Sentenza n. 142/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 91/1977
- art. 2d.l. 699/1976
- art. 3d.l. 699/1976
- art. 4d.l. 699/1976
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 12/1977
- art. 2d.l. 12/1977
- art. 3d.l. 12/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 1 febbraio
1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza)
convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 dei
d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 (Disposizioni sulla corresponsione degli
aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita)
secondo il testo della legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797,
promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1977, l'8 maggio 1978 e il 25
maggio 1979 rispettivamente dai pretori di Messina, Milano e Terni,
iscritte al n. 444 del registro ordinanze 1977, al n. 420 del registro
ordinanze 1978 e al n. 758 del registro ordinanze 1979 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 1977, n. 320 del
1978 e n. 353 del 1979.
Visti gli atti di costituzione di Gullino Francesco e Di Cara
Angelo e del Credito Italiano; nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Elio Fazzalari per il Credito Italiano e l'avvocato
dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso 23 maggio 1977 Gullino Francesco e Di Cara Angelo
chiesero in via preliminare dichiararsi non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità del d.l. 699/1976 e della legge
797/1976, del d.l. 12/1977 e della legge 91/1977, in relazione agli
artt. 3, 36, 39 e 53 Cost. e, nel merito, a) dichiarare che i
miglioramenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita
spettanti, a far tempo dal 1 febbraio 1977 (data sotto la quale il
Gullino aveva attinto il limite della quiescenza), al Gullino medesimo
erano da conglobarsi nella retribuzione allo stesso dovuta dal Banco,
ai finì della 13, 14 e 15 mensilità, ai finì del trattamento di
quiescenza, e ad ogni altro fine afferente a ricalcoli previsti in
tempi differiti, e b) condannare il convenuto Banco di Sicilia al
pagamento a favore del Di Cara con moneta avente valore legale degli
aumenti dipendenti da variazioni del costo della vita determinatesi
successivamente al 30 settembre 1976, da corrispondersi secondo
l'indicizzazione stabilita dal vigente contratto collettivo per i
dipendenti delle aziende di credito e finanziarie e con gli interessi
di legge; produssero copia del contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito
e finanziarie, stipulato in Roma il 23 luglio 1976.
Nella memoria 25 giugno 1977, in cui osservò tra l'altro che alla
data di entrata in vigore del d.l. 12/1977 la materia della scala
mobile non era regolata da alcun accordo per essere stato disdettato
dalle associazioni sindacali sin dal 25 settembre 1975 l'accordo 11
gennaio 1968, che la disciplinava, il Banco ritenne di non poter
disapplicare il d.l. 12/1977, convertito in legge 91/1977, nonché il
d.l. 699/1976, convertito in legge 797/1976, anche per le sanzioni
comminate a carico dei datori di lavoro, e concluse per la manifesta
infondatezza delle questioni e per il rigetto delle domande attrici.
Con ordinanza 7 luglio 1977, comunicata e notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 30 novembre 1977 (n. 444 R.O.
1977), in cui è riportata in virgolato la esposizione dei fatti e
degli argomenti di diritto proposti dagli attori, l'adito pretore di
Messina ha giudicato rilevante senza peraltro motivare sulla eccezione
del Banco e non manifestamente infondata la questione di legittimità
degli articoli 1, 2 e 3 del d.l. 12/1977 secondo il testo risultante
dalla legge 91/1977, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.l. 699/1976
secondo il testo risultante dalla legge 797/1976, in riferimento agli
artt. 3, 4, 36, 38, 39, 45 e 53 Cost., nei limiti di cui in premessa di
fatto e di diritto.
Avanti la Corte ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio
dei ministri con atto 19 dicembre 1977 concludendo per l'infondatezza
della proposta questione e si sono costituiti il Gullino e il Di Cara,
rappresentati e assistiti dall'avv. Luigi Brancati in virtù di procura
in calce, con atto 28 luglio 1977 in cui han concluso per la
declaratoria di fondatezza della questione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni
ha illustrato le già prese conclusioni con particolare riferimento
all'art. 1 d.l. 12/1977 così come modificato nella legge di
conversione.
2. - Con ricorso 24 gennaio 1978 Garzolini Natale, il fascicolo di
merito del quale non è pervenuto alla Corte, chiese al pretore di
Milano a) trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame
della questione di legittimità, sotto vari profili, della legge 31
marzo 1977, n. 91, e, nel merito, b) dichiarare il convenuto datore di
lavoro Credito Italiano tenuto a calcolare gli aumenti per la
contingenza nella misura prevista dall'accordo collettivo 11 gennaio
1968 condannandolo al pagamento della relativa differenza versata in
meno e, inoltre, c) dichiarare doversi comprendere nella retribuzione
da prendere a base per il calcolo dell'indennità di anzianità,
dovutagli per essere stato egli collocato in quiescenza il 31 agosto
1977, tutti gli aumenti contrattuali per punti di contingenza
intervenuti dopo il 31 gennaio 1977 e calcolati secondo gli accordi in
vigore.
Il convenuto Credito Italiano, costituitosi con memoria 7 aprile
1978, eccepì preliminarmente l'irrilevanza della questione di
legittimità dell'art. 2 d.l. 12/1977 sul riflesso che l'accordo il
gennaio 1 968, sul quale il Garzolini si fondava, più non vigeva al 1
febbraio 1977 per essere stato disdettato dalle associazioni sindacali
delle aziende di credito con lettera 25 settembre 1975, di cui esibiva
copia, e rimasto in vigore, per determinazione unilaterale di dette
associazioni, sino al 31 dicembre 1976, e soggiunse che, sebbene in
pendenza delle trattative di cui era riscontro nella dichiarazione 18
giugno 1976 del Ministro per il lavoro di cui esibiva copia, le aziende
di credito avessero, a far tempo dal 1 febbraio 1977, attribuito al
personale dipendente un importo di lire 2.389 per ogni punto di
variazione del costo della vita, tale circostanza non era sufficiente a
sostituire la carente contrattazione collettiva, e che il vigente
contratto collettivo di lavoro 23 luglio 1976 non era idoneo a
mantenere in vita l'accordo 11 gennaio 1968 già scaduto di diritto;
produsse in copia il contratto collettivo nazionale 27 luglio 1977 per
il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie, per
l'art. 23 del quale "in materia di scala mobile le parti fanno
riferimento alle rispettive e diverse posizioni assunte sull'argomento,
dandosi peraltro atto che resta fuori discussione il riconoscimento del
diritto alla scala mobile per il personale direttivo"; infine chiese
dichiararsi improponibili, improcedibili o manifestamente infondate le
sollevate eccezioni d'incostituzionalità. Peraltro, l'adito pretore,
con ordinanza 8 maggio 1978, a sensi di legge comunicata e notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 15 novembre 1978 (n. 420
R.O. 1978), - disattese l'eccezione d'irrilevanza per avere l'accordo
11 gennaio 1968 continuato di fatto ad essere applicato anche dopo la
disdetta, e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva perché il
datore di lavoro, ove fosse ritenuta fondata la questione di
costituzionalità, avrebbe diritto a rivalsa, nei confronti del
Ministero per il tesoro, di quanto corrisposto ai dipendenti - dispose
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
l'esame della questione di legittimità delle disposizioni del d.l.
12/1977 e della legge di conversione 91/1977 riguardanti l'abolizione
delle scale mobili anomale in relazione agli artt. 3, 36, 39 e 53
Cost., e la esclusione dal computo delle indennità di anzianità degli
aumenti di contingenza successivi al 31 gennaio 1977 in relazione
all'art 36 della Costituzione.
Avanti la Corte si è costituito il Credito Italiano, rappresentato
e assistito dagli avvocati Elio Fazzalari, Massimo Severo Giannini,
Giacomo Molle e Riccardo Tornabuoni in virtù di procura speciale
autenticata il 2 novembre 1978 rep. 6204 per notaio Ajello, con atto 4
novembre 1978, in cui ha concluso per la irrilevanza della proposta
questione; conclusione illustrata nella memoria 10 aprile 1980, in
allegato alla quale si è depositato il testo del contratto collettivo
9 giugno 1978, della dichiarazione 18 giugno 1976 del Ministro per il
lavoro, della disdetta dell'accordo 11 gennaio 1968 notificata il 25
settembre 1975 e della sentenza n. 8646/1979 del tribunale di Roma
(documenti, di cui sono stati esibiti avanti il pretore di Milano
soltanto il secondo e il terzo).
Ha spiegato intervento con atto 2 dicembre 1978 la Presidenza del
Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il
Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Fazzalari ha sostenuto
le ragioni del Credito Italiano e l'avv. dello Stato Albisinni ha
illustrato le già prese conclusioni.
3. - Con ricorso 3 gennaio 1979 Giuliani Ada chiese condannarsi il
datore di lavoro soc. Terni per l'industria e l'elettricità al
pagamento di lire 3.445.107, in una con gli interessi, a titolo
aggiuntivo della indennità di anzianità percepita al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 giugno 1978 per
raggiunti limiti di età.
Con ordinanza 25 maggio 1979, regolarmente comunicata e notificata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 29 dicembre 1979 (n.
758 R.O. 1979), l'adito pretore di Terni, nel contraddittorio della
convenuta che aveva chiesto respingersi le domande attrici, giudicò
rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 1 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito,
con modificazioni, in legge 31 marzo 1977, n. 91, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece
spiegato intervento con atto 16 gennaio 1980 la Presidenza del
Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le
già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I tre giudici non solo sottopongono alla Corte questioni
riflettenti le normative del 1977 e, per l'ordinanza iscritta al n. 444
R.O. 1977, del 1976, relative al divieto di conglobamento nella
retribuzione e di ricalcolo in tempi differiti dei miglioramenti
retributivi dei lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del
costo della vita e di altre forme di indicizzazione per la massima
parte esaminate con sentenza n. 141/1980 e giudicate infondate, ma
denunciano altresì l'illegittimità dell'art. 1 del d.l. 1 febbraio
1977, n. 12, convertito, con modificazioni che non interessano l'art.
2121 c.c., nella legge 91/1977 per aver aggiunto nel secondo comma
dell'or menzionato testo la frase ("a partire dal 1 febbraio 1977, di
quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza e di
emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio
1977"); novellazione, la quale fa sì che tali entità più non faccian
parte della indennità di anzianità, disciplinata dall'art. 2120 c.c.
e da successive disposizioni normative.
L'identità della norma impugnata e la continenza dei parametri,
evidenziata da ciò che con l'incidente, iscritto al n. 444 R.O. 1977,
si denuncia, recependo, in conforme testo, le argomentazioni dei
ricorrenti, la violazione degli artt. 3, 36, 38, 39, 45 e 53 Cost., con
l'incidente, iscritto al n. 758 R.O. 1979, si lamenta attentato agli
artt. 3 e 36 Cost. e con l'incidente, iscritto al n. 420 R.O. 1978, si
prospetta la violazione del solo art. 36, giustificano la riunione dei
tre procedimenti, alla quale non è d'ostacolo il fatto che con la
ordinanza, iscritta al n. 444 R.O. 1977, siano assunti a parametri
d'illegittimità della normativa del 1976 relativa alla parziale
munerazione dei compensi, effettuata mediante buoni del tesoro, anche
gli artt. 38 e 45 della Costituzione.
2. - Prendendo l'avvio dalla prospettazione da ultimo riassunta,
rileva la Corte che il pretore di Messina ha mosso accusa all'art. 1
d.l. 699/1976, così come convertito nella legge 797/1976, di
violazione degli artt. 4, primo comma, 38 e 45 Cost., per ciò che
"lungi dal promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro, l'assistenza sociale e la mutualità, mortifica tali diritti
perché snatura per i soli redditi di puro lavoro, in tutto quanto a
quelli di importo lordo annuo superiore a lire 8.000.000, o in parte
quanto a quelli di importo superiore a 6.000.000 ma non a 8.000.000, la
natura retributiva degli aumenti collegati al costo della vita ai quali
la recente legge 11 agosto 1973 n. 533, modificativa del procedimento
del lavoro ha dato con l'art. 429 c.p.c. una particolare tutela,
redditi per i quali le leggi restrittive denunciate di
incostituzionalità impongono con un sistema di imposizione fiscale
occulta a carico delle forze attive del lavoro subordinato una
imposizione di trattenuta totale o parziale del 50% delle quote di
indennità di contingenza e di indennità integrativa speciale a
vantaggio congiunto della generalità dei cittadini ed a vantaggio
particolare aggiunto e specifico della speculazione privata dei datori
di lavoro, che in relazione agli esborsi per liquidazione
dell'indennità di buonuscita - che per giurisprudenza costante ha
natura previdenziale ed assistenziale e che come tale non può essere
oggetto di limitazione o di esproprio - alla cessazione del rapporto di
lavoro sono soggetti a minori aggravi".
Queste argomentazioni, sebbene siano state precedute dalla denuncia
di violazione degli artt. 38 e 45 Cost., pongono mente all'art. 1 d.l.
12/1977 assai più che alla normativa del 1976, e comunque non traggono
dagli artt. 38 e 45, che vorrebbero rappresentare il novum rispetto ai
parametri, con la menzionata sentenza n. 141/1980 giudicati indenni da
violazione, ragioni, che si aggiungano alle altre, che questa Corte non
ha reputato idonee a dire offesi gli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 59, 53
della Costituzione.
3. - La Corte non può fare buon viso alla eccezione d'irrilevanza,
nella illustrazione della quale la parte datrice nell'incidente
iscritto al n. 420 R.O. 1978 ha esaurito le proprie difese
confortandole con la produzione di documenti, alcuni dei quali esibiti,
avanti la Corte, in rispetto all'art. 3 delle norme integrative 16
marzo 1956 per i giudizi avanti la Corte costituzionale (G.U. 24 marzo
1956, n. 71), perché il giudice a quo ha fornito adeguata motivazione
del rigetto dell'eccezione di irrilevanza; ferma - si ripete - la
possibilità per il Credito Italiano di giovarsi della sostanza
assertiva e probatoria della eccezione ai fini della decisione della
controversia.
4. - Il più ampio ventaglio di parametri è stato prospettato
nell'incidente iscritto al n. 444/1977, in cui sono posti a base della
censura d'illegittimità dell'art. 1 d.l. 12/1977 gli artt. 3, 4, 36,
38, 39, 45 e 53, sebbene - lo si è or ora rilevato - gli artt. 38 e 45
siano invocati per giustificare il sospetto d'illegittimità dell'art.
1 d.l. 699/1976 e sol nel dispositivo della ordinanza vengano collegati
all'art. 1 d.l. 12/1977.
Nelle difese delle parti, che hanno affrontato il merito della
questione di legittimità, molto si è discusso sulla natura - se
retributiva o indennitaria - della indennità di anzianità, e non si
è mancato di trarre da sentenze di questa Corte, nelle quali risuona
la eco della più che semisecolare disputa, argomenti agli opposti
mulini, ma la Corte non può né deve ancorare la decisione della
questione, che più di ogni altra è stata fonte di preoccupazioni,
all'accoglimento dell'una o dell'altra delle qualificazioni
(qualificazioni, tra le quali si sono assai di recente avanzate
proposte di contemperamento; il che è assai significativo), senza dire
che l'indagine qualificatoria si svolge su diverse direttrici a seconda
che essa sia riferita alle retribuzioni di carattere continuativo
ovvero ad attribuzioni di fine rapporto.
Né può la Corte accontentarsi della ricorrente constatazione
della progressiva sostituzione, anche al di là dei patrii confini, di
altri istituti più idonei ad adempiere alla funzione dell'indennità,
ma deve prendere atto di ciò che questa non può essere ridotta ad
unum, perché, per contro, si fraziona in numerose specie disegnate
nella contrattazione in più o meno vasta misura collettiva, la cui
valutazione rappresenta il quotidiano ministero dei giudici delle
controversie individuali di lavoro e, non sempre di rimbalzo, delle
controversie previdenziali e assistenziali (esempio perspicuo è
offerto dalle indennità calcolate a scaglioni).
In sì varia fenomenologia la Corte, richiamato quanto motivato e
deciso in riferimento alle retribuzioni nella sentenza n. 141/1980 con
la quale sono stati presi in esame parametri di legittimità comuni
alla presente vicenda (artt. 3, 36, 39, 53 Cost.) reputa che non sia
precluso al legislatore di ristrutturare l'indennità di anzianità per
cui l'eliminazione o il ridimensionamento di particolari componenti
dell'indennità stessa non concretano di per sé soli lesione dell'art.
36 Cost. Resta fermo però che innovazioni del genere debbono tener
conto della quantità e della qualità del lavoro prestato dagli
interessati, agli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 36
Cost. Ora la progressiva esclusione dal computo dell'indennità del
punto di contingenza, ad un triennio dall'entrata in vigore della
normativa del 1977 che l'ha sancita, non arreca offesa in misura
censurabile da questa Corte al criterio della quantità del lavoro,
assunto come durata del rapporto a componente di calcolo del quantum
dell'indennità, in tali sensi garantito dall'art. 36. Nel futuro
l'esclusione stessa, in difetto di congrue compensazioni, rischierebbe
di determinare squilibri più gravi di quelli già in atto. Ciò
persuaderà i reggitori della cosa pubblica a por mano in domani anche
non mediato ad adeguati bilanciamenti al fine di evitare offesa non
solo agli artt. 3 e 36, ma anche all'art. 38, opportunamente richiamato
dal pretore di Messina (sent. n. 26/1980).
È, insomma, la progressività del novellato art. 2121, comma
secondo, c.c., che può e deve suonare allarme per i conditores legum
anche in relazione alle diverse conseguenze che potrebbero prodursi a
carico dei lavoratori penalizzando coloro che percepiscono retribuzioni
meno elevate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) riunisce i tre procedimenti;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità degli artt. 1,
2 e 3 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, secondo il testo risultante dalla
legge 31 marzo 1977, n. 91, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 d.l. 11 ottobre
1976, n. 699, secondo il testo della legge 10 dicembre 1976, n. 797,
per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 38, 39, 45 e 53 Cost., sollevate
dal pretore di Messina con ordinanza 7 luglio 1977 (n. 444 R.O. 1977)
nonché le questioni di legittimità, sollevate con le ordinanze di
varia data iscritte ai nn. 420 R.O. 1978 e 758 R.O. 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte