Sentenza n. 143/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102
e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con due ordinanze
emesse il 20 aprile 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di
Firenze nei procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza a
carico di Bruni Giancarlo e di Pandi Giorgio, iscritte ai nn. 240 e
241 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 20 aprile 1974,
nel corso di procedimenti promossi dal P.M. per la dichiarazione di
abitualità a delinquere e per la conseguente applicazione di misure di
sicurezza a carico di Pandi Giorgio e di Bruni Giancarlo, il giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha sollevato, in
riferimento all'art. 111, comma primo, Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 102 e 109 cpv. codice penale, concernenti
la dichiarazione di abitualità nel reato presunta dalla legge.
Le due ordinanze, ritualmente comunicate e notificate nei modi di
legge, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 10
luglio 1974. Nei giudizi non vi è stata costituzione di parte né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Per il combinato disposto degli artt. 102 e 109 c.p. è
dichiarato delinquente abituale "chi, dopo essere stato condannato alla
reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre
delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e
non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non
colposo della stessa indole e commesso entro dieci anni successivi
all'ultimo dei delitti precedenti". La dichiarazione può essere
pronunziata in ogni tempo e comporta - fra l'altro - anche
l'applicazione di misure di sicurezza.
Peraltro, il successivo art. 204, dopo aver stabilito che in alcuni
casi espressamente determinati (tra i quali rientra la dichiarazione di
abitualità nei reato) la qualità di persona socialmente pericolosa
(necessaria per l'applicazione delle misure di sicurezza, secondo
quanto disposto nel primo comma del medesimo articolo) è presunta
dalla legge, dispone che, ciò non di meno, anche in tali ipotesi
l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata al concreto
accertamento delle suddette qualità "se la condanna o il
proscioglimento è pronunciato: 1) dopo dieci anni dal giorno in cui è
stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei
casi preveduti dal primo capoverso dell'art. 219 e dall'art. 222; 2)
dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni
altro caso".
2. - Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze,
chiamato ad emettere dichiarazione di abitualità presunta dalla legge
e ad applicare una misura di sicurezza nel corso di due procedimenti
distinti, ma di analogo oggetto, a carico, rispettivamente, di tali
Pandi Giorgio e Bruni Giancarlo, con ordinanze 8 e 20 marzo 1972 ebbe a
sollevare questione di legittimità costituzionale circa gli artt. 102
e 109 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione. La legittimità della prima norma, concernente la
abitualità nel delitto presunta dalla legge, fu posta in dubbio sul
riflesso che detta norma, non accordando al giudice la possibilità di
tener conto delle motivazioni e dei significati delle condotte
criminose dei vari soggetti ricaduti nel delitto, non consentirebbe di
adottare un trattamento differenziato per situazioni che si presentano
tra loro diverse ed, inoltre, ostacolerebbe la funzione rieducatrice
della pena.
L'art. 109, secondo comma, c.p., venne poi impugnato sotto il
profilo che esso, consentendo che la dichiarazione di abitualità nel
reato può essere effettuata in ogni tempo (anche dopo l'esecuzione
della pena, sulla base della condotta già considerata nella sentenza
di condanna senza tener conto della condotta successiva),
determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio e, in
contrasto con la funzione rieducativa della pena, l'emarginazione di
una categoria di soggetti dall'ambiente sociale.
Peraltro, con sentenza n. 168 del 1972 di questa Corte entrambe le
questioni furono ritenute non fondate.
3. - Ripreso il corso dei due giudizi lo stesso giudice con altre
due ordinanze, di identico contenuto, ha sollevato nuovi dubbi in
ordine alla legittimità costituzionale dei già citati artt. 102 e 109
cpv. c.p., questa volta in riferimento all'art. 111, comma primo,
Cost., il quale dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali
debbono essere motivati.
Il giudice a quo, premesso che, nei casi sottoposti al suo esame
l'applicazione di misure di sicurezza, essendo decorso il periodo di
tempo indicato nell'art. 204, secondo comma, n. 2, c.p., presuppone il
concreto accertamento della pericolosità sociale, osserva che dagli
accertamenti effettuati entrambi i soggetti interessati risultano
inseriti nelle rispettive famiglie e dediti ad onesta attività
lavorativa e non sono quindi socialmente pericolosi onde non potrebbe
essere loro applicata alcuna misura di sicurezza. D'altro canto,
nonostante l'esito dei predetti accertamenti essi andrebbero ugualmente
dichiarati delinquenti abituali e cioè soggetti caratterizzati da una
pericolosità sociale particolarmente qualificata. Infatti, per il
tassativo disposto dell'art. 109 cpv. codice penale, il giudice è
tenuto ad emettere, ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 102
c.p., la dichiarazione di delinquenza abituale in ogni tempo e quindi
anche quando, essendo decorsi i termini indicati dall'art. 204, comma
secondo, c.p., egli si trovi ad accertare (ai fini della applicazione
delle misure di sicurezza) che il soggetto non è socialmente
pericoloso. Un provvedimento siffatto, reso inevitabile dal contenuto
delle norme sopra richiamate, si fonderebbe peraltro su una motivazione
contraddittoria e certamente non rispondente al principio sancito nel
primo comma dell'art. 111 Cost., sopra riferito, il cui rispetto
richiederebbe che siano esposte in modo coerente, logico e articolato
le ragioni del decidere.
4. - La questione non è fondata.
La motivazione consiste nella "concisa esposizione dei motivi di
fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" (art. 474 c.p.p.) e,
secondo quanto comunemente si ritiene, il relativo obbligo è adempiuto
se il giudice espone quanto basti ad individuare il processo
logico-giuridico che ha seguito nel pervenire alla risoluzione delle
questioni sottoposte al suo esame. Questa Corte ha, d'altro canto,
precisato, in varie occasioni che, quando il legislatore prevede come
obbligatoria l'adozione di un provvedimento in relazione al verificarsi
di certe ipotesi astrattamente previste, l'esigenza di una motivazione
del provvedimento è rispettata con l'enunciazione in esso della
sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge
(sent. n. 68 del 1967; n. 64 del 1970; n. 4 del 1970 e n. 89 del 1972).
Ciò premesso, non può non rilevarsi che la pretesa violazione
dell'art. 111, comma primo, Cost., consistente - secondo il giudice a
quo - in una insanabile contraddizione tra i due punti della decisione
circa la pericolosità del soggetto e l'applicabilità al medesimo
delle misure di sicurezza, tale da tradursi - sempre secondo il detto
giudice - in una vera e propria assenza di motivazione, non sussiste.
Infatti, le due pronunzie che il giudice è chiamato ad emettere
non hanno necessariamente lo stesso contenuto e sono pertanto
suscettibili di autonoma motivazione. Per vero, ai fini della
dichiarazione di delinquenza abituale presunta dalla Legge, di cui
all'art. 102, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistono i
presupposti difatti richiesti per la dichiarazione: specie, gravità e
numero delle condanne e tempo in cui sono state pronunziate. Se questi
presupposti sono accertati sorge per il giudice l'obbligo di emettere
la declaratoria di delinquenza abituale rimanendo sottratta ad ogni suo
apprezzamento discrezionale l'indagine sulla sussistenza o meno di una
pericolosità sociale del soggetto.
Invece, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 204
cod. pen., l'indagine del giudice va rivolta ad accertare se chi ha
commesso il fatto sia in concreto persona socialmente pericolosa (e,
cioè, persona che è probabile commetta nuovi fatti preveduti dalla
legge come reati: art. 203 cod. pen.) e ciò anche se si tratti di
soggetto da dichiarare delinquente abituale ai sensi dell'art. 102 del
codice penale.
Appare allora evidente che un'eventuale contraddizione tra le due
pronunzie non può riguardare le decisioni e tanto meno le motivazioni
su cui esse si fondano, almeno sotto il profilo dell'art. 111 Cost., ma
semmai, e sotto altri profili, le normative che il giudice ha
correttamente applicato.
5. - Comunque la Corte ritiene che, stando al diritto vigente, sia
da escludersi l'asserita contraddizione tra le due norme. Invero, il
loro differenziato contenuto è conseguenza della diversità di
caratteri tra pericolosità sociale (che costituisce il comune
presupposto di tutte le misure di sicurezza) e abitualità nel reato;
diversità di caratteri che trova conferma, oltre che nella diversa
collocazione sistematica dei due istituti, anche nella circostanza che
gli effetti penali i quali direttamente conseguono dalla dichiarazione
di abitualità non si estinguono con la revoca delle misure di
sicurezza, ma soltanto per effetto della riabilitazione, la quale
postula il decorso di dieci anni dalla revoca della misura e, quindi,
dalla cessazione della peculiare pericolosità che questa suppone
(art. 179, terzo comma, cod. pen.).
Invero, altro è dichiarare un soggetto delinquente abituale, altro
è applicargli una misura di sicurezza. Nel primo caso consegue dalla
dichiarazione che un soggetto, reiteratamente recidivo specifico,
incorra nella interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29,
secondo comma, cod. pen.) e sia escluso da determinati benefici per lo
più relativi all'estinzione del reato o della pena (artt. 151, 174,
164, 172, 179). Nel secondo caso, invece, si tratta d'applicare una
misura restrittiva della libertà personale (artt. 216 e 226 cod. pen.
in relazione allo art. 109 cod. pen.) la quale trova fondamento e
giustificazione nella probabilità che l'individuo commetta nuovi reati
e la cui coincidenza con l'accertata delinquenza abituale, da
presumersi per legge in un primo tempo, non ha necessariamente
carattere permanente e può anche venire meno in un tempo successivo,
pur perdurando gli altri effetti della dichiarazione di abitualità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale, sollevata in
riferimento all'art. 111, comma primo, della Costituzione, dal giudice
di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte