso "ove occorra" -
alla pericolosità sociale dell'imputato, era nella specie inevitabile,
secondo il G. I., la sospensione del procedimento e l'ordine di
ricovero della Tozzi in manicomio giudiziario, non potendosi non
definire socialmente pericoloso chi sia affetto da sindrome
schizofrenica.
Ciò premesso, il G. I. sollevava d'ufficio - con ordinanza del 5
febbraio 1979 - questione di legittimità costituzionale delle predette
disposizioni (artt. 88 c.p.p. e 206 c.p.) ritenendole in contrasto con
Con riferimento al principio d'uguaglianza, il G. I. osservava che
- anche a seguito dell'introduzione di moderne tecniche terapeutiche
che hanno reso possibile il trattamento in stato di libertà (mediante
somministrazione di psico-farmaci) di casi per i quali veniva in
precedenza disposto il ricovero in manicomio - la disciplina
dell'assistenza psichiatrica per le persone riconosciute inferme di
mente è stata, con la legge 135 - 1978, n. 180, modificata nel senso
di prevedere la possibilità che il malato sia assistito con
trattamento sanitario libero, escluso ogni tipo di cura obbligatoria e
riservando il ricovero coatto ai soli casi di urgenti interventi
terapeutici.
Ne risulterebbe quindi una grave ed ingiustificata disparità di
trattamento tra chi sia riconosciuto infermo di mente a seguito di
normale accertamento medico in sede extraprocessuale e chi sia definito
tale nel corso di un procedimento penale, essendo costui assoggettato
ad una misura (ricovero in manicomio giudiziario) non applicabile al
primo ed essendo questa ancorata non alle sole esigenze terapeutiche ma
al ben diverso criterio della pericolosità. E ciò, senza che alla
base di tale diverso trattamento vi siano fini costituzionalmente
apprezzabili, poiché l'incapacità processuale costituisce conseguenza
autonoma dell'infermità, di per sé adeguata alle esigenze del
procedimento".
Il G. I. prospettava peraltro, sottoponendolo alla valutazione
della Corte, la possibilità di una diversa (e nuova) interpretazione
dell'inciso "ove occorra" di cui all'art. 88 c.p.p., nel senso cioè di
ritenere lo stesso "riferibile non già al superato criterio della
pericolosità sociale, bensì a quello delle "urgenti necessità
terapeutiche" di cui parla l'art. 2 della legge n. 180 del 1978".
Con riferimento all'art. 27 Cost.. il giudice a quo criticava
l'indirizzo espresso in precedenti pronuncie di questa Corte (sentenze
53/1968, 68/1967, 1/1971, 106/1972, 110/1974, 119/1976; ordinanze
141/1973, 196/1974, 149/1976), in cui si è affermata la legittimità
dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza anche nei
confronti di soggetti non riconosciuti colpevoli con sentenza passata
in giudicato; osservando che esso si fonda su una differenza tra pene e
misure di sicurezza dedotta (sent. 53/1968) dall'essere assoggettate a
due diversi principi costituzionali, e cioè rispettivamente al
principio di stretta legalità ed a quello della riserva di legge (art.
25, secondo e terzo comma, Cost.).
Tali principi, secondo il G. I., non sono in antinomia, ma
costituiscono due corollari di uno stesso principio, secondo cui
"l'unica fonte del diritto penale è il diritto positivo". Il
costituente, inoltre, con l'art. 25 non avrebbe inteso introdurre una
distinzione tra pena e misure di sicurezza; ché anzi, in
considerazione del fatto che il codice penale prevedeva il sistema del
"doppio binario" per due istituti accomunati dal fine rieducativo e
dall'essere delle "sanzioni" in senso lato (sent. 53/1968 cit.), aveva
voluto assoggettare entrambi al principio di stretta legalità, onde
garantire gli irrinunciabili diritti di libertà personale, di difesa e
di uguaglianza. D'altra parte la natura sanzionatoria delle misure di
sicurezza comporterebbe l'applicabilità a quella (detentiva) di cui
agli artt. 88 c.p.p. e 206 c.p., della presunzione di innocenza di cui
all'art. 27 cpv. Cost., imponendo che non vi si faccia luogo se non
viene prima accertata la colpevolezza dell'imputato.
Peraltro, rispetto alle fattispecie finora sottoposte al sindacato
di costituzionalità - che concernevano misure di sicurezza inflitte a
soggetti non imputabili al momento o del fatto - quella in questione
presenta, secondo il giudice a quo, un essenziale profilo di novità
costituito dall'essersi l'infermità mentale manifestata solo
successivamente, durante il procedimento, sì che "essa si risolve in
semplice incapacità processuale e non più in difetto di
imputabilità". In tal caso, il ricovero in manicomio giudiziario non
potrebbe - a suo avviso - essere giustificato ricorrendo al criterio
della pericolosità presunta, in quanto non si sono verificate, né
sono state accertate giudizialmente, le condizioni richieste dagli
artt. 203 e 206 c.p. e cioè "che l'imputato infermo di mente abbia
commesso un reato e che sia probabile, secondo l'id quod plerumque
accidit, che per la presente infermità ne commetta altri".
"Del resto un accertamento di tal fatta resta precluso dal difetto
di capacità processuale determinato dalla sopravvenuta incapacità
sicché la misura di sicurezza finirebbe con l'essere applicata a
persona la cui responsabilità non può più essere processualmente
accertata"
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 - 7 - 1979.
Nel procedimento così instaurato non vi è stato intervento né
del Presidente del Consiglio dei ministri né di parti private. Considerato in diritto :
1. - L'art. 88, primo comma, del codice di procedura penale prevede
che, in caso di infermità di mente sopravvenuta dell'imputato, il
giudice debba disporre la sospensione del procedimento, e ordinare, ove
occorra, il ricovero del prevenuto in un manicomio (ora ospedale
psichiatrico) pubblico, preferibilmente giudiziario. Tale disciplina,
secondo il G. I. presso il Tribunale di Bologna, sarebbe in contrasto:
1) con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto si verrebbe ad
applicare una misura di sicurezza senza previo accertamento della
responsabilità dell'imputato; 2) con l'art. 3, primo comma, Cost., per
la disparità di trattamento che subirebbe l'infermo di mente
sottoposto a procedimento penale rispetto a chi sia riconosciuto tale
in sede extraprocessuale. Quest'ultimo, infatti, - in base alla recente
normativa sui trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale, di
cui alla legge 13 - 5 1978, n. 180, sostituita dalla legge 23 - 12 -
1978, n. 833 - può essere, di norma, assistito in stato di libertà e
viene assoggettato a ricovero coatto in ospedale psichiatrico solo ove
abbisogni di urgenti interventi terapeutici.
2. - L'ordinanza di rimessione denuncia anche, per i medesimi
motivi, l'art. 206 cod. pen., che disciplina l'applicazione provvisoria
delle misure di sicurezza e prevede tra l'altro, per quanto attiene in
particolare all'infermo di mente, che se ne possa disporre, durante
l'istruzione o il giudizio, il ricovero provvisorio in un manicomio
(ora ospedale psichiatrico) giudiziario. Il giudice a quo presuppone,
quindi, che la misura del ricovero in ospedale psichiatrico (comune o
giudiziario) di cui all'art. 88, primo comma, c.p.p. sia inquadrabile
tra i casi di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza
disciplinati dal citato art. 206 del codice penale, disposizione
quest'ultima che assume addirittura oggetto di "richiamo a contenuto
nell'art. 88 del codice di procedura penale.
Una simile prospettazione non può però essere condivisa. Anche a
prescindere dal rilievo che tra le misure di sicurezza personali -
elencate nell'art. 215 del codice penale e provvisoriamente applicabili
ex art. 206 stesso codice - non è compreso il ricovero in un comune
ospedale psichiatrico (alternativamente previsto, invece, dall'art. 88
c.p.p.), va osservato che le misure di cui all'art. 206 c.p., appunto
in quanto applicate "provvisoriamente" nel corso dell'istruzione o nel
giudizio (artt. 301, secondo comma 400, 485, secondo e terzo comma,
c.p.p.) presuppongono la previsione che all'esito del processo la
medesima misura - nel caso in esame, l'ospedale psichiatrico
giudiziario - sarà applicabile in via definitiva: tant'è che lo
stesso art. 206, all'ultimo comma, prevede espressamente che "il tempo
dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato
nella durata minima di essa".
Tale presupposto, per contro, esula dalla previsione di cui
all'art. 88 c.p.p., giacché esso disciplina la sola ipotesi
dell'infermità di mente sopravvenuta e non anche quella
dell'infermità sussistente fin dal momento del fatto (cfr. sentenza n.
23 del 1979). Poiché la misura di sicurezza (definitiva) dell'ospedale
psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.) si applica solo ai prosciolti
per infermità sussistente in tale momento, è gioco forza dedurne che
il provvedimento di ricovero di cui all'art. 88 c.p.p. si inserisce in
una vicenda che non potrà concludersi con l'applicazione di tale
misura di sicurezza. Tanto basta per escludere, del resto in
conformità con l'opinione della dottrina più avvertita, che la misura
di cui all'art. 88 c.p.p. sia qualificabile come misura di sicurezza
provvisoriamente applicata ex art. 206 c.p., e che, conseguentemente,
sia nella specie pertinente (e rilevante) l'impugnativa di quest'ultima
norma.
Corollario di tale constatazione è che, mentre ai fini
dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è necessaria
la (ritenuta) pericolosità sociale del soggetto, nel senso tecnico di
probabilità di commissione di nuovi fatti - reato (art. 203 c.p.) (il
che tra l'altro si arguisce dall'obbligo di revoca della misura
provvisoriamente disposta quando il soggetto sia ritenuto non più
socialmente pericoloso: art. 206, secondo comma, c.p.), non
altrettanto può dirsi, sulla base del vigente sistema legale, della
misura del ricovero in ospedale psichiatrico (comune o giudiziario)
prevista dall'art. 88 c.p.p.
3. - La misura in esame, secondo la comune opinione della dottrina,
si applica innanzitutto (secondo taluno, esclusivamente) nell'ipotesi
di infermità mentale insorta nell'imputato che si trovi in stato di
custodia preventiva. Con l'inciso "ove occorra" il legislatore avrebbe
cioè inteso consentire al giudice di trasformare la custodia in
carcere nella custodia in ospedale psichiatrico (comune, o
giudiziario), in considerazione della normale incompatibilità tra tale
stato di mente e le caratteristiche del regime carcerario. In tal caso,
quindi, la misura partecipa delle finalità cautelari proprie della
custodia preventiva; in armonia, del resto, con quanto più
esplicitamente previsto in altre disposizioni, quale quella di cui
all'art. 258 c.p.p. (non a caso richiamate nello stesso art. 88
c.p.p., unitamente all'analogo art. 245 c.p.p.) che prevede anche qui,
"ove occorra" - il ricovero provvisorio in - ospedale psichiatrico del
soggetto che risulti aver commesso il reato in stato d'infermità
mentale e nei cui confronti potrebbe o dovrebbe essere emesso un
provvedimento restrittivo della libertà personale (mandato o ordine di
cattura o di arresto), del quale quello di ricovero è sostanzialmente
sostitutivo.
L'inciso "ove occorra" di cui all'art. 88 c.p.p. si riferisce
anche, secondo la dottrina prevalente, all'ipotesi di sopravvenuta
infermità di mente dell'imputato in stato di libertà che, però,
risulti pericoloso per sé o per gli altri: intesa, tale pericolosità,
non nel senso della pericolosità sociale di cui all'art. 203 c.p.,
bensì in quello - corrispondente all'accezione comune del termine -
adottato dall'abrogata legge sui manicomi e gli alienati (l. 14
febbraio 1904, n. 36) per legittimare il ricovero delle persone affette
per qualunque causa da alienazione mentale che "non siano o non possano
essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi" (art.
1 l. cit.).
4. - La misura di cui all'art. 88 c.p.p. risponde, quindi, a
finalità cautelari, inerenti al processo, ovvero a finalità insieme
di cura e di custodia dell'infermo di mente; esula invece da essa una
funzione di prevenzione speciale, e tanto meno contrariamente a quanto
assume il giudice a quo - può esserle attribuita natura sanzionatoria.
È perciò del tutto arbitrario sostenere che la sua applicazione
sia effetto di un anticipato giudizio di colpevolezza o, comunque, si
giustifichi in base ad esso, così che la questione proposta in
riferimento all'art. 27 cpv. Cost. deve dichiararsi infondata.
5. - Parimenti infondato è l'assunto del giudice a quo che la
misura del ricovero coatto di cui all'art. 88 c.p.p. contrasti col
principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., in
considerazione del diverso trattamento stabilito per i comuni infermi
di mente (non imputati).
Con siffatta prospettazione vengono, infatti, poste a raffronto
situazioni diverse, in quanto alla coincidenza del dato naturalistico
(totale infermità mentale) fa riscontro una diversità di condizione
giuridica, costituita dall'essere il soggetto nell'un caso, e non
nell'altro, sottoposto a procedimento penale. A tale diversità di
condizione può, quindi, legittimamente corrispondere un trattamento
differenziato, in coerenza con le specifiche finalità che nei diversi
settori d'intervento il legislatore può legittimamente perseguire.
La non omogeneità delle situazioni considerate è di tutta
evidenza nelle ipotesi in cui con il provvedimento di ricovero previsto
dall'art. 88 c.p.p. si perseguano finalità cautelari inerenti al
processo, che, come tali, non possono ricorrere nei confronti
dell'infermo di mente non imputato.
Rispetto alle finalità di cura e custodia dell'alienato, vi è
indubbiamente da registrare che la sostanziale omogeneità di
trattamento delle due situazioni a raffronto, quale si verificava nel
rigore della citata legge n. 36 del 1904, si è oggi - dopo l'entrata in
vigore della legge n. 180 del 1978 - trasformata in una non lieve
diversificazione, conseguente all'affermarsi di nuovi indirizzi in tema
di trattamento dei malati di mente.
Non spetta però alla Corte stabilire se, attese la genericità
della formula legislativa e la modificazione dei presupposti per il
ricovero coatto in ospedale psichiatrico operate con la legge n. 180
del 1978, l'inciso "ove occorra" sia ora interpretabile nel senso di
legittimare l'applicazione della misura all'imputato libero nei soli
casi di urgenti interventi terapeutici previsti dalla normativa
vigente.
Certo è che ad un tale risultato non può pervenirsi sulla base
del principio d'uguaglianza, giacché - ove si tratti, come nella
specie, di raffronto tra norme inserite in settori diversi
dell'ordinamento - ciò equivarrebbe a trasformare in scelte necessarie
secondo Costituzione quelli che sono, invece, indirizzi rimessi
fondamentalmente alla discrezionalità del legislatore.
Sul piano delle valutazioni di costituzionalità, per escludere che
il provvedimento di cui all'art. 88 c.p.p. contrasti col principio in
questione, basterà rilevare che la sospensione del processo - che di
tale misura è necessaria premessa - presuppone, a sua volta, che non
esistano allo stato degli atti elementi idonei a condurre ad una
decisione di proscioglimento. La specifica condizione di imputato, che
distingue la situazione in esame da quella del comune infermo di mente,
non può perciò essere definita a priori irrilevante ai fini delle
determinazioni concernenti la sorte del medesimo durante la sospensione
del processo, necessaria per salvaguardare il diritto di difesa. Non
è, in altri termini, irragionevole che il legislatore attribuisca in
tal caso alle esigenze di custodia dell'infermo di mente un ruolo
diverso e più pregnante di quello che ha ritenuto di assegnargli nei
confronti del comune alienato.
Va infine rilevato che il provvedimento di ricovero coatto non
segue automaticamente alla sospensione del processo, ma è rimesso al
prudente apprezzamento del giudice il quale, nel decidere se emanarlo o
meno nei casi in cui non lo impongano specifiche ragioni processuali,
non potrà non tener conto della necessità di contemperare le esigenze
di custodia con quelle concernenti l'adozione dei mezzi di cura più
idonei per superare la stasi determinata dalla sopravvenuta infermità
di mente e pervenire così, col riacquisto della capacità
dell'imputato, alla naturale conclusione del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 88 c.p.p. e 206 c.p. sollevata, in riferimento agli artt.
3, primo comma e 27, secondo comma, Cost., dal giudice istruttore
presso il tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte